1 gennaio 1992
"Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, e' eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".
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- 1. Cassazione civile n. 109/1997https://www.brocardi.it/ · 25.057415
(massima n. 1) La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata deve indicare davanti a quale giudice il processo deve proseguire; con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la propria incompetenza (art. 28 e art. 38 primo comma, c.p.c., quest'ultimo nel testo sub art. 4 legge n. 353 del 1990), alla mancanza di elementi per l'individuazione del foro competente (che, invece nei casi di incompetenza eccepita dalle parti devono risultare dalle allegazioni di queste) il giudice medesimo deve supplire avvalendosi dei propri poteri e, così, nell'indicare alle parti l'esistenza di una questione rilevabile di ufficio, chiedere ad esse i chiarimenti necessari ai fini della concreta individuazione del giudice competente.
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Giurisprudenza • 279
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 03/02/2025, n. 185Provvedimento: […] La competenza sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995) tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazioneLeggi di più...
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- competenza funzionale·
- notifica verbali di infrazione·
- inammissibilità azione·
- compensazione spese giudizio·
- incompetenza territoriale·
- art. 7 D.Lgs. n. 150/2011·
- art. 615 c.p.c.·
- opposizione a cartella di pagamento