Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perchè il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., è necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. sia accertato e non solo prospettato dalle parti.
Commentario • 1
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Non integra il delitto di sequestro di persona la condotta del genitore che impedisca all'altro di allontanarsi con il figlio minore, quando la persona offesa conservi in concreto la libertà di movimento e di comunicazione e la limitazione sia esclusivamente collegata alla volontà di trattenere il minore nell'ambito di un conflitto sull'affidamento. In assenza di provvedimenti giudiziari che disciplinino l'affidamento del minore, l'individuazione dei limiti del diritto di ciascun genitore a trattenere con sé il figlio richiede un rigoroso accertamento del contesto fattuale e delle modalità concrete della condotta, non essendo sufficiente il mero dissenso dell'altro genitore. Il giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2017, n. 13469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13469 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
13469-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 465/17 Dott. VINCENZO ROMIS -Presidente - N. Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31876/2016- Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposta dalla Parte civile: CORA MAURIZIO nei confronti di: IN FR N. IL 07/09/1956 FREZZA ARMIDO N. IL 22/02/1947 SCOCCIA DIEGO N. IL 17/10/1955 ON RO N. IL 24/08/1954 DE CRISTOFARO ENRICO N. IL 03/07/1955 avverso la sentenza n. 1852/2015 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 16/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017 la relazione fatta dal Giuseppina Caselle Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa che ha concluso per il rigetto del ricoeso, Udito per la Pure Civile ricorrente CO Mlaverizio, l'Avv. Gianfranco leciecola che ha chiesto l'acccptimes to del ricose to the depositate conclusion scritte e Ecomplet e le parti civili non ricorrenti (ove. note spese. Evergardio Equazi, aandie in sigfituzione dell'Avv. Giacomo bette, che si è associato alla richieste di d to del ricorso, depositando conclusion desette nett uditi i tokens : Hw hireantonic Hill, e Ave. PP pere carezzite, quest'ultimo in sostituzione dill Avv. Antoni o Murazzite par brez Hemido che hanno chiesto if all ricorso;
Avv. Furth Udito, per la parte civile, l'Avv rigette metto VE e Ave. Amedeo Griffebelli per the celRecon Pietic che hanno chiesh it rigett ricorso;
Avv. Gu t Exenesto LenteHose L in SC & Je ric GO che ha chiesto il rigetto del riccies 蹿 Av. Antonio Carlini fer De RO NR che si è riportate alle memoria e si è associato alle conclusione" del P.G. 2 RITENUTO IN FATTO 1. LA SC, EZ AR, CC GO, OL TR e De Cri- AR NR sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti di cui agli art. 590, 589, 434 e 449 c.p., in relazione al crollo, in occasione del sisma che ha interessato l'Aquila 6/4/2009, dell'Ala Nord dell'edificio denominato Cloni- RD, ubicato in L'Aquila Via XX Settembre n. 79 in cui persero la vita nove persone e ne rimasero ferite altre. In particolare, ai suddetti veniva contestata, nell'edificazione del confinante immobile denominato "RE", la realizzazione di un giunto sismico tra i due edifici non conforme alle prescrizioni normative vigenti e di uno scavo per creare locali autorimesse, che avrebbe amplificato gli effetti del sisma del 6 aprile 2009. In esito ad un'articolata istruttoria dibattimentale, costituita da acquisizioni documentati e dall'esame di numerosi testimoni, di consulenti e dei periti nomi- nati nel corso dell'incidente probatorio, con sentenza in data 12.12.2014 il Tribu- nale di L'Aquila mandava tutti gli imputati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti, "per non aver commesso il fatto". Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello le parti civili CO IO, AN RI TA, QU AN, VE EL, EV Laura e EV LI, ma la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 15/5/2016 confermava la sentenza appellata.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile CORA MAURIZIO, deducendo i mo- tivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, co- me disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. In premessa il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata non riceva- no alcuna effettiva e congrua disamina le deduzioni elaborate in via difensiva, ed in particolare quelle di ordine tecnico, che pure ponevano in dubbio -funditus- l'esattezza e l'attendibilità del procedimento di analisi assecondato dai periti e dei relativi risultati, in forza dei quali il crollo dell'edificio "ON-RD', in occasione delle scosse sismiche del 6.4.2009, sarebbe stato causato unicamente da (asse- rite) deficitarietà strutturali dello stesso, senza che alcuna incidenza causale do- vesse ascriversi alla interazione del finitimo fabbricato "RE", avvenuta in conseguenza dei punti di contatto determinati tra le due costruzioni dalla condot- ta edificatoria violatrice di legge osservata dagli imputati. Ci si duole, in particolare, che la sentenza impugnata, quanto alle principali censure di tipo tecnico -avverso tali conclusioni- avanzate nell'atto di gravame (censure che erano esitate, in primis, in una istanza di rinnovazione del dibatti- mento, ex art. 603 cod. proc. pen.), in parte, tenda a ridimensionarne la rilevan- 3 za con grande sbrigatività (fondatamente dimostrando di non averne bene inteso la pregnanza ed il reale significato), in parte, nel prenderne atto, illogicamente ed illegittimamente (sullo stesso piano del rito penale) rinuncerebbe a farsene carico e ad assumere i provvedimenti conseguenziali. Inoltre, la decisione di appello svaluterebbe altrettanto illogicamente, se- condo la ricorrente, il profilo oggettivo del contrasto delle valutazioni rese sullo stesso tema centrale della influenza derivativa delle modalità costruttive dell'edi- ficio "RE" sul crollo del "ON-RD" siccome verificato dagli esperti in- tervenuti, come anche l'aspetto - assai riduttivamente inteso e persino travisato- del vero e proprio révirement valutativo da parte di (uno dei) tecnici dell'accusa pubblica che pur avevano sottoscritto, nella relazione scritta depositata, tesi e conclusioni diverse -rectius, opposte- rispetto a quelle rassegnate, con impreve- dibile adesione alle conclusioni dei CT degli imputati, in sede di esame dibatti- mentale. Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale e travisamento della prova laddove la Corte territoriale ha avallato la decisione del Tribunale (anche) nella parte in cui aveva decisivamente impiegato, ai fini della pronuncia liberato- ria, il parere espresso in giudizio dal Prof. VA, secondo cui doveva essere esclusa ogni rilevanza causale, rispetto al crollo, del cd. effetto cavità ed inoltre doveva essere negata qualsiasi interazione, per effetto del mancato rispetto del "giunto sismico", tra l'edificio "ON-RD" ed il "RE", in occasione delle scosse sismiche del 6.4.2009. Il ricorrente ricorda di avere sollevato in appello la questione (quanto al cd. effetto cavità) di come le conclusioni rassegnate in udienza dal prof. VA venivano a porsi in sorprendente contraddizione con quelle esplicitate dallo stes- so VA (per iscritto) nell'elaborato redatto insieme all'ing. Benedettini (de- positato il 25.11.2011), ove, alle pagine 1 e 2, i due esperti dell'accusa pubblica argomentano sulle ragioni che li inducevano a condividere la valutazione de) prof. Paolucci -a sua volta CT del PM- circa la incidenza causale (nella misura del 6% nel verticale e del 3% sull'orizzontale) dei lavori di scavo praticati dagli im- putati e del connesso "effetto cavità". Ci si duole che la Corte territoriale, con palese illogicità e con travisamento dei contenuti della deposizione dibattimentale del Prof. VA, riduca serafi- camente le macroscopiche discrasie che in esso si rinvengono rispetto alle opi- nioni espresse nella relazione depositata, a semplici "chiarimenti e specificazioni" fornite in sede di controesame o ad "eventuali lievi difformità". Sarebbe sfuggito del tutto, alla Corte di merito, come non si trattasse di me- ri adeguamenti o puntualizzazioni delle conclusioni già rese -però non variate e rimaste ferme nella loro univocità ed essenza- in conseguenza delle domande 4 delle parti, bensì di un vero e proprio capovolgimento dei convincimenti espressi sui temi decisivi del processo, con il totale sovvertimento delle originarie valuta- zioni, a partire dall'aspetto nevralgico della interazione tra i due fabbricati, em- blematicamente prima "toto corde", e motivatamente, riconosciuta e sostenuta, e poi, non si comprenderebbe come e perché, recisamente negata. La sentenza impugnata incorrerebbe, poi, in una ulteriore illogicità travisan- te (la prova acquisita) -che le impedirebbe di cogliere una argomentazione pri- maria delle deduzioni di appello provocando una irrimediabile carenza motivazio- nale- in relazione all'avvenuta assimilazione (che si assume indebitamente operi) delle posizioni valutative dei due CT del PM (VA e Benedettini). Ci si duole, infatti, che la Corte di merito attribuisca agli stessi una opinione comune, con- corde (con quella dei periti) e convergente nel ritenere la pratica ininfluenza cau- sale delle "caratteristiche costruttive" dell'edificio "RE", in quanto inte- granti una "concausa", "di per sé molto modesta", inseritasi in una catena causa- le che avrebbe determinato in modo autonomo il crollo" (cfr. sentenza, pagina 18). Ebbene, una tale accomunazione sarebbe radicalmente smentita dalle risul- tanze processuali, che evidenzierebbero una situazione completamente diversa ed anzi opposta rispetto a quella rappresentata. Ed infatti, si evidenzia che l'ing. Benedettini, nell'esame testimoniale reso in giudizio, avrebbe fermamente ribadi- to le conclusioni rassegnate nello scritto redatto insieme al prof. VA, sia in ordine all'incidenza causale dell'effetto cavità", sia - principalmente- quanto all'essere stata l'interazione tra i due edifici una chiara concausa del collasso: senza mai assolutamente sostenere che una tale influenza causale fosse stata in qualche modo vanificata ed annullata da una catena causale autonoma (asseri- tamente costituita dalle presunte debolezze strutturali del fabbricato "ON- RD"). Ci si duole, però, che la sentenza trascurerebbe completamente i motivi dell'appello della parte civile ricorrente, in cui si era ampiamente illustrata la po- sizione espressa dall'ing. Benedettini proprio relativamente al fatto specifico della non decisività (ai fini del crollo) delle denunciate deficitarietà costruttive dell'im- mobile. Perciò -si ribadisce in una diversità tra le tesi tecniche portate nel pro- cesso, era stata chiesta -ma non è stata disposta- una nuova perizia da disporsi da parte del Giudice di secondo grado ex art. 603 cod. proc. pen.. La risposta negativa della Corte aquilana sarebbe frutto, secondo il ricorren- te, da un lato, dell'illogico svilimento dei (non percepiti) sovvertimenti valutativi occorsi in dibattimento, e, dall'altro, del fraintendimento circa l'essersi delineata una uniformità di opinioni scientifiche (tra gli esperti intervenuti nel procedimen- to) in realtà insussistente, (fraintendimento) che avrebbe anche determinato un insanabile deficit motivazionale sugli stessi temi centrali della vicenda. 5 Inappagante sul piano della adeguatezza motivazionale e violatrice della legge processuale penale si appaleserebbe, poi, secondo il ricorrente, la soluzio- ne che la pronuncia impugnata riserva alla dibattuta questione del cd giunto si- smico (direttamente riverberantesi sul tema della interazione tra i due edifici per effetto del fenomeno sismico). In sede di gravame del merito, la difesa di parte civile ricorda di avere la- mentato la sostanziale disapplicazione (nella sentenza del Tribunale) di tale re- gola fondamentale di costruzione (persino normativamente prevista e disciplina- ta) in un contesto edificatorio in cui gli stessi periti ne avevano segnalato la vio- lazione in tre punti (arco, setto, terrazzo) da parte degli imputati edificatori (sul- la base di ciò, essi attribuendo, alla Indicata interazione, una incidenza causale nella determinazione del crollo pari al 5%). Ma soprattutto, la medesima parte si era doluta del fatto, accertato a processo in corso, che in realtà il "giunto sismi- co" non fosse per nulla presente, oltre che nei punti appena indicati, per l'intera estensione della parete in cemento armato (dell'edificio "RE") eretta al di sopra della palificata, per una fascia dell'altezza di circa m. 1,50 e dalla lunghez- za di circa m. 23, risultando la parete stessa collocata in aderenza al preesistente muro di confine, il che veniva a provocare una (inammissibile e perniciosa, sotto il profilo del rischio sismico) connessione strutturale per grande parte dei due fabbricati finitimi. Una tale situazione, totalmente sfuggita all'attenzione dei periti Castellani e Morassi, si evinceva chiaramente, secondo il ricorrente, dalla stessa documenta- zione fotografica presente nell'elaborato dei periti medesimi (figure n. 16,17,18,19, alle pagine 68 e segg.), da cui si traeva anche la realizzazione di un vero e proprio ancoraggio tra i due immobili attraverso la collocazione di ferri di congiunzione, in modo tale da letteralmente avvincere la suddetta parete con il muro di confine. Ci si duole allora oggi, che la risposta della Corte aquilana alle deduzioni di- fensive appena richiamate si sia esaurita nel rilevare l'estraneità, ai termini dell'addebito colposo siccome formulato in imputazione, del profilo (introdotto dalla difesa di parte civile) della mancanza del "giunto sismico" (anche) per tutta la estensione della parete in cemento armato dell'edificio "RE". Si ricorda in ricorso che secondo la sentenza impugnata un tale aspetto "co- stituisce un fatto diverso, che richiede una specifica contestazione"; aggiungen- dovisi che "trattandosi di un elemento non accertato dai tecnici (pag. 398 della relazione dei periti), il pubblico ministero non ha ritenuto di modificare la conte- stazione, né sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen." (cfr. sentenza, pagina 16). La valutazione non è condivisibile, poiché 6 si discosta dalle corrette regole processuali in tema di apprezzamento del fatto diverso e delle relative determinazioni giudiziali. Si lamenta, tuttavia, che, per come emerge dal testo del provvedimento de- cisorio, i giudici di appello non contestano l'attendibilità ed il merito della dedu- zione difensiva circa la -fondatamente- maggiore entità della violazione della re- gola del "giunto sismico" da parte degli imputati, né negano la influenza di un ta- le fattore sulla pregnanza del rimprovero di colpa e sul piano della stessa con- nessione causale tra la condotta illegittima e l'evento-crollo. Essi viceversa riten- gono che non sussista la possibilità "procedimentale" di far valere detto addebito a carico degli stessi imputati (e comunque di introdurre il tema nella regiudican- da), attesa l'inerzia del PM, né di potere, quali giudici del secondo grado, prov- vedere, ai sensi dell'art. 521 cpv. cod. proc. pen., alla trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero. Ebbene il ragionamento della Corte territoriale, secondo la parte civile ricor- rente giuridicamente, sarebbe inesatto per due ordini di ragioni. Il primo è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in materia di reati colposi, non sussiste la violazione della regola della necessaria correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, rife- rimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di spe- cificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. In secondo luogo perché non sarebbe vero che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto fare ricorso all'art. 521 cod. proc. pen. laddove questa Corte ha infatti più volte affermato che "quando il giudice ad quem si avveda di una di- versità del fatto, non colta nei precedenti gradi di giudizio o emersa successiva- mente dinanzi ad esso, egli è tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al PM, provvedendo anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudica- to" (vengono richiamate le sentenze di questa Corte nn. 17.5.1996, Falcone e, negli stessi termini, 25.9.1996, Barlotti e 14.4.2003, Bucci). Anche l'articolazione argomentativa che la sentenza riserva all'aspetto riso- lutivo della affermata inesistenza di correlazione causale tra la condotta edifica- toria degli imputati ed il crollo dell'edificio "ON-RD" -(inesistenza) motivata dalla debolezza strutturale di quest'ultimo, essenzialmente legata alla difformità tra il progettato ed il realizzato e ritenuta dotata di efficienza causale esclusiva rispetto al crollo medesimo (sì da doversi disconoscere ogni effettiva incidenza concausale alla condotta degli imputati, nonostante la sua inadeguatezza ed ille- 7 gittimità)- non apparirebbe secondo la parte civile ricorrente in alcun modo con- vincente, ed anzi, risulterebbe irrimediabilmente vulnerata da illogicità manifeste e da fraintendimenti valutativi e pretermissioni relativamente al contenuto dei rilievi difensivi di ordine tecnico sottoposti all'attenzione della Corte decidente. In ricorso viene ricordato che la difesa di parte civile aveva contraddetto nell'atto di appello (cfr. pagine 9, 10) la effettiva ricorrenza di differenze tra il progetto originale del fabbricato "ON-RD" e la avvenuta esecuzione dello stesso con particolare riferimento alle due difformità ritenute (dai periti) più rile- vanti e che avrebbero decisivamente influito sul comportamento strutturale -in occasione del sisma- della parte crollata dell'edificio in questione. Si era specificamente dedotto non essere rispondente alla realtà dei luoghi:
1. che la soletta di copertura della zona autorimessa fosse portata da un setto murario, in quanto la medesima, conformemente a quanto previsto nel progetto autorizzato, risulta portata dai pilastri 34, 84 ed 85; 2. che i pilastri (colonne) 1, 2 e 3 fossero semplicemente "impostati" sulla parete a partire dal primo livello del piano, in quanto, come accertato attraverso alcuni saggi commissionati a ditta specializzata ed effettuati in loco dopo il giudi- zio di primo grado, tali pilastri sono regolarmente ancorati in fondazione, secon- do quanto previsto nel progetto approvato. Se ne traeva (dalla parte oggi ricorrente) la conseguenziale infondatezza della stessa conclusione peritale secondo cui le "varianti" in questione avrebbero prodotto le perniciose influenze indicate quali causa esclusiva del collasso del fabbricato in oggetto (per effetto della "brusca variazione nella distribuzione de- gli elementi irrigidenti alle azioni sismiche orizzontali nel passaggio dalle autori- messe al primo piano"), con la ulteriore fondamentale implicazione della radicale inattendibilità dello stesso modello di calcolo applicato per la verifica della resi- stenza del fabbricato stesso da parte degli esperti di nomina giudiziale (e mutua- to ai fini della ricostruzione dei fatti e della decisione liberatoria di primo grado), in quanto basato su premesse di fatto che (ai riscontri effettuati) risultavano del tutto erronee. Viene ancora ricordato che la difesa di parte civile era ritornata su tali aspet- ti in limine di giudizio di appello, depositando note tecniche -con allegata docu- mentazione dimostrativa- redatte dal consulente arch. RDno Sperandio, ul- teriormente illustrative degli assunti appena richiamati. Ebbene, ci si duole che, pur a fronte di tali "nuove"- evidenze (che conflui- vano nella richiesta di rinnovazione del dibattimento), i giudici di appello:
1. abbiano continuato a considerare la soletta di copertura dell'autorimessa come sostenuta dal setto murario di confine con l'edificio "RE" e non dai pilastri;
8 2. abbiano ribadito le conclusioni peritali anche circa l'essere "le tre colonne dell'area crollata", ossia la 1, la 2 e la 3,"poggiate su un muro, anziché sulle fon- dazioni, con inevitabili ripercussioni sulla loro solidità" (cfr. pagina 11 della sen- tenza, 10 "capoverso", e poi ancora più innanzi: "la concentrazione delle colonne Pi, P2 e P3, che spiccano dal muro contro terra a Nord, ha provocato concentra- zione di sforzi"; concetto che è replicato agli inizi di pagina 12);
3. abbiano affermato che, in ogni caso, le colonne in questione (1,2,3), alla pari di altre sei (10,11,12,34,35,36), "risultano interrotte dalla soletta di coper- tura dell'autorimessa" e questo "le ha rese particolarmente vulnerabili rispetto all'effetto di taglio delle forze sismiche" (con innesco del meccanismo di "colonna tozza"), sicchè "il rinvenimento di ferri di attesa ancorati in fondazione.., non modifica il dato di fatto rilevato dai periti e non confutato dallo stesso Arch. Spe- randio nel corso del giudizio di primo grado";
4. giustifichino il diverso comportamento strutturale della Corpo B dell'edifi- cio "ON-RD", non crollato, con l'assenza in esso delle cd. colonne tozze, "che hanno pesantemente segnato il comportamento del corpo A". La parte civile ricorrente lamenta che le risposte della sentenza impugnata sarebbero, anzitutto, illogiche e chiaramente contrassegnate dalla mancata effet- tiva presa in carico delle censure difensive di ordine tecnico, rimaste sostanzial- mente inesplorate e pregiudizialmente valutate non rilevanti. Eppure -ci si duo- le- esse rappresentavano profili fattuali nuovi, non accertati dall'indagine perita- le, la cui rilevanza appariva di intuitiva evidenza: se infatti le difformità esecutive indicate dagli esperti del giudice come causa primaria della vulnerabilità sismica dell'immobile crollato, non sussistono, non sembra discutibile che questo non po- tesse essere giudicato indifferente ai fini dell'apprezzamento della capacità di re- sistenza strutturale del fabbricato stesso, il cui calcolo i periti avevano praticato a partire proprio da quelle situazioni di base che erano quanto meno state in- dubbiate (se non, rectius, smentite) dai nuovi elementi emersi a seguito della sopravvenuta investigazione tecnica della difesa. Sarebbe ragionevolmente occorsa almeno una (cd.) prova di resistenza, non logica bensì tecnica, fondata sul nuovo e diverso contesto emerso e segnalato. Viene evidenziato che, sia pure in termini epidermici e puramente assertivi, la sentenza impugnata -che significativamente non contesta l'attendibilità delle emergenze rappresentate dalla difesa, in particolare, nelle note tecniche ricorda- te- sembra voler sostenere la ininfluenza, avuto riguardo ai rilievi peritali sui de- ficit dichiaratamente cospicui del "ON-RD", dei nuovi elementi indicati dalla difesa di parte civile;
ma, al riguardo, non varrebbe neppure evidenziare la in- trinseca inadeguatezza ed improprietà in via di principio- di un vaglio siffatto, che sarebbe stato compiuto direttamente dal decidente sulla scorta di una sua 9 inammissibile "scienza privata" (gli aspetti di novità in questione, infatti, non sa- rebbero stati mai sottoposti all'attenzione dei periti, in sede giudiziale). Quanto, poi, al profilo dell'effetto di interruzione asseritamente provocato dalla citata soletta di copertura su alcune colonne, ad avviso della parte civile ri- corrente non potrebbe sfuggire la contraddizione in cui incorre la sentenza di ap- pello nella indicazione delle colonne coinvolte. Ed infatti, mentre, riportandosi la ricostruzione peritale, a pagina 7 della decisione si afferma che le colonne inter- cettate dalla soletta sarebbero quattro, e cioè le n. 35, 22, 10 ed 1, successiva- mente, come si è già dato conto, si asserisce ingiustificatamente che le colonne interrotte sarebbero ben nove, e cioè le n. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36. Ben s'intende la diversità delle implicazioni connesse all'una o all'altra delle due ricostruzioni contraddittoriamente operate dalla Corte di merito, immedia- tamente riverberantesi sulla reale entità della capacità di resistenza del fabbrica- to "ON-RD" (alla luce degli stessi criteri di calcolo applicati dai periti) e, quindi, sul tema cruciale della correlazione causale. Al di là delle sopraindicate carenze e delle incongruità motivazionali vulne- ranti la sentenza impugnata, la parte civile ricorrente lamenta poi la ingiustificata arbitrarietà dell'ulteriore proposizione, in essa presente, secondo cui il corpo B dell'edificio in esame non sarebbe crollato, nonostante la stessa tecnologia co- struttiva e lo stesso degrado dei materiali impiegati (dell'edificio A), in quanto nel corpo B mancavano le cd. colonne tozze, condizionanti (in negativo) la rea- zione del corpo A. L'assunto sarebbe anzitutto arbitrario in quanto apparterrebbe - inammissi- bilmente solo al convincimento eminentemente soggettivo (e perciò, alla scien- za privata) del giudice di secondo grado, non trovando esso riscontro nella rico- struzione valutativa fornita dai periti sia nella relazione scritta depositata, sia in sede di esame. Ed in ogni caso, sarebbe destituito di fondamento, perché è smentito dalla realtà dei luoghi siccome rappresentata dagli stessi esperti nomi- nati dal giudice. Ed infatti, per guanto si evincerebbe dalle figure n. 51, 52 e 53 alle pagine 130, 131, e 132 dell'elaborato peritale (nelle quali viene riprodotto il progetto autorizzato), il confronto tra le scelte architettoniche e strutturali adot- tate per i due corpi di fabbrica (A e B) dell'edificio, evidenzierebbe una piena identità di soluzioni tecniche. Il corpo B, invero, presenterebbe, analogamente al corpo A, una soletta, collocata tra il "ON-RD" lato Nord ed il muro di con- tenimento sullo stesso lato, che è posta ad una quota inferiore di un metro al primo livello del piano, e ciò alfine di garantire, alla pari di quanto avviene per la posizione della soletta presente nel corpo A, la ventilazione dei locali (autorimes- sa) interrati. Nel corpo B, perciò, sarebbe stata praticata la medesima soluzione 10 architettonico-strutturale del corpo A, attuata interessando l'intero telaio struttu- rale contenuto tra i pilastri 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il punto si duole la parte civile ricorrente- è che una tale soluzione tecnica non innescherebbe alcun meccanismo di "colonna tozza", né determinerebbe concentrazione di sforzi, rappresentando, anzi, una precisa scelta progettuale, regolarmente autorizzata dagli organi preposti, al fine (come precisato) di assi- curare la ventilazione dei locali interrati sia del corpo A che del corpo B. Se così è, e se dunque (anche) le condizioni strutturali dei due corpi dell'edi- ficio "ON-RD" erano le stesse, apparirebbe evidente, anche sul piano della logica, che, a parità di stato complessivo, il collasso del solo corpo A non possa che essere imputato (siccome immediatamente colto dal CT del PM ing. Benedet- tini: cfr. ud. 20.5.2014, pag. 15 e segg. e 35 e segg.; pag.6 relazione scritta) all'azione di fattori esterni, che operarono solo dalla parte di tale corpo (e non interessarono il corpo B): proprio come il fattore della interazione con il fabbrica- to "RE" (riguardante il solo corpo A), determinatasi per il mancato rispet- to da parte di quest'ultimo del "giunto sismico" e per effetto della scossa di ter- remoto del 6.4.2009, ore 3,32, siccome è puntualmente descritto nel capo di im- putazione. Ci si duole, infine, che la sentenza impugnata nessuna risposta fornisca, da ultimo, al rilievo posto dalla difesa appellante (cfr. pagina 3 dell'impugnazione) in relazione al fatto che, contro la tesi della cd. debolezza strutturale e delle ulte- riori deficitarietà costruttive dell'edificio "ON-RD" (considerate dal giudice di appello quale causa esclusiva del crollo), deponesse la circostanza che la co- struzione avesse già subito, nel 1985, un collaudo severo e probante. Ci si riferi- va al terremoto che aveva interessato in quell'anno il territorio aquilano, svilup- pando accelerazioni assai prossime a quelle del sisma del 6.4.2009, ed a seguito del quale il "ON-RD", nonostante tutte le carenze che (secondo i periti) lo avrebbero contraddistinto, non aveva praticamente riportato alcun danno. Un tale risultato -si deduceva- avrebbe dovuto essere considerato come la dimostrazione logica dell'incidenza causale, nella determinazione del crollo, dei nuovi fattori circostanziali storicamente sopravvenuti, tra cui, in primis, la co- struzione dell'edificio "RE", avvenuta nella più plateale violazione della regola, pur imperativa e fondamentale, del cd. "giunto sismico" (con i connessi e deleteri fenomeni di interazione). L'argomentazione difensiva -ci si duole- è stata completamente trascurata dalla Corte di merito, rimanendo uno degli elementi di valutazione che contra- stavano l'ipotesi della rilevanza risolutiva (nella prospettiva del crollo) dei soli deficit del "ON-RD" e che, ove considerati, avrebbero fondatamente impe- dito all'organo decidente di pervenire alla conclusioni attinte. 11 La parte civile ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza im- pugnata con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
3. Sono state depositate memorie difensive: • in data 7/2/2017 nell'interesse dell'imputato EZ AR, a firma dell'Avv. Antonino Marazzita, con la quale si contestano le argomentazioni della parte civile ricorrente, evidenziando come le stesse abbiano per lo più natura fat- tuale e come non ci si trovi -secondo la giurisprudenza di questa Corte di legit- timità di fronte ad un travisamento del fatto.. Viene rilevato come le questioni oggi riproposte siano state ampiamente va- gliate e motivate dalla Corte territoriale sia con riguardo alle conclusioni esposte dai vari professionisti sentiti sul punto che in relazione ai modelli di calcolo utiliz- zati dagli stessi. In particolare, viene ricordato che, in relazione al c.d. "effetto cavità", la sentenza ha chiarito che l'eventuale incidenza del 6% sul verticale e del 3% sul'orizzontale, individuata dai tecnici, è un dato del tutto marginale ed ininfluen- te, e che, inoltre, i margini di errore di questo tipo di calcolo sono del 5%, ovve- ro superiori alle percentuali di incidenza. Quanto al punto concernente il "giunto sismico", viene evidenziato come le motivazioni della Corte territoriale non appaiano censurabili, ribadendo che con- divisibilmente, ove effettivamente risultasse mancante tale giunto, come sostie- ne la parte civile, oltre che nei tre punti già individuati dai periti arco, setto e - terrazza- "per tutta l'intera parete di cemento armato dell'edificio RE eretta al di sopra della palificata" ci si troverebbe di fronte ad un fatto nuovo. Chiede, pertanto, rigettarsi il ricorso della parte civile. in data 17/2/2017 nell'interesse degli imputati LA SC, OL TR e CC GO, a firma degli Avv. Amedeo Ciuffetelli ed Ernesto Venta. Anche in tale memoria si contestano le argomentazioni della parte civile ri- corrente, evidenziando l'esaustività e la logicità della sentenza impugnata. Viene evidenziato, ripercorrendone le argomentazioni, come i giudici del gravame del merito abbiano compendiato le risultanze tecniche emerse nel corso del dibattimento per giungere alla conclusione che le cause del crollo fossero tut- te ascrivibili ai difetti ed alle caratteristiche costruttive proprie dell'immobile crol- lato. Si chiede, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso. ⚫ in data 17/2/2017 nell'interesse dell'imputato De RO NR. Ripercorsi i fatti e l'iter motivazionale della sentenza impugnata, la memoria si sofferma in particolare sulla posizione del De RO, il cui compito era quello di verificare la rispondenza esclusivamente per le parti strutturali del pro- getto RE ed, ancora, sulla questione del giunto sismico, che si assume es- 12 sere indubitabilmente presente al momento del sopralluogo del collaudatore, il 28.1.2008. Viene poi ricordato cosa hanno riferito i vari consulenti escussi in ordine allo stesso e come da un lato emerga che in base alle conclusioni degli stessi gli ele- menti di mero contatto fisico reperiti in fase di indagini (quali laterizi, intonaci e polistirolo) erano perfettamente compatibili con la normativa di riferimento e con la buona tecnica delle costruzioni e come la circostanza che mancasse anche un quarto giunto, come sostiene la parte civile non trovi riscontro. La memoria si sofferma, confutandole, sulle denunciate divergenze tra la re- lazione scritta e quanto riferito in dibattimento dal perito VA, sulla presun- ta interazione di forze tra i due edifici a causa del sisma e sulla supposta stabilità e resistenza del ON RD asseritamente rinvenibile nella sopravvivenza dello stesso al terremoto del 1984 (di cui viene sottolineato il diverso epicentro, la di- versa e più bassa intensità, l'assenza di vittime). Viene chiesto, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il ricorso della parte ci- vile va rigettato.
2. La parte civile ricorrente deduce, cumulativamente, violazione di legge e vizio motivazionale, ma in realtà, a ben vedere il contenuto del ricorso, richiede a questa Corte di legittimità, di fronte ad una doppia conforme sentenza di asso- luzione, una rivalutazione del compendio probatorio che in questa sede non è consentita. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilet- tura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma ado- zione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6/6/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motiva- zione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di le- gittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difen- sive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 13 Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due re- quisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazio- ni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come pare richiedere il presente ricorso, la possibilità di an- dare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattan- dosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La mancata rispondenza dell'iter motivazionale alle acquisizioni proces- suali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travi- samento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesisten- te o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indica- te in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travi- sate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazio- ne, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di le- gittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassa- zione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255/2012, Rv. 253099). Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/2013 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti proces- suali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motiva- zione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, 14 non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3. Come si ricordava, siamo di fronte ad una "doppia conforme", in questo caso di assoluzione (e va ricordato che l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma la mera non certezza della colpevolezza dello stesso cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. - 253605), in cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250), Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è te- nuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono consi- derarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espres- samente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri Rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'appellante, e non una per una tutte le deduzioni di- fensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'i- ter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospet- tate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. il 2003, Delvai, Rv. 223061). E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, 15 che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la deci- sività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
4. Circostanza decisiva posta a base delle logiche motivazioni di entrambe le pronunce con cui tutti gli imputati coinvolti nell'edificazione e nella ristrutturazio- ne dell'edificio "RE" sono stati mandati assolti per non aver commesso il fatto è che il crollo dell'edificio ON RD sia stato originato dai suoi stessi di- fetti costruttivi strutturali e che, pur ponendosi come concausa del crollo, nessu- na influenza abbia avuto ai fini del crollo la mancata presenza del giunto sismico tra la costruzione ed il confinante edificio RE. In altri termini, per i giudici aquilani, eliminato ogni dubbio che quell'edificio sarebbe crollato lo stesso, è venuto meno qualunque nesso causale con eventuali concause. Su tale punto ritiene il Collegio che occorra fare chiarezza. Le sentenze in esame non ignorano che i difetti costruttivi dell'edificio Bel- vedere configurino una possibile concausa del crollo del ON-RD, ma danno articolatamente e logicamente conto di avere ritenuto che il crollo dell'Ala Nord dell'edificio ON-RD sarebbe avvenuto comunque, a causa dei vizi proget- tuali e strutturali di quest'ultima. In altri termini, i giudici del merito arrivano a condividere le conclusioni cui a loro avviso sono pervenuti i periti, secondo cui l'interazione esercitata dall'edifi- cio RE è stata marginale e si è inserita in una catena causale autonoma, da sola sufficiente a provocare detto crollo. E lo fanno con motivazione ampia- mente articolata, logica ed esaustiva, e corretta in punto di diritto, che appare perciò immune dai denunciati vizi di legittimità. Corretto in punto di diritto appare il ragionamento, di cui viene dato atto nella sentenza impugnata, secondo cui è evidente che, prima di verificare la sus- sistenza di concause estranee all'edificio crollato, fosse necessario valutare le concause intrinseche al ON-RD, trattandosi dell'immobile parzialmente crollato. Se, in presenza di concause, tutte fossero state necessarie a determina- re l'evento, ciascuna doveva ritenersi rilevante;
se, viceversa, come invece si è ritenuto provato, la somma delle concause concernenti direttamente l'edificio 16 ON-RD fosse stata ritenuta da sola sufficiente a provocare il crollo, i fattori successivi ed esterni non potevano che diventare cause sopravvenute irrilevanti.
5. I giudici del merito hanno risposto argomentatamente e logicamente a tutte le questioni oggi riproposte, dalla dedotta contraddittorietà tra quanto di- chiarato in dibattimento dal Prof. VA, alla questione del c.d. effetto-cavità, alla questione del giunto sismico (e anche all'impossibilità di ritenere azionabile l'art. 521 cod. proc. pen. a fronte dell'affermazione delle parti civili, non accerta- ta, della mancanza di ulteriori giunti sismici) ed a quella della c.d. colonna tozza e del perché l'Ala Nord sia crollata e l'Ala Sud no. Procedendo, per ordine, va evidenziato che la Corte territoriale, con una va- lutazione logica che le competeva, ha dato conto alle pagg. 18 e 19 di avere ri- tenuto che quelle difformità evidenziate dalla difesa di parte civile tra le dichiara- zioni rese dai consulenti del pubblico ministero, ing. Benedettini e ing. VA, nel corso dell'esame dibattimentale e quanto riportato nelle relazioni depositate il 22.2.2011 e il 25.11.2011, fossero, in realtà, chiarimenti e specificazioni fornite dai tecnici in seguito al puntuale controesame cui sono stati sottoposti. Si rileva in sentenza che entrambi hanno sostenuto l'inevitabile imprecisione insita in qualunque calcolo, fortemente condizionato dal metodo e dagli elementi utilizzati, a loro volta suscettibili di valutazioni diverse. E come i consulenti del P.M. abbiano utilizzato in larga parte i dati rilevati e i calcoli effettuati dai periti, essendo intervenuta, sin dalla fase iniziale, la scelta di procedere con incidente probatorio. Il provvedimento impugnato dà conto che non sussiste contraddizione tra il riferimento all'edificio RE come possibile concausa del crollo parziale del ON-RD e la condivisione delle conclusioni dei periti. E ciò va spiegato, alla luce della precisazione dianzi fornita, in quanto anche i tecnici hanno individuato nella presenza dei punti di contatto tra i due immobili (arco, setto e terrazza) una possibile concausa, precisando, però, che il crollo dell'Ala Nord sarebbe av- venuto comunque, a causa dei vizi progettuali e strutturali dell'edificio ON- RD. Pertanto, correttamente i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che sia i tecnici nominati in fase di incidente probatorio, sia quelli nominati dal pubblico ministero hanno concordato nel ritenere che la concausa costituita dalle caratteristiche costruttive dell'edificio RE, di per sé molto modesta, si fos- se inserita in una catena causale, che avrebbe determinato in modo autonomo il crollo. Il provvedimento impugnato dà anche atto che, avendo l'istruttoria dibatti- mentale e la decisione del primo giudice contemplato una molteplicità di accer- tamenti tecnici, realizzati dai periti e dai numerosi consulenti nominati dalle parti 17 e pertanto, pare logico ritenere che eventuali lievi difformità tra quanto riportato in una relazione serata e quanto riferito in dibattimento (condizionato anche dall'apporto fornito dagli, altri contributi) costituiscano un dato del tutto irrile- vante, essendo stato garantito il pieno contraddittorie delle parti, sia durante l'e- spletamento degli accertamenti tecnici, sia nel corso dell'istruttoria dibattimenta- le.
6. La Corte territoriale ha già riposto in maniera logica e congrua anche alla questione del c.d. "effetto cavità". E con tale motivazione la parte civile ricorren- te non pare confrontarsi, limitandosi a riproporre tout court la tesi disattesa. La Corte territoriale, a pag. 13 della sentenza impugnata, ricorda che nel corso delle indagini si è valutata, quale concausa del crollo dell'Ala Nord dell'edi- ficio ON-RD, la realizzazione da parte della società RE dell'autori- messa interrata e che, in particolare, il prof. Paolucci, ausiliario dei consulenti del pubblico ministero, ha effettuato "un'indagine teorico numerica volta a stabilire - se la presenza dell'autorimessa interrata ... possa aver influito sull'andamento del terreno durante la scossa sismica". E che tale consulente ha concluso che, "la presenza del parcheggio sotterraneo in questione ha causato variazioni di lieve entità sullo scuotimento del suolo durante il terremoto del 6 aprile e l'effetto di tali variazioni sul crollo dell'ala dell'edificio di Via XX Settembre sia stato del tutto marginale". Viene anche evidenziato, tuttavia, che è stata individuata un'incidenza del 6% sul verticale e del 3% sull'orizzontale, per cui si deve giungere alla conclu- sione che si tratta di un dato del tutto marginale e ininfluente, considerato che i margini di errore di questo tipo di calcolo (5%) sono superiori alle percentuali di incidenza. Logico, appare, dunque, avere ritenuto che lo scavo realizzato per l'autorimessa non abbia sostanzialmente influito sul moto del terreno, così esclu- dendo uno dei possibili meccanismi di interazione dell'edificio RE sull'edi- ficio ON-RD (viene peraltro ricordato che considerazioni analoghe sull'inci- denza del c.d. effetto cavità sono state riportate anche dal consulente del pubbli- co ministero, ing. Benedettini alle pagg. 18 21 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 20.5.2014).
7. La Corte territoriale affronta argomentatamente e con conclusioni pari- menti logiche anche il tema del c.d. giunto sismico. Viene ricordato in sentenza che, prima della costruzione dell'edificio Belvede- re, adiacente all'edificio ON-RD, vi era un istituto scolastico, che, a sua volta, aveva sostituito il precedente opificio e che al momento della nuova edifi- 18 cazione era vigente il D.P.R, 380/2001 che imponeva, a fronte di interventi di nuova costruzione con la medesima volumetria e sagoma del preesistente, di operare le "innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisimica". Nel caso in esame, dunque, è pacifico che si dovesse rispettare la distanza tra edifici contigui ma strutturalmente indipendenti stabilita dal DM 16 gennaio 1996, che, al. paragrafo C4.2, concernente gli edifici contigui, stabilisce;
"Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale. Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di un giunto tecnico di dimensione non minore di: d (h) = h/100, ove d (h) è la di- stanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione. Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispon- denza dei giunti di dilatazione degli edifici". Conseguentemente, la demolizione dell'edificio scolastico e l'edificazione del RE avrebbero dovuto comporta- re, ai fini dell'adeguamento alla normativa antisismica, l'eliminazione di elementi di contatto strutturale. Ebbene, la Corte aquilana dà atto che la documentazione acquisita nei corso nei giudizio, relativa alle fasi di costruzione dell'edificio RE, allegata alla perizia, dimostra se e come tale normativa sia stata rispettata. Viene evidenziato che la palificata visibile nella figura 5 di pag. 400 della re- lazione peritale è stata realizzata nel rispetto delle norme vigenti all'epoca, lad- dove nella parte alta della foto si intravvede l'edificio ON-RD, mentre nella parte bassa vi è la fondazione dell'edificio in costruzione, alla quale è ancorata l'armatura di un muro (o contromuro) che stabilisce il limite dell'edificio. -Nelle figure 6, 7 e 8 si spiega ancora in sentenza- è mostrato il completa- mento del contromuro, affacciato al muro di confino e sono visibili, collegamenti, realizzati mediante setti in calcestruzzo. La figura 6 mostra due muri, il muro esistente, a sinistra, e il contromuro, o muro di confine, dell'edificio RE, a destra;
la quota della sommità dei due muri è di circa 8 m dal piano di spiccato dalle fondazioni del nuovo edificio. Nel provvedimento impugnato si dà anche atto che, in relazione all'altezza dei manufatti, che i tecnici hanno concordemente affermato che la distanza di ri- spetto, stabilita dal DM 1996, era di almeno 8 centimetri e che dalla figura 6 si evince che il contromuro è stato realizzato, con ampio margine, nel rispetto dita- le distanza, ad eccezione dei tre punti descritti nel capo d'imputazione; arco, set- to e terrazzo (figure 6 e 7 di pag. 401 della relazione peritale). Viene anche ricordato che si è molto discusso, nel corso del giudizio di primo grado, in merito al rispetto da parte dell'edificio RE del giunto sismico, cioè della distanza di rispetto dall'edificio ON-RD, di 8 centimetri. 19 Ebbene, in proposito, i giudici del gravame del merito ritengono di dover chiarire preliminarmente che la normativa all'epoca vigente, segnatamente il DM 16 gennaio 1996 recante "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", al punto C4.2, imponeva la distanza, nel caso in esame di cm. 8, "fra due punti af- facciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione". Sul punto viene evidenziato che il perito Castellani, richiamando il dato testuale, del quale ha fornito anche una "interpretazione autentica" (pag. 52 del- la trascrizione allegata al verbale di udienza del 9.12.2014), ha precisato che ta- le distanza deve intercorrere tra le strutture a partire dall'estradosso delle fonda- zioni. Pertanto, a livello di fondazioni, non è imposta alcuna distanza, potendo le stesse essere anche a contatto, in quanto il terreno circostante rappresenta co- munque un collegamento che trasmette il moto sismico. E che lo stesso castella- ni ha anche precisato che la necessità di questo gap si imponeva nella parte su- periore alla rampa di accesso ai garage (figura 19 di pag. 71 della relazione peri- tale). I giudici di appello hanno poi ritenuto di dover fornire un'altra precisazione in relazione al metodo di calcolo di tale distanza ricordando che l'ing. Benedetti ha allegato alla sua relazione il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 15.4.2011 da cui si evince che la dimensione del giunto tecnico di cui al punto C4.2 del DM 1996 (e ancor prima del DM 3.3.1975) deve essere "determinata ri- spetto alla struttura portante, al netto di intonaco o rivestimento di altro mate- riale, in quanto è da mettere in evidenza come la prescrizione di un giunto fra le due strutture non formanti un unico organismo statico è dettata dalla necessità di impedire l'urto fra le due strutture oscillanti non in sincronia" e che "ne deriva di conseguenza che la prescrizione deve essere riferita alla struttura vera e pro- pria al netto di eventuale intonaco o altro materiale di rivestimento che per sua natura è incapace di trasmettere sforzi alla struttura portante". La conclusione è stata dunque quella di ritenere che la distanza di almeno 8 centimetri dovesse essere rispettata tra le strutture dei due immobili, al netto dei rivestimenti. In proposito, viene anche evidenziato che il consulente del pubblico ministe- ro, ing. VA, ha precisato che elementi diversi da quelli strutturali, quali la- terizio e polistirene, non vengono considerati strutturali. E che il riferimento al laterizio e al polistirolo, o polistirene, si è reso necessario in quanto all'interno del giunto realizzato tra i due edifici ON-RD e RE è stato rinvenuto questo tipo di materiale. L'ing. VA -viene ancora ricordato in sentenza- ha riferito di aver tro- vato, nel corso del sopralluogo eseguito sul posto, all'interno del giunto, anche in corrispondenza dell'arco e del setto, del materiale costituito da laterizio e polisti- 20 rene. Il laterizio era formato da residui di mattoni e materiale edile, che il tecnico non ha escluso potesse essere caduto in seguito al crollo dell'Ala Nord del ON- RD (pagg. 40-41 e 44-45 della trascrizione allegata al verbale di udienza del 15.11.201.3). Per quanto concerne il polistirene, ben visibile nella figura 5.01 di pag. 21 della relazione Benedetti, la normativa vigente imponeva il rispetto della distanza, pari a 1/100 dell'altezza dell'edificio più basso, tra gli elementi struttu- rali, tra i quali non sono compresi il laterizio e polistirene. Ebbene, viene dato atto nel provvedimento impugnato che, con riferimento a quest'ultimo materiale, il consulente ing. VA ha precisato che è compatibile con una buona tecnica costruttiva l'inserimento di fogli di polistirene a bassa densità, come quelli rinvenuti nel giunto esistente tra gli edifici RE e Cio- ni-RD. E che la documentazione fotografica in atti (figura n.
5.03 di pag. 23 della relazione Benedetti e n. 12 - 27 delle pagg. 62 - 76 della relazione peritale) evidenzia l'assenza di una significativa deformazione plastica del polistirene, ipo- tizzata dai consulenti ing. Camata e ing. Spacone, nonostante la pressione subita anche dalle macerie create dal crollo. D'altronde, la sentenza evidenzia anche che, come rilevato dai periti (il rife- rimento è pag. 341 della relazione), applicando la normativa attualmente vigente (NTC2008), sarebbe stato necessario rispettare tra gli edifici ON-RD e Bel- vedere una distanza minore, pari a circa la metà di quella imposta dai D.M. 1996 (cm. 4,025). Il che conferma evidentemente, alla luce degli studi più recenti, l'ir- rilevanza della presenza nel giunto del polistirolo, in quanto materiale non strut- turale. I punti di contatto tra i due edifici -ricorda ancora la sentenza impugnata- sono stati individuati dai periti nell'arco, nel setto, chiamato anche parapetto, e nella terrazza, che collega i due immobili (figure 25, 26, 27 delle pagg. 355 - 357 e n. 6 7 di pag. 401 della relazione e pagg. 70 73 della trascrizione alle- - - gata al verbale di udienza del 9.12.2014). E, in proposito, i periti hanno afferma- to che uno spostamento dell'edificio RE vi è stato, ma in misura inferiore alla distanza di rispetto di cm. 8, altrimenti si sarebbero danneggiati tutti gli elementi strutturali dell'edificio RE. I giudici del gravame del merito ricordano anche che i modelli utilizzati dai periti hanno evidenziato i risultati, riportati nelle tabelle di cui alle figure 9, 10, 11 delle pagg. 406 - 408 della relazione: il sovraccarico creato su alcune colonne dal mancato rispetto da parte dell'edificio RE della normativa sulla distan- za tra edifici contigui in zona sismica, D.M. 1996, ha avuto un'incidenza massima del 5%, che, però, si è inserita in una catena causale innescata dai vizi struttura- li dell'edificio ON-RD, che autonomamente avrebbe determinato il crollo dell'Ala Nord (pagg. 410 412 della relazione). 21 Articolatamente, dunque, i giudici aquilani danno conto delle conclusioni dei periti rispetto a quanto in imputazione e pervengono alla logica conclusione in termini di assenza di responsabilità degli imputati. Rispetto a tale motivato, logico e coerente argomentare, la parte civile ricor- rente, in concreto, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta- zione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
8. Punto nodale dell'odierno decidere è la doglianza, su cui la parte civile ri- corrente insiste, circa la possibilità che si sostiene avessero i giudici di appello di ricorrere allo strumento processuale offerto loro dall'articolo 521 cod. proc. pen. sua a fronte della toro doglianza che viene in questa sede reiterata- circa il fatto che il giunto sismico mancasse, non solo nei tre punti di contatto tra gli immobili (arco setto e terrazza) confluiti nella contestazione ma "per tutta l'intera parete di cemento armato (dell'edificio RE) eretta al di sopra della palificata (per una fascia dall'altezza di circa in. 1,50 e dalla lunghezza di circa in. 23). Ebbene, anche il motivo di ricorso sul punto è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la deduzione difensiva (che tale era ri- masta) costituisse un fatto diverso, che richiedeva una specifica contestazione. Tuttavia viene evidenziato - trattandosi di un elemento non accertato dai tecni- ci (pag. 398 della relazione dei periti), il pubblico ministero non ha ritenuto dì modificare la contestazione, né sussistevano i presupposti per procedere ai sensi dell'art, 521 c.p.p. Tale affermazione che la parte civile contesta in ricorso- è assolutamente corretta in punto di diritto. Occorre prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., secondo cui: "1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuri- dica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, [ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta].
2. Il giudice dispone con ordi- nanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è di- verso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contesta- zione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2". Corretto e condivisibile è il richiamo che la parte civile ricorrente fa al dictum di questa Corte secondo cui non sarebbe vero che il giudice di secondo grado 22 non avrebbe potuto fare ricorso all'art. 521 cod. proc. pen., avendo questa Corte più volte affermato che quando il giudice ad quem si avveda di una diversità del fatto, non colta nei precedenti gradi di giudizio o emersa successivamente dinan- zi ad esso, egli è tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al PM, provvedendo anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (cfr. ex mul- tis, Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954; Sez. 2, n. 9471 del 25/9/1996; Barlotti, Rv. 206274; Sez. Un. n. 2477 del 6/12/1991 dep. il 1992, Paglini, Rv. 189397). Il giudice di appello è obbligato in tal senso, se ac- certa che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa. Corretto, ma inconferente con l'odierna decisione, è anche il richiamo al principio affermato da questa corte di legittimità con riferimento ai profili di re- sponsabilità nei reati colposi secondo cui l'accertamento in sentenza di un'ipotesi di colpa non menzionata nel capo d'imputazione non costituisce immutazione del fatto storico quando la contestazione concerna la colpa generica, in quanto siffat- ta contestazione, benché ulteriormente specificata, pone l'imputato nelle condi- zioni di difendersi da qualunque addebito, riguardando il comportamento, glo- balmente considerato, tenuto in occasione dell'evento, rimasto inalterato nella sua fisionomia fattuale. Altrettanto consolidato, peraltro, è l'indirizzo secondo cui, quando siano contestati insieme elementi generici specifici di colpa ed in sentenza sia ritenuto sussistente un profilo di colpa specifica diverso da quello di cui all'imputazione ma rientrante comunque nella colpa generica non siamo di fronte a diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in ca- renza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sen- tenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 2393 del 17/11/2005 dep. il 2006, Tucci ed altro, Rv. 232973; Sez. 4, n. 31968 del 19/05/2009, Raso, Rv. 245313; Sez. 4, n. 51516 del 21/6/2013, Miniscalco, Rv. 257902). Non è questo, tuttavia, il caso che ci occupa, in cui, invece, il punto decisivo nell'ermeneusi della norma è nell'affermazione di cui al secondo comma del so- pra ricordato art. 521 cod. proc. pen.: "...accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio". Correttamente i giudici del gravame del merito hanno risposto che la man- canza del quarto giunto non risulta accertata, ma solo affermata dalla difesa. A fronte di ciò il pubblico ministero avrebbe potuto decidere di modificare 23 l'imputazione, assumendosi l'onere poi di provare la nuova circostanza, ma non l'ha fatto. Va dunque ribadito il principio secondo cui perché il giudice debba disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero occorre che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella conte- stazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 possa dirsi accertato e non semplicemente prospettato da una delle parti.
9. Alle pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata la Corte territoriale ha dato logicamente conto anche del perché, alla fine, sia crollata solo l'Ala Nord dell'edificio ON-RD. I periti hanno attribuito maggiore incidenza causale nel crollo dell'Ala Nord dell'edificio ON-RD, in primo luogo, le dissimmetrie previste nella progetta- zione dell'immobile. La simmetria-viene ricordato in sentenza- comporta che le forze sismiche si distribuiscano in modo uniforme sulle strutture, con evidenti ripercussioni sui quattro effetti: taglio, flessione, azione assiale e torsione. Viceversa, la dissim- metria ha comportato un effetto torsionale importante che avrebbe richiesto, in fase di progettazione, quantomeno l'adozione di maggiori coefficienti di sicurez- za. Le dissimmetrie in pianta e in elevazione costituiscono secondo le conclusioni cui è pervenuta la Corte aquilana la principale causa del differente comporta- mento dei due corpi costituenti l'edificio ON-RD. Il Corpo B, pur severamente danneggiato, diversamente dal Corpo A, non è crollato, secondo i giudici del merito, nonostante avesse la medesima tecnologia costruttiva, lo stesso degrado dei materiali, la stessa differenza tra azioni sismi- che previste nel progetto e azioni sismiche in concreto verificatesi la notte del 6.4.2009, in quanto nel Corpo B mancavano le "colonne tozze", particolarmente vulnerabili rispetto all'effetto di taglio delle forze sismiche, che hanno pesante- mente segnato il comportamento dei Corpo A. Tre colonne dell'ala crollata erano poggiate su un muro, anziché sulle fondazioni, con inevitabili ripercussioni sulla loro solidità. La Corte territoriale specifica con ampia dovizia di particolari tecnici, desunti dalle disposte perizie e consulenze ed alle prove sperimentali ed alle simulazioni effettuate, alle pagg. 11 e ss. del provvedimento impugnato, le caratteristiche di solette e pilastri che l'hanno portata a concludere che le carenze e le fragilità co- struttive dell'edificio ON-RD erano tali e di tale rilievo da poter giungere ad 24 affermarsi che la possibile interazione con quelle del confinante edificio Belvede- re ha determinato conseguenze del tutto irrilevanti. 10. In ultimo, va rilevato che non appare fondato neanche il profilo di do- glianza secondo cui, poiché l'edificio ON RD non era crollato in occasione del terremoto del 1985, prima che fosse edificato il confinante edificio RE, doveva, secondo criteri di logica, chiaramente portare a che fosse stata tale edi- ficazione a costituire quel qualcosa in più che, a fronte del sisma del 2009, aveva determinato il diverso esito ed il crollo dell'edificio. L'affermazione, in realtà, si scontra con l'ovvia considerazione che mai due terremoti possono dirsi uguali, per intensità, per modalità di propagazione, per localizzazione degli epicentri. E che peraltro tra l'uno e l'altro terremoto non era intervenuta solo la costruzione del confinante edificio RE, ma erano tra- scorsi anche ulteriori 24 anni, ad aggravare la vetustà dell'edificio ON-RD. Ove ciò non bastasse, tuttavia, va ricordato che i due eventi sismici che il ri- corrente richiama non sono assolutamente confrontabili. Nel 1985 (e anche nel 1995) L'Aquila avvertì solo i cosiddetti sciami sismici, un numero elevato di scosse di piccola intensità che si susseguirono per molte settimane. Le scosse causarono nervosismo, ma non accadde nulla di grave. E l'anno precedente, il 7 maggio 1984, il terremoto che ebbe ad interessare anche l'Aquila, aveva una magnitudo inferiore, intorno ai 5 gradi ella scala Richter, a quello del 2009 e, soprattutto, ebbe un epicentro molto più lontano, in Abruzzo. Il sisma che ha interessato L'Aquila alle 3.32 del 6 aprile 2009, provocando 309 morti, 1.600 feriti e 80 mila sfollati e distruggendo in pochi minuti gran par- te del centro storico dell'Aquila e molti paesi vicini, ha avuto, invece, una magni- tudo di 6.3 gradi della scala Richter. E, soprattutto, l'epicentro era a poche deci- ne di chilometri da L'Aquila. 11. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte civile ri- corrent al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorse condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua- li. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Succeff Perfecce Vincenzo Romis Vincenzo Pezzella Depositata in Cancelleria Oggi, 20 MAR. 2017 leggasi 20-3-2017 M E R P E Il Funzionario udiziario S O S I N Z A Patrizia Corra