Art. 30. Decisione 1. L' articolo 321 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".
"Art. 321 - (Decisione). - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".