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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. NZ Castellani Esperto
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1946/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ORSINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 P.IVA_2
MOROSI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale delle acque presso la Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza, azione od eccezione disattesa e rigettata, e con ogni preliminare statuizione e conseguente determinazione (anche in tema di invalidità/inefficacia di atti ed eventuale loro disapplicazione) con sentenza immediatamente esecutiva, accertare la responsabilità della convenuta per i fatti e/o i titoli di cui in narrativa e/o per qualsiasi ragione di legge;
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, tanto per danno emergente, quanto per lucro cessante, manlevandola da ogni onere sostenuto.
Danno che sin d'ora si indica nella misura minima di € 83.008,20 (salva ogni migliore quantificazione in corso di causa e comunque nella misura che risulterà di giustizia).
O comunque condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attrice. Ciò, per quanto occorrer possa, anche a titolo di indennizzo derivante dalla gestione di affari o dall'arricchimento senza causa.
In via subordinata, accertare l'arricchimento indebito della convenuta e condannarla in conseguenza.
Condannare comunque la convenuta al risarcimento di ogni danno e/o pregiudizio e/o indennità e/o perdita di chance per la ragione e nella misura che risulterà dovuta.
In ogni caso con rivalutazione, interessi ex art. 1284, 4° co. c.c. e con vittoria di spese e compensi, IVA e CPA come per legge”.
Con rinvio alla memoria ex art 183, co. 6, n. 1) c.p.c., in merito alla invalidità/illegittimità/inefficacia della pretesa della resistente di subordinare l'autorizzazione all'accollo delle spese in capo alla qui concludente.
In via istruttoria, si insiste nei mezzi istruttori dedotti con la memoria ex art. 183, 2 co.
6, n. 2) c.p.c. e non ammessi.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:
a) dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Bologna;
b) rigettare in ogni caso il ricorso proposto perché infondato.
Vinte le spese”.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. e/o arricchimento ingiustificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. Con ricorso ex art. 151, r.d. 1775/1933, (di seguito anche solo Parte_1 Pt_1 citava in giudizio la RE , esponendo: CP_1
• di essere una società operante nel campo della stampa su materiali plastici presso il
Comune di Monzuno, frazione di Rioveggio, in via Libero Grassi 9/B, in prossimità del torrente “Setta”;
• che l'originario corso del “Setta” aveva subito modificazioni consistenti, deviando fortemente verso la sponda di destra idraulica, ciò che aveva drasticamente ridotto il confine fra l'argine del fiume e le proprietà circostanti ed aveva comportato il verificarsi di ripetuti importanti fenomeni di erosione spondale, compromettendo la sicurezza delle aree limitrofe e, quindi, dello stabilimento dell'istante, dove lavoravano più di trenta persone;
• che, pressata dall'urgenza di evitare danni ingenti, essa aveva dovuto eseguire direttamente gli interventi di consolidamento spondale e difesa idraulica, con un esborso di € 101.270,00 IVA compresa (83.008,20 + iva);
• che, nonostante tali interventi fossero stati eseguiti secondo le indicazioni dell'autorità idraulica, essa non aveva ottenuto alcun rimborso;
• che aveva allora incaricato dei tecnici – gli ingegneri idraulici e Persona_1 CP_2
- di valutare lo stato dei luoghi e redigere una perizia e che i medesimi avevano
[...] acclarato, da un canto, che le opere da lei fatte eseguire erano corrette ed avevano evitato ulteriori cedimenti e danni nonostante il verificarsi di nuovi eventi di piena e, dall'altro, la responsabilità della , quale Ente preposto alla tutela Controparte_1 idraulica in generale.
Deduceva quindi che la doveva ritenersi responsabile per i danni causatile ex CP_1 art. 2051 c.c., da rapportarsi al fatto che la medesima, non avendo eseguito gli interventi di manutenzione necessari ad evitare l'erosione del corso del torrente Setta, aveva costretto essa attrice, nel 2015, ad eseguirli al suo posto, con un notevole esborso di denaro, per evitare nocumenti ben più gravi;
non solo: poiché la convenuta aveva ricevuto una segnalazione particolarmente qualificata da parte del Comune di Monzuno già nel febbraio 2014, era evidente la sua colpa, di talché la sua responsabilità andava affermata anche ex art. 2043 c.c.
Pertanto, chiedeva la condanna della convenuta a corrisponderle a titolo risarcitorio la somma di 83.008,20 (salva ogni migliore quantificazione in corso di causa e comunque nella misura che risulterà di giustizia), o comunque a rimborsarle le spese sostenute anche a titolo di indennizzo derivante dalla gestione di affari o dall'arricchimento senza causa, accertando in via subordinata l'arricchimento indebito della convenuta.
La si costituiva e - pur confermando che, dopo i numerosi ed importanti eventi di CP_1 piena degli ultimi anni, si era evidenziato un naturale e progressivo riavanzamento dell'alveo di magra verso la sponda destra in prossimità della proprietà della società ricorrente - assumeva che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523 del 1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) erano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti, e che gli interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla ricorrente rientravano appunto in tale ambito, tanto che esso Ente li aveva autorizzati con la clausola “Tutte le opere inerenti e conseguenti la presente autorizzazione sono a totale carico della Ditta in indirizzo”; precisava quindi di non aver mai avallato la necessità dei lavori di sistemazione idraulica effettuati da né sostenuto che vi fosse un pericolo Pt_1 per l'incolumità pubblica o per i centri abitati prospicienti, essendosi limitata ad autorizzare l'esecuzione delle opere indicate dalla frontista ex art. 12 del R.D. n. 523 del
1904. Aggiungeva poi che l'impostazione della ricorrente, che invocava gli articoli 2043 e
2051 c.c., era distorsiva e infondata, posto che il corso d'acqua non aveva causato alcun evento dannoso alla società ed infatti la domanda era correlata ai costi sostenuti per alcune opere di difesa spondale eseguite di propria iniziativa e per il suo privato interesse.
Proprio sulla base di tale premessa, eccepiva anche, in via preliminare, il difetto di competenza del Giudice adìto.
La concludeva quindi affinché questo tribunale dichiarasse la propria CP_1 incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Bologna o comunque e in ogni caso rigettasse il ricorso proposto perché infondato.
Il C.I. assegnava termine alle parti per precisare le proprie domande, replicare e proporre istanze istruttorie e, all'esito, disponeva ctu con l'ing. sui seguenti Persona_2 quesiti:
“esaminati gli atti ed i documenti, svolta ogni indagine che ritenga utile, anche acquisendo ulteriori documenti, ma solo ove relativi a fatti secondari, essendo altrimenti onere delle parti, ancora in termini per tale attività, depositare i documenti volti a comprovare le rispettive domande ed eccezioni: descriva il ctu le opere eseguite da parte ricorrente, evidenziando se esse siano ascrivibili ad alcuna delle categorie previste dal
R.D. n. 523 del 1904 e/o se si tratti di opere di difesa spondale a tutela dei soli beni del proprietario frontista”; chiarisca, altresì: • se l'erosione della sponda destra del fiume
Setta abbia posto in pericolo la stabilità, anche fondazionale, delle aree di proprietà di
delle aree limitrofe e delle palificazioni elettriche ivi presenti;
• se gli Parte_1 interventi effettuati da parte ricorrente abbiano risolto la criticità e se i costi ivi indicati sono congrui;
• se tali lavori erano urgenti e se in mancanza si sarebbe verosimilmente verificato un danno al fondo dei ricorrenti o ai fondi limitrofi.” Acquisito l'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e, all'esito dell'udienza ex art. 180 R.D. 1775/33 del 23.9.2025, svolta con modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'eccezione d'incompetenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.
La società nel proporre le proprie domande aveva preliminarmente evidenziato che Pt_1 la controversia era di competenza di questo tribunale ex art. 140 lett. e) del R.D. n.
1775/1933, che in primo grado attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio
1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
La ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, sostenendo Controparte_3 che la causa fosse di pertinenza del tribunale ordinario di Bologna, posto che la domanda del ricorrente non era qualificabile come richiesta risarcitoria, bensì come richiesta di rimborso di costi sostenuti per opere di difesa spondale;
men che meno, poi, era qualificabile come richiesta risarcitoria dipendente – secondo quanto previsto dall'art. 140
– da un'opera eseguita o da un provvedimento emesso dall'Autorità amministrativa.
L'eccezione d'incompetenza è solo parzialmente fondata.
Invero, la ha proposto in via principale una domanda risarcitoria, deducendo che i Pt_1 costi sopportati per le opere di messa in sicurezza costituivano una voce di danno, causalmente ricollegabile, secondo un criterio di regolarità, ex art. 1223 c.c., al contegno omissivo della , che pur essendovi tenuta aveva omesso gli interventi di CP_1 sistemazione idraulica, costringendola ad intervenire essa stessa onde evitare danni ben più gravi, tali da mettere a rischio la stessa attività aziendale.
Effettivamente, la domanda risarcitoria in esame, per come concretamente prospettata, è certamente di pertinenza di questo tribunale, avendo ad oggetto un asserito danno causalmente correlato all'omesso intervento della P.A. su di un'opera idraulica nella sua custodia.
Come di recente autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sent.
Cass., sez. un., 29 agosto 2024, n. 23332), "L'art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del
1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del
Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.“
Tale competenza prescinde: 1) dall'esistenza di un previo provvedimento amministrativo;
2) dall'esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A.; 3) dall'esistenza di una connessione tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della
Pubblica Amministrazione.
Purché il danno sia dipendente dall'inadeguatezza dell'opera idraulica, sussiste dunque la competenza del TRAP.
Se, poi, la spesa sostenuta per le opere di difesa spondale, onde evitare un nocumento imminente al proprio fondo o alla propria attività d'impresa, possa effettivamente essere ritenuta una voce di danno risarcibile ex art. 1223 c.c. è questione che attiene al merito, non alla competenza, così come lo stabilire se nel caso concreto sussistesse, o non, un obbligo della di effettuare le opere omesse, e dunque il contegno di tale ente CP_1 fosse da qualificarsi come illecito.
Per converso, le domande proposte dalla in via subordinata – ex art. 2031 c.c. e/o Pt_1 ex art. 2041 c.c. – non sono in alcun modo riconducibili all'art. 140 lett. e), né a nessun altro criterio attributivo di competenza al TRAP.
Dunque, in conclusione, questo tribunale dovrà esaminare la sola domanda risarcitoria, avanzata in via principale (mentre per le domande proposte in via subordinata è effettivamente competente il tribunale ordinario di Bologna).
3. La riconducibilità della spesa effettuata al concetto di “danno”.
In via preliminare, prima di passare all'esame degli obblighi della Controparte_3 in relazione alla messa in sicurezza del “Setta”, è opportuno stabilire se,
[...] astrattamente, qualora in effetti fosse riscontrabile una mancata ottemperanza della resistente agli obblighi su di lei gravanti in materia idrica, l'esborso effettuato dalla ricorrente, ed oggetto della pretesa risarcitoria, potrebbe in effetti costituire una voce di danno ex art. 1223 c.c. e dunque fondare una responsabilità risarcitoria in capo a tale
Ente.
La resistente ne dubita, rilevando che l'impostazione della ricorrente, laddove invocava gli articoli 2043 e 2051 del codice civile, era distorsiva e infondata, posto che il corso d'acqua non aveva causato alcun evento dannoso alla società ed infatti la domanda era correlata ai costi sostenuti da per alcune opere di difesa spondale eseguite di Pt_1 propria iniziativa e nel proprio privato interesse.
Tale dubbio, seppur suggestivo, è a ben vedere infondato.
Invero, non è in discussione che, al momento in cui ha disposto l'esecuzione dei Pt_1 lavori sull'argine, fossero in corso fenomeni di erosione spondale, che tra l'altro avevano già danneggiato il piazzale di tale società, come ben emerge dalla fotografia sottostante, non disconosciuta dalla resistente, che ritrae i luoghi di causa alla data del 27.3.2015 (v. doc. 2 Pt_1 Anche il tecnico del Comune ing. del resto, dopo aver compiuto sopralluoghi nei Per_3 primi mesi del 2014, aveva evidenziato espressamente (doc. 3 ricorrente) “l'erosione spondale in destra presso l'area artigianale di Rioveggio che può minacciare la scarpata al di sopra della quale vi sono insediati i capannoni artigianali”.
Non solo: la precarietà del corso d'acqua era stata ammessa dalla stessa , che CP_1 aveva espressamente riconosciuto che si era verificato “un progressivo riavanzamento dell'alveo di magra verso la sponda destra in prossimità della proprietà (v. doc. 8 Pt_1 ricorrente), e che dunque era ben consapevole delle cause dell'erosione.
D'altro canto, se la res, ovvero gli argini del torrente ed il torrente medesimo, erano una minaccia per gli immobili e le attività dei frontisti, il costo delle attività volte ad impedire l'avverarsi di tale minaccia è pur sempre riconducibile alla res, secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 2051 c.c. Finanche qualora volesse ipotizzarsi che la responsabilità da cose in custodia presupponga un nesso di causalità materiale tra la cosa e il nocumento – ovvero che la cosa oggetto di custodia alteri (rectius: abbia già alterato) fisicamente la cosa di proprietà altrui – si dovrebbe comunque rilevare che vi è un nesso causale indubbio tra la scelta della di non effettuare gli interventi di messa in sicurezza degli argini e CP_1 delle sponde e quella della di commissionare lei tali interventi. Dunque, poiché alla Pt_1
lo stato dei luoghi era noto comunque essa, qualora fosse davvero stata CP_1 obbligata ad intervenire, sarebbe tenuta a rifondere le spese effettuate in conseguenza dell'omesso intervento a titolo risarcitorio, ex art. 2043 c.c.
Invero, sarebbe assurdo sostenere che il danno sia solo quello che discende dalla distruzione o dall'ammaloramento della cosa del danneggiato, e non anche quello correlato alle spese che il danneggiato sostiene per prevenire l'alterazione dei propri beni, se tale alterazione rappresenta un rischio attuale determinato dal contegno illecito altrui.
In caso contrario, infatti, l'ordinamento entrerebbe in contraddizione, perché costringerebbe il danneggiato a subire un nocumento che solo a posteriori sarebbe suscettibile di tutela giuridica.
Ma, appunto, così non è: come chiarito anche dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno sono risarcibili, anche se solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato (cfr. Cass. civ. n. 134/2020, che precisa anche che invece non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso).
Affinché sia configurabile una responsabilità risarcitoria, del resto, la clausola generale dell'art. 2043 richiede soltanto che il danneggiato ponga in essere un contegno contra ius con dolo o colpa, e che ciò determini nel patrimonio del danneggiato un nocumento che, in forza del combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., sia conseguenza immediata e diretta di quel contegno.
Invero, la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato.
D'altro canto, l'evento dannoso nel caso di specie non è l'alterazione della cosa altrui conseguente all'alterazione del corso d'acqua (non ancora determinatosi se non in misura esigua e non oggetto di richiesta risarcitoria), ma il perdurare ed anzi il progredire di un rischio idrogeologico attuale ed elevato (che avrebbe potuto determinare finanche il blocco dell'attività aziendale e dunque, in ultima analisi, il dissesto della società), che invece la , sempre secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe avuto l'obbligo di CP_1 eliminare.
Peraltro, il nostro ordinamento valorizza espressamente l'attività del danneggiato volta a porre rimedio ai danni, evitandoli o emendandoli, come ben si desume dall'art. 1227 comma secondo c.c. e, in materia assicurativa, dall'art. 1915 c.c., che dopo aver affermato che l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno dispone espressamente che “le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore […] anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Allora, si deve affermare che, se la fosse stata realmente tenuta a mettere in CP_1 sicurezza il tratto di torrente che, a causa della sua inerzia, ed in situazione d'urgenza, ha messo in sicurezza la il costo affrontato da quest'ultima costituirebbe un danno Pt_2 conseguente al contegno illecito della P.A., secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c.: se l'attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere costituisca un obiettivo rischio di dissesto basta ad istituire un nesso tra l'attività della p.a. e l'esborso effettuato dal privato per evitare che tale rischio si realizzi.
D'altro canto, è evidente la distinzione tra la negotiorum gestio e l'illecito aquiliano: mentre nella gestione di affari altrui, ai sensi dell'art. 2028 c.c., un soggetto, spontaneamente, senza esservi obbligato e purché non vi sia l'opposizione del dominus, svolge una determinata attività per evitare un danno al patrimonio altrui, nel caso di specie, invece, per evitare un danno al proprio patrimonio ha svolto, secondo il Pt_2 suo assunto, un'attività che avrebbe dovuto svolgere la e che invece questa CP_1 aveva colpevolmente omesso, tenendo un contegno illecito ed incorrendo per questo in responsabilità.
E' dunque dirimente, ai fini del decidere, comprendere se i lavori oggetto di causa fossero effettivamente di pertinenza della – che colpevolmente omise di realizzarli – CP_1 come sostenuto dalla ricorrente, o non, come dedotto dalla resistente.
Specificamente, la non ha contestato che ove i lavori in esame fossero rientrati CP_1 tra quelli posti dal R.D. 523/04 a carico della pubblica amministrazione essa sarebbe stata passivamente legittimata rispetto alla pretesa avanzata, in quanto ente titolare delle funzioni in materia di opere idrauliche, ma piuttosto ha sostenuto che tali lavori fossero di pertinenza dei proprietari frontisti (ovvero della stessa . Pt_2
Si tratta, dunque, di stabilire se in effetti le opere eseguite fossero in carico alla ex Pt_2 art. 12 R.D. 523/04, perché se così fosse non sarebbe ravvisabile alcun fatto doloso o colposo in capo all'Ente, ex art. 2043 c.c., e l'asserito danno non discenderebbe dalla cosa, ex art. 2051 c.c.; più radicalmente, in tal caso non sarebbe proprio ravvisabile un danno in senso tecnico-giuridico, ma solo l'esigenza di affrontare una spesa di propria pertinenza e nel proprio interesse, di cui certo la parte non potrebbe dolersi.
4. L'an debeatur.
Punto cruciale del contendere, dunque, è stabilire se nel caso di specie vi fosse (o non, ex art. 12 R.D. 523/04) in capo alla l'obbligo, invocato da di “provvedere CP_1 Pt_2 al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
Il solo fatto, pure dedotto dalla per respingere la pretesa avversaria, che CP_1
l'erosione in esame rientrasse “nella normale dinamica di asportazione e deposizione di sedimenti”, appare infatti irrilevante, perché la responsabilità dell'Ente preposto alla manutenzione è connessa proprio a tale normale dinamica;
soltanto la dinamica imprevedibile e non evitabile costituisce caso fortuito che esonera da responsabilità.
Al fine di verificare la natura del corso d'acqua oggetto di causa e delle opere eseguite su di esso, come premesso è stata disposta una ctu, con l'ing. le cui risultanze Per_2 sono state recepite da entrambe le parti, seppur per trarne conseguenze diametralmente opposte.
Preliminarmente, il ctu nel descrivere le opere realizzate da ha rappresentato che: Pt_1
“Le opere eseguite dalla società sono consistite dalla posa in opera di Controparte_4 massi ciclopici prefabbricati della lunghezza di circa 65 m, altezza 4 m oltre 1.5 m interrata, larghezza massi 1,3 m posti in opera al piede della scarpata dell'alveo naturale del torrente Setta nel corso dei mesi estivi del 2015 al fine di tutelare l'integrità della scarpata di ovviare ai problemi di cedimenti che si erano manifestati sul piazzale pavimentato in conglomerato bituminoso nei primi mesi dell'anno 2014. Trattasi di opere
'puntuali' eseguite all'interno nel tratto montano del torrente Setta in località Rioveggio caratterizzato da un alveo naturale in cui non sono presenti argini classificati ai sensi del
R.D. 523/1904 e di modesta rilevanza rispetto alle dimensioni del bacino e caratteristiche morfologiche dell'alveo che nel tratto in questione presenta una notevole sinuosità, accentuati fenomeni di dinamica fluviale ed una notevole superficie delle sezioni trasversali. In base a quanto rilevabile dalla cartografia degli strumenti urbanistici del
Comune, l'area destinata all'alveo del torrente in corrispondenza della zona di interesse ha una 10 larghezza tre le sponde, ovviamente variabile, di circa 80-90 m;
l'altezza, rilevabile invece dai modelli è circa 10-15 m.” CP_5
Nel classificare tali opere, il ctu ha evidenziato (il grassetto e le sottolineature sono di chi scrive) che “Le opere eseguite non sono ascrivibili alle categorie previste dal R.D.
523/1904. Nello stesso tempo non possono essere considerate opere di difesa spondale di competenza della sola proprietà in quanto Parte_1 interessano un comprensorio edificato nel Comune di Monzuno in loc. Rioveggio rappresentato nella Fig.
5 -tratta dagli strumenti urbanistici- e classificato con l'art. 42 del Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune con AP 1b - “Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato, a bassa densità” di cui si riporta la perimetrazione, nel quale sono presenti numerose attività di tipo artigianale e manufatti di interesse pubblico”.
Dunque, sostanzialmente, il ctu – a prescindere dalla classificazione delle opere – ha ravvisato un interesse generale alla loro esecuzione, trascendente l'interesse della sola in considerazione della potenzialità del fenomeno erosivo, idoneo a coinvolgere Pt_1 un'aggregazione di attività produttive.
Per meglio comprendere la questione è opportuno riportare la foto aerea dei luoghi (doc.
1 del ricorrente), e la relativa planimetria (doc. 2 del ricorrente).
Doc. 1 ricorrente
Doc. 2 ricorrente
In particolare, il ctu ha precisato che: “L'edificio di proprietà è quello Parte_1 contrassegnato dal toponimo 9/A, quello adiacente sulla sinistra —a monte-, toponimo
7/A, oggetto di visita durante il sopralluogo, è un centro commerciale, l'area ancora a monte non specificamente contrassegnata, è una superficie di interesse pubblico di stoccaggio materiali gestita dalla soc. Hera composta da un piazzale circondato da magazzini/edifici di modeste dimensioni;
quella ancora a monte toponimo 3/A, oggetto di visita durante il sopralluogo del 20 marzo, un edificio produttivo in cui nel piazzale lato torrente, sono presenti manufatti che occludono l'accesso alla sponda impediscono anche la vista dell'alveo. L'area con campitura azzurra rappresenta la superficie dell'alveo del torrente Setta. Il traliccio di E-Distribuzione si trova all'interno del piazzale di proprietà
mentre la presenza del metanodotto è individuabile da paline Parte_1 segnalatrici poste all'interno dell'argine ed individuate in corrispondenza degli edifici 9/A
e 7/A. Gli edifici ubicati a valle rispetto alla , -toponimi 11/A e 13- si Parte_1 trovano ad una ben maggiore distanza dall'alveo del torrente, vista sia la notevole dimensione del resede lato alveo, che la curvatura del torrente in direzione opposta all'insediamento produttivo.”
Ha poi chiarito, in risposta agli ulteriori quesiti, che: “L'erosione della sponda destra del torrente ha rappresentato senza dubbio un pericolo per la stabilità delle aree della e zone limitrofe, in primo luogo da un punto di vista 'potenziale'. Parte_1
Infatti si sono manifestate lesioni e cedimenti solo sul piazzale pavimentato ad una distanza di non oltre 1-1.5 m dal suo limite lato torrente e non è stata denunciata alcuna lesione o danneggiamento dell'edificio. Il pericolo definito appunto 'potenziale', assume comunque una notevole rilevanza vista l'entità della dinamica manifestata dal torrente nel corso degli ultimi decenni. Da come risulta dalla documentazione cartografica depositata in atti (doc. da 7 a 13 'Memoria di costituzione RE'), l'alveo di magra con ramificazioni, di conformazione meandriforme, si è spostato più volte all'interno dell'ampio alveo naturale erosivo che lo contraddistingue;
si sono formate barre fluviali di notevoli dimensioni contraddistinte dalla presenza di vegetazione all'interno della sezione, che testimoniano la notevole attività erosiva e ripascitiva del torrente che hanno mutato la superficie di scorrimento che si è spostata più volte da sinistra verso destra e viceversa. In particolare sono significativi i documenti estratti da Google Earth - n. 12 del
2011 e n. 13 del 2014 -, nel primo è evidente la presenza di una ampia barra con vegetazione al piede della sponda destra, nel seconda al posto della barra è invece presente l'alveo di scorrimento. Tutto quanto descritto testimonia la notevole potenzialità erosiva del torrente ed il conseguente pericolo di crollo, più o meno rovinoso, della scarpata della sponda destra in caso di nuovi eventi di piena di notevole intensità.
[…] I lavori suddetti possono ragionevolmente essere considerati urgenti visto
l'aggravarsi del cedimento registratosi nel piazzale, vedi fotografie (allegato 2 “Ricorso”
21/2/2023 ed allegato 15 “Memoria n. 2” del Controparte_4 Controparte_4
25/9/2023) che testimoniano la differenza delle lesioni sul piazzale dal mese di gennaio
2014 a quello di aprile 2015, ma soprattutto la possibilità che potessero verificarsi veri e propri crolli della sponda con ovvie conseguenze rovinose, in concomitanza di eventuali eventi di piena vista la notevole 'dinamica' fluviale che si era registrata negli anni precedenti ed oggetto di descrizione in risposta al primo quesito.”
Dunque, secondo il giudizio peritale – non contestato dalla - i lavori erano CP_1 necessari alla messa in sicurezza, ed urgenti, ed il loro prezzo è congruo.
Resta da stabilire se tali lavori, sulla base di quanto evidenziato dal ctu, avrebbero o non dovuto essere effettuati dalla . CP_1
Occorre pertanto chiedersi quale sia il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, il R.D. 523/1904 prevede (all'art. 2) che le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie:
I. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine (v. art. 4).
II. Appartengono alla seconda categoria:
a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue, e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.
Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge (v. art. 5).
III. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura (v. art. 7).
IV. Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua (v. art. 9).
Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati.
Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.
V. Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali (v. art. 10).
L'art. 12 di tale regio decreto, poi, prevede che siano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
(Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio); per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.
In merito all'interpretazione di questa disposizione, è intervenuta la Suprema Corte (v.
Cass. 22/11/2019 n. 30521), chiarendo che “Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del r.d. n.
523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (nella specie, un canale di bonifica); essi non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del citato r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d.”
In particolare, ha affermato che: “La norma pone due soli presupposti (o limiti) per la sua operatività: a) deve trattarsi di opere di sola difesa dei beni dei singoli proprietari e possessori frontisti;
b) i corsi d'acqua da cui le opere sono dirette ad opporre tale difesa non devono essere compresi nelle categorie precedenti. La delimitazione posta dal secondo presupposto va dunque riferita — come chiaramente suggerisce la concordanza
(al plurale maschile) della locuzione aggettivale «non compresi» — ai «corsi d'acqua», non alle opere idrauliche (plurale femminile) (come sembra incomprensibilmente proporre il ricorrente, quasi postulando che si tratti di opere idrauliche private a difesa di
... opere idrauliche pubbliche). Non saranno pertanto a carico dei proprietari o possessori frontisti: a) le opere a difesa di beni o aree pubbliche;
b) le opere a difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua che, per essere compresi nelle categorie (di opere idrauliche) precedenti (prima, seconda, terza e quarta categoria), sono di dimensioni e importanza maggiori e restano pertanto a carico dello Stato o degli enti territoriali o dei consorzi tra gli interessati (tali sono dunque da considerare: i «fiumi di confine», i «canali artificiali navigabili patrimoniali», rispetto ai quali le opere idrauliche sono considerate di prima categoria, art. 4; i «fiumi e loro confluenti», cui sono riferite le opere di seconda e terza categoria descritte agli artt. 5 e 6; i «fiumi e torrenti;
grandi colatori ed importanti corsi
d'acqua», cui sono riferiti le opere di quarta categoria descritte dall'art. 9). Il residuo ambito di applicazione dell'art. 12, comma terzo, r.d. cit., è dunque limitato dal riferimento a tutti i restanti corsi d'acqua di minore dimensione o importanza ed esso accomuna tanto le opere idrauliche di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 12, comma terzo, le quali sono entrambe riferite a corsi d'acqua di minore importanza e si differiscono le une dalle altre per essere, le prime (a carico dell'ente pubblico), realizzate a difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni e contro le frane, le altre (a carico dei privati) alla sola difesa dei beni di proprietà o nel possesso di singoli frontisti.”
Dunque, secondo la Suprema Corte, se le opere idrauliche riguardano una delle prime quattro categorie o, comunque, aree d'interesse pubblico (tra cui vanno annoverate quelle rientranti della quinta categoria) l'art. 12 non trova applicazione.
Nel ricondurre i fatti in esame al complesso normativo del RD 523/1905, è opportuno premettere che nel corso di più di un secolo è progressivamente cambiato l'approccio del legislatore agli interventi sui corsi d'acqua, sostanzialmente ampliando la prospettiva che
è passata dal concetto di "interesse" pubblico” a quello di “corretto assetto idrogeologico"
(ovvero primariamente il contenimento del rischio) e dalla dimensione della scala di bacino a quella ambientale tout court.
Inoltre, la competenza in materia di opere idrauliche è passata alle regioni.
In particolare, nel nostro ordinamento le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario (idrico) dello Stato, come risulta dall'art. 822
c.c. e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Già col D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (v. art. 90, lett. e), sono state trasferite alle regioni
"le funzioni concernenti (...) la polizia delle acque"; la L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, lett. f), ha attribuito alle regioni la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni (v. anche il d. lvo 3 aprile 2006, n. 152, che dopo aver premesso, all'art. 53, l'obiettivo di tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, agli artt. 61 ss. ribadisce la centralità delle regioni nell'assolvimento dei compiti in materia di gestione delle opere idrauliche).
Ad oggi, dunque, alle Regioni spettano la tutela, la disciplina e l'utilizzazione delle risorse idriche - e, per quanto rileva ai fini di causa, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2
R.D. 523/1904; allo Stato, invece, è attribuita la funzione di programmazione generale della destinazione delle risorse.
Per la RE , poi, l'art. 1 della legge reginale 27/1974 dispone CP_1 espressamente che: “In base ai D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e n. 11, la assume CP_1
a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione CP_1 idrogeologica dei relativi bacini. Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere idrauliche nei corsi d'acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2° comma, ultima parte - del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. Dette opere in particolare concernono:- sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali;
- manufatti per la regolazione dei corsi
d'acqua. Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche”.
Alla luce dei complessivi dati normativi, nonostante una certa laconicità ed ambiguità del ctu sul punto - che prima ha escluso l'opera in esame dalle cinque categorie esaminate, senza tuttavia motivazione alcuna e soprattutto senza smentire che il corso d'acqua è un torrente, e poi però l'ha sottratta all'ambito applicativo dell'art. 12 – si deve intanto chiarire che ai fini del decidere a rilevare non è l'intervenuta (o non) classificazione amministrativa, ma l'obiettiva natura del corso d'acqua e delle opere idrauliche.
Di ciò si trova del resto specifica conferma nell'art. 1 della citata legge regionale, che pone a carico della la sistemazione dell'alveo di ogni corso d'acqua naturale, CP_1 comprese le opere di IV e V categoria e non classificate.
Tanto premesso, il corso d'acqua in oggetto, da un punto di vista fisiografico, è certamente definibile torrente, conformemente alla propria denominazione “Torrente
Setta” ed alle sue caratteristiche naturali, per come emergono ictu oculi dalla fotografia su riportata;
in relazione ai torrenti, ai sensi dell'art. 9, appartengono alla quarta categoria (soltanto) le opere concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque, e l'obbligatorietà della spesa è ravvisabile quando si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.
Nel caso in esame, il ctu – con affermazione motivata e non contestata dalla - CP_1 ha rilevato che l'alveo avanza e minaccia la scarpata, e che quindi l'intervento è obiettivamente funzionale a prevenire crolli della sponda e cedimenti della scarpata, che con ogni evidenza potrebbero compromettere pure l'edificio dove si svolge l'attività produttiva.
Non solo: il cedimento della scarpata metterebbe in pericolo anche gli ulteriori insediamenti produttivi ed i manufatti d'interesse pubblico presenti nell'area, di talché
l'intervento omesso dalla , e ob torto collo realizzato dalla andava a tutela CP_1 Pt_2 di interessi certamente generali.
Ciò colloca sicuramente l'opera omessa tra quelle di quarta categoria.
Ad abundantiam, per quanto evidenziato tale intervento era di spettanza della CP_1 anche in forza dell'art. 10 (che disciplina le opere di quinta categoria), posto che al concetto di villaggio e borgata va certamente equiparato quello di insediamento produttivo, che pure è espressione di un pubblico interesse, anche occupazionale (e gode finanche di copertura costituzionale, ex art. 41 Cost.).
In un caso del tutto analogo, del resto, la Suprema Corte (così Cass. Sez. U
05/09/1997 n. 8588; ma v. anche 27/09/1997 n. 9502) ha evidenziato che “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla , alla quale sono state trasferite CP_1 le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, precisando che nel caso al suo esame la manutenzione dell'argine sinistro del torrente Trave spettava ex lege alla alla quale erano state trasferite le opere idrauliche e le Controparte_6 relative competenze amministrative, mentre ai frontisti competeva soltanto di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi.
Dunque, conclusivamente, poiché nel caso all'esame di questo tribunale non si discute della realizzazione di meri presidi posti all'interno del fondo di e volti a fungere da Pt_1 barriere all'acqua, bensì di un'opera di una certa consistenza, posta in essere sulla scarpata dell'alveo naturale del torrente e volta ad evitare che il progredire dell'erosione dell'alveo (in atto) determinasse un cedimento del fondo della frontista - come indicato nelle suddette pronunce - e poiché, soprattutto – e ciò appare dirimente – un cedimento della scarpata a fronte di un evento di piena avrebbe posto a repentaglio anche gli ulteriori limitrofi insediamenti produttivi, e la pur informata del problema aveva CP_1 rifiutato di realizzare (e non meramente differito) le opere necessarie, il contegno della resistente appare illecito e la pretesa della ricorrente è fondata.
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno comporta l'assorbimento delle domande subordinate per le quali questo tribunale non è competente
(di talché appare superfluo assegnare un termine per la riassunzione innanzi al giudice per esse competente).
5. Il quantum debeatur.
E' provato per tabulas, e comunque non è contestato, che la tra l'ottobre 2015 ed Pt_1 il febbraio 2016 ha pagato per i lavori oggetto di causa euro 83.008,20 (per complessivi € 101.270,00); la congruità dell'importo è stata acclarata dal ctu (e la non ha CP_1 mosso rilievi al riguardo).
La ricorrente ha rappresentato che, siccome essa portava in detrazione l'IVA, il danno andava commisurato al solo imponibile (e in sede di conclusioni ha espressamente concluso per la condanna al pagamento di euro 83.008,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi).
Alla medesima deve dunque essere corrisposta a titolo risarcitorio la somma di euro
83.008,20 che, costituendo oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Dunque, il suo credito è pari ad euro 112.512,58.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a
260.000, in considerazione del credito risarcitorio riconosciuto, e secondo i valori medi.
Parimenti, le spese di ctu debbono gravare sulla . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra domanda, istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accoglie la domanda risarcitoria della ricorrente e, per l'effetto, condanna la
RE a corrispondere alla la somma di euro CP_1 Pt_1
112.512,58, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
dichiara assorbite le domande subordinate (per le quali difetta la competenza di questo tribunale); condanna altresì la a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo di euro 14.103,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sulla resistente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. NZ Castellani Esperto
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1946/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
ORSINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 P.IVA_2
MOROSI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale delle acque presso la Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza, azione od eccezione disattesa e rigettata, e con ogni preliminare statuizione e conseguente determinazione (anche in tema di invalidità/inefficacia di atti ed eventuale loro disapplicazione) con sentenza immediatamente esecutiva, accertare la responsabilità della convenuta per i fatti e/o i titoli di cui in narrativa e/o per qualsiasi ragione di legge;
condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, tanto per danno emergente, quanto per lucro cessante, manlevandola da ogni onere sostenuto.
Danno che sin d'ora si indica nella misura minima di € 83.008,20 (salva ogni migliore quantificazione in corso di causa e comunque nella misura che risulterà di giustizia).
O comunque condannare la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attrice. Ciò, per quanto occorrer possa, anche a titolo di indennizzo derivante dalla gestione di affari o dall'arricchimento senza causa.
In via subordinata, accertare l'arricchimento indebito della convenuta e condannarla in conseguenza.
Condannare comunque la convenuta al risarcimento di ogni danno e/o pregiudizio e/o indennità e/o perdita di chance per la ragione e nella misura che risulterà dovuta.
In ogni caso con rivalutazione, interessi ex art. 1284, 4° co. c.c. e con vittoria di spese e compensi, IVA e CPA come per legge”.
Con rinvio alla memoria ex art 183, co. 6, n. 1) c.p.c., in merito alla invalidità/illegittimità/inefficacia della pretesa della resistente di subordinare l'autorizzazione all'accollo delle spese in capo alla qui concludente.
In via istruttoria, si insiste nei mezzi istruttori dedotti con la memoria ex art. 183, 2 co.
6, n. 2) c.p.c. e non ammessi.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:
a) dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Bologna;
b) rigettare in ogni caso il ricorso proposto perché infondato.
Vinte le spese”.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. e/o arricchimento ingiustificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. Con ricorso ex art. 151, r.d. 1775/1933, (di seguito anche solo Parte_1 Pt_1 citava in giudizio la RE , esponendo: CP_1
• di essere una società operante nel campo della stampa su materiali plastici presso il
Comune di Monzuno, frazione di Rioveggio, in via Libero Grassi 9/B, in prossimità del torrente “Setta”;
• che l'originario corso del “Setta” aveva subito modificazioni consistenti, deviando fortemente verso la sponda di destra idraulica, ciò che aveva drasticamente ridotto il confine fra l'argine del fiume e le proprietà circostanti ed aveva comportato il verificarsi di ripetuti importanti fenomeni di erosione spondale, compromettendo la sicurezza delle aree limitrofe e, quindi, dello stabilimento dell'istante, dove lavoravano più di trenta persone;
• che, pressata dall'urgenza di evitare danni ingenti, essa aveva dovuto eseguire direttamente gli interventi di consolidamento spondale e difesa idraulica, con un esborso di € 101.270,00 IVA compresa (83.008,20 + iva);
• che, nonostante tali interventi fossero stati eseguiti secondo le indicazioni dell'autorità idraulica, essa non aveva ottenuto alcun rimborso;
• che aveva allora incaricato dei tecnici – gli ingegneri idraulici e Persona_1 CP_2
- di valutare lo stato dei luoghi e redigere una perizia e che i medesimi avevano
[...] acclarato, da un canto, che le opere da lei fatte eseguire erano corrette ed avevano evitato ulteriori cedimenti e danni nonostante il verificarsi di nuovi eventi di piena e, dall'altro, la responsabilità della , quale Ente preposto alla tutela Controparte_1 idraulica in generale.
Deduceva quindi che la doveva ritenersi responsabile per i danni causatile ex CP_1 art. 2051 c.c., da rapportarsi al fatto che la medesima, non avendo eseguito gli interventi di manutenzione necessari ad evitare l'erosione del corso del torrente Setta, aveva costretto essa attrice, nel 2015, ad eseguirli al suo posto, con un notevole esborso di denaro, per evitare nocumenti ben più gravi;
non solo: poiché la convenuta aveva ricevuto una segnalazione particolarmente qualificata da parte del Comune di Monzuno già nel febbraio 2014, era evidente la sua colpa, di talché la sua responsabilità andava affermata anche ex art. 2043 c.c.
Pertanto, chiedeva la condanna della convenuta a corrisponderle a titolo risarcitorio la somma di 83.008,20 (salva ogni migliore quantificazione in corso di causa e comunque nella misura che risulterà di giustizia), o comunque a rimborsarle le spese sostenute anche a titolo di indennizzo derivante dalla gestione di affari o dall'arricchimento senza causa, accertando in via subordinata l'arricchimento indebito della convenuta.
La si costituiva e - pur confermando che, dopo i numerosi ed importanti eventi di CP_1 piena degli ultimi anni, si era evidenziato un naturale e progressivo riavanzamento dell'alveo di magra verso la sponda destra in prossimità della proprietà della società ricorrente - assumeva che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523 del 1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) erano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti, e che gli interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla ricorrente rientravano appunto in tale ambito, tanto che esso Ente li aveva autorizzati con la clausola “Tutte le opere inerenti e conseguenti la presente autorizzazione sono a totale carico della Ditta in indirizzo”; precisava quindi di non aver mai avallato la necessità dei lavori di sistemazione idraulica effettuati da né sostenuto che vi fosse un pericolo Pt_1 per l'incolumità pubblica o per i centri abitati prospicienti, essendosi limitata ad autorizzare l'esecuzione delle opere indicate dalla frontista ex art. 12 del R.D. n. 523 del
1904. Aggiungeva poi che l'impostazione della ricorrente, che invocava gli articoli 2043 e
2051 c.c., era distorsiva e infondata, posto che il corso d'acqua non aveva causato alcun evento dannoso alla società ed infatti la domanda era correlata ai costi sostenuti per alcune opere di difesa spondale eseguite di propria iniziativa e per il suo privato interesse.
Proprio sulla base di tale premessa, eccepiva anche, in via preliminare, il difetto di competenza del Giudice adìto.
La concludeva quindi affinché questo tribunale dichiarasse la propria CP_1 incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Bologna o comunque e in ogni caso rigettasse il ricorso proposto perché infondato.
Il C.I. assegnava termine alle parti per precisare le proprie domande, replicare e proporre istanze istruttorie e, all'esito, disponeva ctu con l'ing. sui seguenti Persona_2 quesiti:
“esaminati gli atti ed i documenti, svolta ogni indagine che ritenga utile, anche acquisendo ulteriori documenti, ma solo ove relativi a fatti secondari, essendo altrimenti onere delle parti, ancora in termini per tale attività, depositare i documenti volti a comprovare le rispettive domande ed eccezioni: descriva il ctu le opere eseguite da parte ricorrente, evidenziando se esse siano ascrivibili ad alcuna delle categorie previste dal
R.D. n. 523 del 1904 e/o se si tratti di opere di difesa spondale a tutela dei soli beni del proprietario frontista”; chiarisca, altresì: • se l'erosione della sponda destra del fiume
Setta abbia posto in pericolo la stabilità, anche fondazionale, delle aree di proprietà di
delle aree limitrofe e delle palificazioni elettriche ivi presenti;
• se gli Parte_1 interventi effettuati da parte ricorrente abbiano risolto la criticità e se i costi ivi indicati sono congrui;
• se tali lavori erano urgenti e se in mancanza si sarebbe verosimilmente verificato un danno al fondo dei ricorrenti o ai fondi limitrofi.” Acquisito l'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e, all'esito dell'udienza ex art. 180 R.D. 1775/33 del 23.9.2025, svolta con modalità cartolare, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'eccezione d'incompetenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.
La società nel proporre le proprie domande aveva preliminarmente evidenziato che Pt_1 la controversia era di competenza di questo tribunale ex art. 140 lett. e) del R.D. n.
1775/1933, che in primo grado attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio
1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”.
La ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito, sostenendo Controparte_3 che la causa fosse di pertinenza del tribunale ordinario di Bologna, posto che la domanda del ricorrente non era qualificabile come richiesta risarcitoria, bensì come richiesta di rimborso di costi sostenuti per opere di difesa spondale;
men che meno, poi, era qualificabile come richiesta risarcitoria dipendente – secondo quanto previsto dall'art. 140
– da un'opera eseguita o da un provvedimento emesso dall'Autorità amministrativa.
L'eccezione d'incompetenza è solo parzialmente fondata.
Invero, la ha proposto in via principale una domanda risarcitoria, deducendo che i Pt_1 costi sopportati per le opere di messa in sicurezza costituivano una voce di danno, causalmente ricollegabile, secondo un criterio di regolarità, ex art. 1223 c.c., al contegno omissivo della , che pur essendovi tenuta aveva omesso gli interventi di CP_1 sistemazione idraulica, costringendola ad intervenire essa stessa onde evitare danni ben più gravi, tali da mettere a rischio la stessa attività aziendale.
Effettivamente, la domanda risarcitoria in esame, per come concretamente prospettata, è certamente di pertinenza di questo tribunale, avendo ad oggetto un asserito danno causalmente correlato all'omesso intervento della P.A. su di un'opera idraulica nella sua custodia.
Come di recente autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sent.
Cass., sez. un., 29 agosto 2024, n. 23332), "L'art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del
1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del
Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.“
Tale competenza prescinde: 1) dall'esistenza di un previo provvedimento amministrativo;
2) dall'esistenza di una condotta commissiva, anziché omissiva, della P.A.; 3) dall'esistenza di una connessione tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della
Pubblica Amministrazione.
Purché il danno sia dipendente dall'inadeguatezza dell'opera idraulica, sussiste dunque la competenza del TRAP.
Se, poi, la spesa sostenuta per le opere di difesa spondale, onde evitare un nocumento imminente al proprio fondo o alla propria attività d'impresa, possa effettivamente essere ritenuta una voce di danno risarcibile ex art. 1223 c.c. è questione che attiene al merito, non alla competenza, così come lo stabilire se nel caso concreto sussistesse, o non, un obbligo della di effettuare le opere omesse, e dunque il contegno di tale ente CP_1 fosse da qualificarsi come illecito.
Per converso, le domande proposte dalla in via subordinata – ex art. 2031 c.c. e/o Pt_1 ex art. 2041 c.c. – non sono in alcun modo riconducibili all'art. 140 lett. e), né a nessun altro criterio attributivo di competenza al TRAP.
Dunque, in conclusione, questo tribunale dovrà esaminare la sola domanda risarcitoria, avanzata in via principale (mentre per le domande proposte in via subordinata è effettivamente competente il tribunale ordinario di Bologna).
3. La riconducibilità della spesa effettuata al concetto di “danno”.
In via preliminare, prima di passare all'esame degli obblighi della Controparte_3 in relazione alla messa in sicurezza del “Setta”, è opportuno stabilire se,
[...] astrattamente, qualora in effetti fosse riscontrabile una mancata ottemperanza della resistente agli obblighi su di lei gravanti in materia idrica, l'esborso effettuato dalla ricorrente, ed oggetto della pretesa risarcitoria, potrebbe in effetti costituire una voce di danno ex art. 1223 c.c. e dunque fondare una responsabilità risarcitoria in capo a tale
Ente.
La resistente ne dubita, rilevando che l'impostazione della ricorrente, laddove invocava gli articoli 2043 e 2051 del codice civile, era distorsiva e infondata, posto che il corso d'acqua non aveva causato alcun evento dannoso alla società ed infatti la domanda era correlata ai costi sostenuti da per alcune opere di difesa spondale eseguite di Pt_1 propria iniziativa e nel proprio privato interesse.
Tale dubbio, seppur suggestivo, è a ben vedere infondato.
Invero, non è in discussione che, al momento in cui ha disposto l'esecuzione dei Pt_1 lavori sull'argine, fossero in corso fenomeni di erosione spondale, che tra l'altro avevano già danneggiato il piazzale di tale società, come ben emerge dalla fotografia sottostante, non disconosciuta dalla resistente, che ritrae i luoghi di causa alla data del 27.3.2015 (v. doc. 2 Pt_1 Anche il tecnico del Comune ing. del resto, dopo aver compiuto sopralluoghi nei Per_3 primi mesi del 2014, aveva evidenziato espressamente (doc. 3 ricorrente) “l'erosione spondale in destra presso l'area artigianale di Rioveggio che può minacciare la scarpata al di sopra della quale vi sono insediati i capannoni artigianali”.
Non solo: la precarietà del corso d'acqua era stata ammessa dalla stessa , che CP_1 aveva espressamente riconosciuto che si era verificato “un progressivo riavanzamento dell'alveo di magra verso la sponda destra in prossimità della proprietà (v. doc. 8 Pt_1 ricorrente), e che dunque era ben consapevole delle cause dell'erosione.
D'altro canto, se la res, ovvero gli argini del torrente ed il torrente medesimo, erano una minaccia per gli immobili e le attività dei frontisti, il costo delle attività volte ad impedire l'avverarsi di tale minaccia è pur sempre riconducibile alla res, secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 2051 c.c. Finanche qualora volesse ipotizzarsi che la responsabilità da cose in custodia presupponga un nesso di causalità materiale tra la cosa e il nocumento – ovvero che la cosa oggetto di custodia alteri (rectius: abbia già alterato) fisicamente la cosa di proprietà altrui – si dovrebbe comunque rilevare che vi è un nesso causale indubbio tra la scelta della di non effettuare gli interventi di messa in sicurezza degli argini e CP_1 delle sponde e quella della di commissionare lei tali interventi. Dunque, poiché alla Pt_1
lo stato dei luoghi era noto comunque essa, qualora fosse davvero stata CP_1 obbligata ad intervenire, sarebbe tenuta a rifondere le spese effettuate in conseguenza dell'omesso intervento a titolo risarcitorio, ex art. 2043 c.c.
Invero, sarebbe assurdo sostenere che il danno sia solo quello che discende dalla distruzione o dall'ammaloramento della cosa del danneggiato, e non anche quello correlato alle spese che il danneggiato sostiene per prevenire l'alterazione dei propri beni, se tale alterazione rappresenta un rischio attuale determinato dal contegno illecito altrui.
In caso contrario, infatti, l'ordinamento entrerebbe in contraddizione, perché costringerebbe il danneggiato a subire un nocumento che solo a posteriori sarebbe suscettibile di tutela giuridica.
Ma, appunto, così non è: come chiarito anche dalla Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno sono risarcibili, anche se solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato (cfr. Cass. civ. n. 134/2020, che precisa anche che invece non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso).
Affinché sia configurabile una responsabilità risarcitoria, del resto, la clausola generale dell'art. 2043 richiede soltanto che il danneggiato ponga in essere un contegno contra ius con dolo o colpa, e che ciò determini nel patrimonio del danneggiato un nocumento che, in forza del combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., sia conseguenza immediata e diretta di quel contegno.
Invero, la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato.
D'altro canto, l'evento dannoso nel caso di specie non è l'alterazione della cosa altrui conseguente all'alterazione del corso d'acqua (non ancora determinatosi se non in misura esigua e non oggetto di richiesta risarcitoria), ma il perdurare ed anzi il progredire di un rischio idrogeologico attuale ed elevato (che avrebbe potuto determinare finanche il blocco dell'attività aziendale e dunque, in ultima analisi, il dissesto della società), che invece la , sempre secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe avuto l'obbligo di CP_1 eliminare.
Peraltro, il nostro ordinamento valorizza espressamente l'attività del danneggiato volta a porre rimedio ai danni, evitandoli o emendandoli, come ben si desume dall'art. 1227 comma secondo c.c. e, in materia assicurativa, dall'art. 1915 c.c., che dopo aver affermato che l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno dispone espressamente che “le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore […] anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Allora, si deve affermare che, se la fosse stata realmente tenuta a mettere in CP_1 sicurezza il tratto di torrente che, a causa della sua inerzia, ed in situazione d'urgenza, ha messo in sicurezza la il costo affrontato da quest'ultima costituirebbe un danno Pt_2 conseguente al contegno illecito della P.A., secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c.: se l'attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere costituisca un obiettivo rischio di dissesto basta ad istituire un nesso tra l'attività della p.a. e l'esborso effettuato dal privato per evitare che tale rischio si realizzi.
D'altro canto, è evidente la distinzione tra la negotiorum gestio e l'illecito aquiliano: mentre nella gestione di affari altrui, ai sensi dell'art. 2028 c.c., un soggetto, spontaneamente, senza esservi obbligato e purché non vi sia l'opposizione del dominus, svolge una determinata attività per evitare un danno al patrimonio altrui, nel caso di specie, invece, per evitare un danno al proprio patrimonio ha svolto, secondo il Pt_2 suo assunto, un'attività che avrebbe dovuto svolgere la e che invece questa CP_1 aveva colpevolmente omesso, tenendo un contegno illecito ed incorrendo per questo in responsabilità.
E' dunque dirimente, ai fini del decidere, comprendere se i lavori oggetto di causa fossero effettivamente di pertinenza della – che colpevolmente omise di realizzarli – CP_1 come sostenuto dalla ricorrente, o non, come dedotto dalla resistente.
Specificamente, la non ha contestato che ove i lavori in esame fossero rientrati CP_1 tra quelli posti dal R.D. 523/04 a carico della pubblica amministrazione essa sarebbe stata passivamente legittimata rispetto alla pretesa avanzata, in quanto ente titolare delle funzioni in materia di opere idrauliche, ma piuttosto ha sostenuto che tali lavori fossero di pertinenza dei proprietari frontisti (ovvero della stessa . Pt_2
Si tratta, dunque, di stabilire se in effetti le opere eseguite fossero in carico alla ex Pt_2 art. 12 R.D. 523/04, perché se così fosse non sarebbe ravvisabile alcun fatto doloso o colposo in capo all'Ente, ex art. 2043 c.c., e l'asserito danno non discenderebbe dalla cosa, ex art. 2051 c.c.; più radicalmente, in tal caso non sarebbe proprio ravvisabile un danno in senso tecnico-giuridico, ma solo l'esigenza di affrontare una spesa di propria pertinenza e nel proprio interesse, di cui certo la parte non potrebbe dolersi.
4. L'an debeatur.
Punto cruciale del contendere, dunque, è stabilire se nel caso di specie vi fosse (o non, ex art. 12 R.D. 523/04) in capo alla l'obbligo, invocato da di “provvedere CP_1 Pt_2 al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
Il solo fatto, pure dedotto dalla per respingere la pretesa avversaria, che CP_1
l'erosione in esame rientrasse “nella normale dinamica di asportazione e deposizione di sedimenti”, appare infatti irrilevante, perché la responsabilità dell'Ente preposto alla manutenzione è connessa proprio a tale normale dinamica;
soltanto la dinamica imprevedibile e non evitabile costituisce caso fortuito che esonera da responsabilità.
Al fine di verificare la natura del corso d'acqua oggetto di causa e delle opere eseguite su di esso, come premesso è stata disposta una ctu, con l'ing. le cui risultanze Per_2 sono state recepite da entrambe le parti, seppur per trarne conseguenze diametralmente opposte.
Preliminarmente, il ctu nel descrivere le opere realizzate da ha rappresentato che: Pt_1
“Le opere eseguite dalla società sono consistite dalla posa in opera di Controparte_4 massi ciclopici prefabbricati della lunghezza di circa 65 m, altezza 4 m oltre 1.5 m interrata, larghezza massi 1,3 m posti in opera al piede della scarpata dell'alveo naturale del torrente Setta nel corso dei mesi estivi del 2015 al fine di tutelare l'integrità della scarpata di ovviare ai problemi di cedimenti che si erano manifestati sul piazzale pavimentato in conglomerato bituminoso nei primi mesi dell'anno 2014. Trattasi di opere
'puntuali' eseguite all'interno nel tratto montano del torrente Setta in località Rioveggio caratterizzato da un alveo naturale in cui non sono presenti argini classificati ai sensi del
R.D. 523/1904 e di modesta rilevanza rispetto alle dimensioni del bacino e caratteristiche morfologiche dell'alveo che nel tratto in questione presenta una notevole sinuosità, accentuati fenomeni di dinamica fluviale ed una notevole superficie delle sezioni trasversali. In base a quanto rilevabile dalla cartografia degli strumenti urbanistici del
Comune, l'area destinata all'alveo del torrente in corrispondenza della zona di interesse ha una 10 larghezza tre le sponde, ovviamente variabile, di circa 80-90 m;
l'altezza, rilevabile invece dai modelli è circa 10-15 m.” CP_5
Nel classificare tali opere, il ctu ha evidenziato (il grassetto e le sottolineature sono di chi scrive) che “Le opere eseguite non sono ascrivibili alle categorie previste dal R.D.
523/1904. Nello stesso tempo non possono essere considerate opere di difesa spondale di competenza della sola proprietà in quanto Parte_1 interessano un comprensorio edificato nel Comune di Monzuno in loc. Rioveggio rappresentato nella Fig.
5 -tratta dagli strumenti urbanistici- e classificato con l'art. 42 del Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune con AP 1b - “Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato, a bassa densità” di cui si riporta la perimetrazione, nel quale sono presenti numerose attività di tipo artigianale e manufatti di interesse pubblico”.
Dunque, sostanzialmente, il ctu – a prescindere dalla classificazione delle opere – ha ravvisato un interesse generale alla loro esecuzione, trascendente l'interesse della sola in considerazione della potenzialità del fenomeno erosivo, idoneo a coinvolgere Pt_1 un'aggregazione di attività produttive.
Per meglio comprendere la questione è opportuno riportare la foto aerea dei luoghi (doc.
1 del ricorrente), e la relativa planimetria (doc. 2 del ricorrente).
Doc. 1 ricorrente
Doc. 2 ricorrente
In particolare, il ctu ha precisato che: “L'edificio di proprietà è quello Parte_1 contrassegnato dal toponimo 9/A, quello adiacente sulla sinistra —a monte-, toponimo
7/A, oggetto di visita durante il sopralluogo, è un centro commerciale, l'area ancora a monte non specificamente contrassegnata, è una superficie di interesse pubblico di stoccaggio materiali gestita dalla soc. Hera composta da un piazzale circondato da magazzini/edifici di modeste dimensioni;
quella ancora a monte toponimo 3/A, oggetto di visita durante il sopralluogo del 20 marzo, un edificio produttivo in cui nel piazzale lato torrente, sono presenti manufatti che occludono l'accesso alla sponda impediscono anche la vista dell'alveo. L'area con campitura azzurra rappresenta la superficie dell'alveo del torrente Setta. Il traliccio di E-Distribuzione si trova all'interno del piazzale di proprietà
mentre la presenza del metanodotto è individuabile da paline Parte_1 segnalatrici poste all'interno dell'argine ed individuate in corrispondenza degli edifici 9/A
e 7/A. Gli edifici ubicati a valle rispetto alla , -toponimi 11/A e 13- si Parte_1 trovano ad una ben maggiore distanza dall'alveo del torrente, vista sia la notevole dimensione del resede lato alveo, che la curvatura del torrente in direzione opposta all'insediamento produttivo.”
Ha poi chiarito, in risposta agli ulteriori quesiti, che: “L'erosione della sponda destra del torrente ha rappresentato senza dubbio un pericolo per la stabilità delle aree della e zone limitrofe, in primo luogo da un punto di vista 'potenziale'. Parte_1
Infatti si sono manifestate lesioni e cedimenti solo sul piazzale pavimentato ad una distanza di non oltre 1-1.5 m dal suo limite lato torrente e non è stata denunciata alcuna lesione o danneggiamento dell'edificio. Il pericolo definito appunto 'potenziale', assume comunque una notevole rilevanza vista l'entità della dinamica manifestata dal torrente nel corso degli ultimi decenni. Da come risulta dalla documentazione cartografica depositata in atti (doc. da 7 a 13 'Memoria di costituzione RE'), l'alveo di magra con ramificazioni, di conformazione meandriforme, si è spostato più volte all'interno dell'ampio alveo naturale erosivo che lo contraddistingue;
si sono formate barre fluviali di notevoli dimensioni contraddistinte dalla presenza di vegetazione all'interno della sezione, che testimoniano la notevole attività erosiva e ripascitiva del torrente che hanno mutato la superficie di scorrimento che si è spostata più volte da sinistra verso destra e viceversa. In particolare sono significativi i documenti estratti da Google Earth - n. 12 del
2011 e n. 13 del 2014 -, nel primo è evidente la presenza di una ampia barra con vegetazione al piede della sponda destra, nel seconda al posto della barra è invece presente l'alveo di scorrimento. Tutto quanto descritto testimonia la notevole potenzialità erosiva del torrente ed il conseguente pericolo di crollo, più o meno rovinoso, della scarpata della sponda destra in caso di nuovi eventi di piena di notevole intensità.
[…] I lavori suddetti possono ragionevolmente essere considerati urgenti visto
l'aggravarsi del cedimento registratosi nel piazzale, vedi fotografie (allegato 2 “Ricorso”
21/2/2023 ed allegato 15 “Memoria n. 2” del Controparte_4 Controparte_4
25/9/2023) che testimoniano la differenza delle lesioni sul piazzale dal mese di gennaio
2014 a quello di aprile 2015, ma soprattutto la possibilità che potessero verificarsi veri e propri crolli della sponda con ovvie conseguenze rovinose, in concomitanza di eventuali eventi di piena vista la notevole 'dinamica' fluviale che si era registrata negli anni precedenti ed oggetto di descrizione in risposta al primo quesito.”
Dunque, secondo il giudizio peritale – non contestato dalla - i lavori erano CP_1 necessari alla messa in sicurezza, ed urgenti, ed il loro prezzo è congruo.
Resta da stabilire se tali lavori, sulla base di quanto evidenziato dal ctu, avrebbero o non dovuto essere effettuati dalla . CP_1
Occorre pertanto chiedersi quale sia il quadro normativo di riferimento.
Ebbene, il R.D. 523/1904 prevede (all'art. 2) che le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie:
I. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine (v. art. 4).
II. Appartengono alla seconda categoria:
a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue, e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.
Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge (v. art. 5).
III. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura (v. art. 7).
IV. Appartengono alla 4ª categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua (v. art. 9).
Esse si eseguiscono e si mantengono dal consorzio degli interessati.
Le spese concernenti le opere di 4ª categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio della Amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.
V. Appartengono alla 5ª categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali (v. art. 10).
L'art. 12 di tale regio decreto, poi, prevede che siano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti.
(Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio); per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degl'interessati secondo l'art. 21.
In merito all'interpretazione di questa disposizione, è intervenuta la Suprema Corte (v.
Cass. 22/11/2019 n. 30521), chiarendo che “Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del r.d. n.
523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (nella specie, un canale di bonifica); essi non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del citato r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d.”
In particolare, ha affermato che: “La norma pone due soli presupposti (o limiti) per la sua operatività: a) deve trattarsi di opere di sola difesa dei beni dei singoli proprietari e possessori frontisti;
b) i corsi d'acqua da cui le opere sono dirette ad opporre tale difesa non devono essere compresi nelle categorie precedenti. La delimitazione posta dal secondo presupposto va dunque riferita — come chiaramente suggerisce la concordanza
(al plurale maschile) della locuzione aggettivale «non compresi» — ai «corsi d'acqua», non alle opere idrauliche (plurale femminile) (come sembra incomprensibilmente proporre il ricorrente, quasi postulando che si tratti di opere idrauliche private a difesa di
... opere idrauliche pubbliche). Non saranno pertanto a carico dei proprietari o possessori frontisti: a) le opere a difesa di beni o aree pubbliche;
b) le opere a difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua che, per essere compresi nelle categorie (di opere idrauliche) precedenti (prima, seconda, terza e quarta categoria), sono di dimensioni e importanza maggiori e restano pertanto a carico dello Stato o degli enti territoriali o dei consorzi tra gli interessati (tali sono dunque da considerare: i «fiumi di confine», i «canali artificiali navigabili patrimoniali», rispetto ai quali le opere idrauliche sono considerate di prima categoria, art. 4; i «fiumi e loro confluenti», cui sono riferite le opere di seconda e terza categoria descritte agli artt. 5 e 6; i «fiumi e torrenti;
grandi colatori ed importanti corsi
d'acqua», cui sono riferiti le opere di quarta categoria descritte dall'art. 9). Il residuo ambito di applicazione dell'art. 12, comma terzo, r.d. cit., è dunque limitato dal riferimento a tutti i restanti corsi d'acqua di minore dimensione o importanza ed esso accomuna tanto le opere idrauliche di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 12, comma terzo, le quali sono entrambe riferite a corsi d'acqua di minore importanza e si differiscono le une dalle altre per essere, le prime (a carico dell'ente pubblico), realizzate a difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni e contro le frane, le altre (a carico dei privati) alla sola difesa dei beni di proprietà o nel possesso di singoli frontisti.”
Dunque, secondo la Suprema Corte, se le opere idrauliche riguardano una delle prime quattro categorie o, comunque, aree d'interesse pubblico (tra cui vanno annoverate quelle rientranti della quinta categoria) l'art. 12 non trova applicazione.
Nel ricondurre i fatti in esame al complesso normativo del RD 523/1905, è opportuno premettere che nel corso di più di un secolo è progressivamente cambiato l'approccio del legislatore agli interventi sui corsi d'acqua, sostanzialmente ampliando la prospettiva che
è passata dal concetto di "interesse" pubblico” a quello di “corretto assetto idrogeologico"
(ovvero primariamente il contenimento del rischio) e dalla dimensione della scala di bacino a quella ambientale tout court.
Inoltre, la competenza in materia di opere idrauliche è passata alle regioni.
In particolare, nel nostro ordinamento le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario (idrico) dello Stato, come risulta dall'art. 822
c.c. e dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e spetta all'Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Già col D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (v. art. 90, lett. e), sono state trasferite alle regioni
"le funzioni concernenti (...) la polizia delle acque"; la L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, lett. f), ha attribuito alle regioni la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni (v. anche il d. lvo 3 aprile 2006, n. 152, che dopo aver premesso, all'art. 53, l'obiettivo di tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, agli artt. 61 ss. ribadisce la centralità delle regioni nell'assolvimento dei compiti in materia di gestione delle opere idrauliche).
Ad oggi, dunque, alle Regioni spettano la tutela, la disciplina e l'utilizzazione delle risorse idriche - e, per quanto rileva ai fini di causa, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2
R.D. 523/1904; allo Stato, invece, è attribuita la funzione di programmazione generale della destinazione delle risorse.
Per la RE , poi, l'art. 1 della legge reginale 27/1974 dispone CP_1 espressamente che: “In base ai D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e n. 11, la assume CP_1
a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell necessarie per la regolazione degli stessi e per la sistemazione CP_1 idrogeologica dei relativi bacini. Dette opere comprendono quelle di IV e V categoria e non classificate ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le opere idrauliche nei corsi d'acqua ricadenti nei territori montani, di cui all'art. 39 - 2° comma, ultima parte - del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267. Dette opere in particolare concernono:- sistemazioni dell'alveo, contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali;
- manufatti per la regolazione dei corsi
d'acqua. Nella localizzazione di tali opere si terrà conto anche delle esigenze di difesa degli abitati e di importanti opere pubbliche”.
Alla luce dei complessivi dati normativi, nonostante una certa laconicità ed ambiguità del ctu sul punto - che prima ha escluso l'opera in esame dalle cinque categorie esaminate, senza tuttavia motivazione alcuna e soprattutto senza smentire che il corso d'acqua è un torrente, e poi però l'ha sottratta all'ambito applicativo dell'art. 12 – si deve intanto chiarire che ai fini del decidere a rilevare non è l'intervenuta (o non) classificazione amministrativa, ma l'obiettiva natura del corso d'acqua e delle opere idrauliche.
Di ciò si trova del resto specifica conferma nell'art. 1 della citata legge regionale, che pone a carico della la sistemazione dell'alveo di ogni corso d'acqua naturale, CP_1 comprese le opere di IV e V categoria e non classificate.
Tanto premesso, il corso d'acqua in oggetto, da un punto di vista fisiografico, è certamente definibile torrente, conformemente alla propria denominazione “Torrente
Setta” ed alle sue caratteristiche naturali, per come emergono ictu oculi dalla fotografia su riportata;
in relazione ai torrenti, ai sensi dell'art. 9, appartengono alla quarta categoria (soltanto) le opere concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque, e l'obbligatorietà della spesa è ravvisabile quando si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.
Nel caso in esame, il ctu – con affermazione motivata e non contestata dalla - CP_1 ha rilevato che l'alveo avanza e minaccia la scarpata, e che quindi l'intervento è obiettivamente funzionale a prevenire crolli della sponda e cedimenti della scarpata, che con ogni evidenza potrebbero compromettere pure l'edificio dove si svolge l'attività produttiva.
Non solo: il cedimento della scarpata metterebbe in pericolo anche gli ulteriori insediamenti produttivi ed i manufatti d'interesse pubblico presenti nell'area, di talché
l'intervento omesso dalla , e ob torto collo realizzato dalla andava a tutela CP_1 Pt_2 di interessi certamente generali.
Ciò colloca sicuramente l'opera omessa tra quelle di quarta categoria.
Ad abundantiam, per quanto evidenziato tale intervento era di spettanza della CP_1 anche in forza dell'art. 10 (che disciplina le opere di quinta categoria), posto che al concetto di villaggio e borgata va certamente equiparato quello di insediamento produttivo, che pure è espressione di un pubblico interesse, anche occupazionale (e gode finanche di copertura costituzionale, ex art. 41 Cost.).
In un caso del tutto analogo, del resto, la Suprema Corte (così Cass. Sez. U
05/09/1997 n. 8588; ma v. anche 27/09/1997 n. 9502) ha evidenziato che “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla , alla quale sono state trasferite CP_1 le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, precisando che nel caso al suo esame la manutenzione dell'argine sinistro del torrente Trave spettava ex lege alla alla quale erano state trasferite le opere idrauliche e le Controparte_6 relative competenze amministrative, mentre ai frontisti competeva soltanto di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi.
Dunque, conclusivamente, poiché nel caso all'esame di questo tribunale non si discute della realizzazione di meri presidi posti all'interno del fondo di e volti a fungere da Pt_1 barriere all'acqua, bensì di un'opera di una certa consistenza, posta in essere sulla scarpata dell'alveo naturale del torrente e volta ad evitare che il progredire dell'erosione dell'alveo (in atto) determinasse un cedimento del fondo della frontista - come indicato nelle suddette pronunce - e poiché, soprattutto – e ciò appare dirimente – un cedimento della scarpata a fronte di un evento di piena avrebbe posto a repentaglio anche gli ulteriori limitrofi insediamenti produttivi, e la pur informata del problema aveva CP_1 rifiutato di realizzare (e non meramente differito) le opere necessarie, il contegno della resistente appare illecito e la pretesa della ricorrente è fondata.
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno comporta l'assorbimento delle domande subordinate per le quali questo tribunale non è competente
(di talché appare superfluo assegnare un termine per la riassunzione innanzi al giudice per esse competente).
5. Il quantum debeatur.
E' provato per tabulas, e comunque non è contestato, che la tra l'ottobre 2015 ed Pt_1 il febbraio 2016 ha pagato per i lavori oggetto di causa euro 83.008,20 (per complessivi € 101.270,00); la congruità dell'importo è stata acclarata dal ctu (e la non ha CP_1 mosso rilievi al riguardo).
La ricorrente ha rappresentato che, siccome essa portava in detrazione l'IVA, il danno andava commisurato al solo imponibile (e in sede di conclusioni ha espressamente concluso per la condanna al pagamento di euro 83.008,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi).
Alla medesima deve dunque essere corrisposta a titolo risarcitorio la somma di euro
83.008,20 che, costituendo oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.
Dunque, il suo credito è pari ad euro 112.512,58.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a
260.000, in considerazione del credito risarcitorio riconosciuto, e secondo i valori medi.
Parimenti, le spese di ctu debbono gravare sulla . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra domanda, istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accoglie la domanda risarcitoria della ricorrente e, per l'effetto, condanna la
RE a corrispondere alla la somma di euro CP_1 Pt_1
112.512,58, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
dichiara assorbite le domande subordinate (per le quali difetta la competenza di questo tribunale); condanna altresì la a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo di euro 14.103,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sulla resistente.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.