Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, che è "esterno" rispetto al contratto; ne' può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, pertanto, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno (nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto valida la clausola dell'accordo sindacale del 14 gennaio 1992, relativo ai dipendenti dell'Azienda Milanese Servizi Ambientali, che aveva escluso i lavoratori neo - assunti dal diritto di percepire il cosiddetto "elemento distinto della retribuzione"; la S.C., nel confermare tale decisione in base all'enunciato principio, ha anche escluso la violazione dell'art. 41, secondo comma, Cost., sul presupposto che la differente retribuzione era stata comunque prevista in funzione dell'anzianità dei singoli dipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. AR PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GINNT - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TO, DEL UD AR, LL CA, IS SA, ZZ NA, ST AO, ON OB, OL NU, DE MA US, DI IA SI, EL IT, IO ME, LO RE ER, GO AR, TA HE, DE PA IN, LD GI, NI SI, PO BR, EL ES, BA SO, US AT, TA LA, IL LA, ON US, DI OM ND, EL AB, FO IT, IN NT, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CIVITELLI NT, GIAMMARCO LUCIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A.M.S.A. AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato VITALI DANILO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato BUONCRISTIANO AR, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2062/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 26/02/99 R.G.N. 627/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 24 giugno 1998 IA IS ed altri 28 ricorrenti proposero appello avverso la sentenza con il cui il Pretore di Milano in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la loro domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola dell'accordo sindacale 14 gennaio 1992 fra l'AZIENDA - MILANESE SERVIZI AMBIENTALI (A.M.S.A.) e C.G.I.L. che escludeva i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1991 dall'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) ad personam (previsto da una clausola in contrasto con l'art. 36 Cost. e l'art. 2103 cod. civ., e diretto a compensare predeterminatamente 75 ore di lavoro straordinario, come corrispettivo della presenza e non della produttività), e la conseguente condanna dell'A.M.S.A al pagamento delle relative somme ovvero di quanto dovuto per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Il Tribunale, respingendo l'appello, afferma preliminarmente che la lamentata illegittimità potrebbe ipotizzarsi solo attraverso due alternativi percorsi: in quanto il contenuto dell'elemento sia parte integrante della soglia minima costituzionale, ovvero in quanto la differenziazione contrattuale leda la professionalità. Esaminando la prima ipotesi, il giudicante osserva che la stessa contrattazione collettiva è il parametro più idoneo per determinare la proporzionalità e la sufficienza;
una determinazione effettuata all'esterno del parametro collettivo esigerebbe elementi oggettivi, che non sono stati allegati.
In ordine alla seconda ipotesi, il giudicante osserva che la differenziazione dei lavoratori in funzione d'una certa data di assunzione è fondata sulla logica di compensarle la professionalità determinata dall'anzianità, pur individuata forfettariamente. E lo stesso principio della parità di trattamento conserverebbe valenza, secondo recente dottrina, quale espressione dell'art. 36 Cost., solo come diritto all'applicazione della norma contrattuale. Ad avviso del giudicante, queste considerazioni sono sufficienti anche per escludere la violazione dei principi della correttezza e della buona fede.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono IA IS e gli altri 28 iniziali ricorrenti, percorrendo le linee di due motivi;
l'A.M.S.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2103 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che l'E.D.R. (lire 113.000 mensili) è parte integrante dei minimi retributivi per i dipendenti dell'A.M.S.A con mansioni di operaio di terzo livello: e pertanto la negazione dell'E.D.R. è violazione dell'art. 36 Cost., in quanto negazione d'una retribuzione proporzionata e sufficiente. E, come lo sarebbe per i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1991, lo è anche per i lavoratori assunti dopo questa data.
Questa negazione viola anche il principio previsto dall'art. 2103 cod. civ., poiché l'E.D.R. è parte integrante del valore minimo inderogabile costituito dalla retribuzione della professionalità, e diventa discriminazione in ordine al trattamento minimo retributivo.
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36, e 41
Cost. e 1175 e 1375 cod. civ. nonché insufficiente motivazione ed elevando motivi di dissenso dalla pronuncia di Sez. Un. 17 maggio 1996 n. 4570, i ricorrenti sostengono che il potere datorile previsto dall'art. 41 Cost. deve essere sorretto da causa coerente con i principi dell'ordinamento; aggiungono in particolare, che "disparità di trattamento fra lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione di lavoro possono essere tollerate solo se motivate e ragionevoli;
e la dignità del lavoratore deve essere tutelata da ogni discriminazione", anche in ordine alla "posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro dipendente". Anche la determinazione dei trattamenti retributivi effettuata nel corso del rapporto deve essere attuata in base ai principi di correttezza e buona fede.
I motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La costante attenzione legislativa nei confronti della norma collettiva (quale vincolo anche per i non iscritti) è espressa da molteplici elementi, dei quali sono particolari esempi:
1. l'iniziale generale obbligo (imposto agli Uffici del Lavoro) di assicurare la relativa applicazione (art. 14 quarto comma della legge 29 aprile 1949 n. 264, ora, tuttavia, art. 1 quarto comma del d.lgs. 26 maggio 1997 n. 152);
2. l'obbligo di esigere la relativa applicazione, genericamente previsto per i contratti di appalto di opere pubbliche e per la concessione legislativa di benefici agli imprenditori (art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300)
3. la condizione normativamente prevista (quale esecuzione del predetto obbligo) per questi benefici: ne sono esempi l'art. 2^ secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573, l'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502, l'art. 1 primo comma della legge 28 novembre 1980 n. 782. l'art. 2 del decreto legge 24 marzo 1982 n. 91 in legge 21 maggio 1982 n. 267, il d.l. 3 luglio 1986 n. 328 in legge 31 luglio 1986 n. 440 (per la specificazione dei benefici, del contenuto della condizione e del parametro di riferimento, Cass. 25 luglio 2001 n. 10253).
4. I contratti di riallineamento (art. 6 undicesimo comma del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, in legge 7 dicembre 1989 n. 389;
art. 1 primo comma del decreto ministeriale 21 ottobre 1989; art. 5 del decreto legge 1^ ottobre 1996 n. 510, in legge 28 novembre 1996 n. 608).
Da questi elementi, fra i quali gli stessi contratti di riallineamento (che, pur determinando la temporanea sospensione della condizione per il godimento di benefici legislativi, sono espressamente diretti a conseguire, attraverso un formale programma, l'adeguamento delle retribuzioni aziendali alla retribuzione prevista dalla norma collettiva), è deducibile che il legislatore tende a considerare, in linea generale, la retribuzione prevista dalla norma collettiva come il parametro più idoneo a specificare (nei confronti dei non iscritti) la retribuzione prevista dall'art. 36 Cost., attraverso l'adeguamento di questo principio alle contingenze reali, non solo temporali (con una norma che man mano si rinnova), bensì spaziali (con il rilievo dato anche ai contratti provinciali: d.l. 3 luglio 1986 n. 328 in legge 31 luglio 1986 n. 440).
Fondamento di questo rilievo è la concreta vicinanza alla materia e l'adeguata garanzia di tutela degli opposti interessi, che rendono le strutture decentrate (per materia lavorativa o per territorio insediativo) idonee ad interpretare la volontà e le esigenze ed a costruire la norma del settore, conferendo minore approssimazione alla norma giuridica, quale interpretazione della volontà e delle necessità dei singoli.
In base a questo rilievo legislativo, la retribuzione prevista dalla norma collettiva acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e di sufficienza. E poiché questo aspetto di adeguatezza investe le disposizioni economiche del contratto collettivo anche negli interni rapporti fra le singole retribuzioni, la singola disposizione del contratto è inidonea, di per sè sola, a costituire un interno parametro che consenta di accertare l'inadeguatezza (ex art. 36 Cost.) di altra disposizione dello stesso contratto.
Quest'inadeguatezza può essere pertanto ricercata solo attraverso l'estremo parametro dell'art. 36 Cost.; ed esige tuttavia adeguata prova.
Ciò, nel caso in esame. Il rapporto fra le retribuzioni spettanti agli operai di terzo livello assunti fino al 31 dicembre 1991 ed agli operai di pari livello assunti posteriormente, essendo previsto contrattualmente, non è di per sè solo sufficiente per valutare l'adeguatezza della singola retribuzione. Nè è stata allegata ed ancor meno dimostrata la lamentata inadeguatezza in base ad un parametro esterno al contratto stesso.
Ciò è a dirsi anche in ordine alla lamentata lesione del minimo retributivo in funzione della professionalità. Per le indicate ragioni, la retribuzione prevista dalla norma collettiva è, anche quale differenziazione della professionalità, la più idonea interpretazione della volontà e delle esigenze del settore. E nel caso in esame, peraltro, come osservato nella sentenza impugnata, la norma collettiva, attraverso un ragionevole parametro, differenzia la professionalità in funzione dell'anzianità.
In ordine alla lamentata discriminazione ed alla lamentata violazione del principio della buona fede, è stato affermato che non esiste, a favore del lavoratore subordinato, un diritto soggettivo alla parità di trattamento;
e pertanto l'attribuzione d'un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore (che si trovi nell'identica posizione) il diritto allo stesso beneficio, ne' titolo per risarcimento del danno;
ne' è configurabile lesione del principio della buona fede, poiché questo sussiste solo all'interno del singolo rapporto, consentendo al giudice di accertare che l'adempimento d'un obbligo, contrattuale o legislativo, avvenga nell'ambito dei valori espressi nel rapporto medesimo (Sez. Un. 17 maggio 1996 n. 4570). Il principio è stato recentemente confermato da questa Corte (Cass. 10 novembre 2000 n. 14599). Non diversamente è a dirsi per altro limite costituzionale (art. 41 secondo comma Cost.) al potere del datore. Nella misura in cui per il datore assume rilievo vincolante la norma collettiva che preveda una differente retribuzione in funzione dell'anzianità dei singoli dipendenti, i relativi poteri ed i relativi limiti non assumono alcun rilievo (Sez. Un. 17 maggio 1996 n. 4570). Il ricorso deve essere respinto. E le ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 34.200 pari ad euro 17,66 oltre a lire 4.000.000 per onorario pari ad euro 2.065,23.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002