Articolo 30 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 29Articolo 31
Versione
12 dicembre 1991
Art. 30. Decisione 1. L' articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente