Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37672-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
LU AC RE EN
Cinzia Vergine-relatrice ND RI AN RI AT RO
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
Sent. n. 981.
SENTENZA
UP - 06/06/2025
R.G.N. 6371/2025
Doma dell'ans 1990 que dipo challe
sul ricorso proposto da
IT RE AN, nato a [...] il [...]
IL FUNZIONARDIZIARIO NA i
avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni degli avv.ti Salvatore Irullo e Roberta Castorina, difensori del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi, riportandosi, la seconda, anche alle conclusioni rassegnate;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/12/2024 la Corte di appello di Catania -in parziale riforma di quella con cui il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, il 16 gennaio 2024, aveva dichiarato IT RE AN colpevole del reato a lui ascritto, di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter, comma 1 nn. 1 e 5, e 61 n. 5 cod.pen., e lo aveva condannato alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie e l'applicazione, a pena espiata, delle misure di sicurezza personali come in dispositivo indicate;
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati alla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di euro 15.000, ed alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute per il giudizio- previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen., con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in anni quattro e mesi otto di reclusione, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla parte civile per la fase di giudizio.
2. IT ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza, affidato a cinque motivi.
2.1. Col primo motivo la difesa ha denunciato violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità del verbale di s.i.t. rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari.
2.1.1. Già con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva impugnato, anche ai sensi dell'art. 586 cod. proc.pen., l'ordinanza (resa dal Tribunale all'udienza del 16 gennaio 2024) di rigetto della richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento (rectius dal verbale dell'incidente probatorio) del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dalla parte offesa innanzi al pubblico ministero, allegate al verbale dell'incumbente e dal Tribunale ritenute utilizzabili ai fini della decisione, reclamandone, a tale causa, la nullità. La Corte, a fondamento del rigetto dell'istanza difensiva, aveva richiamato il principio di tipicità delle cause di nullità; aveva rilevato come quella denunciata non rientrasse nel catalogo di cui all'art. 604 cod.proc.pen.; come la questione, dalla difesa posta in relazione alla formazione del fascicolo per il dibattimento, ex art. 491, in relazione agli artt. 457 e 431 cod.proc.pen., attenesse, in realtà, alla
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formazione del verbale dell'incidente probatorio, invero formato, con modalità atipiche, ma senza opposizione della difesa. La difesa contesta, col presente ricorso, sia la possibilità di ipotizzare, in sede di incidente probatorio, rinvio per relationem alle dichiarazioni rese dalla minore innanzi al pubblico ministero (se mai utilizzabili ai sensi dell'art. 500 cod.proc.pen.), sia il presupposto dal tribunale- accordo o consenso (non surrogabile da una implicita acquiescenza) della difesa alla acquisizione del verbale di che trattasi, senza esplicita menzione di tale attività a verbale, su iniziativa del giudice. La difesa contesta, di conseguenza, anche, le risultanti modalità di svolgimento dell'ascolto, che avrebbe dovuto svolgersi nelle forme dell'art. 401, comma 5, cod.proc.pen. -dunque del dibattimento- e dell'art. 498, comma 4, cod. proc.pen. -condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalla parti-. La difesa contesta, inoltre, violazione dell'art. 190 cod. proc.pen. per essere stato acquisito il verbale di s.l.t. della parte offesa in assenza di relativa richiesta istruttoria, nella specie del pubblico ministero, da cui la sua inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen., nonostante la Corte di appello abbia poi ritenuto, a fondamento della condanna, di far riferimento alle dichiarazioni dalla minore rese in sede di incidente probatorio, «circostanze assai più sinteticamente, ma con eguale pregnanza, comunque esposte dalla persona offesa in sede di incidente probatorio».
2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge, e vizio di motivazione, in relazione alla utilizzazione delle conclusioni del c.t. del pubblico ministero, che, per quanto onerato della sola valutazione della capacità a testimoniare della minore, sarebbero state utilizzate dai giudici di merito anche a fini di riscontro della di lei attendibilità. Premesso che la consulenza tecnica, disposta ex art. 359 cod.proc.pen. a tal fine, non era necessaria in assenza di evidenze che ponessero il dubbio sulla capacità a testimoniare della minore, assume la difesa che il descritto accertamento - effettuato dopo l'assunzione delle dichiarazioni da parte del pubblico ministero e prima dell'incidente probatorio- e le sue risultanze sono state ritenute dal Tribunale, prima, e validate dalla Corte di appello, poi, quale riscontro della attendibilità della dichiarante, giudizio reso sulla scorta della attestata «costanza del narrato, precisione nei dettagli, coerenza del racconto, come già risultanti dalle conclusioni della sentenza di primo grado e soprattutto di consulenza psicologica in atti». Esorbitante la relazione del consulente rispetto al mandato ricevuto (ad esempio nella parte in cui aveva escluso finalità ritorsive nei confronti del padre ed aveva palesato il proprio convincimento sulla genuinità delle sue risposte), la sentenza della Corte territoriale sarebbe manchevole del dovuto
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approfondimento motivazionale sul valore da attribuire alle conclusioni del consulente (ad esempio sulla contestata mancanza di indicatori di sofferenza psicologica in esposizione ad esperienza traumatica, sui problematici rapporti interpersonali coi pari della parte offesa, sul legame con la madre, sulla suggestionabilità della dichiarante).
2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione per la mancata parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'acquisizione del cellulare già in uso alla minore (rigettata, secondo assunto difensivo ancora auna volta sulla base della acritica adesione alle conclusioni del pubblico ministero), e il nuovo ascolto della parte offesa, anche sulla circostanza della relazione sentimentale, con implicazioni sessuali, medio- tempore instaurata dalla minore col fidanzato, relazione che, in quanto osteggiata dal padre, potrebbe aver giustificato atteggiamenti ritorsivi nei di lui confronti (come allegato dai testi della difesa cui non sarebbe stata conferita la necessaria rilevanza).
2.4. Col quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente assente, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
ed alla mancata assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen.. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del dolo generico in capo all'imputato. Risulterebbe, invece, il fraintendimento da parte della figlia delle condotte e delle intenzioni del padre, che, quand'anche le si fosse avvicinato, lo avrebbe fatto solo per abbracciarla, e non certamente per ledere la sua libertà sessuale.
2.5. Col quinto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla eccepita mancata rituale presentazione di conclusioni scritte della parte civile, nonché violazione di legge in relazione alla ritenuta validità della costituzione di parte civile del genitore della persona offesa, divenuta, nel corso del processo, maggiorenne.
2.6. Invoca, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con revoca delle statuizioni civili.
Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibile e, comunque, manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
1.1. Le censure svolte con lo stesso reiterano quanto denunciato col corrispondente primo motivo di appello, respinto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 8 e segg) che ha ritenuto l'evenienza dedotta non rilevante in termini di nullità della sentenza, in quanto estranea al catalogo delle nullità tipicamente individuate dall'art. 604 cod.proc.pen.; ha qualificato la questione non nei denunciati termini afferenti la formazione del fascicolo dibattimentale, ma in quanto attinente alla formazione del verbale dell'incidente probatorio e, al proposito, ha rilevato come la modalità, certamente atipica, prescelta dal Giudice delle indagini preliminari nel procedere all'ascolto della parte offesa -con rinvio per relationem alle dichiarazioni rese nel verbale di s.i.t. rese al pubblico ministero allegato in atti quale presupposto per l'esame diretto di seguito effettuato con esame incrociato- non fosse stata oggetto di censura alcuna da parte della difesa «La difesa non muoveva alcun appunto a tal modo, se vogliamo atipico, di procedere, ma si trae dalla lettura del verbale che, seppure nessun consenso espresso alla acquisizione del verbale di s.i.t. delle minori si legge, in ogni caso alcuna obiezione della difesa, nello stesso verbale, si evidenzia circa il rinvio per relationem alle dichiarazioni già rese dalla minore;
che diviene il presupposto del suo esame, senza opposizione dell difesa. Questa solo successivamente, dopo la restituzione degli atti al P.M. ed in sede di apertura del dibattimento ne fa, ma solo allora, questione di formazione del fascicolo del dibattimento (e non del verbale di incidente probatorio in cui alcuna eccezione sul modus procedendi è stata mai posta, sostanzialmente aderendovi)».
1.2. Osserva il collegio, innanzi tutto, che il motivo, si come proposto, risulta inammissibile per genericità estrinseca. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822-01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione <<non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425).
1.3. Risulta, comunque, in via ulteriore inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello, e il Tribunale prima, danno compiutamente atto delle modalità di svolgimento dell'esame della teste-parte civile in incidente probatorio, come
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risultante dal verbale, in quanto svolto con le prescritte modalità, protette, sulla scorta della direzione dell'incumbente da parte del Giudice per le indagini preliminari, nel contraddittorio tra le parti, come da prescrizione normativa volta alla massima possibile tutela della vittima di violenza dalla cd. vittimizzazione secondaria, nel procedimento. Nel descritto contesto acquisitivo della prova nessuna critica è stata svolta dalle parti pubblica e/o privata- del processo alle modalità individuate e praticate dal Giudice, né in fieri, né all'atto della chiusura dell'incumbente mercè la doverosa restituzione degli atti al pubblico ministero procedente perché confluissero nel suo fascicolo, così legittimamente formato e di poi trasmesso al giudice del dibattimento con richiesta di giudizio immediato.
1.2.1. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ricondotto la questione non nell'alveo delle vicende relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento, ma di quelle relative alla formazione del verbale dell'incidente probatorio, ferma l'assenza dei profili di censura nel procedimento acquisitivo della prova denunciati -dall'allora appellante- con riferimento al disposto degli artt. 401, comma 5, cod. proc.pen. che prescrive l'acquisizione della testimonianza della parte offesa con le forme del dibattimento- e 498, comma 4, cod.proc.pen. -che richiede che a provvedere alla sua assunzione sia il presidente, nella specie, trattandosi di incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari-. Fuori fuoco le censure difensive svolte con l'atto di appello, non condivisibile risulta anche l'ulteriore lagnanza difensiva svolta con riferimento alla violazione dell'art. 190 cod.proc.pen., non trattandosi, evidentemente, nella specie, di assunzione di una prova, identificata nel discusso verbale di s.i.t., ma, semplicemente, di utilizzo dello stesso verbale ai fini del procedimento di acquisizione della prova, testimoniale, id est la dichiarazione della parte offesa, che innanzi a quel giudice, nel rispetto della disciplina all'uopo dettata, andava formandosi.
1.2.2. Si osserva, come già da questa Corte rilevato -Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022 Ud. (dep. 07/02/2023) Rv. 284277 02- che «[D]ella "prova" possono darsi due diversi significati: a) per prova si può intendere lo strumento, tipico o atipico (art. 189 cod. proc.pen.), attraverso il quale l'informazione rilevante ai fini della decisione viene introdotta nel processo, la strada, si può dire, percorsa dall'informazione per giungere a destinazione (il mezzo di prova); b) o si può intendere l'informazione utilizzata i fini della decisione (il risultato della prova). Non sempre e non necessariamente la strada "accidentata" danneggia il risultato;
a meno che il percorso non sia vietato in modo assoluto (art. 191 cod.proc.pen.) il modo con cui l'informazione probatoria giunge al giudice non comporta mai, di per sé l'inutilizzabilità probatoria del risultato (né del resto vale il contrario, non esistendo alcuna corrispondenza tra modalità di assunzione della prova perfetta
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sotto tutti i profili e affidabilità del risultato). Ciò che conta è che, come già detto, il giudice sia consapevole del percorso effettuato dal mezzo di prova per giungere a destinazione e che ne dia conto nella valutazione del relativo risultato». E che, nel caso di specie, neppure astrattamente può discettarsi di un percorso "accidentato nell'acquisizione della prova, essendo stata la stessa assunta nel pieno rispetto delle norme che la difesa erroneamente assumeva con l'appello, ed assume oggi, essere state violate (artt. 401 e 498 cod. proc.pen.). Il Giudice per le indagini preliminari, attore consapevole di quel procedimento acquisitivo, ha allegato al verbale dell'incidente probatorio anche le contestate s.i.t. precedentemente dalla parte offesa rese al pubblico ministero procedente, in sede di ascolto della minore svolto con la presenza di ausiliario specializzato all'uopo nominato.
1.2.3. Circostanza, questa ultima, che rende quella audizione, e il suo risultato, intanto conforme ai criteri, validati, e ai protocolli adottati nel mondo scientifico per l'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali (la cui eventuale violazione -comunque nella specie insussistente- nella parte in cui non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dalla loro inosservanza, non le rende inutilizzabili, ma determina, soltanto l'obbligo del Giudice di motivarne l'attendibilità nonostante il mancato rispetto di cautele e metodologie previste nell'indicato documento).
1.2.4. Circostanza, quella dell'acquisizione del verbale di s.i.t. assunto quale base per le dichiarazioni di poi rese dalla parte offesa innanzi al Giudice, in via ulteriore conforme proprio al disposto di quelle norme la cui violazione erroneamente la difesa del ricorrente denuncia, nella chiara ritualità anche della consultazione da parte del testimone di atti/appunti/documenti a sua firma in ausilio alla memoria, su autorizzazione del Giudice e, comunque, non tale da inficiare la testimonianza finanche in assenza di autorizzazione. Rammenta il Collegio il dictum di Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022 Ud. (dep. 07/02/2023) Rv. 284277-02, cit., secondo cui, condivisibilmente, [I]n tema di prova testimoniale, la consultazione di documenti in aiuto alla memoria, avvenuta in assenza dell'autorizzazione del giudice, non dà luogo né ad inutilizzabilità della prova, in quanto essa risulta assunta non in violazione di divieti di legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né a nullità, vigendo in materia il principio di tassatività e non essendo riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme che disciplinano l'esame testimoniale» (in termini N. 48957 del 2019 Rv. 277685 -01, N. 22115 del 2022 Rv. 283438-02, N. 32851 del 2008 Rv. 241227 - 01, N. 52435 del 2017 Rv. 271883 01, N. 39996 del 2005 Rv. 232941-01).
1.2.5. Conclusione, peraltro, che, nella specie si giova, anche, della comune applicabilità alla fase acquisitiva della prova ed agli atti di indagine da chiunque
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posti in essere (pubblico ministero e difensore) del divieto di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà o autodeterminazione o capacità di ricordare e valutare i fatti, in quanto non solo improntato alla tutela dei medesimi valori costituzionali (la dignità della persona prima di ogni altro), ma anche perché trattasi di acquisizione investigativa/probatoria destinata ad essere utilizzata, comunque, ai fini del giudizio, col quale anche gli atti delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive hanno un rapporto osmotico, come comprovato dalla utilizzabilità ai fini delle contestazioni e/o dalla possibilità di lettura' in giudizio.
1.2.6. Quale ulteriore ragione di inammissibilità del motivo si osserva che nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, [...], Rv. 259452). Nel caso di specie, la Corte di appello, oltre a rilevare la inammissibilità della questione per non avere la difesa mosso alcuna contestazione all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni della persona offesa, ha escluso la incidenza determinante di tale verbale sull'affermazione di responsabilità evidenziando, in modo dettagliato, che in tale verbale non si faceva altro che rimarcare circostanze con eguale pregnanza esposte dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, da ritenersi da solo sufficiente ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del IT.
2. Inammissibile e, comunque, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
2.1. Una doglianza siffatta, innanzi tutto, non risulta tra quelle sottoposte alla Corte territoriale in sede di appello. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (così sin da Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 235504-01, che ha sancito che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non
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dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio»), principio, questo, con giurisprudenza costante e monolitica di questa Corte riaffermato (cfr. Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013) Rv. 255577-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 Ud. (dep. 21/03/2017) Rv. 269745-01 e Massime precedenti Conformi: N. 22362 del 2013 Rv. 255940-01, N. 28514 del 2013 Rv. 255577-01, N. 48416 del 2014 Rv. 261029-01, N. 6131 del 2016 Rv. 266202-01).
2.2. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato. E' opportuno premettere che come da orientamento costante di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr. Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, [...]; Sez 2. N. n. 43278 del 24/09/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 265104 - 01., Sez. 1 n. 29372 del 27/07/2010, [...]). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile). Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (cfr. Sez 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv 275312-01).
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2.2.1. Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa;
tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...]; Sez 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...]; Sez 3, n. 41282 del 05/10/2006, [...]).
2.2.2. Si concorda, pertanto, con la corretta premessa della difesa circa il necessariamente rigoroso vaglio di credibilità prima, e attendibilità poi, della parte offesa (previa attestazione della sua capacità a testimoniare).
2.2.3. Si osserva, tuttavia, che la Corte di appello ha proceduto ad una specifica valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore escludendo che potesse nutrirsi alcun dubbio circa la veridicità di quanto dalla stessa riferito distinguendosi il racconto per costanza del narrato precisione nei dettagli e coerenza, dati da cui era possibile trarre i connotati di assoluta attendibilità e credibilità della minore (pagg.
9-11 sent.). Da tale autonomo vaglio di attendibilità operato dalla Corte di appello discende, dunque, la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla utilizzabilità della consulenza "personologica" del pubblico ministero, del resto solo genericamente asserita dal ricorrente.
3. Inammissibile è il motivo di ricorso (il terzo) con il quale parte ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
3.1. Si osserva che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale ed è possibile soltanto nei casi stabiliti dall'art. 603 cod.proc.pen.. La ratio di questa impostazione si ritrova nel fatto che il legislatore riconosce al processo di appello un carattere di "controllo", presumendo la completezza dell'acquisizione delle prove nel giudizio di primo grado. In caso di richiesta di una delle parti di riassunzione di prove già acquisite in primo grado o di assunzione di nuove prove (id est prove preesistenti o concomitanti già conosciute nel giudizio di primo grado, ma non acquisite), il giudice dovrà valutare se egli sia o meno in grado di decidere allo stato degli atti, per disporla o meno. Ha precisato da ultimo questa Corte il criterio della decisività (cfr. Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287215-01) statuendo che «In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove
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"decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresi aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).>; e, già, con Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020 Ud. (dep. 12/03/2020 ) Rv. 278670 - 01 che «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante ». Va precisato che il potere discrezionale del giudice in esame (se disporre o meno la rinnovazione) non è sindacabile in sede di legittimità, tranne che sotto il profilo motivazionale, qualora non abbia adeguatamente motivato la propria decisione. Poi, il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui una parte chiede l'acquisizione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. In tal caso, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 495 del c.p.p.: cioè, secondo i criteri previsti per l'ammissione dei mezzi di prova in primo grado, alla stregua dell'art. 190 del c.p.p.. Ancora, il comma 3 stabilisce che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere disposta d'ufficio dal giudice, qualora egli la ritenga assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento del fatto (locuzione il cui significato, in realtà, non si discosta molto da quello di "non poter decidere allo stato degli atti" di cui al comma 1).
3.2. Nessuna di tali evenienze correttamente la Corte territoriale ha stimato sussistere. Il giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo, e, in particolare, della attendibilità della persona offesa -motivata con argomentazione ampia, corretta in diritto e svolta con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità- e delle altre fonti escusse -così dell'accusa come della difesa, le quali ultime sono state solo ritenute latrici di una verità parziale e perciò non tale da inficiare la ricostruzione dei fatti conforme a prospettazione accusatoria-, e della indifferenza rispetto al thema decidendum dell'accertamento afferente ai rapporti intercorsi tra la minore e il fidanzato, sicchè la censura si presenta del tutto infondata.
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Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in tema di attendibilità appaiono congrue ed approfondite, essendo stati presi in esame tutti i rilievi difensivi puntualmente confutati, ed avendo quindi il giudice fatto buon governo del principio secondo il quale "in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità" (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278609.). Le doglianze del ricorrente mirano, quindi, ad una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove a supporto, nonché ad una nuova e diversa interpretazione e lettura delle dichiarazioni testimoniali inammissibile nella presente sede.
3.3. Il motivo, meramente contestativo e disancorato dalla puntuale motivazione resa dalla Corte catanese in ordine alle censure già articolate in appello come col ricorso in esame, è inammissibile per genericità estrinseca (cfr. sopra § 1.2.), prima ancora che manifestamente infondato.
4. Inammissibile è anche la questione relativa al profilo soggettivo del reato.
4.1. Ancora una volta meramente contestativo e disancorato dalla puntuale motivazione resa dalla Corte catanese in ordine alle censure già articolate in appello come col ricorso in esame, è inammissibile per genericità estrinseca (cfr. sopra § 1.2.), prima ancora che manifestamente infondato. La censura svolta dalla difesa, lungi dal contestare la sussistenza del dolo, generico, richiesto, è ancorata alla asserita inattendibilità della minore (come sopra confutata) e al modo in cui la stessa avrebbe, secondo la difesa, percepito le condotte del padre, con inammissibile ribaltamento di prospettiva che vorrebbe valorizzare l'atteggiamento soggettivo non dell'agente ma della vittima.
5. Inammissibile e, comunque, manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso.
5.1. Una doglianza siffatta non risulta, intanto, tra quelle sottoposte alla Corte territoriale in sede di appello (cfr. § 2.1.).
5.2. E', comunque, come anticipato, manifestamente infondata. Secondo il principio di diritto che il Collegio intende ribadire, la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione, anche nel caso che il minore, nel corso del giudizio, raggiunga la maggiore età, in assenza di
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dichiarazione al riguardo da parte del difensore e di iniziative delle controparti (tra i molteplici precedenti N. 44167 del 2008 Rv. 241681-01, N. 18266 del 2014 Rv. 261693 01 e, per tutte, Sez. 1, n. 24683 del 22/06/2006, [...], Rv. 234842). Non può, dunque, condividersi la censura difensiva circa la ritenuta perdita della legittimazione della parte civile, costituitasi a mezzo del genitore, una volta raggiunta la maggiore età.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 06 giugno 2025
La consigliera est. Cinzia Vergine
Il Presidente LU Ramacch
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Si dispone, anorma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a tutela dei diritti e della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente LU Ramac
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Depositata in Cancelleria
Oggi,
79 NOV. 2025
IL FUNZIONALI GI NA M