Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Aversa, Viale della Libertà n.14 bis, presso lo studio dell'avvocato Francesco Di Tella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in Aversa, Viale della Libertà n.14 bis, presso lo studio dell'avvocato Raffaele Di Tella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. il 15.4.2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 24.04.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto del 8.2.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 1.6.1991, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.4.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con provvedimento del 20.60.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio, sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“ 1. vivendo già separati, non vi sono particolari richieste in merito alla casa coniugale che verrà assegnata alla IG.ra ; Parte_2
2. il IG. coniuge economicamente più debole, riceverà a titolo di Parte_1 assegno mensile di mantenimento, dalla IG.ra , la somma di €.200,00 Parte_2
(Euro: Duecento/00), da versarsi entro il 10 di ogni di ogni mese e tale somma sarà rivalutata ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita in base agli indici I.S.T.A.T
3. in merito ai figli (tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti), la potestà rimane affidata ad entrambi i genitori con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina.
4. gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia ad accezione della condizione di cui al punto 3 in quanto nulla può statuirsi sull'affido dei figli, ormai maggiorenni.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 R.g. V.g. n. 502/2025
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
il 05.03.1962) e (nata a [...] il [...]) ,ai sensi dell'art. 151 co. 1 Parte_2
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano (CE) (Atto N. 20 parte II serie A - Anno
1991) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 20.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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