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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1674/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
03.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.07.2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CRISCI MICHELE, e da , rappresentata e difesa dall'avv. PISCITELLI Parte_2
MARTINA, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Maria a
CO (CE) in data 27.04.2017; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 26.07.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato dell'11.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di 1 ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare che il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Persona_2 materna e che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- Il padre terrà con sé il bambino il martedì e giovedì alle ore 15.00 alle ore 20.00; a settimane alterne il minore rimarrà presso il domicilio del padre dal venerdì ore 17:00 (o dalle ore
10.00 del sabato) alle ore 19.00 della domenica. Dette visite saranno, altresì, condizionate alle esigenze scolastiche del minore, nonché alle esigenze lavorative dei genitori. Inoltre, gli orari di prelievo e di accompagnamento dovranno essere rispettati ed in caso di mutamento o ritardo, se ne dovrà dare tempestiva comunicazione;
- Nelle festività natalizie, il minore resterà col padre, un anno il 24 dicembre ed il 1° Per_1
gennaio, e con la madre il 25 dicembre al 31 dicembre, viceversa, per l'anno successivo e così di seguito;
- Nelle festività Pasquali il minore resterà con la madre un anno la domenica di Pasqua e con il padre il lunedì in Albis, viceversa per l'anno seguente e così di seguito;
- Nel periodo estivo il minore trascorrerà 15 giorni col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno. Per le festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.), compresi i ponti, verranno trascorsi con ciascun genitore seguendo il principio dell'alternanza delle suddette date, salva diversa esigenza lavorativa e accordo tra le parti. Il compleanno del minore sarà trascorso con i genitori ad anni alternati, salvo diversa esigenza e richiesta del Per_1 minore;
3. Confermare che il signor verserà mensilmente alla signora la somma di € Per_2 Pt_2
250,00, esclusivamente per il figlio , rivalutabili annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, oltre alla cessione della quota del 50% dell'assegno unico a lui spettante per legge per il figlio . A tal proposito il signor autorizza sin d'ora gli Enti preposto a Per_1 Per_2 corrispondere la quota a lui spettante alla signora Pt_2
2 4. Confermare che le spese straordinarie preventivamente discusse ed approvate saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano integralmente alle linee guida del CNF.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Maria a CO (CE) il 27.04.2017 da
, nato a [...] il [...], e da , nata ad [...] il Parte_1 Parte_2
15.04.1986, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a CO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte I, serie /, anno
2017, vol. M);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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