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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11421 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9156/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 9156/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 24 settembre 2025
TRA
c.f.: nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato alla via Loggia dei Pisani, n.13, presso lo studio dell'Avv. Sergio
D'CO (c.f.: ) che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_2
di procura in calce alla citazione
- ATTORE
E
Controparte_1
p.iva , con sede in Napoli alla Via Antonio
[...] P.IVA_1
Cardarelli 9, in persona del Direttore Generale e suo legale rapp.te p.t. dott.
, ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania CP_2
(NA) alla Vico Bellone, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Di Nardo
Pag. 1 (c.f.: ) con la quale è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 24 maggio 2021
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025
la difesa dell'attore ha concluso chiedendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con ammissione della CTU medico-legale al fine di accertare il nesso eziologico tra l'intervento subito nel 2008 e i danni lamentati diversi e sopraggiunti a quelli già risarciti a seguito della sentenza n. 776/2019 e determinare la natura, l'entità e gli esiti delle lesioni e delle menomazioni subite dall'attore; l'ammissione della prova testi come capitolata ed articolata nella memoria ex art. 183, comma 6° cpc, II termine;
insistendo per l'accoglimento della domanda come da conclusioni rassegnate in citazione
La difesa dell' Controparte_1
ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda della controparte per essere inammissibile, improcedibile ed infondata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è inammissibile.
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2021 parte attrice ha convenuto in giudizio l' per Controparte_3
l'udienza del 17 luglio 2021 (differita di ufficio al 15.11.2021), esponendo:
- che in data 17 ottobre 2008 presso l'ospedale l'attore CP_1
subiva un intervento chirurgico di litotrissia percutanea al rene destro a causa di una calcolosi renale da cui era affetto;
Pag.
2 - che successivamente alle dimissioni avvenute in data 21 ottobre 2008
a causa della mancata chiusura della fistola cutanea veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico consistito nell'applicazione di uno stent e che,
tuttavia, nel mese di dicembre dello stesso anno 2008 il detto stent gli veniva asportato senza che si fosse in ogni caso raggiunto il risultato clinico della guarigione;
- che a seguito di indagine ematochimiche nel febbraio dell'anno 2009
si evidenziava ancora a carico dell'attore la presenza di un'insufficienza renale mai riscontrata prima dell'intervento chirurgico sicché l'attore su consiglio dei medesimi sanitari che avevano eseguito il primo intervento veniva nuovamente operato per l'estrazione dei tre piccoli frammenti di calcoli con applicazione di un drenaggio al rene;
- che, nondimeno, pure dopo tale intervento le condizioni cliniche dell'attore non miglioravano tanto che allo stesso veniva applicato un catetere permanente e venivano somministrate massicce dosi di terapia antibiotica;
- che dopo una serie di controlli ambulatoriali ed applicazioni di nefrostomia a carico dell'attore nel frattempo rivoltosi ad altre strutture sanitarie pubbliche veniva formulata all'ospedale San Giovanni Bosco di
Torino, quando veniva dimesso in data 3 giugno 2010, la diagnosi finale di
“coartazione completa della pelvi renale destra secondaria a duplice PCNL ed uretroscopia operativa per calcolosi renale a stampo eseguita in altra sede”;
- che tale diagnosi conduceva all'attore a sottoporsi a intervento chirurgico di rimozione definitiva della nefrostomia destra;
- che l'attore agiva nei confronti dell' per Controparte_1
responsabilità sanitaria ed il Tribunale di Napoli con sentenza n. 776/2019 del
Pag. 3 22/01/2019, non impugnata e passata in giudicato, accertava la piena responsabilità dell' Controparte_4
che veniva condannata al risarcimento dei danni nella misura di
[...]
euro 232.606,00 oltre interessi;
- che il tutto era stato acclarato con CTU redatta in data 29.12.2016 dal
Prof. e depositata in data 15/01/2017; Persona_1
- che in particolare si legge nella relazione che “Il predetto intervento pur indicato era comunque privo di elementi di particolare difficoltà ma non ha condotto la completa bonifica di tutti i calcoli renali innescando una catena di eventi che ha condotto la perdita funzionale del rene destro e al quadro di insufficienza renale cronica, di grado moderato, attualmente presente”;
- che successivamente l'odierno attore iniziava ad accusare il peggioramento della condizione renale, così come si evince dalle ulteriori cartelle;
- che per sopraggiunta “uremia terminale” dal 13 ottobre 2017, dopo l'applicazione di una fistola arterovenosa funzionale al trattamento di dialisi,
iniziava terapia dialitica con frequenza trisettimanale;
- che trattasi di fatti nuovi non riscontrati nella CTU, la quale ha tenuto conto di quanto allegato e provato fino al 29/12/2016.
Tanto premesso parte attrice ha chiesto in sede giudiziaria la condanna dell' convenuta al pagamento degli ulteriori danni, che Controparte_1
sarebbero non coperti da giudicato, in quanto relative a successive patologie non riscontrate nel precedente giudizio, danni quantificati in euro 600.486,00
per danno biologico personalizzato ed in euro 35.491,50 per invalidità
temporanea oltre danno morale e danno emergente, il tutto per complessivi
Pag. 4 euro 695.837,02. In via istruttoria ha chiesto prova testimoniale e CTU
medico-legale.
In data 9.11.2021 si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza negando l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento al rene ed il peggioramento delle condizioni del paziente.
Concessi i termini per le memorie le memorie istruttorie ex art. 183,
co. VI, c.p.c., con ordinanza dell'11 ottobre 2023 il precedente istruttore,
richiamando giurisprudenza in materia di aggravamento del danno in corso di giudizio e della possibilità di proposizione di domanda nuove anche dopo la maturazione delle preclusioni e, quindi, l'esistenza di un giudicato, ha ritenuto la causa matura per la decisione, non ha ammesso le prova e la CTU richiesta dall'attore ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, mutato l'istruttore, la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 5 giugno
2025, resa alla scadenza del termine fissato in sostituzione dell'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c..
La domanda è inammissibile.
Preliminarmente si rileva il tardivo deposito da parte dell'attore di documentazione nuova unitamente alla comparsa conclusionale;
si tratta dell'atto di citazione e dei verbali di causa del precedente giudizio. Questa
documentazione risulta depositata oltre le preclusioni istruttorie e non può,
quindi, essere utilizzata per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che parte attrice nel presente giudizio ha chiesto il risarcimento di ulteriori danni manifestatisi nell'anno 2017 quando pendeva ancora il giudizio avente n. 19152/2014 r.g., che si è concluso con
Pag. 5 sentenza n. 776/2019 del 21 gennaio 2019, che la stessa parte attrice ha dichiarato che non è stata impugnata e che, quindi, è passata in cosa giudicata.
Con l'ordinanza dell'11 ottobre 2023 il precedente istruttore del presente giudizio ha sollevato la questione dell'esistenza di un giudicato che preclude l'esame della nuova domanda proposta in questa sede dall'attore.
È noto che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto
e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di
operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto
quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni
giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili
questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
pronuncia (ex multis, Cass. 6091/2020) ed incidendo, da un punto di vista
sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche
sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non
dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un
mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito
dell'identità delle persone” (di recente, Cass. 33021/2022 e Cass. 1259/2024).
La questione da dirimere nel presente giudizio è se, quindi, l'attore aveva l'onere di dedurre nel primo giudizio il fatto modificativo della sua pretesa, cioè l'aggravamento delle sue condizioni con il sopraggiungere della uremia terminale, di cui aveva avuto la diagnosi il 13 ottobre 2017, e, quindi,
nel corso del primo giudizio (la sentenza interverrà 15 mesi dopo, a gennaio del 2019) oppure se si tratta di circostanza da considerarsi sopravvenuta e che,
quindi, giustificava la proposizione di un nuovo giudizio.
Pag. 6 L'attore sostiene che, essendo intervenuto l'aggravamento dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio e, quindi, della chiusura dell'istruzione con il rinvio già disposto per la precisazione delle conclusioni,
la questione non poteva più essere sollevata nel precedente giudizio essendo maturate le preclusioni.
Deve, tuttavia, osservarsi che “in tema di risarcimento dei danni, il
principio generale della immodificabilità della domanda originariamente
proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della
domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di
danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si
sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto
generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo
il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di
natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del
principio espresso in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in
un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento
contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno
andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del
giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti)” (Cass. n.
25631/2018).
Era, pertanto, onere dell'attore dedurre nel primo giudizio il sopravvenuto aggravamento poiché “è ammessa nel corso di tutto il giudizio
di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione
quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non
esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno
Pag. 7 costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata,
ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato
origine alla causa, che si manifestano nel corso del giudizio” (Cass., sez. 2, n.
2038/2019; Cass., sez. 3, n. 16819/2003)
Per completezza, si deve ancora osservare che, “nell'ambito di un
giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del
danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia
espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della
notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo
giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso
dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia
limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure
ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità del credito, in
quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più
giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero”
(Cass . sez. 3 sent. n.11789/2017).
Tuttavia, nella fattispecie in esame dalla lettura della sentenza del primo giudizio, documento prodotto tempestivamente, non emerge affatto che l'attore, come invece sostiene solo nella memoria di replica conclusionale richiamando anche la documentazione tardivamente prodotta e non utilizzabile in questa sede, avesse limitato la domanda ai danni esistenti in un determinato arco temporale.
In mancanza dell'allegazione nel primo giudizio, alla data del
13.10.2017 ancora in corso, dell'aggravamento della patologia, il giudicato formatosi con la sentenza del 2019 ha coperto anche questo nuovo fatto con i
Pag. 8 conseguenti nuovi danni in quanto era pienamente deducibile in quel precedente giudizio, come da giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e ciò nonostante fossero già maturate le preclusioni istruttorie.
La domanda è, quindi, inammissibile per l'esistenza di un giudicato sui fatti di causa.
Attesa la particolarità della fattispecie in esame ed il rilievo di ufficio della questione, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_5
così provvede:
[...]
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 9156/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 24 settembre 2025
TRA
c.f.: nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliato alla via Loggia dei Pisani, n.13, presso lo studio dell'Avv. Sergio
D'CO (c.f.: ) che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_2
di procura in calce alla citazione
- ATTORE
E
Controparte_1
p.iva , con sede in Napoli alla Via Antonio
[...] P.IVA_1
Cardarelli 9, in persona del Direttore Generale e suo legale rapp.te p.t. dott.
, ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania CP_2
(NA) alla Vico Bellone, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Di Nardo
Pag. 1 (c.f.: ) con la quale è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e giusta deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 24 maggio 2021
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025
la difesa dell'attore ha concluso chiedendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con ammissione della CTU medico-legale al fine di accertare il nesso eziologico tra l'intervento subito nel 2008 e i danni lamentati diversi e sopraggiunti a quelli già risarciti a seguito della sentenza n. 776/2019 e determinare la natura, l'entità e gli esiti delle lesioni e delle menomazioni subite dall'attore; l'ammissione della prova testi come capitolata ed articolata nella memoria ex art. 183, comma 6° cpc, II termine;
insistendo per l'accoglimento della domanda come da conclusioni rassegnate in citazione
La difesa dell' Controparte_1
ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda della controparte per essere inammissibile, improcedibile ed infondata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è inammissibile.
Con atto di citazione notificato in data 6.4.2021 parte attrice ha convenuto in giudizio l' per Controparte_3
l'udienza del 17 luglio 2021 (differita di ufficio al 15.11.2021), esponendo:
- che in data 17 ottobre 2008 presso l'ospedale l'attore CP_1
subiva un intervento chirurgico di litotrissia percutanea al rene destro a causa di una calcolosi renale da cui era affetto;
Pag.
2 - che successivamente alle dimissioni avvenute in data 21 ottobre 2008
a causa della mancata chiusura della fistola cutanea veniva sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico consistito nell'applicazione di uno stent e che,
tuttavia, nel mese di dicembre dello stesso anno 2008 il detto stent gli veniva asportato senza che si fosse in ogni caso raggiunto il risultato clinico della guarigione;
- che a seguito di indagine ematochimiche nel febbraio dell'anno 2009
si evidenziava ancora a carico dell'attore la presenza di un'insufficienza renale mai riscontrata prima dell'intervento chirurgico sicché l'attore su consiglio dei medesimi sanitari che avevano eseguito il primo intervento veniva nuovamente operato per l'estrazione dei tre piccoli frammenti di calcoli con applicazione di un drenaggio al rene;
- che, nondimeno, pure dopo tale intervento le condizioni cliniche dell'attore non miglioravano tanto che allo stesso veniva applicato un catetere permanente e venivano somministrate massicce dosi di terapia antibiotica;
- che dopo una serie di controlli ambulatoriali ed applicazioni di nefrostomia a carico dell'attore nel frattempo rivoltosi ad altre strutture sanitarie pubbliche veniva formulata all'ospedale San Giovanni Bosco di
Torino, quando veniva dimesso in data 3 giugno 2010, la diagnosi finale di
“coartazione completa della pelvi renale destra secondaria a duplice PCNL ed uretroscopia operativa per calcolosi renale a stampo eseguita in altra sede”;
- che tale diagnosi conduceva all'attore a sottoporsi a intervento chirurgico di rimozione definitiva della nefrostomia destra;
- che l'attore agiva nei confronti dell' per Controparte_1
responsabilità sanitaria ed il Tribunale di Napoli con sentenza n. 776/2019 del
Pag. 3 22/01/2019, non impugnata e passata in giudicato, accertava la piena responsabilità dell' Controparte_4
che veniva condannata al risarcimento dei danni nella misura di
[...]
euro 232.606,00 oltre interessi;
- che il tutto era stato acclarato con CTU redatta in data 29.12.2016 dal
Prof. e depositata in data 15/01/2017; Persona_1
- che in particolare si legge nella relazione che “Il predetto intervento pur indicato era comunque privo di elementi di particolare difficoltà ma non ha condotto la completa bonifica di tutti i calcoli renali innescando una catena di eventi che ha condotto la perdita funzionale del rene destro e al quadro di insufficienza renale cronica, di grado moderato, attualmente presente”;
- che successivamente l'odierno attore iniziava ad accusare il peggioramento della condizione renale, così come si evince dalle ulteriori cartelle;
- che per sopraggiunta “uremia terminale” dal 13 ottobre 2017, dopo l'applicazione di una fistola arterovenosa funzionale al trattamento di dialisi,
iniziava terapia dialitica con frequenza trisettimanale;
- che trattasi di fatti nuovi non riscontrati nella CTU, la quale ha tenuto conto di quanto allegato e provato fino al 29/12/2016.
Tanto premesso parte attrice ha chiesto in sede giudiziaria la condanna dell' convenuta al pagamento degli ulteriori danni, che Controparte_1
sarebbero non coperti da giudicato, in quanto relative a successive patologie non riscontrate nel precedente giudizio, danni quantificati in euro 600.486,00
per danno biologico personalizzato ed in euro 35.491,50 per invalidità
temporanea oltre danno morale e danno emergente, il tutto per complessivi
Pag. 4 euro 695.837,02. In via istruttoria ha chiesto prova testimoniale e CTU
medico-legale.
In data 9.11.2021 si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza negando l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento al rene ed il peggioramento delle condizioni del paziente.
Concessi i termini per le memorie le memorie istruttorie ex art. 183,
co. VI, c.p.c., con ordinanza dell'11 ottobre 2023 il precedente istruttore,
richiamando giurisprudenza in materia di aggravamento del danno in corso di giudizio e della possibilità di proposizione di domanda nuove anche dopo la maturazione delle preclusioni e, quindi, l'esistenza di un giudicato, ha ritenuto la causa matura per la decisione, non ha ammesso le prova e la CTU richiesta dall'attore ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, mutato l'istruttore, la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 5 giugno
2025, resa alla scadenza del termine fissato in sostituzione dell'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c..
La domanda è inammissibile.
Preliminarmente si rileva il tardivo deposito da parte dell'attore di documentazione nuova unitamente alla comparsa conclusionale;
si tratta dell'atto di citazione e dei verbali di causa del precedente giudizio. Questa
documentazione risulta depositata oltre le preclusioni istruttorie e non può,
quindi, essere utilizzata per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che parte attrice nel presente giudizio ha chiesto il risarcimento di ulteriori danni manifestatisi nell'anno 2017 quando pendeva ancora il giudizio avente n. 19152/2014 r.g., che si è concluso con
Pag. 5 sentenza n. 776/2019 del 21 gennaio 2019, che la stessa parte attrice ha dichiarato che non è stata impugnata e che, quindi, è passata in cosa giudicata.
Con l'ordinanza dell'11 ottobre 2023 il precedente istruttore del presente giudizio ha sollevato la questione dell'esistenza di un giudicato che preclude l'esame della nuova domanda proposta in questa sede dall'attore.
È noto che “il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto
e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di
operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto
quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni
giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili
questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
pronuncia (ex multis, Cass. 6091/2020) ed incidendo, da un punto di vista
sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche
sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non
dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un
mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito
dell'identità delle persone” (di recente, Cass. 33021/2022 e Cass. 1259/2024).
La questione da dirimere nel presente giudizio è se, quindi, l'attore aveva l'onere di dedurre nel primo giudizio il fatto modificativo della sua pretesa, cioè l'aggravamento delle sue condizioni con il sopraggiungere della uremia terminale, di cui aveva avuto la diagnosi il 13 ottobre 2017, e, quindi,
nel corso del primo giudizio (la sentenza interverrà 15 mesi dopo, a gennaio del 2019) oppure se si tratta di circostanza da considerarsi sopravvenuta e che,
quindi, giustificava la proposizione di un nuovo giudizio.
Pag. 6 L'attore sostiene che, essendo intervenuto l'aggravamento dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio e, quindi, della chiusura dell'istruzione con il rinvio già disposto per la precisazione delle conclusioni,
la questione non poteva più essere sollevata nel precedente giudizio essendo maturate le preclusioni.
Deve, tuttavia, osservarsi che “in tema di risarcimento dei danni, il
principio generale della immodificabilità della domanda originariamente
proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della
domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di
danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si
sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto
generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo
il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di
natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del
principio espresso in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in
un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento
contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno
andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del
giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti)” (Cass. n.
25631/2018).
Era, pertanto, onere dell'attore dedurre nel primo giudizio il sopravvenuto aggravamento poiché “è ammessa nel corso di tutto il giudizio
di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione
quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non
esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno
Pag. 7 costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata,
ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato
origine alla causa, che si manifestano nel corso del giudizio” (Cass., sez. 2, n.
2038/2019; Cass., sez. 3, n. 16819/2003)
Per completezza, si deve ancora osservare che, “nell'ambito di un
giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del
danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia
espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della
notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo
giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso
dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia
limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure
ponendosi in contrasto con il principio dell'infrazionabilità del credito, in
quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più
giudizi di una domanda che può, dall'inizio, essere proposta per l'intero”
(Cass . sez. 3 sent. n.11789/2017).
Tuttavia, nella fattispecie in esame dalla lettura della sentenza del primo giudizio, documento prodotto tempestivamente, non emerge affatto che l'attore, come invece sostiene solo nella memoria di replica conclusionale richiamando anche la documentazione tardivamente prodotta e non utilizzabile in questa sede, avesse limitato la domanda ai danni esistenti in un determinato arco temporale.
In mancanza dell'allegazione nel primo giudizio, alla data del
13.10.2017 ancora in corso, dell'aggravamento della patologia, il giudicato formatosi con la sentenza del 2019 ha coperto anche questo nuovo fatto con i
Pag. 8 conseguenti nuovi danni in quanto era pienamente deducibile in quel precedente giudizio, come da giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e ciò nonostante fossero già maturate le preclusioni istruttorie.
La domanda è, quindi, inammissibile per l'esistenza di un giudicato sui fatti di causa.
Attesa la particolarità della fattispecie in esame ed il rilievo di ufficio della questione, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_5
così provvede:
[...]
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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