Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, la mancata dichiarazione, nelle more del giudizio, del raggiungimento della maggiore età non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo né tale conseguimento di maggiore età può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2008, n. 44167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44167 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
Udienza pubblica del 22 ottobre del 2008 44 16 7 / 08 Registro Gen. N 15135/08 Sentenza n 2122
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott Pierluigi Onorato presidente consigliere Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott. Margherita Marmo
Dott. Luigi Marini consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di M.M.
avverso la sentenza dellana to a "omissis" corte d'appello di Firenze del 22 maggio del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi, per la parte civile, l'avv. Giovanni Paolo Voena in sostituzione dell'avv Emanuele Ciappi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e, per l'imputato,l'avv Anna Coppola, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Firenze, con sentenza del 22 maggio del 2007, confermava quella resa dal tribunale di Prato il
2 marzo del 2005, con cui M.M. era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre le sanzioni accessorie nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite
parte civili, quale responsabile di abuso sessuale continuato commesso mediante ripetute congiunzioni vaginali complete, che avevano determinato anche uno stato di gravidanza, in danno di di anni dodici, figlia della propria G.F. convivente. Fatto commesso fino alla metà del mese di luglio del
2002.
Il fatto, nella sentenza impugnata, viene ricostruito nella maniera seguente. coordinatrice del Il 17 luglio del 2002 B.D.
(associazione di volontariato Centro "omissis" operante nel settore degli abusi sessuali), denunciò di avere saputo che la figlia di la quale conviveva con F.I. di anni dodici, ad una visita ginecologica era M.M. risultata in stato di gravidanza al quinto mese. La ragazzina non aveva inteso fornire il nome del seduttore, ma aveva manifestato la ferma volontà di volere abortire. Espletato l'aborto e sottoposto ad indagini biologiche il feto, si è accertato che l'autore del concepimento era il convivente della madre ossia il predetto M.M. Questi ha sempre negato l'addebito affermando che, essendo solito masturbarsi, poteva essere accaduto che la bimba si fosse pulita i genitali con un asciugano sporco di sperma. Tale ipotesi è stata però esclusa dagli esperti anche perché i genitali della ragazza erano quelli di una persona che aveva avuto esperienze sessuali. La parte offesa non è stata mai sentita,sia perché inizialmente non era stata in grado o non aveva voluto rivelare il nome dell'abusante,sia perché, avendo rimosso il trauma, si voleva evitare una sua vittimizzazione secondaria
Sulla base di tale premessa fattuale la corte, dopo avere respinto alcune eccezioni di presunte nullità della sentenza impugnate dedotte dal difensore, riteneva raggiunta la prova per il risultato del D.N.A e per il fatto che lo stato di gravidanza era dipeso da rapporti sessuali completi e continuati nel tempo e non da fattori accidentali, come affermato dal prevenuto;
che non era opportuno sentire la parte lesa per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria,avendo la vittima rimosso il trauma
Ricorre per cassazione l'imputo per mezzo del proprio difensore deducendo:
1)inosservanza della norma incriminatrice nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
2)la violazione dell'articolo 420 ter c.p.p. per la reiezione dell'istanza di rinvio nonostante il legittimo impedimento dell'imputato; O S C U R A T A
3)insufficiente motivazione in ordine alla reiezione delle eccezioni di nullità della sentenza il ricorrente,premesso che la sentenza di primo grado conteneva varie omissioni alle quali non si poteva porre rimedio con la procedura di cui all'articolo 130 cod proc.pen da parte dello stesso tribunale, in quanto l'atto d'appello era stato presentato prima dell'avviso. della fissazione dell'udienza per la correzione;
inoltre non si trattava di omissioni materiali emendabili con la procedura di cui all'articolo 130 cod- proc pen, ma di errori concettuali;
in ogni caso il tribunale non aveva corretto né l'omissione relativa alle conclusioni delle parti né l'erroneità del termine di deposito della motivazione;
4) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla reiezione dell'istanza di audizione della parte lesa;
5) violazione di legge sulla determinazione della pena e sull'applicazione dell'istituto della continuazione in ordine alla prima perché non sono state indicate le ragioni per le quali la riduzione per le attenuanti generiche è stata applicata in misura inferiore al terzo ed in ordine alla seconda per l'illogicità ' dell'aumento per la continuazione che non era stata contestata e,
d'altra parte, non emergeva dagli atti l'esistenza di una pluralità di azioni;
6)insufficiente motivazione in ordine alla doglianza del doppio risarcimento in favore della minore e del genitore, peraltro solo formale, della stessa;
inoltre essendosi costituito il genitore, non era necessaria la costituzione anche del curatore speciale.
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in minima parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile per la sua manifesta infondatezza in quanto risultano indicate le ragioni della responsabilità del prevenuto, le quali si fondano sull'accertamento del D.N.A..Il concepimento accidentale dedotto dal M. è stato escluso in maniera categorica dai periti
Infondato è anche il secondo motivo perché
l'ordinanza con cui si è respinta l'istanza di rinvio del dibattimento avanzata del difensore per l'impedimento del proprio assistito risulta adeguatamente motivata. Tale provvedimento si sottrae al sindacato di legittimità dovendo la Corte di cassazione limitarsi ad accertare se il potere discrezionale, attribuito al giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie la certificazione medica attestante che O S C U R A T A
l'imputato era affetto da gastroenterite e che necessitava di una confezione di Limican, è stata legittimamente respinta dalla corte in base al rilievo che non era indicata la gravità dell'infermità e, di conseguenza, non si attestava l'assoluto impedimento. Siffatta motivazione non essendo obiettivamente illogica non può essere censurata in questa sede
Del pari infondato è il terzo motivo A norma dell'articolo 546 ultimo comma c.p.p. la sentenza è nulla quando manca(graficamente) la motivazione quando manca
, incompleto in uno dei suoi elementi essenziali il dispositivo e quando manca la sottoscrizione del giudice. A tutte le altre omissioni che non configurino una nullità si può porre rimedio con la procedura di correzione di cui all'articolo 130 cod proc pen da parte dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata da parte di quello dell'impugnazione, quando la sentenza viene impugnata. Per evitare ritardi nella correzione che, talvolta, si rivela urgente, la legittimazione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata permane fino a quando gli atti si trovino nella sua disponibilità. Nella fattispecie,premesso che le omissioni denunciate dalla parte non configuravano ipotesi di nullità riconducibili a quelle innanzi indicate,si osserva che alla correzione legittimamente si è proceduto da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata perché l'appello è stato proposto dopo che era stata già fissata l'udienza camerale per la correzione.
Il ricorrente sostiene che con l'ordinanza di correzione non si sarebbe comunque posto rimedio all'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni delle parti ed all'erroneità della data del termine per il deposito della motivazione. Si tratta però di omissioni o errori che non danno luogo ad alcuna nullità non essendo essi espressamente previsti come nullità (Cass 11 febbraio 2004, Alfieri ed altro rv228890)
Infondato è anche il quarto motivo.I giudici del merito hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto di non citare la parte lesa, la quale peraltro nelle indagini preliminari, aveva sempre lasciato intendere di non essere in grado di fornire indicazioni utili in merito all'individuazione del responsabile. In ogni caso la mancata audizione della parte offesa determina la nullità della sentenza solo se risolve nell'omessa assunzione di una prova decisiva. Essa, nelle ipotesi di abuso sessuale, è certamente decisiva allorché la prova del reato possa desumersi in misura esclusiva o prevalente dalle dichiarazioni della parte offesa, la quale sia ritenuta capace di testimoniare. Allorché la prova dell'abuso risulti in maniera inequivocabile da altri O S C U R A T A
elementi,ad esempio da dichiarazioni di testimoni che hanno assistito allo stupro o dal risultato di indagini biologiche,ecc, la testimonianza della parte lesa non configura una prova decisiva.
Nel caso in esame la prova della responsabilità è stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio dalle indagini biologiche dalle quali è emerso che il feto abortito dalla vittima era stato concepito dal prevenuto
Con riferimento al quinto motivo, si osserva che la determinazione della pena rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p. I giudici del merito nel concedere le attenuanti generiche non erano tenuti ad applicare la riduzione nella misura massima. Solo con riferimento alla continuazione la censura appare meritevole di accoglimento, peraltro, per un motivo, rilevabile d'ufficio, diverso da quelli prospettati dal ricorrente. Invero,premesso che la continuazione risulta contestata anche se non è stata indicata la norma che la prevede, in quanto si è fatto riferimento nel capo d'imputazione, ad una pluralità di rapporti,si osserva che i giudici del merito hanno ritenuto la pluralità dei contatti sessuali in base ad una confidenza della ragazzina alla madre. Questa aveva chiesto alla genitrice di aiutarla a "capire chi (fosse) stato perché questa persona (le aveva dato) noia fin da piccola" ossia secondo i giudici del merito fin da quando era iniziata la convivenza con il M. e prima che F. ☐ avesse il menarca. Orbene le dichiarazioni rese dalla F. non potevano essere utilizzate sul punto perché non era stata sentita la teste diretta ossia la parte lesa , nonostante la richiesta del difensore L'inutilizzabilità prevista espressamente dal terzo comma dell'articolo 195 è rilevabile d'ufficio Dalla sola lacerazione dell'imene prima dell'interruzione della gravidanza non si può desumere la molteplicità dei rapporti. Pertanto deve essere esclusa la continuazione con la conseguente eliminazione del relativo aumento di pena determinato dai giudici del merito in anni uno Con riferimento all'ultimo motivo si osserva che non esiste alcuna contraddizione nella doppia costituzione del genitore e del curatore speciale. Invero quest'ultimo è stata nominato per l'inerzia di entrambi i genitori e per la possibile sussistenza di un conflitto d'interesse con la madre alla quale la minore era stata affidata. La F. invero, aveva escluso che il suo convivente potesse essere l'autore dell'abuso.
Successivamente, quando si era già costituito il curatore speciale, O S C U R A T A
è intervenuto il padre legittimo, il quale,però si è costituito iure proprio e non come legale rappresentante della minore. Nel processo penale,legittimato a costituirsi parte civile è non solo la persona offesa, ma anche chiunque abbia subito un danno dal G. reato Il ancorché non fosse il genitore naturale della " vittima, come è emerso dalle indagini biologiche dirette ad individuare l'autore del concepimento, secondo i giudici del merito, aveva comunque tenuto rapporti significativi con la minore. Per tale ragione si è ritenuto titolare di un autonomo diritto al risarcimento. Non vi è stata quindi alcuna duplicazione di risarcimento.
L'accertamento dell'effettiva sussistenza di un rapporto significativo tra il G. e la figlia legittima, trattandosi di indagine fattuale, rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se non contiene manifeste incongruenze.
Infine, appare opportuno precisare ex officio, che il conseguimento della maggiore età della vittima dopo la sentenza impugnata e nelle more del giudizio di cassazione, non determina la decadenza della costituzione del curatore speciale, presente in questo grado-. Invero, poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, qualsiasi modificazione della capacità processuale della parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 cod. proc. civ.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento. La mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell'ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del curatore non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr Cass pen n 452 del 2005; n 975 del 1997; Cass civ n 9277 del 1994).
.L'eliminazione della continuazione non fa venir meno la gravità del fatto e non esclude il diritto della parte civile costituita in questo grado agli onorari ed al rimborso delle spese, liquidati come nel dispositivo
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla O S C U R A T A
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al profilo della continuazione ed elimina la relativa pena di anni uno di reclusione Rigetta nel resto il ricorso
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile presente , liquidate in complessivi euro 2586, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma il 22 ottobre del 2008-
Il consigliere estensore Il Presidente
Pierluigi Onorato Ciro Petti
Pu ng Cizo e
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
27 NOV. 2008 CONT
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurat).