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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. Silvia Viaro
e
ON
Con l'avv. Catia Cacco e l'avv. Gavino Spiga
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti:
“1. Disporre l'affido condiviso della piccola [nata a [...] il [...] (cod. Persona_1 fisc. )] ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione CodiceFiscale_1 della madre in frazione di Stigliano di Santa Maria di Sala (VE), via Mantegna n. 47.
2. Disporre che i genitori si impegnino a fornire alla figlia cura, educazione ed istruzione in Per_1 maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida della sua educazione, tenendo conto delle capacità della stessa, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla figlia di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione della figlia, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel periodo in cui avrà la figlia presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla vita, l'educazione e l'istruzione della stessa, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
3. Disporre che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti la figlia nei periodi di rispettiva permanenza.
4. Regolare la responsabilità genitoriale e, in particolare, i diritti dei genitori di frequentazione e visita della minore secondo un calendario a settimane alterne e più nello specifico nella modalità che segue:
Settimana A
- trascorrerà con il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
Per_1
- Con la madre il mercoledì ed il giovedì.
Settimana B
- trascorrerà con la madre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
Per_1
- Con il padre il mercoledì ed il giovedì.
A partire dal compimento del sesto anno di età di , ciascun genitore terrà con sé la figlia per Per_1 una intera settimana, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì della settimana successiva all'ingresso a scuola;
durante il periodo di permanenza di presso un genitore per una intera settimana, Per_1 dovrà essere comunque garantito il contatto telefonico o di videochiamata tra la figlia e l'altro genitore.
5. Regolare il diritto di frequentazione e visita della minore nel periodo delle festività Natalizie e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2024 nella seguente modalità: A partire dall'anno
2024 ad anni alterni:
Anno A
- trascorrerà con il padre dal 23/12 al 25/12 con possibilità per la madre di tenere la figlia Per_1 il giorno di Natale dalle ore 17.00, dal 29/12 al 31/12 e dal 04/01 al 06/01;
- trascorrerà con la madre dal venerdì santo al giorno di Pasqua compreso e con il padre Per_1 dalla mattina del Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
Anno B
- trascorrerà con la madre dal 23/12 al 25/12 con possibilità per il padre di tenere la figlia Per_1 il giorno di Natale dalle ore 17.00, dal 29/12 al 31/12 e dal 04/01 al 06/01;
- trascorrerà con il padre dal venerdì santo al giorno di Pasqua compreso e con la madre Per_1 dalla mattina del Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_1 ON adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di e alla sua crescita. Per_1
6. Regolare il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che Per_1 possa rimanere un periodo di 7 giorni ininterrotti con la madre e un analogo periodo con il padre per l'estate 2024 e un periodo di 15 giorni ininterrotti con la madre e un analogo periodo con il padre a partire dall'estate 2025 e così per le estati successive;
il periodo di permanenza di Per_1 con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il
30 aprile di ciascun anno.
7. Ogni anno resterà con la madre per il giorno della festa della mamma e con il padre per Per_1 il giorno della festa del papà; allo stesso modo, resterà con la madre il giorno del Per_1 compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, avrebbe dovuto stare con il genitore non festeggiato. Per_1
8. I signori e si impegnano a far sì che – a decorrere dall'anno Parte_1 ON Per_1
2025 - possa trascorrere il giorno del suo compleanno (14 dicembre) ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, indipendentemente dal fatto che il giorno del compleanno ricada in una settimana in cui dovrebbe stare con l'altro genitore. Per_1
9. Considerato il paritetico periodo di permanenza di con ciascun genitore, i signori Per_1 Pt_1
e si obbligano a concorrere al mantenimento della figlia minore
[...] ON Per_1 nella misura del 50% ciascuno per le spese ordinarie, oltre al concorso sempre nella misura del 50% ciascuno nelle spese scolastiche e mediche straordinarie previa loro preventiva condivisione e successiva rendicontazione.
10. Entrambi i genitori si scambiano il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e ON
; Parte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2023 e che dalla loro unione è nata la figlia
(14/12/2019), ad oggi minorenne;
Per_1
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia , nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
Per_1
viste le conclusioni conformi del P.M. intervenuto;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta dep. il 13/09/2024 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso e considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep. il
13/09/2024, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 7.11.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. Silvia Viaro
e
ON
Con l'avv. Catia Cacco e l'avv. Gavino Spiga
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti:
“1. Disporre l'affido condiviso della piccola [nata a [...] il [...] (cod. Persona_1 fisc. )] ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso l'abitazione CodiceFiscale_1 della madre in frazione di Stigliano di Santa Maria di Sala (VE), via Mantegna n. 47.
2. Disporre che i genitori si impegnino a fornire alla figlia cura, educazione ed istruzione in Per_1 maniera equilibrata e continuativa ed a determinare di comune accordo le linee guida della sua educazione, tenendo conto delle capacità della stessa, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla figlia di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi;
disporre che per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione della figlia, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascun genitore nel periodo in cui avrà la figlia presso di sé, mentre per le questioni di maggior rilevanza in merito alla vita, l'educazione e l'istruzione della stessa, le decisioni siano prese congiuntamente tra i genitori.
3. Disporre che i genitori si impegnino a darsi reciproca notizia dei fatti salienti riguardanti la figlia nei periodi di rispettiva permanenza.
4. Regolare la responsabilità genitoriale e, in particolare, i diritti dei genitori di frequentazione e visita della minore secondo un calendario a settimane alterne e più nello specifico nella modalità che segue:
Settimana A
- trascorrerà con il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
Per_1
- Con la madre il mercoledì ed il giovedì.
Settimana B
- trascorrerà con la madre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
Per_1
- Con il padre il mercoledì ed il giovedì.
A partire dal compimento del sesto anno di età di , ciascun genitore terrà con sé la figlia per Per_1 una intera settimana, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì della settimana successiva all'ingresso a scuola;
durante il periodo di permanenza di presso un genitore per una intera settimana, Per_1 dovrà essere comunque garantito il contatto telefonico o di videochiamata tra la figlia e l'altro genitore.
5. Regolare il diritto di frequentazione e visita della minore nel periodo delle festività Natalizie e nel periodo delle festività pasquali a partire dall'anno 2024 nella seguente modalità: A partire dall'anno
2024 ad anni alterni:
Anno A
- trascorrerà con il padre dal 23/12 al 25/12 con possibilità per la madre di tenere la figlia Per_1 il giorno di Natale dalle ore 17.00, dal 29/12 al 31/12 e dal 04/01 al 06/01;
- trascorrerà con la madre dal venerdì santo al giorno di Pasqua compreso e con il padre Per_1 dalla mattina del Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
Anno B
- trascorrerà con la madre dal 23/12 al 25/12 con possibilità per il padre di tenere la figlia Per_1 il giorno di Natale dalle ore 17.00, dal 29/12 al 31/12 e dal 04/01 al 06/01;
- trascorrerà con il padre dal venerdì santo al giorno di Pasqua compreso e con la madre Per_1 dalla mattina del Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola. Fermo quanto sopra esposto, i signori e s'impegnano comunque ad Parte_1 ON adottare modalità e tempi di visita che siano confacenti alle necessità di e alla sua crescita. Per_1
6. Regolare il diritto di frequentazione e visita nel periodo delle vacanze estive in modo che Per_1 possa rimanere un periodo di 7 giorni ininterrotti con la madre e un analogo periodo con il padre per l'estate 2024 e un periodo di 15 giorni ininterrotti con la madre e un analogo periodo con il padre a partire dall'estate 2025 e così per le estati successive;
il periodo di permanenza di Per_1 con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo dovrà essere concordato e comunicato entro il
30 aprile di ciascun anno.
7. Ogni anno resterà con la madre per il giorno della festa della mamma e con il padre per Per_1 il giorno della festa del papà; allo stesso modo, resterà con la madre il giorno del Per_1 compleanno di quest'ultima e con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo anche se, in base al calendario settimanale, avrebbe dovuto stare con il genitore non festeggiato. Per_1
8. I signori e si impegnano a far sì che – a decorrere dall'anno Parte_1 ON Per_1
2025 - possa trascorrere il giorno del suo compleanno (14 dicembre) ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, indipendentemente dal fatto che il giorno del compleanno ricada in una settimana in cui dovrebbe stare con l'altro genitore. Per_1
9. Considerato il paritetico periodo di permanenza di con ciascun genitore, i signori Per_1 Pt_1
e si obbligano a concorrere al mantenimento della figlia minore
[...] ON Per_1 nella misura del 50% ciascuno per le spese ordinarie, oltre al concorso sempre nella misura del 50% ciascuno nelle spese scolastiche e mediche straordinarie previa loro preventiva condivisione e successiva rendicontazione.
10. Entrambi i genitori si scambiano il consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da e ON
; Parte_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2023 e che dalla loro unione è nata la figlia
(14/12/2019), ad oggi minorenne;
Per_1
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia , nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
Per_1
viste le conclusioni conformi del P.M. intervenuto;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta dep. il 13/09/2024 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi, trattandosi di procedimento non contenzioso e considerata la causa congiuntamente promossa,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep. il
13/09/2024, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 7.11.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison