Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1287
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elemento costitutivo della prima è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la seconda è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo. Pertanto, nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione - dopo la prima udienza, oltre la quale non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di modificare l'eccezione di prescrizione estintiva in quella di eccezione presuntiva, ovvero di proporre, per la prima volta, dette eccezioni ed il giudice non può applicare d'ufficio la prescrizione estintiva, qualora la parte abbia eccepito la prescrizione presuntiva, e viceversa.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, se, alla prima udienza, il giudice abbia dichiarato la contumacia del convenuto, autorizzando l'attore a precisare le conclusioni e rinviando la causa per la discussione, il convenuto può costituirsi tardivamente, qualora il giudice revochi, anche implicitamente, la dichiarazione di contumacia; tuttavia, in questo caso al convenuto che non abbia ottenuto la rimessione in termini è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio - nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione - non può essere proposta oltre la prima udienza e l'inapplicabilità dell'art. 180, cod. proc. civ., rende altresì irrilevante la questione della sua deducibilità nella memoria prevista da detta norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1287
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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