Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
La previsione dell'art. 125, comma quarto, del nuovo cod. proc. pen. sulla segretezza delle deliberazioni dei giudici collegiali copre l'intero contenuto della discussione delle varie questioni affrontate dal collegio al fine di pervenire alla decisione e non è contraddetta dalle disposizioni sulla possibilità dei componenti dissenzienti del collegio di far risultare il loro dissenso in un verbale inserito in un plico sigillato (art. 125, comma quinto, come modificato dal D.Lgs. n. 351 del 1989), le cui modalità di conservazione sono tali da escludere la conoscibilità dell'esistenza del dissenso da parte dei destinatari del provvedimento. Conseguentemente si rende responsabile di un illecito disciplinare il magistrato che abbia consapevolmente posto in essere un comportamento contrastante con detta disposizione, precisando nella motivazione di una sentenza penale che su una determinata questione la decisione era stata presa non all'unanimità.
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di Mauro Mocci Sommario: 1. Una doverosa premessa in tema di collegialità - 2. La vicenda - 3. L'inquadramento normativo - 4. La decisione e le motivazioni - 5. Le conclusioni. 1. Una doverosa premessa in tema di collegialità Scorrendo l'epigrafe della sentenza n. 10242/2021 delle Sezioni Unite, salta subito agli occhi un particolare, normalmente assente nella generalità delle decisioni collegiali: la persona del relatore è diversa da quella dell'estensore. È dunque solo ipotizzabile che – a prescindere dal caso di un impedimento alla stesura da parte del consigliere cui era stata affidata la relazione – la decisione sia stata presa a maggioranza, con il voto difforme del relatore. …
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- 3. Le Sezioni Unite (Cass.S.U. 10242/2021) affrontano una singolare ipotesi di sentenza non definitiva di Mauro MocciMauro Mocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 10 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Romano PANZARANI - Presidente di Sezione -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZALE NOME2, 72, presso lo studio dell'avvocato NOME3, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME4, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 70/97 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 23/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/98 dal Consigliere Dott. Antonio CATALANO;
udito l'Avvocato NOME4, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro di Grazia e Giustizia, in data 24 gennaio 1996 ha promosso azione disciplinare nel confronti del dott. NOME1 perché, in qualità di estensore della sentenza pronunciata dal Tribunale di LOCALITA1 il 15 novembre 1994 con la quale NOME5 fu condannato per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti degli autori dell'omicidio di NOME6, " violava il segreto della camera di consiglio che aveva adottato quella decisione scrivendo, a pag. 71 della motivazione che... il collegio, anche se in maniera non unanime, ritiene che il NOME5 non potè non essere stato messo al corrente della tragica morte del NOME7".
In esito alla sommaria istruttoria l'NOME1 è stato giudicato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, con sentenza emessa in data 16 maggio 1997, lo ha ritenuto colpevole dell'illecito disciplinare a lui ascritto e gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento, sulla base delle seguenti argomentazioni, Poiché al magistrato era stata contestata la violazione del segreto della camera di consiglio, occorreva fare riferimento alla norma di cui all'art. 125, quarto comma c.p.p., secondo quale la deliberazione del giudice, assunta senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo, " è segreta "
Il tenore letterale della disposizione, per un verso, non consente di ritenere che la previsione della segretezza sia soltanto parziale o, comunque, suscettiva di interpretazioni limitate circa la sua estensione, o ambigua circa la sua esatta individuazione, per altro verso, non può riferirsi all'esito del giudizio, che è, evidentemente, incompatibile con qualsiasi profilo di segretezza, nè, tanto meno alle ragioni della decisione, delle quali deve rendersi conto nella motivazione. Ne consegue che il segreto è quello afferente al dibattito interno alla camera di consiglio e, cioè, alle opinioni espresse dal suoi componenti nel corso della discussione, ed alla identità di coloro che le hanno formulate, non potendosi ritenere che la previsione di cui si tratta sia limitata a tale ultimo profilo.
Questa interpretazione restrittiva della norma, sostenuta dall'incolpato, che nel corso dell'interrogatorio e nelle memorie difensive si era richiamato a generiche esigenze di " trasparenza" non era, in realtà accoglibile essendo contrastata, sia dalla sua formulazione, sia dal suo inquadramento sistematico. Ciò in quanto la ragione fondamentale per la quale la legge impone l'obbligo in questione è quella di garantire nel massimo grado la cogenza della decisione giurisdizionale, che ha natura unitaria ed inscindibile anche quando è assunta da un organo collegiale, laddove, l'esigenza di trasparenza dell'operato del giudice è sufficientemente garantita dall'obbligo della motivazione, che è strettamente collegato al sistema delle impugnazioni. Discende da questa premessa che la ricerca di ulteriori spazi di trasparenza e contrari alla legge è operazione dannosa e, sotto questo profilo, si evidenzia l'erroneità dell'interpretazione della regola della segretezza della camera di consiglio postulata dall'incolpato, a nulla rilevando il richiamo della sentenza n. 18/1989 della Corte Costituzionale la quale, nell'escludere la dedotta illegittimità costituzionale della previsione relativa alla verbalizzazione del dissenso interno dell'organo giudicante collegiale di cui all'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile del giudice, si è limitata ad affermare l'inesistenza, nell'ordinamento, di un principio costituzionalmente garantito della segretezza della camera di consiglio a tutela dell'indipendenza del giudice, trattandosi di materia rimessa alla disciplina della legge ordinaria, come è avvenuto con la formulazione dell'art. 125 c.p.p. Sussistevano, perciò, gli estremi della responsabilità disciplinare, in base ai normali e consolidati canoni giurisprudenziale in materia, ove si essa si risolva, come nella specie, in un macroscopico errore di diritto, errore che ha dato luogo ad una violazione particolarmente grave e connotata da profili di negligenza inescusabile sia perché ha riguardato il punto centrale del processo, e cioè quello concernente la responsabilità dell'imputato NOME5, sia perché è avvenuta nell'ambito di una vicenda processuale caratterizzata da polemiche molto accese, che avrebbero dovuto consigliare una maggiore attenzione ed il più rigoroso rispetto della legge.
Ricorre per cassazione l'NOME1 sulla base di quattro motivo illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministro di Grazia e Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, l'erronea interpretazione delle norme in tema di segretezza della deliberazione di cui all'art. 125 c.p.p. nella quale sarebbe incorso il giudice disciplinare ed il vizio di motivazione, sostenendo che il richiamo alla "cogenza" del provvedimento giurisdizionale contenuto nella decisione impugnata non ha nulla a che vedere con la segretezza delle opinioni dei singoli componenti del collegio, la cui ragione di essere è quella di garantire la libertà della decisione. Il ricorrente segnala, altresì, il carattere relativo della nozione di segretezza, in quanto: a) ai sensi dell'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att c.p.c. si evince che nel caso di giudizio adottato dal giudice collegiale, non è segreta l'adesione dell'estensore della decisione alla soluzione adottata in sentenza quando la scelta cade su quello dei componenti che ha votato a favore della soluzione adottata dal collegio, e che non è segreta l'opinione di tutti i suoi componenti nel caso in cui il relatore (dissenziente) sia stato sostituito da altro componente;
b) nel campo processuale penale non vi è segretezza nel caso di giudice monocratico;
c) ai sensi dell'art. 125, quinto comma, c.p.p. come modificato dall'art. 1 del d.lg. 30 ottobre 1989, n. 351, a richiesta di un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato processo verbale contenente l'indicazione della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso. Con il secondo motivo, si contesta che la violazione della norma processuale di cui si tratta abbia dato luogo ad un errore macroscopico, come si legge nella decisione impugnata. Con il terzo motivo il ricorrente rileva che nella specie si è verificato il fenomeno della "bustazione" del dissenso in quanto uno dei componenti del collegio si è dissociato dalla decisione e che l'incolpato si è, sostanzialmente, limitato a svelare questo dato in maniera del tutto impersonale.
Con il quarto motivo, infine, si deduce la mancata correlazione tra accusa e sentenza nel senso che è stato addebitato, quale illecito disciplinare, un fatto consistente in un macroscopico errore di diritto che, alla fine, è consistito nella violazione di un mero dovere di riserbo.
Per un corretto esame delle questioni dedotte con il primo ed il terzo motivo, che vanno congiuntamente esaminati in quanto fra loro connessi, giova premettere che la norma dalla cui violazione è stata desunta la sussistenza dell'illecito disciplinare è quella di cui all'art. 125 del nuovo codice di procedura penale il quale, sotto la rubrica concernente "le forme del provvedimento del giudice", dispone, per quanto rileva in questa sede, che "il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo " ed aggiunge, poi, che " la deliberazione è segreta ". La disposizione, che produce, sostanzialmente, quelle già contenute nel codice di rito civile, secondo il quale " la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio ( art. 276, primo comma ) e nel codice di procedura penale anteriormente vigente, secondo cui la " la deliberazione è sempre segreta " ( art. 473, quinto comma ) evidenzia, in primo luogo, che il suo ambito di operatività è riferibile esclusivamente alle decisioni dei giudici collegiali, pacifico essendo che la deliberazione è atto tipico attraverso la quale si forma la volontà del collegio, sicché è soltanto rispetto ad essi che si pone il problema della segretezza dell'atto. Da ciò consegue che la mancanza di previsione dell'estremo della segretezza nel caso di giudici monocratici è del tutto irrilevante al fini di cui si tratta, nel senso che l'assenza del riferimento con riguardo alla decisioni dei detti giudici discende dalla conformazione dell'organo giudicante e non può essere richiamata al fine di sminuire la valenza del segreto della camera di consiglio, sancito dalla norma processuale in discorso, come invece prospetta il ricorrente.
E neppure può assumere rilevanza il disposto del quinto comma della norma processuale per prima indicata, come sostituito dall'art. 1 del citato decreto legge 30 ottobre 1989, n 351. Con l'innovazione in discorso si è stabilito, come è noto, che nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e compilato sommano processo verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, sottoscritto da tutti i componenti e conservato a cura del presidente in plico sigillato. Ma siffatta disciplina, che è intesa a tutelare la libertà di coscienza del dissenziente, al quale deve essere assicurata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sulla soluzione adottata, e di porsi al riparo dagli eventuali pregiudizi di carattere patrimoniale derivanti dal promovimento di azioni risarcitorie promosse da coloro che si ritenessero lesi dal provvedimento giurisdizionale, non consente di affermare che l'area coperta dal segreto concerne l'identità degli autori di questo, e non anche l'unanimità della deliberazione. Siffatta tesi, invero, oltre a postulare una singolare scissione dell'atto deliberativo, che rimarrebbe segreto soltanto per una parte, per un verso, si pone in contrasto con la letteralità della disposizione, dalla quale si evince che l'oggetto del segreto è la deliberazione, e cioè tutto il procedimento attraverso il quale si forma la volontà dell'organo collegiale, sicché ciò che non va reso noto è l'intero contenuto della discussione delle varie questioni affrontate dal collegio nello svolgimento dell'iter che ha condotto alla decisione, per altro verso, neppure è consentita avendo riguardo al meccanismo della "bustazione" di cui si è detto, dal momento che il plico contenente l'espressione dell'opinione dissenziente deve essere conservato con modalità tali da escludere che questa possa essere conosciuta dai destinatari del provvedimento nel momento ne quali questo è reso pubblico.
Risulta da ciò evidente la sussistenza della contestata incolpazione consistente nella violazione del dovere del riserbo, avendo il magistrato consapevolmente posto in essere un comportamento contrastante con la nonna processuale più volte richiamata, alla cui osservanza era tenuto sulla base della regola generale di cui all'art 124 c.p.p., e si palesa l'errore nel quale il ricorrente è incorso nel postulare la diversa interpretazione della norma violata di cui si è detto innanzi. Reputa il collegio che siffatto errore non presenta quella connotazione di macroscopicità affermata dalla sezione disciplinare, ma questo rilievo non esclude al ricorrenza dell'illecito il quale consiste, come si è detto, nella violazione del dovere di riserbo la cui valenza nel contesto nel quale è stata realizzata, è stata apprezzata dall'organo giudicante con motivazione razionale e logica, e poiché l'elemento materiale dell'illecito è stato chiaramente formulato nel capo di incolpazione, non si riscontra la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza dedotta con il quarto motivo del ricorso, il quale va, perciò disatteso, unitamente al secondo motivo.
In conclusione, il ricorso va respinto. Concorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITErigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999