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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/11/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 231 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Gabriele Fiorito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LA (Cs) alla via Gramsci n. 10, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 27.02.2024; attrice
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sgroi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LA (Cs) alla Via D. Luigi Sturzo n. 8, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.10.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 27.02.2024, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge stante il matrimonio con lui CP_1 contratto in Cosenza il 12.08.2020 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 26, parte I, anno 2020), in costanza del quale è nato, in data 12.02.2021, un figlio di nome
1 Per_
A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale e ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, ha dedotto che, fin dai primi anni di matrimonio,
l'unione tra i coniugi è stata particolarmente difficile e tormentata;
ancora prima della nascita Per_ del piccolo fortissimi sono stati i litigi causati da una morbosa gelosia del marito e da reiterati comportamenti da lui tenuti per limitare fortemente la sua vita;
in ogni caso, l'unione coniugale si è irrimediabilmente disgregata il 22.07.2023, quando, proprio a causa della forte gelosia del marito e di continue vessazioni compiute in suo danno, reiterate nel tempo, è stata costretta a presentare una prima querela con cui ha denunciato i maltrattamenti subiti dal coniuge, consistiti in minacce, insulti e percosse;
altresì, a tale querela è seguita, in data
2.08.2023, una integrazione della stessa, con cui ha denunciato presso il Commissariato di
Polizia di LA atti persecutori perpetrati nei suoi confronti dal marito;
ciò nonostante, ha cercato di ricostruire il rapporto coniugale soprattutto per il bene del figlio minore, tentativo, tuttavia, inesorabilmente fallito già nell'ottobre del 2023, quando, a causa di continui e reiterati litigi seguiti da minacce, insulti e percosse, è stata costretta a sporgere nuovamente una querela, con cui ha denunciato ulteriori maltrattamenti subiti, oltre che nuovi gravissimi atti persecutori;
invero, in data 14.10.2023, si sono verificati ulteriori episodi di minaccia ed aggressione subiti dal coniuge, che hanno ingenerato in lei timore per l'incolumità sua e del figlio minore;
quindi, il 31.10.2023 ha sporto nuovamente querela nei confronti del coniuge, denunciando le minacce e gli atti persecutori verificatisi;
a seguito di tale querela, in data 6.11.2023, è stato aperto un procedimento di “Codice Rosso” all'esito del quale il GIP presso il Tribunale di LA, con ordinanza n. 27/2023 del 6.11.2023, ravvisata la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 572, commi 1e 2, c.p.c., ha sottoposto ad una CP_1 misura cautelare, disponendo il suo “allontanamento dalla casa familiare sita a Fuscaldo Via
Cristoforo Colombo n. 3, con divieto di farvi rientro e di non poter accedervi senza autorizzazione del Giudice;
- con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa
ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (propria dimora Parte_1 come indicato nonché luogo di lavoro) prescrivendo allo stesso di mantenere almeno una distanza di cinquecento metri dalla persona offesa;
- con l'ulteriore prescrizione del divieto di comunicazione con la persona offesa con ogni mezzo (telefono, messaggi, internet, whatsapp, facebook e social network”; successivamente, con avviso di conclusione delle indagini del
5.01.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA ha contestato a CP_1
il reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p., chiedendo poi il rinvio a giudizio dello
[...] stesso;
dal mese di ottobre 2023, a seguito della disgregazione del nucleo familiare, il coniuge ha omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore, sia ordinario che straordinario, venendo meno ai doveri di assistenza morale e materiale posti a suo carico;
inoltre, nonostante il
2 suddetto provvedimento cautelare emesso a suo carico, il marito non ha trasferito la sua residenza dalla casa coniugale. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
[...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c., disporre provvedimenti indifferibili, provvisori ed urgenti, nell'interesse del minore, emettendo, previa fissazione dei termini per la notifica, decreto provvisoriamente esecutivo che preveda quanto segue: 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati. 2. Affido esclusivo del minore alla madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé il bambino il ed il dalle ore 17:30 alle ore 19:00, il Pt_2 CP_2
e la dalle ore 15:00 alle ore 18:00, con divieto assoluto di allontanarsi CP_3 CP_4 dal Comune di residenza anagrafica del minore e con obbligo di riportare il figlio entro l'ora stabilita. 3. Immediato spostamento della residenza del sig. dal domicilio coniugale. 4. CP_1
Assegnazione esclusiva della casa coniugale in favore della (bene personale intestato Pt_1 al padre della ricorrente). 5. Obbligo a carico del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio minore nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e stabilite dal protocollo vigente presso il Tribunale di LA. 6. Assegnazione esclusiva dell'autovettura FORD C-MAX - Tg. FE 366 JB in favore della sig.ra unico mezzo a Pt_1 sua diposizione per garantire gli spostamenti (casa-scuola ecc.) del minore. (..) Instaurato il contraddittorio tra le parti, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., Voglia l'On. Giudice adito emettere Ordinanza con cui confermi i provvedimenti indifferibili ed urgenti di cui sopra e/o li disponga, nonché rimettere le parti davanti al Giudice Istruttore eventualmente nominato, affinché pronunci e disponga per come segue: 1. La separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del sig. CP_1
2. Affido esclusivo del minore alla madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé il bambino il ed il dalle ore 17:30 alle ore 19:00, il e la Pt_2 CP_2 CP_3
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, con divieto assoluto di allontanarsi dal Comune di CP_4 residenza anagrafica del minore e con obbligo di riportare il figlio entro l'ora stabilita, così come meglio previsto e disposto nel piano genitoriale allogato. 3. Assegnazione esclusiva della casa coniugale in favore della (bene personale intestato al padre della ricorrente). 4. Pt_1
Obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. 5. Le spese straordinarie previste in favore del figlio minore verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno e secondo le indicazioni del protocollo adottato dall'Ill.mo Tribunale di LA (…); 6. Diritto alla corresponsione esclusiva in favore della ricorrente, dell'assegno unico erogato dall'Inps in favore del figlio minore. 7. Assegnazione esclusiva dell'autovettura
FORD C-MAX - Tg. FE 366 JB in favore della sig.ra unico mezzo a sua diposizione Pt_1
3 per garantire gli spostamenti (casa-scuola ecc.) del minore. 8. Negare il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore . Persona_2
Iscritto il sub-procedimento R.G. n. 231-1/2024 relativamente alla richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti invocati dall'attrice ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., con decreto del
28.02.2024, è stato disposto, anche in considerazione della vigenza della sopraindicata misura cautelare disposta a carico del convenuto dal GIP presso il Tribunale di LA con l'ordinanza n.
27/2023 del 6.11.2023 e del pericolo, paventato dall'attrice, di sottrazione del figlio minore da parte del padre: “
1. l'affido esclusivo del minore (nato il [...]) in favore Persona_3 della madre , con facoltà del padre di vederlo e tenerlo Parte_1 CP_1 con sé il al martedì e venerdì , dalle ore 17:30 alle ore 19:00, nonchè il sabato e la domenica, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in presenza di una persona di fiducia delegata dalla madre e con divieto di allontanarsi dal Comune di residenza anagrafica del minore;
2. l'assegnazione della casa coniugale in favore di , affinchè possa abitarvi con il figlio Parte_1 minore;
3) l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 mediante il versamento, in favore di , entro il giorno cinque di ogni mese Parte_1
(in contanti o mediante bonifico, voglia postale o assegno), della somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il medesimo minore (da individuare secondo le linee guida recepite con il Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di LA)“. Tali provvedimenti, poi, sono stati parzialmente modificati in ordine all'esercizio del diritto di visita del minore da parte del padre con l'ordinanza del 12.03.2024, emessa a scioglimento dell'udienza assunta in data 11.03.2024. In particolare, con tale provvedimento è stato disposto, recependo le intese raggiunte dalle parti a detta udienza, che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30, nonché il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 19:00 senza la presenza di terze persone e con la facoltà di spostarsi con il medesimo minore anche fuori dal Comune di residenza dello stesso, sebbene, nel caso di trasporto con auto, con l'utilizzo dei debiti sistemi di sicurezza, indicando, altresì, come luogo di prelievo e riaccompagno del bambino il bar denominato L'Etoile sito in Fuscaldo.
Disposizioni, altresì, ulteriormente modificate all'udienza del 13.05.2024 nella parte in cui è stato stabilito, sempre su accordo dei genitori, che potesse vedere e tenere con sé CP_1 il figlio minore nei giorni di sabato e domenica (già indicati) dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in luogo della fascia oraria già fissata (ovvero dalle ore 15:00 alle ore 19:00).
Trasmessi gli atti del giudizio principale al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 6.03.2024.
Con comparsa depositata il 12.04.2024 si è costituito in giudizio Lo stesso, CP_1 contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato di non aver mai violato i doveri coniugali e di essere stato sempre il genitore di riferimento del figlio minore, a fronte
4 degli ostacoli frapposti dalla madre;
inoltre, a dispetto del disinteresse prospettato dall'attrice, si
è sempre interessato alla vita del piccolo contribuendo, altresì, al suo mantenimento, Per_3 sebbene disoccupato e privo di risorse economiche;
tuttavia, le difficoltà sorte per incontrare il figlio (vivendo a Cosenza, ovvero a una distanza di circa quaranta chilometri) sono state aggravate dal fatto di non avere un'auto a disposizione, essendogli stato impedito, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, l'uso di quella intestata a lui e la moglie, prima, utilizzata in via esclusiva. Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito, perché inammissibile;
- affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_4 prevalente dello stesso presso la madre e facoltà del padre Parte_1 CP_1
di vederlo e tenerlo con sé il martedì ed il venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00
[...] nonché il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 20:00; per tre settimane consecutive nel mese di agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
le vacanze di Natale, Pasqua, 2 giugno ed altre festività nel corso dell'anno con il padre con possibilità di pernottamento;
- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale alla si.ra ed al Parte_1 figlio;
- l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio minore nella CP_1 misura di euro "100,00" mediante il versamento, in favore di , entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, voglia postale o assegno) nonché di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il medesimo minore;
-Assegnazione esclusiva dell'autovettura Ford C-Max –Tg. FE 366JB in favore del Sig
, unico mezzo a sua disposizione per garantire i suoi spostamenti quotidiani CP_1 nonché per incontrare il figlio minore”.
Sentiti i coniugi ed escussi i testi da essi indicati, la causa è stata rinviata all'udienza del
6.10.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la rimessione in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., previa assegnazione die termini previsti da tale norma per il deposito degli atti conclusionali. Le parti, con il deposito di note scritte, hanno insisitito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 16.10.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e . Parte_1 CP_1
Altresì, è fondata la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 nei confronti del coniuge.
5 Per pacifica giurisprudenza, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
così come, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che essa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tuttavia, nel caso di violenze fisiche e/o morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro (consistite anche in un singolo episodio), le stesse, per unanime giurisprudenza,
6 costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio idonee a fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza, peraltro, che il giudice del merito debba procedere, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, alla comparazione con la condotta tenuta dal coniuge vittima delle medesime violenze (trattandosi di atti suscettibili di comparazione solo con comportamenti omogenei, in ragione della loro estrema gravità) e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.09.2022 n. 27766, secondo cui “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”; nonché, con particolare riferimento alla violenza morale, nell'ambito della giurisprudenza di merito,
Tribunale Vicenza sez. II del 5.03.2020 n. 537, secondo cui “I maltrattamenti, da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”, e
Tribunale Bari sez. I del 17.02.2021 n. 612, secondo cui “Anche la violenza psicologica è una causa di addebito della separazione allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale”).
Tanto premesso, ha addebitato la crisi coniugale alla condotta tenuta dal Parte_1 marito, attese le aggressioni, minacce ed offese subite. Ebbene, quanto dedotto dall'attrice ha trovato riscontro nelle deposizioni delle testi escusse all'udienza del 14.10.2024 (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti). Invero, e (rispettivamente madre e amica Controparte_5 Controparte_6 dell'attrice), nel confermare le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo del giudizio, hanno dichiarato di aver assistito a litigi e aggressioni verbali subite da
7 In particolare, ha dichiarato: “E' vero che ha Parte_1 Controparte_5 minacciato verbalmente mia figlia e che le diceva che avrebbe fatto intervenire gli assistenti sociali ma non mi risulta che diceva a mia figlia che avrebbe portato il figlio nel suo paese di origine. Le minacce che riferiva a mia figlia erano solo verbali ed erano del tipo “se la vedo con un altro l'ammazzo”. Queste minacce verbali che rivolgeva a mia figlia lui le diceva a me quando gli portavo il bambino;
non ricorso se ho assistito personalmente anche a minacce che ha riferito direttamente a mia figlia, anche se l'ho visto arrabbiato con tono minaccioso”; invece, ha riferito: “Io abito vicino l'asilo, che si trova a Fuscaldo;
nella Controparte_6 circostanza mi trovavo insieme a sulle scale che si trovano fuori di casa mia e Parte_1 aspettavamo che uscissero i nostri figli, mia figlia, che io dovevo andare a prendere alle elementari e suo figlio, che invece usciva dall'asilo (non era la prima volta che io e lei ci trovavamo lì insieme). Mentre lei si stava avviando per prendere il figlio lui è arrivato con la macchina, aveva dei fogli nelle mani e gesticolava verso di lei, sentivo che diceva alla moglie muovendo questi fogli “ora sei contenta che arrivano gli assistenti sociali”, così lei si è avvicinata a lui e lui ha iniziato ad offenderla con frasi del tipo “sei una puttana di merda, a te
e a tutta la razza tua” e frasi similari, offendeva in maniera eclatante anche la famiglia di lei.
C'era tanta gente perché era l'uscita di scuola, c'erano anche dei genitori di alcuni bambini che fanno i carabinieri, che non erano in servizio e che hanno assistito. Mi sono vergognata molto di quanto era accaduto. Preciso che questo è stato l'unico episodio a cui ho assistito”.
Ebbene, i comportamenti minacciosi e verbalmente violenti tenuti dal convenuto nei confronti dell'attrice giustificano la pronuncia dell'addebito della separazione nei confronti dello stesso, senza, peraltro, la necessità di comparare tali condotte con quelle tenute da Parte_1
(trattandosi di atti suscettibili di confronto solo con comportamenti omogenei in ragione
[...] della loro gravità) e senza che rilevi la loro eventuale posteriorità rispetto al manifestarsi della crisi coniugale e all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (essendosi l'attrice, nell'ottobre 2023, allontanata dalla casa coniugale sita in Fuscaldo alla via Cristoforo Colombo
n. 3, recandosi, unitamente al figlio minore, presso l'abitazione della propria famiglia d'origine). La separazione personale dei coniugi va, quindi, addebitata al convenuto.
Per quanto concerne, invece, i provvedimenti riguardanti il figlio minore, in primo luogo, esaminato il compendio probatorio in atti, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre (già suo genitore di riferimento).
Invero, come noto, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario da prediligere (ove possibile) alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 3.01.2017 n. 27; Cass. civ. sez. I del 19.05.2011 n.
11068; Cass. civ. sez. I del 29.03.2012 n. 5108; Cass. civ. sez. I del 17.12.2009 n. 26587).
L'affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori è, infatti, conforme a quanto previsto
8 dall'art. 337 ter, comma 1 e 2, c.c., secondo cui “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli…”. Invero,
l'affido condiviso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli (come sancito dall'art. 30 Cost.) ed il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.). Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c.,
l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori. Per pacifica giurisprudenza, infatti, “L'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (articolo 337-ter del Cc) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'articolo 337-quater del codice civile, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I del 9.09.2025
n. 24876). Ebbene, esaminati gli atti di causa, non può ritenersi congruamente provata l'effettiva sussistenza, almeno allo stato, di gravi criticità, situazioni patologiche e problematiche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del convenuto, tali da giustificare, quale Per_ extrema ratio, l'affido esclusivo del minore in favore della madre, come da lei richiesto.
Invero, posto che, come dedotto dalla stessa attrice nella comparsa conclusionale, è, allo stato, venuta meno la misura cautelare disposta a carico del convenuto dal GIP presso il Tribunale di
LA con l'ordinanza n. 27/2023 del 6.11.2023, altresì, giova evidenziare che in corso di causa non è emerso alcun effettivo pericolo di sottrazione del minore da parte del padre, stante il proposito dello stesso, secondo quanto asserito dall'attrice, di portarlo con sé nel proprio Paese
d'origine, ovvero l'IA (circostanza, invero, fermamente contestata dal convenuto sin dalla sua costituzione in giudizio e, in ogni caso, non confermata dalle testi e Controparte_5
9 rispondendo sul capitolo di prova contrassegnato dalla lettera a) articolato Testimone_1 dall'attrice nel ricorso introduttivo del giudizio). Inoltre, mutate le circostanze esistenti (o prospettate) al momento della pronuncia del decreto del 28.02.2024 con cui sono stati adottati i provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., deve considerarsi che dalle deposizioni dei testimoni escussi nel corso del giudizio è, comunque, emerso l'interesse del convenuto nei confronti del figlio minore (invero, con riguardo all'esercizio del diritto di visita, la teste ha affermato: “Grosso modo rispetta gli orari, mi chiama puntuale, è Controparte_5 capitato che qualche volta mi ha chiesto di tenerlo di più, ma comunque li rispetta”; nonché il teste riferendosi al convenuto, ha dichiarato: “non so con precisione i giorni ma Tes_2 posso dire che è molto presente e apprensivo nei confronti del figlio. Sono a conoscenza di questo perché siamo intimi amici, mi parla di tutto, anche di questo. In queste occasioni il figlio
è stato con il padre”; e, ancora, analogamente il teste ha riferito: “So che è Testimone_3 molto preciso e attento nei confronti del figlio, quando siamo insieme mi dice sempre che deve andare dal figlio, agli incontri. Li ho anche visti insieme, un paio di volte, non ricordo di preciso dove”). Non può, poi, di certo, ritenersi dirimente ai fini della disposizione dell'affido Per_ esclusivo del piccolo in favore della madre la conflittualità che ancora contraddistingue i rapporti tra le parti in causa, né può considerarsi sufficiente il fatto che il convenuto (alla luce di quanto dichiarato dalla teste non provveda in maniera puntuale e regolare al Controparte_5 Per_ mantenimento del piccolo (cfr. al riguardo Cass. civ. n. 15815/2022). Dunque, dovendo, comunque, prediligersi (come già rilevato) l'adozione di statuizioni volte a conservare, salvaguardare e favorire il rapporto della prole minore con entrambe le figure genitoriali, in assenza di prove certe in ordine all'effettiva ricorrenza di situazioni di pregiudizio del piccolo Per_ tali da giustificare, quale misura eccezionale, la deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, si ritiene opportuno disporre l'affido del medesimo minore ad ambedue i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre. Per_ Invece, per quanto concerne il diritto di visita del minore da parte del padre, si ritiene opportuno confermare le intese raggiunte dalle parti, da ultimo, all'udienza del 13.05.2024 (qui da intendersi integralmente riportate e trascritte), salvo diverso accordo da esse raggiunto anche in ordine al luogo di prelievo e riaccompagno del minore, oltre che relativamente alle modalità di esercizio del diritto in questione, sempre compatibilmente con le esigenze del medesimo minore. Inoltre, va previsto che in occasione delle festività natalizie e pasquali, oltre che delle altre feste calendarizzate, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, nonché, sempre in tale fascia oraria, nei mesi di luglio o agosto per sette giorni non consecutivi, da concordare con madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Per quanto concerne, poi, il contributo paterno al mantenimento del figlio minore, è noto che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a
10 carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis
c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale-patrimoniale delle parti, dell'età del figlio minore e delle presumibili esigenze di vita dello stesso, appare opportuno disporre, in continuità con i provvedimenti vigenti, che il convenuto provveda al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di LA). , infatti, non può CP_1 certo esimersi dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore solo perché privo di un lavoro stabile (a fronte, in ogni caso, di una sua piena capacità lavorativa in alcun modo contestata); inoltre, l'esiguità dell'importo da versare a titolo di mantenimento indiretto del figlio minore, le circostanze del caso concreto e i maggiori tempi di permanenza del medesimo minore presso la madre giustificano la percezione da parte di quest'ultima dell'assegno unico nella misura del 100%.
In ultimo, per quanto attiene alla casa coniugale, va disposto, sempre in continuità con le statuizioni in essere, che essa sia assegnata all'attrice per potervi abitare con il figlio minorenne
(questione, peraltro, non oggetto di alcun contrasto tra le parti). E', infatti, noto che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015).
Le altre domande proposte dalle parti (comprese quelle relative all'automobile loro intestata, peraltro non specificamente reitarate in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali ex art. 473 bis.28 c.p.c.), esulano dal precipuo oggetto del giudizio;
mentre, con riguardo alla richiesta dell'attrice riguardante il diniego al rilascio e/o al rinnovo del passaporto Per_ intestato al piccolo deve rilevarsi che, a fronte dell'affido condiviso del minore
(implicante la necessità, in ogni caso, dell'autorizzazione di entrambi i genitori in caso di suo
11 espatrio), comunque, non sono emersi in corso di causa elementi oggettivi e concreti circa un effettivo pericolo di sottrazione illecita del bambino da parte del padre.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 231/2024, respinta ogni altra domanda, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra e stante il Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Cosenza il 12.08.2020 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 26, parte I, anno 2020);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cosenza per quanto di sua competenza;
- pronuncia l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di CP_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocamento presso la madre ed esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che corrisponda a entro il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno), a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di LA);
- riconosce il diritto di a percepire l'assegno unico erogato in favore del Parte_1 figlio minore nella misura del 100%;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Fuscaldo (Cs) alla via Cristoforo Colombo Per_ n. 3 in favore di affinché vi possa abitare con il figlio minore Parte_1
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in LA il 3.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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