Sentenza 14 novembre 2024
Massime • 2
In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).
In tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di à di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45810 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Presidente;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito, per la parte civile, l'Avv. Walter Marrocco del Foro di Roma, che si è riportato al ricorso e alla memoria depositata, chiedendone l'accoglimento. udito, per l'imputato, l'avv. Andrea Pezzangora del Foro di Brescia, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale chiedendo che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile. PREMESSO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 45810 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 14/11/2024 1. Con sentenza emessa in data 04/12/2023, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia 21/03/2019, che aveva assolto K. P . per il delitto di cui agli articoli 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen., ai danni della figlia W. p. , minore di anni dieci, perché il fatto non sussiste;
la sentenza di primo grado era stata impugnata dalla parte civile limitatamente alle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello P . A. parte civile costituita, propone ricorso per cassazione per conto proprio e della figlia minore, limitatamente agli effetti civili della sentenza. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. La Corte ha ritenuto superfluo procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (richiesta a pag. 37 della dichiarazione di appello), applicabile anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili della sentenza, ritenendo non sussistenti concreti elementi, neppure in via ipotetica, per procedere ad una motivazione rafforzata in grado di ribaltare la pronuncia di primo grado e, per conseguenza, non risultando la prova, di cui veniva richiesta la rinnovazione, decisiva. Tale motivazione si risolve, secondo la ricorrente, in un tautologismo argomentativo. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 609-bis, cod. pen., laddove la sentenza rileva che il fatto non sussisterebbe in assenza di evidente finalità di concupiscenza. Il ricorrente cita in proposito la giurisprudenza della Corte sulla natura di "atto sessuale" di ogni toccamento che insiste su zone erogene, quali la zona inguinale e l'interno coscia. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 12 e 730 cod. proc. pen.. Contrariamente a quanto asserito dalle due sentenze, non vi è stato un proscioglimento dell'imputato per i fatti posti in essere in omissis ai danni della figlia maggiore U K. ma solo un decreto di archiviazione disposto dalla Procura distrettuale di Varsavia, senza alcun intervento da parte di un giudice terzo, con conseguente impossibilità di attribuire alcun valore di giudicato ai contenuti del provvedimento. Errava quindi già il primo giudice, laddove parlava di definizione con esito "tombale" del procedimento polacco. 2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della deposizione del teste B . M. La Corte di appello ha ritenuto la deposizione del teste "incerta" e in ogni caso "non incompatibile" con la versione fornita dall'imputato, secondo cui egli si sarebbe limitato a tenere per mano la figlia durante tutta la durata del film. Al contrario, il teste, di cui si era chiesta la nuova audizione in sede di rinnovazione, era stato preciso nel descrivere la condotta dell'imputato, come riportato a pagina 24 della sentenza, in termini assolutamente inconciliabili con la versione fornita dall'imputato. 3. In data 26 settembre 2024 l'Avv. Walter Marrocco, per la parte civile, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. 2 Quanto al primo motivo, evidenzia come la Corte territoriale fondi il giudizio di superfluità della richiesta rinnovazione istruttoria su una preventiva prognosi di condanna, del tutto estranea al paradigma metodologico tracciato dalla norma in argomento. La richiesta di rinnovazione della prova dichiarativa risulta infatti rigettata (pag. 22) sulla base del rilievo che non si rinverrebbero, preliminarmente, dagli atti, elementi aventi la forza sufficiente per scardinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'apparato argomentativo posto a sostegno della sentenza di assoluzione. L'articolo 603 c.p.p. non autorizza a ritenere che la rinnovazione della prova dichiarativa debba avvenire solo allorché il Giudice di appello, quando la dispone, già ritenga di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado, «non essendovi alcun automatismo né alcuna implicazione, normativamente previsti, tra la scelta di rinnovare e quella di condannare» (Sez. 5, Sentenza n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romei, Rv. 278294 - 01, n.m.). 4. In data 2 ottobre 2024 il processo veniva rinviato alla data odierna per legittimo impedimento del difensore. 5. In data 2 ottobre 2024 la parte civile depositava nuova memoria, ripetitiva dei contenuti della precedente. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Per ragioni di coerenza espositiva, il Collegio non seguirà l'ordine di proposizione dei motivi di ricorso, ma procederà al loro esame secondo un proprio ordine logico. 2. Si premette che non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (in c.d. "doppia conforme") dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
3 b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, CC e altri, Rv. 255542. 3. Ciò premesso, e prima di passare all'analisi delle doglianze, il Collegio ritiene necessario procedere ad una actio finium regundorum relativa ai principi che regolano la valutazione della prova in casi quale quello in esame, che presenta profili del tutto peculiari. Il processo penale è governato, come noto, dalla regola secondo cui «se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 3, n. 42007 del 27/11/2012, M., Rv. 253605 - 01); tale è il portato della c.d. "regola B.A.R.D" (beyond any reasonable doubt), che impone una pronuncia liberatoria in caso di presenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Il caso che oggi occupa, tuttavia, presenta aspetti particolari, in quanto la pronuncia assolutoria, a seguito della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, ha acquisito forza di giudicato, per cui il processo è proseguito, a seguito di appello della sola parte privata, esclusivamente ai fini delle statuizioni civili. Occorre quindi chiarire se, in tale ipotesi, le regole di giudizio che debbano presiedere lo scrutinio dei giudici di appello, siano o meno le stesse seguite dal giudice di prima cura;
l'esito di tale valutazione proietterà i suoi effetti non solo sul giudizio finale di valutazione delle prove, ma anche su quello relativo alla rinnovazione dell'istruttoria, richiesta espressamente dalla parte civile. 3.1. In proposito, la Corte, nella sua massima composizione (Sez. U., n. 22065 del 4 giugno 2021, CR, Rv. 281228, non massimata sul punto), adita a chiarire la portata dell'articolo 622 cod. proc. pen., ha affermato che «con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare sopradescritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima». Tale statuizione, che concerneva il giudizio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, va letta in combinato disposto con quanto affermato dalla Corte costituzionale, la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, con sentenza n. 185 del 2021 ha stabilito che «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la 4 condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto» (la sentenza aveva ad oggetto il caso del proscioglimento intervenuto a seguito di estinzione del reato per amnistia o prescrizione). Il Giudice delle leggi ha, in tale sede, rammentato quella giurisprudenza della corte EDU secondo cui, se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino), ma dall'altro lato ha anche avvertito che (il corsivo, ora e in seguito, è del Collegio) «l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno» (in particolare, il rinvio è a Corte EDU, sentenza 11 February 2003, Ringvold
contro
Norvegia, ric. n. 34964/97) Tale ultima sentenza ha infatti precisato che un soggetto rimane formalmente imputato («charged») finchè la assoluzione («acquittal») non assume valore di giudicato («legai force») e che «un atto che può dare origine a una richiesta di risarcimento civile in base al diritto della responsabilità civile e che è anche coperto dagli elementi costitutivi oggettivi di un reato penale non può, nonostante la sua gravità, fornire un motivo sufficiente per considerare la persona presunta responsabile dell'atto nel contesto di una causa per responsabilità civile come "imputata di un reato penale"» (la traduzione è dell'estensore). La Corte EDU ha in tale sede altresì precisato che «l'esonero dalla responsabilità penale, pur dovendo valere nell'ambito del procedimento di risarcimento, non debba precludere l'accertamento della responsabilità civile per il risarcimento derivante dagli stessi fatti sulla base di un onere della prova meno rigoroso (v., mutatis mutandis, X v. Austria, no. 9295/81, Commission decision of 6 October 1982, Decisions and Reports (DR) 30, p. 227, and C. v. the United Kingdom, no. 11882/85, Commission decision of 7 October 1987, DR 54, p. 162)». Pertanto, conclude la Corte costituzionale nella pronuncia citata, nel senso che, «una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria». Ancora, questa Corte (Sez. 2, Ord. n. 6690 del 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216 - 01) ha ritenuto - richiamando la predetta sentenza del Giudice delle leggi - che il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., e quindi a verificare la sussistenza dell'illecito civile, dovrà seguire «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Cost., n. 182 del 30 luglio 2021). 5 Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01, ha poi precisato che «il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente"». Anche Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01, ha infine ribadito che nel giudizio di rinvio, quanto all'accertamento del nesso di causalità, la valutazione del materiale probatorio raccolto deve essere effettuata «secondo il criterio del "più probabile che non" a seguito della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2021». 3.2. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'articolo 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., «in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 3.3. Tale principio si abbina a quanto stabilito dall'articolo 573 cod. proc. pen.. Ed infatti, il comma 1 della norma («l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale»), va coordinato con la disposizione di cui al successivo comma 1-bis, introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia". Questa Corte (Sez. 4, Ord. n. 8483 del 17/01/2023, I.T.A.S., n.m.) ha ritenuto che l'eliminazione dal comma 1 dell'articolo 573 dell'aggettivo "soli" (riferito agli interessi civili), attuata con l'art. 33 del d.lgs n. 150/2022, sta ad indicare che la previsione in esame regolamenta oggi l'ipotesi in cui l'impugnazione per gli interessi civili concorre con l'impugnazione agli effetti penali del pubblico ministero o dell'imputato, mentre laddove l'impugnazione è operata ai fini dei "soli" interessi civili, trova applicazione il successivo comma 1-bis, secondo cui «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Il comma 1-bis dell'articolo 573 era stato ritenuto applicabile dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Ord. n. 11279 del 03/02/2023, Guccio Gucci spa, Rv. 284396 - 01; Sez. 3, Ord. n. 7625 del 11/01/2023, Ambu, Rv. 284248 - 01; Sez. 2, Ord. n. 6690 del 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216 - 01) anche ai giudizi d'impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore;
tuttavia, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., 6 4 Rv. 285036 - 01) hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. 3.4. Ciò posto, occorre verificare se i principi affermati dalla succitata pronuncia della Corte Costituzionale, adita per valutare della conformità a Costituzione dell'articolo 578 del codice di rito, possano trovare applicazione anche al caso di specie, in cui la decisione sulla responsabilità penale è divenuta irrevocabile per effetto della mancata impugnazione dell'assoluzione da parte del pubblico ministero. Il Collegio ritiene che al quesito debba essere fornita risposta affermativa. Ed infatti, il passaggio in giudicato - per effetto della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero - della decisione sulla responsabilità penale, rende irreversibile il relativo accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli standard probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in accordo con i principi enucleati dalla giurisprudenza convenzionale e dalla Corte costituzionale (superiormente evidenziati). Le stesse Sezioni Unite CR (Sez. U, n. 22065 del 2021, citate) hanno in proposito affermato che «verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale [omissis] ... La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo "status libertatis", quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette». In altre parole, non troverà applicazione lo standard dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì quello della «probabilità prevalente» e del «più probabile che non», secondo cui (Così Sez. 3 Civ., n. 10978 del 30/03/2023. n.m.) «il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (Cass. 25885 del 2022)». Ciò significa che la norma di cui al comma 1 dell'articolo 573 (per i giudizi ai quali - giusta la pronuncia delle Sezioni Unite 38481/2023 - non trovi applicazione la disposizione introdotta dalla legge Cartabia) deve essere interpretata nel senso che, anche nella fase decisoria, le «forme» con cui il processo deve essere deciso sono quelle del processo penale (ossia gli articoli 7 da 538 a 543 del codice di rito), ma il canone di giudizio e di valutazione delle prove non possono che tornare ad essere quelli propri del giudizio civile. 4. Ciò debitamente premesso, il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate. 4.1. In via preliminare il Collegio evidenzia che, seppure l'articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», questa Corte ha ritenuto che «il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, CR, Rv. 281228 - 01; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267409; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255 - 01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01), precisando in motivazione che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. 4.2. Scendendo al profilo di doglianza, va sottolineato che la nozione di prova «decisiva», in prospettiva della sua rinnovazione in appello, non rimanda a quella considerata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per cui tale sarebbe la prova che, ove esperita, avrebbe «sicuramente» determinato una diversa pronuncia (cfr. per tutte Sez. 4 n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323); ciò in quanto, in tal caso, il tema è circoscritto ad una fase in cui il dibattimento è alle battute iniziali e viene rigettata una richiesta di assunzione di prova avanzata da una delle parti ai sensi dell'art. 495, comma, 2 cod. proc. pen.. La nozione in esame, invece, si inquadra nel diverso contesto in cui il giudice prende in considerazione non prove «negate», bensì «da riassumere», ossia già esaminate con la decisione assolutoria impugnata, che le ha assunte a proprio fondamento. Da tale connotazione discende che ai fini in esame devono ritenersi «decisive» le prove che sulla base della sentenza di primo grado abbiano «determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di appello nell'alternativa "proscioglimento - condanna"». Pertanto, per individuare le fonti dichiarative di cui disporre la rinnovazione, è necessario sviluppare una valutazione che consideri esclusivamente il portato liberatorio o accusatorio del 8 narrato, come emerso dalla sentenza assolutoria ovvero prospettato dall'appellante, in funzione di un giudizio prognostico circa l'idoneità a determinare, in via esclusiva od in concorso con altre fonti probatorie, la decisione di proscioglimento o di condanna. Entro tali paletti si deve articolare la decisione della Corte di appello in ordine alla necessità, o non necessità, di disporre la rinnovazione della prova dichiarativa. La discrezionalità di tale apprezzamento determina l'incensurabilità in sede di legittimità della relativa valutazione, ove correttamente motivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, n.m.; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 - 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 SO e altri). Non è, invece, previsto che la rinnovazione della prova dichiarativa debba avvenire solo allorché il giudice di appello, quando la dispone, già ritenga di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado, non essendovi - come correttamente dedotto dalla ricorrente - alcun automatismo né alcuna implicazione, normativamente previsti, tra la scelta di rinnovare e quella di condannare (Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romei, Rv. 278294 - 01, par. 8.2.1). L'ultima pronuncia citata, infatti, per sottolineare la non necessità di una prognosi di ribaltamento della sentenza liberatoria, evidenzia la differenza di latitudine tra il profilo delle valutazioni iniziali del giudice nel vagliare l'impugnativa, secondo un giudizio ex ante, e quello degli effetti della mancata rinnovazione, che viene in gioco ex post in termini sanzionatori rispetto alla mancata rinnovazione. 4.3. Nel caso in esame, la Corte di appello, laddove non ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria alla luce di una prognosi, effettuata ex ante, di non ribaltamento della pronuncia di primo grado, non ha fatto buon governo dei principi sopra evidenziati. Essa, infatti, si limita ad una esposizione dei principi elaborati da questa Corte in tema di rinnovazione istruttoria, accompagnata da una apodittica affermazione (riportata sia a pag. 22, in occasione della analisi dell'istanza di rinnovazione, che a pagina 25), secondo cui «nessun elemento dotato di effettiva e scardinante efficacia persuasiva in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo della prova e invero evincibile dagli atti, tutti compiutamente valutati dal tribunale». La pronuncia, oltre a non contenere una motivazione che vada oltre una circolarità argomentativa (secondo cui si potrebbe pervenire ad un ribaltamento della pronuncia assolutoria solo se già in via preliminare il giudice di appello è convinto di doverla ribaltare), si caratterizza anche per un vulnus metodologico, laddove valuta gli elementi di prova favorevoli all'attore in chiave dubitativa (parlando esplicitamente di «ragionevole dubbio»), anziché applicare il canone della «probabilità prevalente», come avrebbe dovuto fare. La regola «B.A.R.D.», infatti, era stata correttamente utilizzata dai primi giudici, vedendosi, in prima cura, in tema di responsabilità penale dell'imputato, laddove il processo di appello concerneva esclusivamente l'azione civile, con conseguente obbligo di ricalibrazione della lente 9 di osservazione e valutazione della piattaforma probatoria alla luce del diverso standard probatorio. Questa Corte, in un caso simile al presente (Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739 - 01), ha infatti rammentato che, secondo la citata sentenza del Giudice delle leggi, il giudice penale dell'impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 12 luglio-il settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (Corte Costituzionale, sentenza n. 182/2021, § 14.1). In casi, quale quello in esame, in cui confluiscono elementi probatori di particolare complessità, spettava alla Corte territoriale lo scrutinio comparativo tra le ipotesi in campo per stabilire quale di esse fosse caratterizzata da «probabilità prevalente». In tale prospettiva, l'esame comparativo delle prove orali decisive ai fini del giudizio, e la loro valutazione ai fini della rinnovazione, non sono stati effettuati nei termini richiesti dalla citata giurisprudenza apicale di legittimità e della Corte costituzionale, in relazione alla circostanza fattuale delle modalità di toccamento della piccola persona offesa ad opera dell'imputato, che secondo le concordi dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto, ebbe a porre la sua mano, muovendola, tra l'interno coscia e l'inguine dell'imputato, zone sicuramente da considerarsi come «erogene», il cui toccamento costituisce «atto sessuale» (essendo irrilevante in tal caso la sussistenza del fine di concupiscenza dell'agente, che assume invece rilievo quale canone di qualificazione - in termini di atto sessuale - di condotte poste in essere su zone del corpo non immediatamente qualificabili come erogene;
v., ex plurimis, Sez. 3, n. 40445 del 23/01/2018, R., n. nn.). 4.3. I giudici del secondo grado, alla luce degli anzidetti principi, avrebbero quindi dovuto (ri)esaminare la deposizione del teste B.M. (estraneo alle vicende familiari), il quale conferma di avere visto in prima persona l'episodio contestato in rubrica, che descrive la condotta dell'imputato come «incompatibile» con la versione offerta dall'imputato (la stessa sentenza riporta un passaggio della sua deposizione: «allora, io mi sono inchinato leggermente in avanti e ho guardato cosa succedeva alla bambina e grazie anche ad un momento di luminosità della scena del film, ho visto che il padre della bambina teneva la mano sinistra tra le gambe della bambina nella zona inguinale. L'ho visto per pochissimi istanti, ma ho visto una mano in movimento nella parte interna della gamba della bambina»), alla luce del complessivo materiale probatorio offerto dal giudizio di primo grado, applicando gli standard probatori propri del giudizio civile (a differenza del giudice di prima cura, investito del giudizio di responsabilità penale). Tale piattaforma probatoria era costituita da: 10 - le dichiarazioni della denunciante P.A. la quale ha affermato di avere assistito al fatto nei termini descritti nel capo di imputazione, nonché ad analoghi episodi posti in essere da parte dell'imputato nei confronti della prima figlia (v. infra), che la spinsero a portare la figlia via dalla casa paterna;
- le dichiarazioni della madre della denunciante M.J. , nonna della persona offesa, la quale ha affermato di avere assistito al fatto nei termini descritti nel capo di imputazione, nonché ad analoghi episodi posti in essere da parte dell'imputato nei confronti della prima figlia, descritti in modo molto preciso ed inequivocabile (la teste ha affermato di avere sorpreso - nel 2012 - l'imputato, nudo dalla cintola in giù, con il membro in erezione posto in prossimità della bocca della bambina); - le dichiarazioni della sorella consanguinea della persona offesa, K.U. , detta om issis la quale ha confermato di essere stata oggetto - in Polonia - di attenzioni sessuali da parte del padre fino all'età di 12 anni, confermando anche le dichiarazioni della nonna circa l'essere stata costretta a praticare rapporti orali al padre, ma di non aver intrattenuto con lo stesso mai rapporti sessuali completi (circostanza che affievolisce del tutto l'elemento della riscontrata assenza di lesioni vaginali in capo alla bambina, accertata in Polonia); - le dichiarazioni di T.A. , appartenente al Corpo di polizia municipale di Brescia (teste sconosciuto alle parti civili, e quindi certamente non "indottrinato" né oggetto di contaminazioni), la quale rammenta che il giorno dopo il fatto, interveniva ai giardini pubblici dove rinveniva l'imputato che teneva la testa sulla pancia della bambina e le mani serrate sui di lei glutei, atteggiamento ritenuto «anomalo, per come stringeva le mani sui glutei della bambina» (v. pag. 15 sentenza). Tutte le altre prove erano assolutamente circostanziali e indirette, non avendo alcuno dei testimoni residui assistito ai fatti. Tale valutazione, necessaria (non già ai fini del ribaltamento della prima sentenza, ma) ai fini della decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, risulta omessa, limitandosi la sentenza di appello a confermare il percorso motivazionale dei primi giudici senza procedere a «rileggere» la piattaforma probatoria secondo i canoni di giudizio propri del processo civile, elemento in grado, potenzialmente, di scardinare la tenuta logica del provvedimento di prima cura. Coglie, inoltre, nel segno la ricorrente laddove evidenzia che nessuna valenza conclusiva (o «tombale», come affermato a pag. 7 della sentenza impugnata e a pag. 15 della sentenza di primo grado) poteva essere attribuita all'esito del procedimento instaurato in Polonia per i fatti commessi in danno della K.U. (fatti da valutarsi ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e della eventuale sussistenza di innaturali pulsioni edipiche e pedofile); vuoi per la parzialità della documentazione prodotta (a pag. 32 dell'atto di appello si evidenzia come non sia stata neppure prodotta la perizia psicologica disposta dalla A.G. polacca sulla giovane K.U. ), vuoi ancora per l'assenza di un provvedimento dotato di valore di giudicato;
vuoi, buon ultimo, 11 per l'assenza di un vaglio da parte di un giudice terzo sulla vicenda (il procedimento è stato infatti archiviato nel 2017 dalla Procura distrettuale di omissis Non può infatti non evidenziarsi come la prima sentenza, a pagina 27-29, riporta, facendole proprie, le testuali motivazioni del provvedimento di archiviazione, giungendo financo a «ricalcare» le parole dell'A.G. polacca nella formulazione del dispositivo. La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, avendo la Corte di appello valutato la necessità o meno di rinnovare l'istruttoria sulla base di parametri di valutazione inconferenti rispetto al caso concreto. 5. L'accoglimento del primo motivo ha efficacia assorbente sui restanti profili di doglianza, salvo quanto in narrativa evidenziato. 6. Conclusivamente, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente agli effetti civili. 6.1. Coerentemente con gli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, CR, Rv. 281228 - 01, dianzi citata), perché la ratio della previsione dell'articolo 622 cod. proc. pen. è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali. Ed infatti, l'articolo in parola prevede che «fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile» (riferendosi l'inciso «quando occorre», in tutta evidenza, al caso in cui la Corte pronunci annullamento senza rinvio ai sensi dell'articolo 620, ipotesi non ricorrente nel caso di specie). Il Collegio ritiene quindi di non uniformarsi a quella giurisprudenza (precedente alla riforma operata nel 2022 e alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2021) secondo cui, in caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale (Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746 - 01; Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762 - 01), permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del principio di rilievo costituzionale del «giusto processo», anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa (Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, V., Rv. 279574 - 02). Tale indirizzo, infatti, si fondava sul principio secondo cui «pur in presenza di un giudicato assolutorio irrevocabile, la decisione formulata sul piano civile deve esaminare tutti gli aspetti 12 della vicenda secondo i canoni interpretativi e le regole processuali proprie del diritto penale, come ab origine introdotte» (Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, citata), senza distinzione tra le ipotesi in cui sia ancora esistente, nonostante l'assoluzione in primo grado, un potenziale conflitto dai risvolti penalistici (per l'eventuale impugnazione della parte pubblica) e i casi in cui l'esito sanzionatorio negativo sia inattaccabile (Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, citata), principio, come visto in narrativa, superato dalla successiva giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il Collegio ritiene invece di dover dare continuità a quell'indirizzo (sent. n. 8483/2023, I.T.A.S., citata) secondo cui l'art. 622 cod. proc. pen., a seguito della riforma "Cartabia", si applica ai casi in cui il processo debba regredire alla fase precedente per essersi verificata una qualche nullità che ha inficiato il processo di secondo grado, mentre l'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. disciplina il caso in cui il giudice penale debba rinviare «per la prosecuzione» del giudizio al giudice civile: pertanto, ove il processo «prosegua» in presenza di impugnazione non inammissibile, troverà applicazione (a regime), l'articolo 573, comma 1-bis; ove invece «regredisca», troverà applicazione l'articolo 622 cod. proc. pen.. 6.2. Il giudice del rinvio procederà quindi a nuovo giudizio utilizzando, coerentemente con i principi sopra esposti, le regole proprie del giudizio civile. Deve infatti ritenersi superata quella giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte, formatasi prima delle citate pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite di questa stessa Corte, secondo cui «il giudice civile del rinvio è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale (Sez. 4, n. 29083 del 05/04/2018, Pompa, n.m.; Sez. 4, Sentenza n. 27045 del 04/02/2016, Di Flaviano, Rv. 26773001)». Ed infatti, il Collegio ritiene che é indubitabile che, quando l'azione civile viene esercitata nel processo penale, la fonte dell'obbligazione ex delicto è costituita dall'articolo 185 cod. pen. («ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui»), laddove sopraggiunga l'irrevocabile accertamento di non colpevolezza, essa tornerà ad essere costituita dall'articolo 2043 cod. civ. («Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»), in quanto, come evidenziato anche in dottrina, lo stesso fatto storico (o per meglio dire una catena di fatti storici, identificati sulla base di coordinate spaziali e temporali), integra lo schema giuridico di due diverse norme, una norma contenuta nel codice penale, ma di natura civilistica, e una norma contenuta nel codice civile: venuta meno la prima, si riespande la seconda (in tal senso anche la citata pronuncia n. 11808/2022, Restaino).
P.Q.M.
13 Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 02/10/2024.