Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45810
CASS
Sentenza 14 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).

In tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'"al di à di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bari del 2 febbraio 2024, appellata da B. Pasqua e L. Nicola, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti di cui all'art. 371 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste" e revocava le statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado. Alla B. e al L. era stato contestato di avere giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile su ricorso di Augusto Be. per crediti derivanti da prestazioni professionali di avvocato, in particolare affermando, contrariamente al vero, …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …

     Leggi di più…

  • 3Art. 52 cod. antimafia: crediti da illecito e spese nel sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2025

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 45810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45810
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo