Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2004, n. 39232
CASS
Sentenza 5 luglio 2004

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Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non è configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2004, n. 39232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39232
    Data del deposito : 5 luglio 2004

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