TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4797/2024 promosso da:
), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
, nata il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Tecla Chiucchi in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. Assegnazione alla signora con tutti i mobili che la arredano, Controparte_1 dell'abitazione coniugale sita in BR (AN), Via P. Nenni n. 27/A, di proprietà esclusiva del signor Parte_1
2. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione coniugale sita in BR (AN), Via P. Nenni n. 27/A. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e di giovedì, dall'uscita dalla scuola fino al giorno successivo, quando la riaccompagnerà al mattino nuovamente a scuola, ed il fine settimana alternato, il sabato mattina dall'uscita della figlia dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo, quando la riaccompagnerà a scuola. I
- 1 - coniugi potranno concordare diversi e ulteriori periodi di frequentazione, nel rispetto delle reciproche esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Per le vacanze natalizie, pasquali e le festività civili e religiose di calendario, i coniugi si accorderanno di volta in volta, alternando di anno in anno i periodi delle festività che la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda, invece, le ferie estive, la figlia trascorrerà ogni anno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, previo accordo da raggiungersi tra i genitori in base alle rispettive ferie.
4. Il signor concorrerà al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_1 Per_1 della somm i euro 300,00, rivalutabile annualment o l'indice ISTAT, da corrispondere sul c/c della signora entro il giorno 15 di ogni mese, mentre, Controparte_1 per quanto riguarda l'assegno unico, esso verrà percepito unicamente dalla signora CP_1
[...]
5. I coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024.
6. I coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a BR (AN) il 13/07/2013, premesso che prima del matrimonio è nata la figlia (BR, 17/02/2012) e che l'unione spirituale e materiale Persona_1 tra i coniugi è venuta a mancare, tanto che il sig. a già lasciato la casa familiare, Pt_1 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, oltre all'intervenuta separazione di fatto, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti - che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di poter provvedere ciascuno al proprio sostentamento -, e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne, in favore della quale è stato concordato un contributo al mantenimento a carico
- 2 - del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni su cui le parti si sono accordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a BR (AN) il 13/07/2013,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di BR al n. 28, parte 1, serie
// dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4797/2024 promosso da:
), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
, nata il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Tecla Chiucchi in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. Assegnazione alla signora con tutti i mobili che la arredano, Controparte_1 dell'abitazione coniugale sita in BR (AN), Via P. Nenni n. 27/A, di proprietà esclusiva del signor Parte_1
2. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione coniugale sita in BR (AN), Via P. Nenni n. 27/A. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e di giovedì, dall'uscita dalla scuola fino al giorno successivo, quando la riaccompagnerà al mattino nuovamente a scuola, ed il fine settimana alternato, il sabato mattina dall'uscita della figlia dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo, quando la riaccompagnerà a scuola. I
- 1 - coniugi potranno concordare diversi e ulteriori periodi di frequentazione, nel rispetto delle reciproche esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Per le vacanze natalizie, pasquali e le festività civili e religiose di calendario, i coniugi si accorderanno di volta in volta, alternando di anno in anno i periodi delle festività che la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda, invece, le ferie estive, la figlia trascorrerà ogni anno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, previo accordo da raggiungersi tra i genitori in base alle rispettive ferie.
4. Il signor concorrerà al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_1 Per_1 della somm i euro 300,00, rivalutabile annualment o l'indice ISTAT, da corrispondere sul c/c della signora entro il giorno 15 di ogni mese, mentre, Controparte_1 per quanto riguarda l'assegno unico, esso verrà percepito unicamente dalla signora CP_1
[...]
5. I coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, così come indicate nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024.
6. I coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione patrimoniale.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati a BR (AN) il 13/07/2013, premesso che prima del matrimonio è nata la figlia (BR, 17/02/2012) e che l'unione spirituale e materiale Persona_1 tra i coniugi è venuta a mancare, tanto che il sig. a già lasciato la casa familiare, Pt_1 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, oltre all'intervenuta separazione di fatto, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti - che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di poter provvedere ciascuno al proprio sostentamento -, e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne, in favore della quale è stato concordato un contributo al mantenimento a carico
- 2 - del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle capacità economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni su cui le parti si sono accordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contatto matrimonio a BR (AN) il 13/07/2013,
[...] trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di BR al n. 28, parte 1, serie
// dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -