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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3295 dell'anno 2024 TRA
nata ad [...] in data [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Franco Delnero e Angela Leuzzi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 03.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda della ricorrente è infondata. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
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Orbene, nel caso in esame, il CT nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto la invalida nella misura del 100% ma Pt_1 senza necessità di assistenza continua.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito la nullità della perizia per non avere il Consulente valutato la sussistenza dei requisiti per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per non aver tenuto conto della documentazione medica prodotta, proveniente da struttura sanitaria pubblica.
A fronte di tali censure il CT ha evidenziato di aver adeguatamente valutato la sussistenza dei presupposti sanitari in capo alla ricorrente già in fase di a.t.p. e di averne escluso la sussistenza in ragione delle risultanze della visita peritale. In particolare, in merito alla documentazione medica prodotta dalla D'Amato, ha rilevato che: “La provenienza da Struttura Pubblica dei referti clinici esibiti in CIC/CT non è sinonimo di garanzia della corretta valutazione dei quadri patologici (né - al contrario - risulta sempre fondata la diceria che
i referti privatistici siano ordinariamente compiacenti), specie se - come nel caso de quo - collidono frontalmente con i consonanti esami obiettivi della CIC di Andria del 01.03.2023 (“Cambi posturali e deambulazione autonomi;
paziente vigile, orientata T/S, lievi lacune mnesiche.”) e dello scrivente CT (“PSICHE: Soggetto vigile, orientato secondo le coordinate T/S, senza lacune mnesiche. Tono dell'umore apparentemente normocollocato. Ideazione con lieve bradipsichismo.”) (cfr. chiarimenti CT in atti e ai quali si rinvia). Poi, in relazione all'asserita mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha così argomentato: “[…] Si aggiunga per buona misura che la Sig.ra Pt_1 all'atto del verbale della CIC del 2023 e della CT del 2024 presentava un quadro clinico palesemente difforme da quello previsto per il riconoscimento dell' I. di A., per come previsto dalla L. 508/1988 (... “B) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. ...”). Peraltro in nessuna delle citate circostanze la Sig.ra fu assistita da un Sanitario che con Pt_1 la sua presenza fornisse (al legale di Parte Ricorrente) la personale garanzia della professionalità
e correttezza delle valutazioni ML de quo. Si aggiunga che l'Avv. Delnero continua ad esprimere personalistiche valutazioni che di clinico/funzionale hanno ben poco, essendo basate su referti in conflitto con le risultanze obiettive della CIC e della CT riguardo un soggetto che, per quanto affetto da un complesso quadro patologico, si presentava “... vigile, orientato secondo le coordinate T/S, senza lacune mnesiche. Tono dell'umore apparentemente normocollocato. Ideazione con lieve bradipsichismo.“, manifestando sotto il profilo della prattilità e motricità “... fini tremori alle mani. Cambi posturali cauti;
deambulazione moderatamente claudicante a sinistra, alquanto impacciata in avvio, con atteggiamento lievemente camptocormico, senza necessità di appoggio.”. In conclusione, ha affermato che: “Per quanto suddetto si conferma integralmente il giudizio M.L. espresso in data 13.03.2024: “Tale complesso patologico, già in essere alla data della visita della CIC di Andria del 01.03.2023, è stimabile – mediante il canonico calcolo proporzionalistico secondo
Balthazard - nella forma di Invalido Ultrasessantacinquenne Grave - 100 %, con decorrenza dall'epoca dell'istanza (03.02.3023).” Si aggiunga ad abundantiam che detta valutazione esclude, all'epoca della CIC della e Parte_2 della CT dello scrivente, la ricorrenza degli estremi M.L. dell'Indennità di Accompagnamento” (cfr. chiarimenti CT in atti e ai quali si rinvia).
Ebbene, i chiarimenti resi dal CT nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti e adeguatamente motivati.
In primo luogo, il Consulente ha in questa sede concordemente ribadito le valutazioni già rassegnate in sede di prima fase, dimostrando di non essere incorso in alcuna contraddizione rispetto alla valutazione delle patologie.
In secondo luogo, lo stesso ha dimostrato di aver correttamente valutato la documentazione medica prodotta e di averne confrontato gli esiti con le condizioni obiettive della ricorrente.
Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
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Pertanto, avendo il CT ribadito che risulti invalida al 100%, ma senza Parte_1 necessità di assistenza continua, e considerato che ciò è insufficiente ad integrare il requisito sanitario per ottenere la provvidenza richiesta, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in ragione dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
3) pone le spese di CT definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 03.03.2025. Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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