Decreto cautelare 28 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2024, proposto da
Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pagliaro e Pasqualino Patane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Belmonte, Salvatore Crisci e Michela Grandinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione di Volontariato San Nicola di Mira, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 2518 del 2l novembre 2024 dell''ASP di Cosenza e pubblicata in pari data nell''Albo Online dell''Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 2l novembre 2024, con cui si delibera l''affidamento, in via provvisoria e subordinandone la definitività ed efficacia a seguito delle effettive autorizzazioni e accreditamenti ancora non perfezionati, alle Associazioni di Volontariato (ivi individuate) del servizio trasporto infermi — 118 sul territorio regionale calabrese (di cui all''Avviso del 18/06/2024 prot. n. 76496) previa sottoscrizione di apposita Convenzione, e più specificatamente nella parte di interesse (e cioè nella parte in cui è stata assegnata, a seguito della non ammissione dell''Associazione Croce Rossa Comitato di Vibo Valentia, la POSTAZIONE MSB VICTOR VIBO H 24 Operatività H24 (ambulanza con autista-soccorritore e due soccorritori)) ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o collegato, consequenziale, richiamato ob relationem ove occorrente e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
- e in particolare del verbale del 23 luglio 2024, non notificato e non conosciuto, con il quale è stata disposta l''esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e di Associazione di Volontariato San Nicola di Mira;
Vista l’ordinanza cautelare n. 63 del 3 febbraio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la controversia occasiona dalla procedura bandita con l’avviso del 18/06/2024, prot. n° 76496, con il quale l’ASP di Cosenza ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento alle Associazioni di Volontariato del trasporto infermi –118 –sul territorio regionale Calabrese;
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato, con istanza di sospensione, il provvedimento con cui l’A.S.P. Cosenza, non ammettendo l’Associazione Croce Rossa Comitato di Vibo Valentia, ha deliberato l’affidamento della “ POSTAZIONE MSB VICTOR VIBO H 24 Operatività H24 (ambulanza con autista-soccorritore e due soccorritori) ” alla associazione di volontariato “San Nicola di Mira”;
- in data 10 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’A.S.P. Cosenza, difendendo la legittimità del proprio operato;
- in data si è costituita la controinteressata, svolgendo argomentazioni a supporto della legittimità del provvedimento;
- all’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2025 è stata pubblicata l’ordinanza n. 63 del 3 febbraio 2025, con la quale è stata sospesa l’efficacia dell’esclusione della ricorrente con sua conseguente ammissione, con riserva, alla fase di assegnazione dei punteggi, ed è stata altresì sospesa l’efficacia della deliberazione n. 2518 del 21 novembre 2024 nella parte in cui ha affidato provvisoriamente il servizio, per la postazione Victor Vibo Valentia, all’associazione San Nicola Di Mira;
- con memoria del 20 maggio 2025 l’A.S.P. ha depositato la delibera n. 999 del 15 aprile 2025, con cui è stato revocato “ l’avviso del 18/06/2024, prot. n° 76496, con il quale l’ASP di Cosenza ha indetto una manifestazione d’interesse per l’affidamento alle Associazioni di Volontariato del trasporto infermi –118 –sul territorio regionale Calabrese ”;
- l’A.S.P. ha dedotto che ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente;
- all’udienza di merito del 28 maggio 2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; parte ricorrente ha tuttavia precisato che sussiste l’interesse alla decisione del ricorso anche ai soli fini risarcitori.
Ritenuto che la delibera di revoca della procedura di gara comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto, altresì, in ordine alla domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori di cui all’art. 34, comma 3, formulata da parte ricorrente nell’udienza pubblica:
- che deve essere respinta l’eccezione di difetto di interesse ad agire, non essendo conferente la giurisprudenza richiamata sul punto dall’A.S.P., riguardante le ipotesi di impugnazione delle assegnazioni dei punteggi, mentre nel caso di specie viene impugnato un vero e proprio provvedimento di esclusione;
- che sia il decreto di accreditamento per l’attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza adottato dalla Regione Calabria in favore dell’Associazione “Calabria Soccorso ODV”, sia il decreto di autorizzazione all’attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza adottato dalla Regione Calabria in favore dell’Associazione Croce Verde Silana, sono stati adottati in data successiva al verbale del 23 luglio 2024, con il quale è stata determinata l’esclusione della ricorrente e l’ammissione con riserva, fra le altre, proprio di Calabria Soccorso e Croce Verde Silana;
- che non può rilevare, ai fini dell’esclusione o dell’ammissione, lo stato di avanzamento del procedimento avviato parallelamente dalle singole partecipanti per chiedere l’accreditamento e l’autorizzazione alla Regione, in quanto questo è un criterio non chiaro e non esplicitato nell’avviso, oltre che estraneo al controllo esercitabile dal privato richiedente (e dalla stessa A.S.P.);
- che, in ogni caso, è provato dagli atti che la motivazione dell’esclusione ricorrente, cioè la mancanza dell’autorizzazione all’attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza e del relativo accreditamento, riguardava uno stato di fatto comune anche ad altre partecipanti, che però sono state invece ammesse con riserva;
- che quanto sopra concreta una ingiustificata disparità di trattamento, rendendo il provvedimento viziato da annullabilità per eccesso di potere;
- che la domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento a fini risarcitori va conclusivamente accolta;
- che riguardo alle spese esse possono essere compensate - tenendo ferme quelle già liquidate per la fase cautelare – alla luce del fatto che non sono state svolte nuove difese in vista dell’udienza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
b) ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., accerta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per le ragioni esposte in narrativa;
c) compensa le spese della fase di merito tra le parti, confermando quelle già liquidate nell’ordinanza cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO