Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, nel caso in cui, per l'impedimento del Presidente, la sentenza sia sottoscritta dal componente più anziano del collegio, questi deve fare menzione dell'impedimento medesimo, certificandone l'esistenza, ma non è tenuto a specificare quale sia la natura dello stesso, e neanche a formulare generico richiamo "agli atti d'ufficio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 20446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20446 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GI Umberto - Presidente - del 12/02/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. AR S. - Consigliere - N. 204
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 29180/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM TO N. IL 06/02/1981;
ZO AN N. IL 30/10/1978;
IN TO N. IL 12/04/1967;
D'AL IO NN N. IL 20/02/1947;
LA AN N. IL 08/11/1973;
GI OS N. IL 25/08/1978;
RI LU N. IL 19/07/1972;
RA EO N. IL 21/12/1964;
NC SE N. IL 06/12/1955;
TR DI UC N. IL 28/02/1973;
ZA VI N. IL 24/06/1967;
LD IG N. IL 06/10/1970;
avverso la sentenza n. 1315/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA ED Pompeo che ha concluso per l'ACR per MI OR, il rigetto dei ricorsi di D'IS, UM, NI, ST, ZA e LD;
l'inammissibilità per ZO, RD e GI;
l'ASR limitatamente all'interdizione per AN e AL;
uditi i difensori avv. Di Terlizzi Domenico, Aricò Giovanni, (Ndr:
testo originale non comprensibile) Massimo Roberto, (Ndr: testo originale non comprensibile) Giovanni, sost. dell'avv. GN TE, IT ED sost. dall'avv. Dominici Giuliano, Quaranta NI. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/6/2012, la Corte d'appello di Bari, provvedendo sull'appello proposto dal P.M. e dagli imputati avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 19/5/2011, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da NZ NA, assolveva ON SC, UG LO, IO NA e RA AR, dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati contestati a IA AN e lo assolveva per altri, riconosceva a favore di RD NT e AL EP il vincolo della continuazione con fatti già giudicati con altra sentenza, rideterminava le pene inflitte a ZO AN, AN GO, NI LU, GI DO, ST CL AN, ZA VI e LD IG;
provvedeva su pene accessorie, misure di sicurezza e confisca e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Si procede all'esposizione separata delle diverse posizioni dei ricorrenti.
1.1. EM TO. La Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800 di multa per il reato di tentata estorsione ai danni di EL CH, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in ZA nel dicembre 2007.
Secondo la Corte, EL, così come altri imprenditori, era taglieggiato dal gruppo di cui facevano parte i fratelli MI. Il 15/12/2007, le intercettazioni telefoniche avevano registrato l'arrivo di un gruppo di persone sotto l'abitazione della persona offesa, arrivo preannunciato da ET NI, genero di RA EL CH: EL si era barricato in casa, fingendo di non esservi.
La Corte dava atto che la presenza in quel gruppo di MI OR non era certa;
tuttavia, rilevava che l'attività estorsiva era proseguita nei giorni successivi, tanto che EL dapprima si era trasferito in albergo e poi si era allontanato da Bari, essendo stato avvertito che MI CH, fratello di OR (successivamente deceduto) stava mandando qualcuno a prenderlo: quella persona era MI OR, come la fidanzata di MI CH gli aveva confidato.
L'azione non aveva avuto seguito per l'intervento del suocero RA EL (indicato come uno dei capi del clan mafioso) in un incontro in un bar di Bari appositamente convocato, su cui avevano riferito ET e LL.
Ricorre per cassazione il difensore di MI OR, deducendo violazione di legge.
Era stato provato che MI non faceva parte del gruppo di persone che, il 15/12/2007, si era recato a casa della persona offesa per malmenarlo e terrorizzarlo. La Corte aveva, tuttavia, confermato la responsabilità dell'imputato sulla base di due telefonate intervenute alcuni giorni dopo, nelle quali MI OR aveva manifestato la disponibilità a parlare con EL: ma nessun esito aveva avuto tale manifestata disponibilità, perché l'attività estorsiva era cessata il 15/12/2007.
Ritenere MI colpevole per un'adesione postuma ad un reato in itinere, ideato e commesso da altri, integrava la violazione dell'art. 115 cod. pen. in base al quale il mero accordo per commettere il reato non può determinare alcuna punibilità. In un secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'ingiusto profitto del reato di estorsione: non era stata dimostrata la finalità della visita del 15/12/2007 a casa della persona offesa, ne' emergeva alcuna richiesta di denaro dalle stesse parole del EL.
Le dichiarazioni di ET sul punto erano smentite dalla stessa persona offesa (così come era stato smentito per l'estorsione ai danni di altro soggetto, per la quale MI era stato assolto in primo grado). Le deduzioni sul punto sviluppate nell'atto di appello erano state tralasciate nella sentenza impugnata.
In un terzo motivo si deduce altro vizio di motivazione: la sentenza impugnata, in due diversi passaggi, prima aveva affermato con certezza e poi aveva ritenuto non provata la presenza di MI OR nel gruppo che, il 15/12/2007, si era radunato sotto l'abitazione della persona offesa;
tale presenza era stata esclusa dal Giudice di primo grado. La contraddittorietà della motivazione era evidente.
In un quarto motivo si deduce violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la Corte non aveva affatto motivato sull'utilizzo del metodo mafioso nel delitto in questione.
Perché ricorra tale metodo occorre un quid pluris rispetto alla violenza o alla minaccia che, invece, era del tutto assente, anche tenuto conto che entrambi i giudici di merito avevano escluso la presenza di armi.
In un ultimo motivo, riguardante la medesima aggravante, si deduce vizio di motivazione, non potendo addebitarsi l'utilizzo del metodo ad un soggetto che non era presente sul posto e che, secondo un passaggio della sentenza, non aveva partecipato nemmeno sotto il profilo psicologico al reato.
Il difensore di MI ha depositato motivi nuovi, con cui approfondisce quelli già esposti e sottolinea che nel nostro ordinamento non è ipotizzabile un "concorso morale a posteriori", vale a dire un'adesione psicologica ad una attività criminosa già esplicatasi.
La manifestata disponibilità di MI a contattare EL, quindi, non aveva alcuna rilevanza perché l'attività esecutiva non era proseguita;
ne' risultava che MI avesse in qualche modo partecipato alla fase ideativa o preparatoria del reato. Il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.3. ZO AN.
Condannato in primo grado per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 alla pena di anni dieci di reclusione, previo riconoscimento della continuazione con altra condotta già definitivamente giudicata, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli concernenti la richiesta di riduzione della pena inflitta.
La Corte aveva ridotto la pena finale ad anni otto di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore di ZO AN, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: il ricorrente non aveva chiesto solo la riduzione della pena, ma anche la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione delle pene accessorie, la revoca del ritiro della patente di guida, del divieto di espatrio e della libertà vigilata, oltre alla revoca delle statuizioni civili e delle confische.
La Corte non aveva provveduto sui relativi motivi di appello, che non erano oggetto di rinuncia.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.4. RD TO.
Condannato in primo grado alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena inflitta.
La Corte territoriale aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli giudicati in altra sentenza e aveva rideterminato l'aumento per la continuazione in anni due di reclusione, confermando le restanti statuizioni.
Ricorre per cassazione il difensore di RD NT, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di determinazione della pena nel minimo, di concessione delle attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione.
1.5. D'AL IO NN.
L'imputato è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici di reclusione per i reati di cui al capo B (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), C, D ed E (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).
Secondo le imputazioni, D'IS era il luogotenente di NI LU, commerciante di droga della zona di Milano ed era stato delegato a organizzare le forniture da inviare ai sodali baresi, provvedendo a rifornirsi da altri soggetti di nazionalità serba e organizzando il trasporto della droga. In tale veste aveva realizzato tre trasporti di cocaina, la prima di oltre 21 kg. di cocaina quasi pura (sequestrata ad Ancona, durante il trasporto, a ZO AN), la seconda di una identica quantità di cocaina (seppure di percentuale minore di purezza), consegnata a OL NI (arrestato e separatamente giudicato), la terza avente ad oggetto la consegna di kg 30 di cocaina consegnati a sestagalli franco. La responsabilità per il primo episodio non era contestata con l'atto di appello.
La Corte territoriale aveva rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Secondo la Corte era stata raggiunta la prova della consapevolezza dell'imputato di far parte di un sodalizio criminoso, attraverso un volontario e concreto apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell'associazione: a tal fine rilevavano i comportamenti posti in essere per la cessione di stupefacente contestati ai capi C, D ed E, sintomatici dell'esistenza di una vera e propria compagine criminosa in seno alla quale egli risultava inserito. Le intercettazioni avevano ampiamente dimostrato l'esistenza dell'associazione facente capo a RI NO, che si giovava anche di un filone milanese, del quale si occupava LD IG. Il coinvolgimento del D'IS negli episodi specifici dimostrava l'inserimento nell'associazione nel ruolo indicato nell'imputazione. Ricorre per cassazione il difensore di D'IS LI Giovanni deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta che la Corte, pur avendo dato atto dell'inutilizzabilità di alcune intercettazioni di conversazioni ambientali, ritenute decisive per la prova della partecipazione all'associazione in sede cautelare, abbia ritenuto provata detta partecipazione sulla base del coinvolgimento di D'IS per i reati fine.
Al contrario tale prova (così come quella dell'esistenza dell'associazione) non emerge dagli atti di indagine utilizzabili. Il succedersi di una serie di iniziative illecite non fornisce la prova dell'esistenza di un sodalizio ma, al più, può essere utilizzato dal giudice come elemento da valutare insieme ad altri indici. La prova dell'inserimento di un soggetto in un sodalizio criminoso può essere fornita solo con la dimostrazione di un ruolo specifico assunto, funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi del gruppo. Inoltre, fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente possono essere ritenuti partecipi della medesima associazione per delinquere solo se tra essi si instauri un rapporto stabile e continuativo di fornitura: altrimenti si può ipotizzare soltanto il concorso di persone nel reato continuato.
Nel caso di specie non era possibile ritenere provata l'esistenza di un'associazione per delinquere che comprendesse il fornitore NI LU e l'acquirente RI NO, atteso che i rapporti tra gli stessi erano contenuti in un arco di tempo di soli tre mesi. L'arresto di RI per violazione agli obblighi di sorveglianza speciale aveva determinato la cessazione delle forniture. Il RI, comunque, non aveva un rapporto stabile con NI, ma si riforniva dal suo gruppo per poi commercializzare la droga con la propria rete: era, quindi, un'autonoma presenza sul mercato della droga.
Anche ritenendo sussistente l'associazione, le indagini mostravano che D'IS era mero esecutore di specifici accordi presi direttamente dal NI;
mancava chiaramente la consapevolezza del ricorrente di agire nell'ambito di un'organizzazione; l'autonomia tra i due gruppi era inoltre dimostrata da un'intercettazione telefonica, da cui emergeva che il gruppo RI non aveva pagato una precedente fornitura.
Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1.6. LA AN.
L'imputato è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo A, promossa e diretta da RI NO e da RA EL CH;
secondo l'imputazione egli, insieme a Di LL IO, si rendeva disponibile anche ad azioni di forza, curava le attività illecite dell'associazione e, in particolare, usura, traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio e offriva il supporto logistico per la celebrazione dei riti di affiliazione e per il rifugio degli associati nei periodi di maggiore attrito con un clan rivale.
La sentenza di primo grado è stata confermata in appello. La Corte territoriale richiamava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ZA Pasquale e ST CH, ritenuti attendibili, che avevano riferito che, durante lo scontro con il clan rivale, il clan RA aveva scelto un casolare di proprietà di UM per i riti di affiliazione, cui l'imputato era presente, utilizzandolo anche come rifugio;
l'immobile era stato individuato dagli inquirenti e le ispezioni dei luoghi avevano confermato il racconto dei collaboratori, così come avevano permesso il rinvenimento di due fucili da caccia occultati in un muretto, insieme alle munizioni.
Sussistevano, a carico del UM, ulteriori elementi rispetto a quelli emersi in fase cautelare (nella quale l'ordinanza di custodia cautelare era stata annullata senza rinvio da questa Corte): era stata provata la frequentazione di UM con altri soggetti menzionati dal ZA;
inoltre l'altro collaboratore, ST CH, aveva reso dichiarazioni conformi a quelle del primo. Si trattava di due chiamate in correità dirette, immuni da contraddizioni e discrasie, rese più verosimili dalla circostanza che i due collaboratori avevano fatto parte dell'associazione in tempi diversi e avevano iniziato a collaborare a distanza di due anni l'uno dall'altro.
La pena inflitta dal giudice di primo grado veniva ritenuta congrua;
le attenuanti generiche non venivano concesse, anche in relazione alla notevole gravità del fatto e all'intensità del dolo. La Corte riteneva inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di revoca della confisca avanzata con memoria difensiva depositata in Cancelleria.
Ricorre per cassazione il difensore di UM AN, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Tenuto conto che il giudizio era stato celebrato con rito abbreviato, il materiale probatorio utilizzato per la decisione era sostanzialmente lo stesso in base al quale questa Corte aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare: il Giudice avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui aveva ritenuto di non aderire alla decisione di questa Corte, che aveva ritenuto i riscontri alle dichiarazioni di ZA non individualizzanti, in quanto riguardanti il fatto e non la posizione di UM.
Anche in questo caso, la Corte aveva utilizzato come riscontri esiti oggettivi che si riferivano al fatto e non a UM. Quanto alle dichiarazioni di ST CH, la sentenza non aveva adempiuto all'onere motivazionale concernente l'esclusione della possibilità di contaminazione tra i due collaboratori di giustizia, resa più probabile proprio dalla diversa epoca in cui le collaborazioni erano iniziate. In nessun modo era stata valutata l'attendibilità intrinseca del secondo collaboratore. La motivazione che riteneva sussistenti i requisiti previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, era, quindi, illogica e violava la norma menzionata.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione era apparente e riproduceva quella di primo grado.
1.7. GI OS.
Condannato alla pena di anni otto di reclusione per la partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo A e per un episodio di detenzione di stupefacente (capo F bis), all'udienza del 15/5/2012 l'appellante aveva rinunciato a tutti i motivi di merito proposti con l'appello ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena inflitta.
La Corte territoriale aveva determinato la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 20.000 di multa.
Ricorrono per cassazione i difensori di AN GO, deducendo violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.. La conferma da parte della Corte territoriale dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena era illegittima, alla luce della riduzione della pena operata in appello, dovendo la pena accessoria essere calcolata, nel caso di reato continuato, con riferimento alla pena base, senza tenere conto dell'aumento per la continuazione. Nel caso di specie la pena base, ridotta di un terzo per il rito, era inferiore a cinque anni di reclusione.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.8. RI LU.
L'imputato era stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B), nonché per quattro episodi di commercio di sostanze stupefacenti (le medesime contestate a D'IS oltre ad una quarta di minore rilevanza, capi C, D, E ed F).
Davanti alla Corte d'appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di merito proposti nell'atto di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena inflitta. La Corte aveva ridotto la pena ad anni quattordici di reclusione e aveva rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il difensore di NI LU, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo, il ricorrente deduce la nullità delle udienze di primo e secondo grado perché svoltesi in camera di consiglio, con violazione dell'art. 6 CEDU;
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 3, che non permette la separazione delle posizioni degli imputati che hanno chiesto di procedere in udienza pubblica e pretende, per la celebrazione in tale forma, che la richiesta provenga da tutti gli imputati: limitazione illegittima alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte Costituzionale.
In un secondo motivo il ricorrente deduce la nullità di tre udienze del processo di appello perché svoltesi in camera di consiglio al di fuori dei casi consentiti dall'art. 599 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza di appello.
Il processo di appello si era svolto in camera di consiglio nonostante l'imputato avesse chiesto nell'atto di appello l'assoluzione dai reati contestati;
ne' il motivo poteva dirsi rinunciato. Sussisteva, quindi, la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 599 cod. proc. pen.. In un terzo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, in quanto sottoscritta dal Consigliere più anziano per sopravvenuto impedimento del Presidente, senza alcuna indicazione dell'impedimento nè rinvio alla documentazione cui le parti potessero avere accesso per verificarne la natura: di conseguenza le parti non potevano verificare se l'impedimento era effettivo, serio, grave e duraturo. Il quarto, quinto e sesto motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per i quattro reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 contestati ai capi C, D, E ed F: in particolare vengono riproposti i motivi di appello che chiedevano l'assorbimento del reato sub D in quello sub E, per il quale la rinuncia non aveva effetto, trattandosi di violazione del ne bis in idem;
che censuravano il mancato assorbimento dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, nel delitto associativo ex art. 74, D.P.R. cit. e eccepivano la nullità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. cit., operata con riferimento al solo dato normativo e non all'elemento fattuale sottostante.
Nel settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre nell'ottavo analogo vizio con riferimento alla determinazione della pena edittale e alla misura degli aumenti per la continuazione.
Il nono motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla conferma e alla mancata riduzione della pena accessoria prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, il decimo analogo vizio con riferimento alla misura di sicurezza della libertà vigilata, l'undicesimo la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e il vizio della motivazione con riferimento alla confermata confisca di un immobile posto in Settimo Milanese di proprietà di DR CA (successivamente deceduta), alla luce del decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di sequestro dello stesso immobile ai fini della confisca di prevenzione, ritenendo legittimo il suo acquisto. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, eventualmente previa sospensione del procedimento in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale.
Il difensore ha depositato motivi nuovi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e chiede l'annullamento della sentenza in punto di confisca dell'immobile posto in Settimo Milanese di proprietà della defunta DR CA e dell'autovettura BMW di sua proprietà.
Richiamando le considerazioni già fatte quanto all'immobile, il ricorrente sottolinea che anche la confisca dell'autovettura BMW deve essere revocata, atteso che il Tribunale di Milano, in sede di misure di prevenzione, con decreto del 18/9/2013 ha ritenuto legittimo l'acquisto del mezzo da parte del NI, essendo stata dimostrata la vincita alla SISAL della somma di 128.000 Euro con cui l'autovettura era stata acquistata.
1.9. GI EO.
L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di usura ed estorsione ai danni di TO AN (capi Z e A1).
Davanti alla Corte territoriale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello nel merito, ad eccezione di quelli relativi alla rideterminazione e alla riduzione della pena inflitta. La Corte aveva rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, respingendo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per anni cinque.
Ricorre per cassazione GI DO, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 133 cod. proc. pen.. La sentenza non fornisce le necessarie argomentazioni logiche inerenti l'utilizzo del potere discrezionale conferito al giudice dalla norma menzionata.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.10. AL SE.
L'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A), per la partecipazione al clan mafioso che faceva riferimento a RI NO: AL avrebbe gestito gli interessi del clan per la zona di Modugno di Bari, mettendo a disposizione armi e l'abitazione della figlia e intervenendo a dirimere controversie economiche ed usurarie.
Davanti alla Corte territoriale il difensore, munito di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, previo riconoscimento della continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile.
La Corte aveva accolto il motivo di appello, ritenendo i fatti giudicati nel presente processo riuniti per continuazione con quelli oggetto della sentenza Corte di appello di Bari del 28/11/2005 e determinando in anni due di reclusione l'aumento per la continuazione sulla pena di anni quindici e mesi due di reclusione inflitti con la predetta sentenza.
Ricorre per cassazione il difensore di AL EP, deducendo violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.. La Corte non aveva eliminato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, nonostante la pena fosse stata diminuita in misura inferiore a cinque anni di reclusione.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
1.11. TR DI UC.
Condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo D, commercializzazione di kg. 21,5 di cocaina), davanti la Corte territoriale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello nel merito ed eccezione di quelli relativi alla rideterminazione e riduzione della pena.
La Corte aveva ridotto la pena ad anni sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa, negando le attenuanti generiche e confermando le restanti statuizioni della sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore di ST CL AN. I primi tre motivi del ricorso corrispondono ai primi tre motivi denunciati da NI LU.
Nel quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre nel quinto motivo deduce analoghi vizi con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza, eventualmente previa sospensione al fine di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 441 c.p.p., comma 3. 1.12. ZA VI.
Condannato in primo grado alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa, con un ruolo assai rilevante (capo A), nonché sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di ES NI (capo H), davanti alla Corte territoriale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di merito proposti nell'atto di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena inflitta.
La Corte aveva escluso l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata con riferimento al reato di lesioni e aveva rideterminato la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione;
aveva negato all'imputato le attenuanti generiche, alla luce del ruolo non secondario assunto all'interno del sodalizio criminoso;
aveva infine revocato la misura di sicurezza applicata dal primo giudice.
Ricorre per cassazione il difensore di ZA VI, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La motivazione è illogica e contraddittoria e il rigetto è motivato esclusivamente sulla base della gravità del fatto, senza valutazione degli elementi positivi.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore di ZA ha depositato motivi nuovi, con cui approfondisce il motivo concernenti le attenuanti generiche.
1.13. LD IG.
Condannato in primo grado alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo B) e art. 73, stesso D.P.R. (capi C e D), con l'atto di appello era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e chiesta l'assoluzione dell'imputato.
Davanti alla Corte territoriale il difensore di fiducia dell'imputato aveva rinunciato ai motivi di rito e di merito proposti nell'atto di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena inflitta. La Corte aveva rideterminato la pena in anni otto di reclusione ed Euro 30,000,00 di multa, negando le attenuanti generiche e confermando la misura di sicurezza applicata dal giudice di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore di LD IG, deducendo violazione di legge processuale e vizio della motivazione. Il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omessa autorizzazione all'accesso alle registrazioni delle intercettazioni contenute sul server della Procura della Repubblica, con declaratoria di nullità del procedimento di acquisizione e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle captazioni e della loro trascrizione, così come operata dalla polizia giudiziaria.
Il ricorrente ricorda che la inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita è questione insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e denuncia la circostanza che la registrazione delle conversazioni intercettate non è avvenuta presso il server della Procura della Repubblica, ma presso il centro di ascolto nel Nucleo di Polizia Tributaria, mediante instradamento sull'utenza fissa, con ciò violando i principi posti dalla sentenza di questa Corte a S.U. n. 36359 del 26/6/2008. Nel corso del giudizio abbreviato, su richiesta della difesa di LD, il G.U.P. aveva disposto che la Procura inviasse un estratto dei dati registrati sul suo server;
nel DVD trasmesso non era stato specificato se si trattava di registrazioni operate sul server della Procura e il consulente della difesa aveva ritenuto che mancasse un'evidenza obiettiva che permettesse di affermare che i file audio contenuti nel DVD fossero stati effettivamente registrati sul server della Procura di Bari.
Nell'atto di appello, la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche o, in alternativa, la rinnovazione dell'atto istruttorio da parte della Corte territoriale, al fine di accertare l'esistenza o meno dei dati captativi sul server della Procura di Bari.
Il ricorrente, rilevando che si tratta di inutilizzabilità genetica, osserva che la Corte non poteva esimersi dall'esaminare la dedotta questione di inutilizzabilità e aveva l'obbligo di affrontarla. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici già inflitta in primo grado: la pena base per il calcolo della pena era, infatti, inferiore ad anni cinque di reclusione.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di MI OR è fondato.
L'episodio della tentata estorsione posta in essere nei confronti di EL CH è stata ricostruita dai giudici di merito in due fasi: la prima è costituita dall'episodio del 15/12/2007, quando un gruppo minaccioso di uomini facenti capo a MI CH si era presentato sotto l'abitazione di EL che - avvertito telefonicamente da ET NI - aveva finto di non essere in casa ed era rimasto nell'abitazione fino a quando il gruppo si era allontanato;
la seconda fase è costituita dai contatti successivi a quell'episodio, durati circa una settimana.
Ebbene: come risulta chiaramente dalla analitica ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado e ammesso esplicitamente (sia pure dopo un passaggio contraddittorio) da quella oggi impugnata, manca qualsiasi prova che MI OR facesse parte del gruppo di persone che si era radunato sotto l'abitazione di EL.
Per quanto riguarda la fase successiva, la stessa imputazione non la considerava come proseguimento dell'attività estorsiva: il momento del mancato successo del tentativo di estorsione, infatti, veniva individuato nell'allontanamento del gruppo dall'abitazione del EL, così risultata fallita la pretesa "di introdursi nella stessa".
In effetti, quanto avvenuto nei giorni successivi l'episodio in questione non integra il proseguimento nell'attività estorsiva: o meglio, le telefonate intercorse (riportate integralmente nella sentenza di primo grado) dimostravano contatti, spiegazioni, intenzioni dei vari protagonisti, mai concretizzatesi in una nuova esplicita minaccia nei confronti della persona offesa. In particolare: l'incontro al "Caffè Italiano" tra EL, RA, ET e ZA fu evento estraneo alla tentata estorsione: come è stato ricostruito, infatti, MI CH, con il suo gruppo, si era messo contro il capo clan RA e aveva deciso di taglieggiare coloro che riteneva suoi prestanome, che (egli riteneva) avevano ricevuto denaro da RA per il suo riciclaggio.
La fase ulteriormente successiva a quell'incontro vedeva EL nascosto in un albergo e poi diretto verso Roma, sempre in contatto con coloro che potevano informarlo delle intenzioni del gruppo.
In tali colloqui si faceva anche riferimento a MI OR, prima perché - insieme ad altri - presente nella piazza centrale del paese, poi perché offertosi di sostituire Di ET VI per recarsi a casa di EL per prelevarlo, così da permettere un colloquio diretto che, in precedenza, non vi era mai stato. Risulta però pacifico che nessuno - ne' MI OR, ne' Di ET VI - giunse all'abitazione di EL. Il Giudice di primo grado, infatti, subito dopo avere riportato il contenuto della telefonata del 20/12/2007 nella quale ER IA faceva cenno alla possibilità che proprio MI OR si recasse all'abitazione di EL, concludeva bruscamente la ricostruzione dei fatti, osservando che "la questione verrà sistemata soltanto in data 20/12/2007 (va/e a dire proprio il giorno dell'ultima telefonata), come si evince dal fatto che EL ritorna a casa. Come si dirà, è ampiamente verosimile che la situazione si sia assestata grazie all'intervento diretto nella faccenda dello RA".
In sostanza, il G.U.P. del Tribunale di Bari dava atto della desistenza del gruppo di MI CH, in qualche modo "convinto" da RA a cessare la sua azione.
In definitiva: esattamente il capo di imputazione limitava la condotta di tentata estorsione al solo raid presso l'abitazione di EL compiuto dal gruppo di sconosciuti il 15/12/2007, non avendo le condotte successive alcuna rilevanza penale. Poiché manca ogni prova che MI OR facesse parte di quel gruppo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti per non aver commesso il fatto.
2. Il ricorso di ZO AN è solo parzialmente fondato. Risulta evidente che le conclusioni precisate dal difensore di ZO nella discussione del processo di appello, così come riportate dal verbale di udienza, ("insiste nei motivi di appello di cui ai punti 3 e 4 e rinunzia agli altri") non corrispondevano alla rinunzia in precedenza espressa personalmente dall'imputato ("dichiara di rinunziare a tutti i motivi di appello tranne a quello relativo alla determinazione della pena di cui chiede una riduzione").
In effetti, nel concetto di "determinazione della pena" non è compresa l'applicazione di attenuanti (cfr. artt. 132 e ss. cod. pen.), cosicché il terzo e il quarto motivo di appello, che avevano ad oggetto proprio la concessione delle attenuanti generiche e la revoca delle statuizioni civili e della confisca, dovevano ritenersi oggetto di rinuncia.
Ebbene: a seguito dell'abrogazione del cd. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia;
ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Sez. 2, n. 46053 del 21/11/2012 - dep. 27/11/2012, Lombardi e altro, Rv. 255069). Quindi esattamente la Corte, preso atto della rinunzia, non ha valutato i motivi che ne erano oggetto.
Piuttosto, poiché nel concetto di "pena" rientrano anche le pene accessorie, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di riduzione delle pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, che non poteva ritenersi rinunziata.
Invece, la misura della pena inflitta - che viene dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. - rende obbligatorie le pene accessorie previste dal codice penale: di conseguenza, la mancata pronuncia sul relativo motivo di appello da parte della Corte territoriale non determina annullamento della sentenza impugnata.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, limitatamente alle pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, per le quali la Corte non ha provveduto sull'appello proposto;
per il resto, il ricorso di ZO deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso di IN NT è inammissibile.
L'imputato, davanti alla Corte territoriale, aveva rinunciato a tutti i motivi di merito proposti nell'atto di appello, ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena inflitta, previo riconoscimento del vincolo della continuazione: si trattava del motivo proposto come ultimo in via gradata nell'atto di appello. La rinuncia copriva, quindi, i primi motivi di appello: quello principale, con cui l'imputato chiedeva l'assoluzione, nonché quello subordinato, con cui chiedeva la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche.
Come indicato in parte espositiva, il motivo non rinunciato è stato accolto dalla Corte territoriale;
la doglianza mossa con il ricorso appare quindi del tutto generica, lamentando il ricorrente la misura dell'aumento per la continuazione, ritenuto "sproporzionato" e "non rispondente ai canoni ed alla ratio dell'art. 81 cod. pen.".
4. Il ricorso di D'IS LI Giovanni deve essere rigettato. Il ricorso ha una portata assai limitata: non viene censurata la condanna per i tre episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (già in sede di appello la condanna per l'episodio di cui al capo C non era stata oggetto dell'impugnazione), ne' si contesta il ruolo di D'IS di uomo di fiducia di NI LU assegnatogli in sentenza.
Ad essere censurati sono esclusivamente l'affermazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nella quale NI e D'IS sarebbero stati gli "stabili fornitori" di RI, nonché la consapevolezza di D'IS di far parte dell'associazione.
In realtà, la pronuncia impugnata è solidamente basata sulla giurisprudenza di questa Corte circa la possibilità di desumere la prova dell'esistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 anche dalla ripetizione di singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti.
Si è costantemente affermato che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (da ultimo, Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012 - dep. 25/02/2013, Cecconi e altri, Rv. 255312) e che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, ne' la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012 - dep. 27/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574).
La Corte territoriale segnala che le considerazioni della sentenza di primo grado con riferimento al reato sub C - per il quale l'imputato non aveva proposto appello - rendevano evidente l'esistenza di un vero e proprio sodalizio, avente la struttura indicata nel capo sub B, nonché il coinvolgimento dei singoli imputati e di D'IS in particolare, atteso che RI e NI avevano messo a disposizione uomini, mezzi e strutture per la buona riuscita delle operazioni di fornitura ai correi pugliesi. Su detto passaggio - e, quindi, sulla motivazione della sentenza di primo grado - nulla il ricorrente osserva.
Il ricorso, piuttosto, evidenzia elementi niente affatto decisivi per dimostrare la manifesta illogicità della motivazione: la durata del rapporto, presto interrotto dall'arresto di RI;
la posizione contrapposta tra i due gruppi;
il ruolo di mero esecutore di D'IS.
In realtà, il fatto che le forniture fossero proseguite per un periodo limitato non dimostra affatto che l'associazione non era ancora uscita "dalla fase embrionale", come ipotizza il ricorrente, tenuto conto che le forniture - eseguite, anche se intercettate dalla polizia giudiziaria - riguardavano quantità notevolissime di sostanza stupefacente;
inoltre, come già notato, il fatto che fornitori ed acquirenti perseguissero finalità economiche proprie (e che, quindi, la circostanza che una precedente fornitura non era stata ancora pagata costituiva un problema per procedere a quella successiva) non esclude affatto l'esistenza di una stabile organizzazione di cui gli uni e gli altri facevano parte;
infine, la tesi che D'IS fosse mero esecutore degli ordini di NI (si intende: esecutore inconsapevole di operare all'interno di un'organizzazione che comprendeva anche i "baresi") è decisamente smentita dalla mera lettura della ricostruzione dell'episodio sub D effettuata nella sentenza impugnata (e ricordando che il ricorrente nulla osserva quanto a quello sub C), in cui D'IS svolse un ruolo ben più ampio, di piena responsabilità.
In definitiva, la sentenza impugnata non evidenzia alcuna violazione di legge, mentre la motivazione è ampia e convincente;
gli elementi evidenziati dal ricorrente - spesso con considerazioni meramente fattuali e assai generiche, al limite dell'inammissibilità - non dimostrano affatto la manifesta illogicità della motivazione o la sua contraddittorietà con atti del processo specificamente indicati.
5. Anche il ricorso di UM AN deve essere rigettato. La Corte territoriale ha fornito ampia motivazione in ordine alla diversità del quadro probatorio definitivo rispetto a quello esistente all'epoca dell'emissione della misura cautelare, caducata con sentenza di annullamento senza rinvio da parte di questa Corte. In effetti, all'epoca esisteva solo la chiamata di correo da parte di ZA Pasquale, riscontrata sì, da elementi esterni ma che riguardavano esclusivamente il fatto e quindi, anche se idonei a rafforzare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, non potevano considerarsi di natura individualizzante, trattandosi di elementi non riferibili alla posizione del ricorrente. Ebbene: la Corte territoriale ha evidenziato che le dichiarazioni di ZA (la cui attendibilità intrinseca non era stata posta in discussione dalla sentenza di annullamento di questa Corte) erano state successivamente affiancate dalle indagini della polizia giudiziaria sulla frequentazione da parte di UM di altri soggetti che, secondo il collaboratore, partecipavano alle cerimonie di affiliazione presso il casolare del ricorrente nonché dall'interrogatorio di ST CH, che ha reso dichiarazioni conformi, ritenute attendibili con motivazione adeguata dalla Corte, anche perché concernenti un periodo di tempo non interamente coincidente con quello oggetto delle propalazioni del primo collaboratore.
L'onere motivazionale è, quindi, stato assolto dalla Corte territoriale, che ha valutato l'attendibilità intrinseca del secondo collaboratore e ha ritenuto integrato il disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3; il ricorrente indica il rischio di una
"contaminazione" tra i due collaboratori di giustizia, ma non specifica alcun elemento concreto che possa supportare il sospetto, cosicché la valutazione della Corte in ordine all'attendibilità del secondo collaboratore non viene in alcun modo scalfita. Anche il motivo di ricorso concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche è infondato: la motivazione sul punto è senza dubbio adeguata, ne' il ricorrente indica (e nemmeno aveva indicato al giudice di appello) quali fossero gli elementi diversi che giustificassero l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di AN GO è fondato.
Occorre ribadire che, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata tenendo conto del bilanciamento tra circostanze, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013 - dep. 26/03/2013, Aquila, Rv. 255407); inoltre, le norme in tema di pene accessorie (artt. 29 e 32 cod. pen.) fanno riferimento esclusivo alla misura della pena in concreto irrogata, a prescindere dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004 - dep. 05/05/2004, Carneli, Rv. 229126), dovendosi, quindi, tenere conto anche della diminuente per il rito alternativo (Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009 - dep. 24/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045).
Atteso che la pena base per il reato più grave inflitta a AN era inferiore ad anni cinque di reclusione, non poteva essere mantenuta l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e l'interdizione dai pubblici uffici doveva essere stabilita per anni cinque, ai sensi dell'art. 29 cod. pen.. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), senza necessità di rinvio alla Corte territoriale, questa Corte dispone direttamente l'eliminazione dell'interdizione legale e la sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per la durata di anni cinque.
7. Il nono motivo del ricorso proposto da NI LU è fondato per quanto già esposto con riferimento alla posizione di ZO AN, non avendo la Corte territoriale provveduto sul motivo di appello concernente le pene accessorie applicate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85.
La rinuncia a tutti i motivi di merito proposti nell'atto di appello, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena inflitta rende, al contrario, inammissibili il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo motivo di ricorso: si tratta di motivi corrispondenti ai motivi di appello rinunciati e, quindi, non riproponibili in questa sede.
Passando ai motivi di carattere processuale, il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e la questione di costituzionalità dell'art. 441 c.p.p., comma 3, è a sua volta inammissibile per difetto di rilevanza.
La difesa di NI LU, infatti, non aveva chiesto di procedere ad udienza pubblica e, quindi, era evidente il disinteresse alla forma della celebrazione da parte dell'imputato.
Occorre ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2010 - concernente la pubblicità delle udienze per le misure di prevenzione - era stata emessa in procedimento in cui era stata verbalizzata una precedente richiesta del difensore del proposto di procedere con udienza pubblica;
al contrario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2013, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646 c.p.p., comma 1, sollevata dalle Sezioni Unite di questa Corte sulla base dell'art. 6 CEDU (Sez. U, n. 41694 del 18/10/2012 - dep. 25/10/2012, Nicosia, Rv. 253289), osservando che "una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione. (...) In assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza dell'odierna questione risulta, in effetti, meramente ipotetica. L'applicabilità, nel giudizio principale, della "norma" che le Sezioni unite vorrebbero vedere introdotta tramite una sentenza "additivo-manipolativa" di questa Corte resterebbe, infatti, subordinata ad un accadimento non solo futuro, ma anche del tutto incerto: e, cioè, alla circostanza che, a seguito di una pronuncia di accoglimento, l'interessato si avvalga effettivamente della facoltà attribuitagli". Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La norma processuale di riferimento non era direttamente l'art. 599 cod. proc. pen., ma l'art. 443 c.p.p., comma 4, che dispone che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599";
disposizione che questa Corte ha costantemente interpretato nel senso che il giudizio di appello - nel caso in cui quello di primo grado sia stato svolto con le forme del giudizio abbreviato - deve svolgersi in ogni caso nella forma del procedimento in camera di consiglio, atteso che il rinvio operato dall'art. 443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 cod. proc. pen. attiene alla disciplina delle forme procedimentali e non anche alle ipotesi in concreto contemplate da quest'ultima disposizione (Sez. 6, n. 34887 del 04/04/2007 - dep. 14/09/2007, Brugi e altri, Rv. 237482).
Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3, è inammissibile. L'art. 546 c.p.p., comma 2, dispone che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal Giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del Collegio. La sentenza oggi impugnata non riporta la sottoscrizione del Presidente del Collegio ma quelle del Consigliere estensore e del componente più anziano del collegio, in calce alla seguente annotazione: "La presente sentenza viene sottoscritta, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2, quale presidente del collegio, dal Consigliere dott. Alessandro Messina, componente più anziano, stante il sopravvenuto impedimento alla sottoscrizione del presidente". La norma applicata impone soltanto che dell'impedimento sia fatta "menzione": un'interpretazione letterale permette di ritenere che la "menzione" sia riferita all'esistenza dell'impedimento e non alla natura dello stesso.
Si può, cioè, affermare che non sia richiesta una motivazione, ma solo la menzione dell'impedimento, menzione che permette alle parti che intendano farlo di indagare sulla natura dell'impedimento mediante accesso agli atti custoditi nell'ufficio; tuttavia niente indica che tale indagine debba essere svolta solo mediante la lettura della sentenza: verrebbe a crearsi un nuovo motivo di nullità, quello del vizio di motivazione del provvedimento del componente anziano.
La natura certificativa del provvedimento del componente anziano è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 - dep. 08/01/2010, Galdieri, Rv. 245174.
In quel procedimento il componente anziano aveva sottoscritto il decreto che concludeva il procedimento di prevenzione (che, ai fini che qui interessa, le Sezioni Unite equiparavano ad una sentenza, con conseguente applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen.), sostituendo il presidente del Collegio "trasferito ad altra sede" e quindi ritenuto impedito. Il ricorrente aveva contestato che il trasferimento ad altra sede costituisse impedimento che giustificasse l'applicazione del disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 2. La Corte, pur ribadendo che "l'impedimento, diverso dalla morte, di cui fa menzione l'art. 546 c.p.p., comma 2, deve essere un impedimento effettivo, serio, grave e duraturo, tale da legittimare la sottoscrizione da parte del giudice più anziano" ed osservando che "quello considerato nel caso di specie è consistito nel fatto che il presidente non aveva potuto sottoscrivere il decreto per il suo trasferimento in altra sede. Tale situazione non integra di per sè un ostacolo giuridico alla sottoscrizione di cui trattasi, non inibendo il trasferimento l'assolvimento di funzioni giudiziali collegate alla decisione", aggiungevano che "(tale situazione) in concreto può costituire un impedimento di fatto da accertare nel singolo caso".
La funzione assegnata al componente anziano emerge con riferimento a questo accertamento: "Va rilevato che nel caso in esame il componente più anziano del collegio, prima di firmare il provvedimento, ha menzionato, specificandone la natura, l'impedimento del presidente che lo aveva indotto ad apporre la sottoscrizione anche per quest'ultimo. Egli ha ciò fatto dopo avere valutato il tipo e l'entità dell'impedimento sottoposto al suo esame e dopo avere verificato che il trasferimento in altra sede del presidente in concreto integrava nella specie un impedimento che non gli aveva consentito di apporre la sottoscrizione. Vi è stato, quindi, un apprezzamento della situazione di fatto originata dal trasferimento in altra sede che ha fatto ritenere al giudice anziano la sussistenza di un caso di impedimento che rendeva necessaria la sua sottoscrizione per il presidente. Si tratta di una valutazione discrezionale, in ordine all'esistenza dell'impedimento, che ha riguardato il trasferimento in altra sede considerato come situazione di fatto che aveva nel caso in esame determinato lo stesso impedimento".
Dalla natura dell'apprezzamento discende il regime del possibile sindacato della valutazione del componente anziano: "di tale apprezzamento non è previsto il sindacato in sede di legittimità, non rientrando nei poteri di questa Corte quello del controllo sulla funzione certificatrice del giudice anziano esercitata dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva dell'impedimento, integrato dalla situazione fattuale suindicata.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Civili della Corte di cassazione ha evidenziato come non possa non darsi rilievo alla valutazione concreta dell'impedimento da parte del giudice che ne ha attestato la sussistenza. Significative sul punto sono la sentenza della Sez. L. n. 1028 del 4/2/1997, ric. FS spa, Rv 502174; e la sentenza della Sezione 3. n. 9616 del 16/6/2003, Ric. Latta, Rv 564276. In particolare, in quest'ultima pronuncia si è posto l'accento proprio sulla discrezionalità della valutazione del giudice più anziano in ordine all'esistenza in concreto di un caso di impedimento alla sottoscrizione da parte del presidente". Alcune sentenze di questa Corte hanno ritenuto che debba essere fatta menzione non solo dell'impedimento ma anche della natura di esso, onde consentire il controllo delle parti e di escludere che la mancata sottoscrizione sia dipesa da un comportamento volontario, ma hanno aggiunto che, per evidenti ragioni di riserbo e di opportunità, la specificazione della natura dell'impedimento può essere operata con rinvio alla documentazione di essa esistente ad altri atti cui le parti possano accedere, essendo ciò sufficiente a consentire il controllo sulla sussistenza di una reale causa di impedimento ed escludendo, di conseguenza, la nullità della sentenza sottoscritta dal componente anziano del collegio con l'annotazione "stante l'impedimento del presidente come risultante dagli atti dell'ufficio" (Sez. 6, n. 6660 del 09/05/1997 - dep. 09/07/1997, Dragone ed altri, Rv. 209732); più recentemente tale interpretazione è stata riaffermata per il caso speculare dell'impedimento dell'estensore menzionato dal presidente del collegio (Sez. 6, n. 34628 del 27/06/2008 - dep. 04/09/2008, Sartarelli, Rv. 240785). Tuttavia, sembra ovvio che il generico richiamo "agli atti dell'ufficio" - oltre a non essere un requisito richiesto dalla norma qui in discussione - non costituisce una effettiva garanzia ulteriore per le parti, tenuto conto, come già premesso, che la natura dell'impedimento non potrà che essere indagata con l'accesso agli atti dell'Ufficio.
In sostanza, sarebbe illogico ritenere insussistente la nullità in questione solo per l'apposizione di una formula rituale che contiene un richiamo implicito dall'ordinamento giudiziario e dichiarare, al contrario, la nullità per l'assenza di tale formula. In definitiva, la nullità non è stata affatto provata dal ricorrente: il componente anziano aveva fatto "menzione" dell'impedimento del presidente del Collegio e non era tenuto ad alcuna motivazione della "certificazione" operata in ordine ad esso;
le parti interessate ben avrebbero potuto chiedere l'accesso agli atti di ufficio per dimostrare, non tanto l'erroneità della valutazione discrezionale del componente anziano del collegio, come si è visto non sindacabile, ma piuttosto la mancanza di essa, che potrebbe ricavarsi dall'evidente inesistenza di qualsiasi impedimento del presidente o da situazioni transitorie così minime da escludere in radice la natura "assoluta" dell'impedimento stesso. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NI LU limitatamente alle pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari;
nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, quindi, la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile per la parte non annullata ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.. 8. Il ricorso di GI DO è inammissibile per genericità.
Il ricorrente si limita a contestare come illogica e adottata in violazione dell'art. 133 cod. proc. pen. la quantificazione della pena irrogata, senza ulteriori specificazioni: viene quindi indicato il presunto vizio, senza in nessun modo motivare su tale indicazione e senza alcun riferimento concreto alla motivazione esposta dalla Corte, che è esistente ed adeguata.
9. Il ricorso di AL EP è fondato per i motivi già esposti con riferimento alla posizione di AN GO. In base al disposto dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l) l'annullamento deve essere disposto senza rinvio limitatamente alla interdizione legale e alla interdizione dai pubblici uffici. 10. Il ricorso di ST CL AN deve essere dichiarato inammissibile.
I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per le considerazioni già espresse nel trattare la posizione di NI LU.
Il quarto motivo di ricorso - concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche - è inammissibile per l'intervenuta rinunzia ai motivi di appello, conformemente a quanto già esposto trattando la posizione di ZO AN.
Il quinto motivo di ricorso - concernente la determinazione della pena - è del tutto generico, non dimostrando affatto il vizio di motivazione sul punto della sentenza impugnata. D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha calcolato la pena finale partendo dalla pena base di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa (e non di anni nove di reclusione), quindi di poco superiore al minimo edittale.
11. Anche il ricorso di ZA VI deve essere dichiarato inammissibile. Come già osservato con riferimento alla posizione di ZO AN, la rinuncia a tutti i motivi di appello nel merito, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena inflitta in primo grado, comprendeva anche il motivo concernente la concessione delle attenuanti generiche.
Il fatto che - erroneamente - la Corte territoriale abbia affrontato ugualmente il motivo di appello, rigettandolo, non produce una "reviviscenza" del motivo stesso, tale da legittimare il ricorso per cassazione sulla decisione: la mancata concessione delle attenuanti generiche era, infatti, un punto della decisione di primo grado per il quale l'appello era divenuto inammissibile.
12. Il ricorso di LD IG deve essere dichiarato inammissibile.
Si deve ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla tecnica dell'instradamento, hanno statuito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. L'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, è operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 - dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395).
Si deve ricordare che la corretta esecuzione delle intercettazioni telefoniche presso il server della Procura della Repubblica, in ottemperanza a quanto indicato dalla summenzionata sentenza, era stata accertata dal Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 17/2/2011 di conferma di quella del G.I.P., che rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare;
il ricorso avverso detta ordinanza è stato rigettato da questa Corte con sentenza Sez. 5, n. 3538 del 2012 del 20/9/2011. La Corte osservava che "il tribunale del riesame, premesso che i decreti autorizzativi delle intercettazioni asseritamente inutilizzabili, ne prevedevano l'effettuazione presso la sala d'ascolto del Gico, senza indicare le ragioni della deroga, ha tuttavia concluso, sulla scorta dell'accurata analisi del verbale conclusivo dello stesso Gico in data 22-5-2008, che le relative operazioni tecniche erano state di fatto eseguite mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Bari, mentre soltanto l'ascolto era stato effettuato presso quel gruppo investigativo, con il sistema della ed remotizzazione, estraneo al requisito dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, che legittima il ricorso alle apparecchiature esterne, da valutarsi con riferimento esclusivo alla fase della registrazione, e non anche alla fase dell'ascolto (così Cass. ss.uu. 36359/2008 e, da ultimo, Cass. 38160/2010). Infondata è poi la tesi dell'inutilizzabilità delle captazioni per effetto della loro trasposizione su DVD presso gli uffici del Gico, anziché presso quelli della Procura, che ignora il contrario orientamento, anche a sezioni unite, appena richiamato, di questa corte (Cass. ss.uu. 36359/2008), secondo cui anche l'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, costituisce operazione estranea alla nozione di "registrazione", onde la sua "remotizzazione", non diversamente da quella dell'ascolto, non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. Non corrisponde poi alla realtà l'assunto del ricorrente secondo cui l'effettuazione delle intercettazioni a mezzo server della Procura, sarebbe stata desunta dalla dichiarazione della TRS, non integrante documento, ma mera testimonianza, in contrasto con il contenuto di singoli decreti di proroga che indicano come luogo delle intercettazioni la sala ascolto del Gico. Infatti, come già rilevato, il tribunale ha desunto l'impiego delle apparecchiature della Procura dal chiaro tenore del verbale conclusivo delle operazioni redatto dal Gico, che distingue tra operazioni tecniche, eseguite presso la Procura, e ascolto, effettuato in remoto. Mentre l'attestato della TRS spa (società addetta alla fornitura dei sistemi elettronici necessari per le operazioni di intercettazione), da cui risulta che le intercettazioni in questione erano state effettuate attraverso il server in uso alla Procura della Repubblica di Bari, è stato citato allo scopo di corroborare tale conclusione. Erroneamente, inoltre, il ricorrente si duole della mancata motivazione in ordine al carattere meramente interno attribuito alle comunicazioni al gestore di telefonia, dal momento che è la stessa normativa a non contemplare tali comunicazioni tra gli atti rilevanti ai fini della regolarità ed utilizzabilità delle intercettazioni. Costituisce, da ultimo, dettaglio tecnico privo di ricadute sull'utilizzabilità delle intercettazioni, il fatto che nella specie i flussi captati fossero convogliati dalla postazione presso il Gico al server della Procura che li registrava, anziché il contrario, in quanto la ratio di evitare manipolazioni risulta realizzata anche attraverso tale procedura, che riserva comunque la registrazione dei dati alle apparecchiature della Procura, essendone soltanto l'ascolto effettuato in remoto".
Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente non aggiungono, in realtà, alcun elemento di novità rispetto a quanto già precedentemente valutato.
Successivamente all'ordinanza del Tribunale del riesame, il G.U.P. aveva disposto che la Procura della Repubblica inviasse copia delle registrazioni operate su due utenze (individuate a campione) dal server della Procura della Repubblica;
la Procura aveva inviato n. 5 DVD;
la difesa aveva fatto esaminare ad un proprio consulente i DVD trasmessi.
Alla luce della consulenza tecnica esperita, il ricorso sostiene che è solo possibile, e niente affatto provato, che il server della Procura abbia funzionato solo per l'instradamento, senza alcuna registrazione: il consulente della difesa LD - come si evince dallo stesso contenuto del ricorso - si era infatti limitato ad affermare che non vi era prova che effettivamente i dati contenuti nel DVD fossero stati registrati dal server della Procura. Come si vede, si tratta di sospetto, che il ricorrente continua a manifestare, nonostante i precedenti accertamenti abbiano confermato che la registrazione fu effettivamente operata presso il server della Procura della Repubblica.
Non a caso, la difesa di LD, con l'atto di appello, aveva chiesto in via subordinata di rinnovare l'atto istruttorio già compiuto dal G.U.P., richiesta il cui rigetto implicito non è certamente ricorribile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), trattandosi di giudizio di appello avverso sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato, di sollecitazione di approfondimento d'ufficio da parte del giudice di appello, per di più su un'operazione di carattere sostanzialmente peritale già esperito dal giudice di primo grado.
Nè il vizio denunciato può essere dedotto direttamente dai decreti del P.M., che disponevano solo la "remotizzazione del sistema" presso la sala di ascolto della Polizia giudiziaria, senza affatto prevedere che presso il server della Procura non fosse operata alcuna nessuna registrazione;
l'interpretazione dei decreti operata dal ricorrente è chiaramente frutto di congettura.
Il motivo di ricorso è, in definitiva, inammissibile: benché sia esatto che - trattandosi di questione di inutilizzabilità - la rinuncia del motivo di appello operata davanti alla Corte territoriale non rende, di per sè, inammissibile il ricorso per cassazione, è anche vero che sul ricorrente gravava l'onere di provare i presupposti dell'inutilizzabilità denunciata: prova che - contrariamente a quanto dedotto - non è stata affatto fornita, apparendo, al contrario, ampiamente dimostrata l'esecuzione delle operazioni in modo conforme al disposto di legge.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza: la pena base adottata per il calcolo della pena era di anni otto di reclusione, in essa dovendosi comprendere anche l'aumento per l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata in relazione al capo C.
La pena suddetta, ridotta di un terzo per il rito abbreviato, superava pur sempre i cinque anni di reclusione, così giustificando la conferma dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta dal giudice di primo grado.
13. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità totale delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi palesemente infondati (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di MI OR relativamente al reato di tentata estorsione di cui al capo L per non avere commesso il fatto.
Annulla altresì la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di AN GO limitatamente alla interdizione legale e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione per anni cinque, e nei confronti di AL EP limitatamente alla interdizione legale e alla interdizione dai pubblici uffici.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZO AN e NI LU limitatamente alle pene accessorie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di ZO e NI e dichiara, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nel resto irrevocabile la sentenza impugnata nei loro confronti. Rigetta i ricorsi di D'IS LI Giovanni e UM AN e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LD IG, RD NT, GI DO, ST CL AN e ZA VI e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014