Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
18/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2585 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Pannone, con Studio in Parte_1
Napoli al Corso Umberto I n. 293, presso cui elettivamente domicilia
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore - elettivamente CP_1 domiciliato in Grosseto Via Trento n. 44 presso la sede provinciale dell' CP_2
CP_ (Ufficio Legale , presso l'Avv. Katya Lea Napoletano che lo rappresenta e difende
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.10.2023, ha Parte_1
impugnato sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n.
1121/2023 pubblicata in data 27.06.2023, con la quale è stata rigettata la domanda afferente all'indebito assistenziale, con accoglimento, viceversa, della domanda di condanna dell' convenuto al pagamento dell'assegno sociale a decorrere CP_2
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione evidenziando che “secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nelle stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, il dolo dell' accipiens va provato (atteso che la buona fede su presume) e deve essere preso in considerazione dal Giudicante il cosiddetto
“coefficiente soggettivo” per stabilire se esso fosse idoneo a ingenerare o meno l' affidamento sulla spettanza della prestazione” e che, dunque, “Nel caso di specie, il Giudice di I cure ha ritenuto insussistente tale “affidamento” basandosi su un dato meramente oggettivo (e cioè l' ammontare dei rediti coniugali risultanti dal
TE08 prodotto dall' , ma ha omesso di valutare invece l' unico aspetto che CP_1 rilevava ai fini della decisione e cioè la condizione soggettiva dell' accipiens e cioè di valutare se la fosse realmente nella “situazione soggettiva” di Pt_1
avere conoscenza dei redditi del marito e se la fosse, quindi, in condizioni Pt_1
di valutare se il reddito coniugale superasse o meno significativamente il limite stabilito dalla legge”, rimarcando che “Non avendo avuto più alcun rapporto con il coniuge sin dal 1997 E NON ESSENDO PIU' STATA CON QUESTI
CONVIVENTE (come risulta dal certificato di residenza storico del Burgan), la ricorrente è sempre stata totalmente allo scuro dei redditi del marito sino a quando nel 2018, nel chiedere la separazione consensuale e poi il divorzio congiunto, apprendeva che l' unico reddito del marito era una pensione di vecchiaia di euro 500,00 circa mensili (cfr Obis M coniuge in atti)”; censura, inoltre, la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'art. 52 –2° comma Legge 88/89 e l' art. 13 della legge 412/91 ritenuta, invece, espressamente rivolta alle prestazioni pensionistiche previdenziali;
eccepisce, infine, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha compensato parzialmente le spese di lite. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con accoglimento integrale della propria domanda.
L' appellato si è costituito eccependo l'infondatezza del gravame nel CP_2
merito di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Va preliminarmente evidenziato in fatto che è pacifico che l' abbia pagato CP_1 alla odierna appellante i ratei dell'assegno sociale per il periodo dal 01.10.2012 al
30.11.2017; come è pacifico il superamento del limite reddituale per il periodo suddetto sommando i redditi della con quelli del suo coniuge. Pt_1
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, alla vicenda in esame non possono applicarsi le norme previste per la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale: si tratta, infatti, di disposizioni che -integrando eccezioni al principio generale della ripetibilità dell'indebito formulato dal codice civile nell'art. 2033 - non possono trovare applicazione oltre lo stretto ambito cui sono dedicate, neanche facendo ricorso all'analogia.
Ed invero, proprio sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 13 comma 2 L. n.
412 del 1991 all'indebito assistenziale, si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'ordinanza 448/2000.
Nella suddetta pronuncia, la Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di estendere all'indebito assistenziale la stessa disciplina dell'indebito previdenziale, precisando – altresì - che non è necessario, sul terreno costituzionale, che la disciplina dell'uno sia identica a quella dell'altro.
Tuttavia, ciò non significa che la Corte abbia affermato il principio dell'assoluta ripetibilità dell'indebito assistenziale. Viceversa, è stato rimarcato che vi è stato un sostanziale avvicinamento della disciplina dei due tipi di indebito per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento. In particolare, ha richiamato l'abrogazione dell'art. 11, comma 3 della l. 537/1993 e le modifiche introdotte dall'art. 4 D.L. 323/96 conv. in L. 425/98 e dall'art. 37, 7 comma L. 23.12.94 n.
448.
Tali ultime norme fissano un termine di 90 giorni, nella materia dell'invalidità civile, dalla data della visita di verifica, entro il quale il provvedimento di revoca deve essere assunto: termine che, come sottolinea la Corte, elimina la eventualità del protrarsi eccessivo della percezione indebita e di poter incidere pertanto più pesantemente sul regime di vita del soggetto al momento della richiesta di ripetizione.
Quindi, è proprio l'ordinanza della Corte che conferma che - alla luce della tutela stabilita dall'art. 38 Cost. - il problema della sanatoria dell'indebito si ponga anche per i titolari di prestazioni assistenziali (si ponga, anzi, più che per i titolari di prestazioni previdenziali). Ribadendo che la disciplina dei due tipi di indebito possa anche non essere identica e considerata la complessiva disciplina del settore assistenziale, la Corte ha, anzi, evidenziato che la soluzione apprestata dall'ordinamento nella materia
(che vale a realizzare un sostanziale avvicinamento ovvero a non realizzare una ingiustificata sperequazione fra i due settori) deve essere ritenuta costituzionalmente legittima e perfettamente compatibile con l'art. 38 Cost. oltre che equilibrata nell'ottica del parametro costituzionale di ragionevolezza. Il tutto purché l'indebito richiesto in ripetizione al percettore di prestazione assistenziale rimanga contenuto, al massimo, nei limiti delle somme erogate nei novanta giorni successivi alla data dell'accertamento negativo o comunque dalla data dell'accertamento della mancanza dei requisiti.
Con specifico riferimento, dunque, alle prestazioni economiche quali quella di cui si discute, in una recentissima pronuncia, la Suprema Corte (nell'affrontare proprio la questione della ripetibilità delle somme erogate a titolo di assegno sociale) ha ribadito i principi sopra esposti: “5.2- Giova soffermarsi sul profilo della esistenza di "recentissimi chiarimenti giurisprudenziali sulla materia di indebito assistenziale" che ha parallelamente supportato l'opzione compensativa.
L'enunciata ordinanza della Suprema Corte n.16088/2020, ancorché chiarificatrice delle varie questioni inerenti alla ripetibilità dell'indebito assistenziale, non rappresenta tuttavia l'unico o l'ultimo arresto giurisprudenziale sul tema. Già nel corso della citata ordinanza, resa dalla sezione sesta di questa
Corte, si dava atto dei princìpi cardine della disciplina dell'indebito, la natura alimentare e l'affidamento incolpevole del percipiente (lo testimonia il richiamo alle sentenze n.1446/2008, n.8970/2014 e n.19638/2015). Ma sul punto specifico della decorrenza della ripetibilità delle somme non dovute dalla data dell'accertamento dell'istituto previdenziale è la medesima ordinanza citata che richiama vari passaggi delle precedenti pronunce rese sul tema, e risolte in modo analogo, dalle sentenze n.28771/2018 e n. 26036/2019; la prima, enunciava il seguente principio di diritto: "5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui
l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"; la seconda, l'ulteriore specificazione del medesimo principio: "9. Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens"” (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2025, n.516).
Invero, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre
1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il CP_ quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari, le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Va, pertanto, ribadito che con riguardo al caso della mancanza dei requisiti reddituali (al quale deve ricondursi la presente fattispecie), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che l'accipiens si trovi, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019).
L'orientamento consolidato è poi nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1
sussistenza e della misura del diritto a pensione altrimenti indisponibili per l'Istituto (Cass. n. 1919/2018).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione avanzata dall' . CP_2
Ed invero, sebbene indubbiamente risulti provata la separazione di fatto dei coniugi, tuttavia, non si può fare a meno di notare che fu la stessa ricorrente
(odierna appellante) – nel momento in cui avanzava la domanda per la maggiorazione sociale – a dichiarare un reddito pari a zero sia per sé che per il proprio coniuge. Siffatta dichiarazione - contrastante con i dati fattuali pur emergenti (e per altro non contestati) dalla documentazione in atti – è stata resa quanto meno in maniera superficiale dalla OM che avrebbe dovuto (oltre che potuto) preventivamente informarsi della reale situazione economica del coniuge.
La semplice non convivenza e la differente residenza non giustificano la mancata conoscenza di un dato essenziale ai fini del riconoscimento della prestazione di cui si discute. A ciò aggiungasi che l'enorme divario tra il reddito dei due coniugi e quello limite per godere della prestazione non poteva ingenerare alcun dubbio circa la non debenza dell'emolumento richiesto.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha evidenziato – richiamando la giurisprudenza di legittimità - che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Nello stesso senso vedasi Cass. 10642/19 secondo cui “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla CP_1
percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.”.
Ne discende che, corretta deve ritenersi la decisione anche in merito alle spese dal momento che il Tribunale, ha tenuto conto dell'accoglimento di una sola delle domande proposte con rigetto dell'altra.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Parte appellante ve dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Atti. C.p.c.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 18/04/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro