Articolo 199 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 199. Attribuzioni medico-legali 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. 2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ((ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195)) , sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa e' attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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