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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente,
Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili
e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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N. 5435/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5435/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
05.02.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1 al Centro Direzionale, Is. E/4 palazzo FADIM, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cantone (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata CodiceFiscale_2 all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Piazzale di Porta Pia n. 116, presso lo studio dell'Avv.
Marianna Lopis (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.05.2021, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 11128/2021 del 15.03.2021, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al Rg n. 583/2021, notificato in data 31.03.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1
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della somma di euro 27.626,20 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di CP_1 corrispettivo dell'avvenuta erogazione di energia elettrica, come da estratto autentico notarile allegato riportante l'indicazione delle fatture rimaste insolute.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito avendo sempre provveduto al pagamento di tutte le fatture addebitate in precedenza. La D'AU eccepiva l'improcedibilità della domanda creditoria per omessa attivazione della procedura di conciliazione, la prescrizione biennale delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, ai sensi della Legge di Bilancio n. 205 del
27 dicembre 2018, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla opposta, la quale non avrebbe fornito prova del proprio diritto di credito. Contestava, inoltre,
l'efficacia probatoria delle fatture, in quanto documento di parte. Si opponeva all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto per assoluto difetto dei presupposti di legge, in quanto la pretesa creditoria oggetto del ricorso monitorio risultava priva dei requisiti di certezza, liquidità e, per l'effetto, di esigibilità.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché carente dei presupposti ex lege per la sua emanazione, per le ragioni di cui in atti;
- Nel merito: accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalla sig.ra alla per la fornitura di energia Parte_1 Controparte_1
elettrica per le ragioni di cui alla presente opposizione;
- In via subordinata: rideterminare in diminuzione la somma dovuta, per le ragioni di cui in atti nonché secondo equità. - In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto avversamente dedotto ed Controparte_1 evidenziava in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità in quanto la procedura di conciliazione prevista dalla delibera 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'Energia
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, con la quale veniva approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali
e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità (Testo Integrato Conciliazione - TICO)”
è posta a carico del cliente e non del fornitore. Rilevava, inoltre, che le fatture di cui al decreto ingiuntivo erano state annotate nelle scritture contabili versate in atti e risultano dall'estratto conto. Nel merito evidenziava che era stata accertata una manomissione del contatore e pertanto sulla scorta della ricostruzione dei consumi di energia elettrica, comunicati dal distributore (Enel Distribuzione S.p.A.), l'odierna creditrice opposta provvedeva ad emettere le fatture poste a base del procedimento monitorio. Deduceva, inoltre, che la ricostruzione dei
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consumi di energia elettrica, era attività di competenza esclusiva del Distributore, precisando che, nel caso di specie, quest'ultimo aveva rispettato la normativa di settore. L'opposta evidenziava, da ultimo, l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione del credito, rilevando l'inapplicabilità, al caso in esame, della prescrizione biennale. Deduceva, pertanto, che alla fattispecie de qua andasse applicato l'ordinario termine quinquennale di prescrizione precisando che, essendo sussistenti i profili del furto di energia, tale termine decorresse dalla data dell'accertamento dell'illecito. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione e in via subordinata, la rideterminazione della somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta.
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 26/02/2025
In via preliminare, deve essere vagliata l'eccezione d'improcedibilità della domanda creditoria, formulata da parte opponente, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, co. 3.1, del Testo integrato conciliazione (c.d. TICO), approvato con delibera 209/2016/E/COM dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (c.d. ARERA). Invero, il TICO, per un verso, “[…] disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori” (cfr. art.
2. co. 2.1, del testo cit.); e, per altro verso, prevede che sia solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale a dover attivare la procedura di conciliazione (cfr. art. 6, co. 6.1, del testo cit.) e, dunque, non anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio.
Ciò posto, l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente va rigettata, atteso che la domanda giudiziale è stata promossa dall'opposta con il deposito del ricorso monitorio che segna il momento temporale della pendenza della lite, e non già dal cliente.
A tale conclusione si giunge da una lettura complessiva della citata delibera n. 209/2016, la quale, nell'introdurre il “testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (c.d. TICO), ha testualmente evidenziato, nell'ambito delle sue “premesse”, che la regolamentazione prevista in materia sia stata intesa, in realtà, realizzare un meccanismo ad “applicazione graduale” in relazione “all'ambito di applicazione e alle tipologie di controversie interessate dal meccanismo conciliativo obbligatorio”; applicazione che è stata indicata, nello specifico, come “sospesa” da parte dell'Autorità regolatoria del settore relativamente a “le controversie attivate da un operatore
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nei confronti del cliente finale, alla luce della novità della fattispecie, quantomeno nei settori energetici”.
Così, per quanto gli artt. 2 e 3 TICO abbiano fatto riferimento, quanto al campo d'applicazione del tentativo di conciliazione, alle “controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori”, con una formulazione apparentemente ampia e generale, nondimeno è stata significativamente regolata, nelle disposizioni successive, soltanto la possibilità di attivazione della procedura conciliativa da parte di clienti o utenti finali (art. 6), prevedendosi, invece, per operatori e gestori (ovverosia, per i soggetti che esercitino i servizi nei settori regolati), soltanto un obbligo di partecipazione alla stessa, in quanto convenuti innanzi all'organismo di conciliazione, nell'ambito di procedimenti necessariamente incardinati su iniziativa del cliente finale ed oltretutto a fronte della presentazione di un “previo reclamo all'Operatore o Gestore”, sempre ad iniziativa del cliente, a pena di inammissibilità dell'istanza conciliativa (artt. 7, 8). L'operatività della disciplina in parola soltanto per il caso di controversie che siano state azionate da parte dei clienti contro i fornitori (non anche alle domande che siano state, invece, proposte da questi ultimi nei confronti dei primi), trova, poi, ulteriore e decisiva conferma anche nella successiva delibera n. 355/2018/R/com, con la quale sono state apportate talune modifiche al TICO, al fine di implementare ed efficientare la procedura obbligatoria di conciliazione dallo stesso prevista. Da tale delibera si ricava, infatti, ancor più chiaramente come tale procedura riguardi, comunque, soltanto i “clienti finali”, intesi come soggetti “tenuti all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione”, mentre è stato dato atto di come sia stata avanzata, da parte dell'Autorità di settore, una proposta di “tavolo tecnico” con tutti i soggetti interessati
“…al fine di approfondire l'estensione dell'attivazione della procedura di conciliazione agli operatori, ferma restando l'inapplicabilità del tentativo obbligatorio al procedimento monitorio”, proposta che tuttavia - come si legge ancora nella delibera in parola - non ha avuto seguito, rimanendo pertanto ferma l'esclusione dell'operatività del TICO a fronte di controversie che non siano instaurate da parte dei clienti finali ma dagli operatori o gestori.
Né potrebbe ritenersi, d'altra parte, che la disciplina di cui si discute debba essere interpretata nel senso dell'estensione anche a tali ultime controversie, per l'ipotesi in cui le stesse seguano, come nel presente caso, le forme del procedimento d'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., sull'assunto che, in tale caso, l'onere di attivazione della procedura possa o debba essere posto a carico del cliente opponente, quale attore in senso formale. Ed infatti, in primo luogo, non può non rilevarsi come proprio gli elementi sopra
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richiamati, idonei a far escludere dal campo applicativo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie avviate su iniziativa dei fornitori, valgano, in realtà, a confermare che una tale soluzione rilevi senz'altro anche per i procedimenti d'opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che proprio “l'attuale orientamento giurisprudenziale relativo all'incompatibilità fra procedimento monitorio e tentativo obbligatorio di conciliazione” è stato indicato, nell'ambito della delibera su menzionata, come una delle ragioni per le quali si
è soprasseduto, a quella data, rispetto a un'estensione di tale normativa anche alle controversie introdotte dagli operatori. In secondo luogo, deve richiamarsi, al riguardo, quanto
è stato osservato, dalla più recente giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 28/2010 (nel testo antecedente alla recente novella di cui al d.lgs. n.
149/2022; cfr. Cass. civ. S.U. n. 19596/2020), sussistendo, a ben vedere, anche nella materia che qui occupa, ragioni analoghe a quelle che hanno condotto tale giurisprudenza a far concludere che l'opponente non possa considerarsi il soggetto onerato di attivare la procedura media-conciliativa, non essendo a lui riferibile, in realtà, l'iniziativa giudiziale da fare oggetto del previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Invero, non diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2010 cit., anche la disciplina in disamina impone che la domanda di conciliazione che il cliente o l'utente finale deve proporre espliciti, a pena di inammissibilità della stessa, l'oggetto della controversia, con “l'indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova” (cfr. art. 6, delibera n. 209/2016 cit.), indicazione che non può che riferirsi, evidentemente, alla domanda che il predetto intenda proporre in sede giudiziale e non già, certamente, a una pretesa che sia vantata dalla sua controparte ed avverso la quale il cliente si limiti, piuttosto, a reagire, magari opponendovi
(cfr. Trib. Velletri sent. n. 81/2024).
In aggiunta alla considerazione che precede rilevano, poi, i medesimi argomenti di ordine logico e sistematico richiamati dalla citata giurisprudenza di legittimità, la quale ha rimarcato, in particolare, come “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale”, con la conseguenza, dunque, che una soluzione che comporti l'imposizione all'opponente dell'onere di attivare la procedura media-conciliativa si porrebbe come “dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo …giudizio che … è stato ormai da tempo definito …come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto
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d'ingiunzione» …Tanto che il giudice può anche revocare il decreto e condannare
l'opponente al pagamento di una somma minore” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19596/2020 cit.; di recente, si v. pure Cass. civ. S.U. n. 927/2022).
Anche tenuto conto della natura del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, ed in difetto di alcun elemento ricavabile dalla normativa sopra richiamata, idoneo a giustificare una diversa conclusione, è quindi da escludere, ad avviso del decidente, che possa prospettarsi un'obbligatorietà della procedura di conciliazione di cui alla delibera su menzionata con riferimento alle opposizioni proposte (come nella specie) dal cliente o utente finale avverso un provvedimento d'ingiunzione richiesto ed ottenuto dal fornitore, trattandosi, anche in tal caso, di controversie non instaurate, comunque, su iniziativa del cliente, come tali non assoggettate, quindi, in virtù di quanto sopra evidenziato, a tale procedura.
Pertanto, l'esaminata eccezione preliminare non può trovare accoglimento.
Va altresì esaminata l'eccezione di prescrizione.
Premesso che il contratto stipulato per la fornitura di energia elettrica configura un contratto di somministrazione, secondo tradizionale indirizzo giurisprudenziale, il prezzo della fornitura di energia da parte del fornitore - che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo - configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché opera la previsione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (cfr. Cass. n. 1442/2015; id., n. 19838/2013; id., n.
6209/2009).
Se è vero che l'articolo 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ridotto da cinque a due anni, al ricorrere di determinati presupposti, il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, per espressa previsione del successivo comma 5 del medesimo articolo 1, l'applicazione del predetto termine breve è, in ogni caso, tassativamente esclusa laddove, come nel caso di specie, “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Né la situazione cambia alla luce dell'art. 1 comma 295 della Legge di Bilancio 2020 che, a partire, dal 1° gennaio 2020, ha eliminato il limite della “causa cliente”, con la conseguenza che per luce, acqua e gas, anche per il caso della manomissione o allaccio abusivo, il termine di prescrizione è di due anni. Va infatti rilevato che il verbale di verifica è stato redatto in data
01.12.2018 e le relative fatture sono state emesse il successivo 02.02.2019.
Dunque, nel caso in esame, si applica senz'altro l'ordinario termine quinquennale di prescrizione.
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In merito alla decorrenza di detto termine, stante il prelievo fraudolento di energia elettrica mediante un accorgimento atto ad eludere la integrale registrazione dei consumi, si ravvisa la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ., a mente del quale la prescrizione è sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” (ciò che è avvenuto in occasione della verifica del
01.12.2018, dies a quo per il computo a ritroso del termine di prescrizione).
Pertanto, la diffida stragiudiziale ricevuta da il 21.04.2020 e la successiva Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo hanno certamente avuto tempestiva valenza interruttiva.
Prima di procedere all'esame del merito della spiegata opposizione, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d' ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
La pretesa monitoria ha per oggetto consumi relativi al periodo dal 02.12.2013 al 30.11.2018 attribuiti a con riferimento all'utenza sita in Giugliano in Campania alla via Parte_1
Pagliaio del monaco, 112, da attribuire all'opponente, circostanza non oggetto di contestazione. L'utenza è contraddistinta dal n. POD IT001E80159700 associato a fornitura elettrica ad uso abitativo intesta a e di fatto utilizzata dalla stessa. Il credito Parte_1 vantato dall'opposta scaturisce dalla verifica effettuata in data 01.12.2018 dai tecnici di E-
Distribuzione, intervenuti in sede di verifica del possibile prelievo fraudolento di energia elettrica come da verbale n. 560147726/2018. Gli agenti verificatori, rilevata l'esigenza di procedere a più approfondita indagine non eseguibile sul posto per la necessità di prove e rilievi tecnici specifici, procedevano alla rimozione del contatore riponendolo in apposito contenitore sigillato per il trasporto presso il laboratorio. Dal verbale risulta altresì che alle
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operazioni di rimozione presenziava personalmente che ha provveduto alla Parte_1
sottoscrizione del verbale. Dal predetto verbale di verifica è confermata la manomissione dell'apparecchio allo scopo di sottomisurare e non misurare l'energia prelevata e che, in particolare, era stato realizzato un allaccio abusivo effettuando una derivazione sulla presa alimentante il misuratore collegando al cavo un cavo di sezione 4x6 mmq e tale CP_1 condizione alterava in uscita la misura dell'energia elettrica.
In relazione alla valenza dei verbali degli accertatori va rilevato che le attività del CP_1 dipendente dell' rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio CP_1
disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato e che la natura dell'attività svolta dal dipendente dell' rientra nel novero delle mansioni svolte dal pubblico ufficiale CP_1
o dall'incaricato del pubblico servizio e che ai verbali redatti in sede di sopralluogo viene attribuita pubblica fede e pertanto fanno piena prova in merito alle dichiarazioni riportate e ai fatti ivi accertati. La nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo in esse la finalità di espletare un servizio che, se pure non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettività (Cassazione penale sez. IV, 19/02/2020 n.7566).
A fronte di tale valenza degli indicati accertamenti va rilevato che le contestazioni avanzate dall'opponente sono del tutto generiche e inidonee a scalfire le risultanze dell'accertamento.
Accertato il prelievo abusivo di energia elettrica, lo stesso è stato attribuito a Parte_1
sul presupposto evidente della sua qualità di utilizzatore, quantomeno di fatto,
[...] dell'utenza di provenienza del consumo irregolare, avendo la disponibilità dell'abitazione cui l'utenza e il punto di prelievo sono riferiti. Del resto, è significativo che la verifica sia scaturita proprio dalla richiesta dell'unità operativa che aveva riscontrato un guasto del cavo alimentante la fornitura che risultava essere bruciato per il troppo carico assorbito;
in sede di verifica infatti era stata rilevata la presenza di una derivazione abusiva sulla presa alimentante il misuratore. Trattandosi, poi, di contatore sito presso l'indirizzo di domicilio dell'opponente, la stessa ne assumeva la custodia essendo già in tale veste tenuta ad accertare che l'apparecchio fosse integro e non manomesso e a rendere nota ogni irregolarità riscontrata.
Stante l'accertato l'allaccio abusivo, gravava sull'opponente, soggetto sul quale ricade l'obbligo di custodia della strumentazione installata per l'erogazione all'utente dell'energia
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elettrica in quanto titolare del rapporto contrattuale in precedenza cessato, fornire la dimostrazione che l'allaccio fosse stato eventualmente effettuato ad opera di terzi, ma anche di fornire la prova di avere adottato, quale titolare dell'utenza, ogni accorgimento idoneo ad evitare l'intrusione/manomissione abusiva da parte di terzi, ricadendo altrimenti sulla medesima opponente la responsabilità della condotta abusiva;
gravava comunque sull'opponente l'onere di provare l'epoca dell'abusivo allaccio.
A tale onere probatorio parte opponente non ha assolto, ricadendo pertanto sulla detta parte la responsabilità di natura civile per il pagamento del corrispettivo per l'energia elettrica fruita per il periodo oggetto di verifica.
Ritenuto pertanto provato il fatto illecito nei termini sopra dedotti, resta a questo punto da esaminare, il danno suscettibile di ristoro.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (in termini la massima di Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 19154 del 19.07.2018, in senso conforme Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23699 del 22.11.2016 e Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza n. 297 del 09.01.2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
In relazione al quantum, dunque, come chiarito dall'opposta e con riscontro nelle annotazioni del verbale di verifica, trattandosi di prelievi abusivi sono stati quantificati con riferimento al criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Sul punto, occorre in primo luogo riassumere la normativa in materia di ricostruzione dei consumi per verificarne l'applicabilità al caso di specie.
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La Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, diretta ai clienti del mercato vincolato, disciplina, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla lettura degli artt. 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
In tal caso, la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se, invece, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (vedi art. 10 rubricato "Periodo di ricostruzione dei consumi").
Quanto alle modalità di ricostruzione dei consumi, questo deve essere effettuato sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Tuttavia, qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (vedi art.11 rubricato "Modalità di ricostruzione dei consumi").
La Delib. n. 200 del 1999 è stata successivamente modificata dalle Delib. 14 luglio 2006, n.
148/06; 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio
2015, 258/2015/R/com e 463/2016/R/com, ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione Dell'attività Di
Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni
738/2016/R/com, 128/2017/R/eel, 646/2016/R/eel, 248/2017/R/eel, 594/2017/R/eel,
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882/2017/R/eel, 318/2018/R/eel e 419/2018/R/eel efficace dal 1 gennaio 2017, ha previsto all'art. 16, co. 1, che "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Al co. 3 terzo dello stesso art. 16, il ha regolamentato le modalità di ricostruzione nel Pt_2
modo di seguito indicato: "Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo".
Nella specie, il consumo di un'energia elettrica maggiore rispetto a quella registrata si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione del contatore.
Ora, la Delib. n. 200 del 1999 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del sebbene aggiunga, nel co. 1, ai casi di malfunzionamento quelli di Pt_2
prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Dalla lettura complessiva dell'art. 16 si deduce quindi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato in punto di qualificazione giuridica della fattispecie, che anche i prelievi irregolari si inseriscono nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
In particolare, non può assumersi a parametro il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica, perché detto riferimento si ricollega all'obbligo del distributore di controllo annuale del misuratore, che previene gli inconvenienti di guasti del misuratore.
L'omissione di tale controllo, infatti, non può certamente costituire una esimente dell'utente nell'ipotesi, del tutto diversa, di manomissione dolosa del misuratore, sicché sarebbe illogica l'applicazione di un criterio temporale che è stato disposto a tutela dell'utente.
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In assenza di una disciplina normativa in tema di allacci abusivi e di manomissione dolosa dei misuratori, occorre a questo punto individuare i criteri da seguire.
Certamente, per quanto concerne il periodo di ricostruzione, questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata.
Qualora non sia possibile stabilire, anche in base ad un criterio di maggiore probabilità, la data della manomissione, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico (ridotto a due anni dalla Delib. ARERA n.97/2018/R/COM, tranne il caso di responsabilità accertata del titolare del contratto di S.E.).
Il termine finale è ovviamente quello della verifica o della sostituzione del misuratore se successiva alla verifica.
Come detto, la società di distribuzione ha adoperato il criterio di ricostruzione fondato sulla potenza tecnicamente prelevabile.
Tale metodologia di calcolo si basa sulla capacità di prelievo del cavo utilizzato per l'abusiva alimentazione, sulla sua dimensione e portata (4x6 mmq), tenuto conto delle ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”.
Il periodo oggetto di ricostruzione è quello relativo al quinquennio antecedente all'accertamento delle anomalie, dal dicembre 2013 al novembre 2018 (cfr. tabella di ricostruzione dei consumi doc. 5 fascicolo parte opposta).
Ciò posto, tenuto conto della tipologia di manomissione operata sul misuratore, il predetto metodo di ricostruzione dei consumi deve ritenersi fondato su criteri oggettivi e predeterminati, poiché, come si evince dal prospetto in atti, non adeguatamente contestato né disconosciuto da parte opponente, i consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate.
Non colgono, pertanto, nel segno i rilievi dell'opponente.
Ed infatti, le fatture versate in atti dall'opponente al fine di inficiare la legittimità del calcolo dei consumi operata dall'opposta sono inidonee allo scopo essendo relative proprio al periodo oggetto di contestazione a causa della manomissione (periodo 2013-2018).
Per tutto quanto sin qui detto, le ragioni poste a base della proposta opposizione devono ritenersi infondate.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
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P Q M
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord il 15-03-2021 nel procedimento monitorio iscritto al n. r.g.
583/2021, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in €. 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, e rimborso forfettario come per legge.
Aversa, 26/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
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