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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14566/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANIELLO ALESSIO e Parte_1
avv. D'ANIELLO GIUSEPPE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo DI CA TI come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 8.5.25 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 20/11/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a CP_1 CP_2
titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 13.6.24 nell'ambito del procedimento avente n.
10637/23 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 26/11/2024 ha eseguito l'omologa e liquidato la prestazione”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
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ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 26.11.24 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta il giorno precedente alla notifica del ricorso (notifica effettuata precisamente il 27.11.24), nonché della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo il 120° giorno dall'inoltro del modello AP/70
(avvenuto in data 27.6.24), sono compensate nella misura del 50%; la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura, già ridotta, indicata nel dispositivo da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento DEL CP_1
50% delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 750,00, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
- compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 9.5.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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