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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6444/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...] (avv. Parte_1
MANDALARI LUCA);
-parte ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] (avv. RIZZUTO Controparte_1
ANTONIO);
-parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 19/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. motivi della decisione
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Ciò posto, in primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne. CP_2
Consegue invece alla regolamentazione del domicilio prevalente dello stesso figlio, non economicamente autosufficiente, presso la madre, l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Francesco La
Fata n. 14, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole avanzata da parte resistente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Ora, nel caso in esame, è pacifico che il figlio della coppia , nato a Persona_1
Palermo il 07/11/2006 non sia economicamente autosufficiente.
Per tale ragione, alla luce della documentazione prodotta in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, nonché degli oneri gravanti sul ricorrente, appare opportuno prevedere a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio . Controparte_1 CP_2
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , nella accezione e CP_2 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Relativamente, invece, alla domanda della resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma
2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ora, nel caso di specie, il ricorrente in sede di udienza presidenziale ha riferito di essere amministratore di una società dalla quale non trae guadagni.
Il medesimo poi ha dichiarato di avere percepito per sedici mesi la Naspi e di godere del reddito di cittadinanza e dell'assegno unico (vedi verbale di udienza del 17 ottobre
2023).
Successivamente all'ordinanza presidenziale, invece, lo stesso ha Parte_1
rappresentato di aver iniziato un nuovo rapporto lavorativo, sia pure a tempo determinato, a Ragusa, alle dipendenze della società DP DENT srl con retribuzione annua lorda di € 27.00,00.
La resistente, invece, per come dalla medesima riferito in sede di udienza presidenziale, ha già svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa acquisendo, pertanto, competenze professionali.
In particolare, la resistente ha dichiarato: “Fino al 2019 ho lavorato per lo studio privato come assistente alla poltrona, lavoravo tre volte a settimana, percepivo 50 euro a volta, CP_3 era un lavoro non regolarizzato;
dopo il 2019 ho dovuto staccare di lavorare perché per fare la mia mansione avevo bisogno di frequentare un corso e non ne avevo le possibilità, e quindi l'ex titolare non mi ha concesso di lavorare;
a.d.r. io adesso non lavoro (…)” (verbale di udienza del 17 ottobre 2023).
Lo stesso ricorrente, peraltro, in sede di ricorso ha confermato che la resistente svolgeva attività lavorativa di assistente alla poltrona di un dentista in maniera saltuaria.
Entrambe le parti, poi, risultano comproprietarie della casa coniugale, gravata da un mutuo e nella disponibilità della resistente.
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (celebrato nel 2004) e dell'età della resistente, va previsto allo stato a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
Prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
PALERMO (PA) il 21/07/1976 e , nata a [...] il Controparte_1
14/05/1977, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo in data 10/06/2004;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- conferma l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile già adibito a casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2004);
Così deciso in Palermo, il 16/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6444/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...] (avv. Parte_1
MANDALARI LUCA);
-parte ricorrente- contro
, nata a [...] il [...] (avv. RIZZUTO Controparte_1
ANTONIO);
-parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 19/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. motivi della decisione
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Ciò posto, in primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne. CP_2
Consegue invece alla regolamentazione del domicilio prevalente dello stesso figlio, non economicamente autosufficiente, presso la madre, l'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Francesco La
Fata n. 14, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto figlio dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole avanzata da parte resistente, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Ora, nel caso in esame, è pacifico che il figlio della coppia , nato a Persona_1
Palermo il 07/11/2006 non sia economicamente autosufficiente.
Per tale ragione, alla luce della documentazione prodotta in merito alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, nonché degli oneri gravanti sul ricorrente, appare opportuno prevedere a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio . Controparte_1 CP_2
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , nella accezione e CP_2 secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Relativamente, invece, alla domanda della resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma
2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ora, nel caso di specie, il ricorrente in sede di udienza presidenziale ha riferito di essere amministratore di una società dalla quale non trae guadagni.
Il medesimo poi ha dichiarato di avere percepito per sedici mesi la Naspi e di godere del reddito di cittadinanza e dell'assegno unico (vedi verbale di udienza del 17 ottobre
2023).
Successivamente all'ordinanza presidenziale, invece, lo stesso ha Parte_1
rappresentato di aver iniziato un nuovo rapporto lavorativo, sia pure a tempo determinato, a Ragusa, alle dipendenze della società DP DENT srl con retribuzione annua lorda di € 27.00,00.
La resistente, invece, per come dalla medesima riferito in sede di udienza presidenziale, ha già svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa acquisendo, pertanto, competenze professionali.
In particolare, la resistente ha dichiarato: “Fino al 2019 ho lavorato per lo studio privato come assistente alla poltrona, lavoravo tre volte a settimana, percepivo 50 euro a volta, CP_3 era un lavoro non regolarizzato;
dopo il 2019 ho dovuto staccare di lavorare perché per fare la mia mansione avevo bisogno di frequentare un corso e non ne avevo le possibilità, e quindi l'ex titolare non mi ha concesso di lavorare;
a.d.r. io adesso non lavoro (…)” (verbale di udienza del 17 ottobre 2023).
Lo stesso ricorrente, peraltro, in sede di ricorso ha confermato che la resistente svolgeva attività lavorativa di assistente alla poltrona di un dentista in maniera saltuaria.
Entrambe le parti, poi, risultano comproprietarie della casa coniugale, gravata da un mutuo e nella disponibilità della resistente.
Per tutto quanto esposto, tenuto conto della disparità di situazioni economiche tra i coniugi, della durata del matrimonio (celebrato nel 2004) e dell'età della resistente, va previsto allo stato a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento.
Prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
PALERMO (PA) il 21/07/1976 e , nata a [...] il Controparte_1
14/05/1977, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo in data 10/06/2004;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- conferma l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile già adibito a casa coniugale;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2004);
Così deciso in Palermo, il 16/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.