Articolo 62 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 61Articolo 63
Versione
20 maggio 1975
Art. 62.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai sanitari, in possesso dei necessari requisiti, che abbiano esercitato le funzioni in un posto di organico immediatamente superiore vacante, come previsto dall' articolo 7, quinto , settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .
Le predette disposizioni si applicano altresi' ai sanitari in servizio in un posto il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ospedale.
I sanitari, titolari di un posto di ruolo, cui vengono applicate le norme previste nel titolo III della presente legge, debbono, entro un mese, optare per il posto di cui sono titolari o per il posto non di ruolo.
In caso di mancata opzione si intende accettato il posto in cui il sanitario presta servizio alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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