Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 835
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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Ai sensi dell'art. 320, nuovo testo, cod. proc. civ. (che, in quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni generali di cui all'art. 180 stesso codice) la trattazione completa della causa alla prima udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto legittima, mentre il rinvio ad una udienza successiva è previsto soltanto se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda processuale in cui, non essendo il convenuto comparso alla prima udienza, e non avendo la controparte formulato istanze istruttorie, il giudice di pace, che non aveva potuto conseguentemente esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti, aveva invitato la parte costituita alla precisazione delle conclusioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 835
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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