Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2017, n. 13469
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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Massime1

In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perchè il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., è necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. sia accertato e non solo prospettato dalle parti.

Commentario1

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2026

    Non integra il delitto di sequestro di persona la condotta del genitore che impedisca all'altro di allontanarsi con il figlio minore, quando la persona offesa conservi in concreto la libertà di movimento e di comunicazione e la limitazione sia esclusivamente collegata alla volontà di trattenere il minore nell'ambito di un conflitto sull'affidamento. In assenza di provvedimenti giudiziari che disciplinino l'affidamento del minore, l'individuazione dei limiti del diritto di ciascun genitore a trattenere con sé il figlio richiede un rigoroso accertamento del contesto fattuale e delle modalità concrete della condotta, non essendo sufficiente il mero dissenso dell'altro genitore. Il giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2017, n. 13469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13469
Data del deposito : 23 febbraio 2017

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