Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 320, nuovo testo, cod. proc. civ. (che, in quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni generali di cui all'art. 180 stesso codice) la trattazione completa della causa alla prima udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto legittima, mentre il rinvio ad una udienza successiva è previsto soltanto se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda processuale in cui, non essendo il convenuto comparso alla prima udienza, e non avendo la controparte formulato istanze istruttorie, il giudice di pace, che non aveva potuto conseguentemente esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti, aveva invitato la parte costituita alla precisazione delle conclusioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONFCOMMERCIO ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA G. BELLI 2, presso lA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL COMMERCIO - TURISMO E SERVIZI -, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAURIZI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG AR;
- intimato -
avverso la sentenza n.1/96 del Giudice di pace di RIPATRANSONE, depositata il 27/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Maurizi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.11.1995 IO AV proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato intimato il pagamento, a favore della Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, della somma di L. 420.000 per quattro annualità di contributi associativi. Deduceva l'opponente di avere comunicato sin dal 1992 il proprio recesso dall'associazione, inviando lettera di disdetta, reiterata nel 1993 e nel 1994, e che soltanto la terza disdetta era stata presa in considerazione, ma con decorrenza 31.12.1995. Sosteneva pertanto di non dovere le annualità contributive richieste dalla Confcommercio, poiché all'epoca non faceva più parte dell'associazione.
Con sentenza 24-27 gennaio 1996, resa in contumacia della convenuta, il giudice di pace di Ripatransone accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudicante, ritenute accertate, in base alla documentazione prodotta, le circostanze di fatto dedotte dall'opponente circa l'invio delle lettere di disdetta, considerava la pretesa contributiva della Confcommercio in contrasto con il diritto di recesso dell'associato:
affermava in proposito la nullità del vincolo triennale, stabilito dall'art. 5 dello statuto della Confcommercio, per contrasto con i principi costituzionali di libertà associativa e con la retta interpretazione dell'art. 24 c.c., e rilevava che, in ogni caso, la morosità del AV aveva fatto perdere allo stesso, ai sensi dell'art. 7 dello statuto citato, la qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, fra i quali ultimi il versamento dei contributi associativi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Confcommercio di Ascoli Piceno.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 311, 320 e 180 c.p.c., lamenta che il giudice di pace abbia trattenuto in decisione la causa alla prima udienza, obliterando la distinzione (stabilita nell'art. 180 c.p.c., applicabile al procedimento dinanzi al giudice di pace per il rinvio disposto dall'art. 311 c.p.c.) tra udienza di prima comparizione, dedicata alla verifica della regolarità del contraddittorio, e prima udienza di trattazione, ove il giudice di pace - come previsto dall'art. 320 c.p.c. - interroga liberamente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione.
Omettendo di disporre una nuova udienza di trattazione, il giudice di pace - sostiene la ricorrente - aveva impedito alla convenuta di svolgere adeguatamente le proprie difese, in particolare di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (art. 180 c.p.c.).
2. Premesso che tutte le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di valore non eccedente lire due milioni debbono ritenersi pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c., e - conseguentemente - ricorribili per cassazione, ex art. 339, u.c., c.p.c. (v. Cass. S.U. 9493/98), deve essere individuato l'ambito di censurabilità, non precisato dalla norma.
La giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato la questione si è orientata nel senso che la norma novellata, pur non avendo reiterato il vincolo, previsto per il conciliatore, dell'osservanza dei "principi regolatori della materia", non può aver escluso il rispetto delle norme costituzionali e di quelle regolatrici del processo, che non consentono deroghe di natura equitativa. Può essere quindi denunciata con il ricorso per cassazione la violazione di norme costituzionali e processuali, ma, quanto alle norme di diritto sostanziale ed al vizio di motivazione, non può essere investito il momento equitativo della pronuncia, vale a dire l'operazione di attenuazione e temperamento della regola di diritto in considerazione delle esigenze e condizioni del caso concreto, mentre la motivazione può essere censurata solo se mancante, incomprensibile o perplessa (Cass. 3397/98; 5794/98; 8397/98;
8932/98, ed altre ).
3. Ciò premesso, la doglianza in esame risulta ammissibile, avendo ad oggetto la violazione di norme processuali, ma infondata nel suo contenuto.
L'art. 320 c.p.c., nel testo novellato in vigore dal 10 maggio 1995, dispone che il giudice di pace nella prima udienza interroga liberamente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, "il giudice di pace in vita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere."
"Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova." Emerge quindi evidente che la trattazione completa della causa alla prima udienza non solo non è vietata, ma è espressamente prevista come ipotesi del tutto normale, mentre il rinvio ad una successiva udienza è previsto soltanto "quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza". Nella specie, non essendo comparsa la convenuta alla prima udienza e non avendo l'opponente formulato istanze istruttorie, correttamente il giudice di pace, non avendo potuto esperire il tentativo di conciliazione e ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta dall'opponente, ha invitato il medesimo alla precisazione delle conclusioni. Non è ravvisabile quindi alcuna violazione delle norme processuali, in particolare dell'art. 180 c.p.c. invocato dalla ricorrente, poiché la disposizione speciale dell'art. 320 c.p.c., dettata per il procedimento dinanzi al giudice di pace, chiaramente prevale sulla norma generale.
4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto attinenti al merito della decisione impugnata. Con essi la ricorrente:
a) deducendo violazione delle norme disciplinanti la formazione e la valutazione delle prove, nonché nullità della sentenza per insufficienza della motivazione, lamenta che il giudice di pace abbia considerato provate le circostanze dedotte dall'opponente senza alcun riscontro probatorio, ne' documentale ne' testimoniale, ed abbia - per
contro
- mancato di valutare il riconoscimento di debito, quanto meno per la quota associativa del 1992, contenuto nell'ultima disdetta, inviata dall'opponente alla Confcommercio il 26.10.1994;
b) deducendo violazione dell'art. 24 c.c. e delle norme regolatrici dei contratti, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'adesione alla Confcommercio comportava l'instaurazione di un vero vincolo contrattuale tra le parti, tenute all'adempimento delle reciproche obbligazioni: in particolare l'opponente era contrattualmente vincolato, dopo la disdetta comunicata il 26.10.1994, al pagamento delle quote associative fino al 31.12.1995;
c) deducendo erronea interpretazione dell'art. 7 dello statuto della Confcommercio, censura l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la morosità dell'opponente aveva comportato il venir meno della qualità di associato e quindi dell'obbligo di versamento dei contributi: sostiene al contrario che la qualità di associato cessava soltanto o per espulsione deliberata dagli organi associativi o per regolare disdetta da parte dell'associato e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, la morosità non faceva venir meno l'obbligo contributivo, che la Confcommercio aveva il diritto di azionare.
5. Tutte le censure si palesano inammissibili, perché si rivolgono contro il momento equitativo della pronuncia. Ed invero, il giudice di pace, considerata provata, sulla base della documentazione prodotta dall'opponente, la comunicazione della disdetta da parte del AV, ha ritenuto nella specie non operante il vincolo triennale previsto dallo statuto dell'associazione, perché in contrasto con la libertà di recesso dell'associato.
Trattasi di giudizio squisitamente equitativo, che consapevolmente tempera ed attenua la regola di diritto astrattamente applicabile nella specie, e che sfugge ad ogni rivalutazione in questa sede.
Più in dettaglio, esaminando singolarmente i motivi di censura, si rileva quanto segue.
A) L'apprezzamento del valore probatorio della documentazione prodotta dall'opponente e citata nella sentenza impugnata non può formare oggetto di sindacato in questa sede, ove non è ammessibile il riesame della valenza ed attendibilità delle risultanze istruttorie poste a sostegno della decisione. In particolare, considerati i limiti - dianzi precisati - della censurabilità delle sentenze del giudice di pace, la sindacabilità non può essere ritenuta ammissibile ne' sotto il profilo della violazione di legge, atteso che la documentazione è stata prodotta dalla parte in giudizio ed è indicata nella sentenza, ne' sotto il profilo del vizio di motivazione, poiché la motivazione nella specie non può essere definita ne' mancante ne' incomprensibile ne' perplessa. B) Il giudice di pace non ha trascurato di considerare la norma dell'art. 24 c.c., ove è detto che "l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato", ma ha ritenuto che la libertà di recesso dovesse nella specie prevalere sul vincolo triennale contratto in sede di adesione, tenuto conto della natura "sindacale o in senso lato politica" della Confcommercio. Trattasi del tipico temperamento equitativo della norma, dichiaratamente inteso a non "rendere troppo difficoltoso il diritto di recesso", valutate le peculiarità e caratteristiche del caso concreto.
C) La questione della morosità viene prospettata nella sentenza impugnata come argomento ulteriore, rispetto all'argomento principale rappresentato dalla comunicazione della disdetta e dall'affermata libertà di recesso, avente forza di autonoma "ratio decidendi". In ogni caso, tenuti presenti i limiti di ricorribilità sopra precisati, non appare ammissibile una censura formulata come "errata interpretazione dell'art. 7 dello statuto della Confcommercio", ne' sotto il profilo di una (non dedotta) violazione di legge, ne' come vizio di motivazione, avendo il giudice di pace fornito l'interpretazione della disposizione statutaria ritenuta più conforme all'equità del caso concreto.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, essendo risultate in parte infondate ed in parte inammissibili le censure proposte. Non v'è luogo ad emettere pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria l'1 Febbraio 1999