CASS
Sentenza 30 giugno 2009
Sentenza 30 giugno 2009
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio camerale d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2009, n. 37507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37507 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2009 |
Testo completo
1Нанімі
N.6935/07 R.G. 7 37507 /09 N 3109/09SAPU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati dott. Antonio ESPOSITO Presidente dott. Laurenza NUZZO Consigliere dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Giuseppe BRONZINI Consigliere dott. Geppino RAGO Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
PE LO n. Napoli il 2 febbraio 1948
avverso la sentenza emessa in data 6 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Iannelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva:
lu له
Con sentenza in data 6 dicembre 2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 25 luglio 2005 dal Tribunale di Napoli con la quale PE LO era stato dichiarato, all'esito del giudizio abbreviato, colpevole dei reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di supporti VHS e CD per opere musicali e cinematografiche illecitamente duplicate, reati accertati in
Napoli il 17 dicembre 2003, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la violazione della legge processuale e la nullità del giudizio di appello non essendo stato notificato l'avviso della data fissata per il giudizio di appello ad entrambi i difensori dell'imputato;
l'avviso infatti sarebbe stato notificato unicamente all'avv. Ercole Ragozzini, il quale aveva sottoscritto l'atto di appello, e non anche all'avv. Fabrizio Cavaliere, difensore che non aveva sottoscritto l'atto di appello ma che non era mai stato revocato;
all'udienza del 6 dicembre 2006 i due difensori di fiducia e l'imputato erano assenti e, secondo il ricorrente, non opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 182 co.2 c.p.p. (sanatoria che non si sarebbe verificata anche nel caso di nomina di un difensore di ufficio che non avesse sollevato alcuna eccezione);
2) la violazione di legge, con riferimento agli artt. 171ter legge n.633/41 e 648 c.p., e il vizio della motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica della condotta contestata come ricettazione anziché come art.171 ter lett.a) legge n.633/41 in quanto non si sarebbe tenuto conto che il materiale in sequestro era riprodotto artigianalmente e che la versione difensiva della riproduzione in proprio dei CD musicali, operazione che non necessitava di complesse attrezzature, trovava riscontro logico nelle scarse disponibilità economiche dell'imputato il quale non avrebbe avuto le risorse per acquistare da altri i CD già contraffatti.
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
E' infatti principio giurisprudenziale consolidato che quando l'imputato abbia nominato due difensori -sia che si proceda con il rito camerale, sia nel procedimento ordinario (Cass. Sez.Un.27 giugno 2001 n.33540, Di sarno;
Sez.Un. 25 giugno 1997 n.6, Gattellaro)- entrambi i difensori
ши 3
abbiano diritto all'avviso della data dell'udienza e che, nel caso sia stata omessa la notifica dell'avviso a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio di cui all'art. 179 co.1
c.p.p. (tra le più recenti Cass. sez.IV 4 novembre 2008 n.11772, Pancini;
sez.VI 24 aprile 2008
n.18726, Donnhauber;
sez.I 13 marzo 2008 n.17307; sez. VI 13 febbraio 2008 n.17881, Quartarano;
sez. VI 12 febbraio 2008 n.21736; sez.IV 9 luglio 2003 n.37471, Massari), ancorché la mancata notifica riguardi il difensore che non aveva proposto impugnazione (Cass. Sez.Un. 27 giugno 2001
n.23, Di Sarno). Detta nullità viene sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p. sia dalla presenza all'udienza dell'altro difensore, che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire in ordine al difetto di avviso al codifensore.
Nel caso in esame l'appello riguardava una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e si procedeva ai sensi dell'art.599 c.p.p., richiamato espressamente dall'art.443 co.4 c.p.p..
Per l'udienza camerale di appello del 6 dicembre 2006 risulta essere stato avvisato solo l'avv. Ercole Ragozzino, che era stato nominato sin dalla fase delle indagini preliminari e aveva presentato l'appello nell'interesse dell'imputato, e non anche l'avv. Fabrizio Cavaliere, nominato per la prima udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli il 27 maggio 2005 (l'avv. Cavaliere era comparso, aveva depositato l'atto di nomina e la procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato, aveva ricevuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado).
Alla predetta udienza dinanzi alla Corte di appello di Napoli non comparivano né
l'appellante né i due difensori di fiducia. Trattandosi di procedimento camerale di appello, in virtù del disposto degli artt. 127 co.3 e 599 co.1 c.p.p., la presenza del difensore non era necessaria e, in assenza del difensore di fiducia, il giudice non era tenuto a nominare un difensore di ufficio (Cass. sez.V 27 ottobre 1995 n.12052, Belvedere). Nemmeno era necessaria la presenza dell'imputato la cui mancata comparizione, salvo che sia legittimamente impedito e abbia manifestato la volontà di essere presente e di essere sentito personalmente, è priva di rilevanza (Cass. sez.II 3 marzo 2005
n.13134, Puzzo) e determina, secondo quanto affermato da questa Corte, il verificarsi nei suoi confronti della causa di decadenza prevista dall'art. 182 co.2 c.p.p. (Cass. sez.IV 22 dicembre 1998
n.1996, Cicatiello;
sez.IV 23 novembre 2005 n.2405, Scatafassi).
La Corte ritiene che in via generale deve convenirsi che l'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori determini non "assenza" della difesa, a norma dell'art. 178 co.1 c.p.p., ma soltanto inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett.c) c.p.p., e quindi una nullità a regime intermedio. Né può essere messo in discussione che nell'ipotesi di citazione per il dibattimento, la
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nullità deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 c.p.p., dall'altro difensore di fiducia comparso o comunque dal difensore di ufficio nominato ex art.97 co.4 c.p.p. ed
è sanata se non viene eccepita dal difensore presente (sez. V 4 luglio 2006 n.29863, Della Corte;
sez.IV 22 dicembre 1998 n.1996, Cicatiello).
Quanto al momento entro il quale la nullità deve essere eccepita va tuttavia segnalato un orientamento giurisprudenziale (Cass.sez.V 4 luglio 2006 n.29863, Della Corte;
sez.III 1° dicembre
1997 n.529, Laezza), secondo il quale la nullità, di ordine "intermedio", derivante dal mancato avviso di udienza ad uno dei due difensori di fiducia dai quali l'imputato sia assistito, essendo riferibile alla fase degli atti preliminari al dibattimento e quindi “in quel segmento procedimentale che sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art.429 c.p.p.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art.552 c.p.p.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice", da considerare funzionalmente e strutturalmente diversa da quella propriamente dibattimentale, deve essere dedotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, prima ipotesi, c.p.p. prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Detto termine di deducibilità della nullità riferito alla deliberazione della sentenza di primo grado è stata considerata da recenti sentenze applicabile anche al giudizio di appello (Cass. sez.III 2 aprile 2008 n.13824, Straiano;
sez.V 11 dicembre 2008 n.4940, Camera), essendosi ritenuto che la nullità in questione si collochi nella fase denominata “atti preliminari al giudizio" (art.601 co.1 c.p.p.) comprendenti le notifiche delle citazioni delle parti e dei difensori.
L'orientamento sopra menzionato appare al collegio condivisibile e applicabile anche al giudizio camerale di appello previsto dall'art.599 c.p.p. in cui, analogamente, può affermarsi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase intercorrente tra la fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione in camera di consiglio, come si desume dall'art.601 co.2
c.p.p. che espressamente riconduce l'attività preliminare all'udienza camerale ex art.599 c.p.p. alle formalità previste per la valida instaurazione del giudizio dibattimentale di appello.
Deve pertanto concludersi che la nullità in questione doveva essere dedotta, secondo un'interpretazione analogica dell'art.180 prima ipotesi c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di appello a cura del difensore di fiducia regolarmente avvisato e messo in condizione di comparire e sollevare la relativa eccezione. La dedotta violazione ex art.606 co.1 lett c) c.p.p., con conseguente nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore di fiducia, deve ritenersi pertanto nel caso in esame tardivamente dedotta con l'impugnazione.
ши Sบริ
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto nella sentenza impugnata, con specifico riferimento alla versione difensiva (della riproduzione artigianale fatta personalmente dall'imputato dei CD musicali messi in vendita) ribadita con il ricorso, si pone in rilievo la
"mancata allegazione sulla disponibilità dei necessari apparati tecnici per la diretta duplicazione del materiale sequestrato", a fronte dell'accertata commercializzazione da parte dell'imputato del materiale sequestrato. Detta motivazione appare adeguata, considerato anche che il ricorrente si limita ad evidenziare la fattura artigianale dei CD musicali (non negata dalla Corte territoriale) e a riproporre, sostenendo assertivamente l'antieconomicità dell'acquisto dei prodotti da coloro che avevano provveduto all'illecita riproduzione, la tesi difensiva sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali. Questa Corte tuttavia ha più volte affermato che esula dai suoi poteri una
"rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez.Un. 24 settembre 2003 n.47289, Petrella;
Sez. Un. 31 maggio 2000 n.12, Jakani;
Sez.Un. 24 novembre 1999 n.24, Spina;
Sez.Un. 30 aprile 1997 n.6402, Dessimone;
Sez.Un. 27 settembre 1995 n.30, Mannino;
Sez. Un. 13 dicembre 1995 n.930, Clarke).
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 30 giugno 2009
il cons. est.
lule I Presidente CELLERIA)
CAN
IN DEPOSITATO E
R E 2009 I L E L SET E C A 4 SR 2 N E IL A la C ie L P A
N.6935/07 R.G. 7 37507 /09 N 3109/09SAPU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
composta dai magistrati dott. Antonio ESPOSITO Presidente dott. Laurenza NUZZO Consigliere dott. Matilde CAMMINO Consigliere
dott. Giuseppe BRONZINI Consigliere dott. Geppino RAGO Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
PE LO n. Napoli il 2 febbraio 1948
avverso la sentenza emessa in data 6 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Iannelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva:
lu له
Con sentenza in data 6 dicembre 2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 25 luglio 2005 dal Tribunale di Napoli con la quale PE LO era stato dichiarato, all'esito del giudizio abbreviato, colpevole dei reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di supporti VHS e CD per opere musicali e cinematografiche illecitamente duplicate, reati accertati in
Napoli il 17 dicembre 2003, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la violazione della legge processuale e la nullità del giudizio di appello non essendo stato notificato l'avviso della data fissata per il giudizio di appello ad entrambi i difensori dell'imputato;
l'avviso infatti sarebbe stato notificato unicamente all'avv. Ercole Ragozzini, il quale aveva sottoscritto l'atto di appello, e non anche all'avv. Fabrizio Cavaliere, difensore che non aveva sottoscritto l'atto di appello ma che non era mai stato revocato;
all'udienza del 6 dicembre 2006 i due difensori di fiducia e l'imputato erano assenti e, secondo il ricorrente, non opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 182 co.2 c.p.p. (sanatoria che non si sarebbe verificata anche nel caso di nomina di un difensore di ufficio che non avesse sollevato alcuna eccezione);
2) la violazione di legge, con riferimento agli artt. 171ter legge n.633/41 e 648 c.p., e il vizio della motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica della condotta contestata come ricettazione anziché come art.171 ter lett.a) legge n.633/41 in quanto non si sarebbe tenuto conto che il materiale in sequestro era riprodotto artigianalmente e che la versione difensiva della riproduzione in proprio dei CD musicali, operazione che non necessitava di complesse attrezzature, trovava riscontro logico nelle scarse disponibilità economiche dell'imputato il quale non avrebbe avuto le risorse per acquistare da altri i CD già contraffatti.
Il ricorso va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
E' infatti principio giurisprudenziale consolidato che quando l'imputato abbia nominato due difensori -sia che si proceda con il rito camerale, sia nel procedimento ordinario (Cass. Sez.Un.27 giugno 2001 n.33540, Di sarno;
Sez.Un. 25 giugno 1997 n.6, Gattellaro)- entrambi i difensori
ши 3
abbiano diritto all'avviso della data dell'udienza e che, nel caso sia stata omessa la notifica dell'avviso a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio di cui all'art. 179 co.1
c.p.p. (tra le più recenti Cass. sez.IV 4 novembre 2008 n.11772, Pancini;
sez.VI 24 aprile 2008
n.18726, Donnhauber;
sez.I 13 marzo 2008 n.17307; sez. VI 13 febbraio 2008 n.17881, Quartarano;
sez. VI 12 febbraio 2008 n.21736; sez.IV 9 luglio 2003 n.37471, Massari), ancorché la mancata notifica riguardi il difensore che non aveva proposto impugnazione (Cass. Sez.Un. 27 giugno 2001
n.23, Di Sarno). Detta nullità viene sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p. sia dalla presenza all'udienza dell'altro difensore, che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire in ordine al difetto di avviso al codifensore.
Nel caso in esame l'appello riguardava una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e si procedeva ai sensi dell'art.599 c.p.p., richiamato espressamente dall'art.443 co.4 c.p.p..
Per l'udienza camerale di appello del 6 dicembre 2006 risulta essere stato avvisato solo l'avv. Ercole Ragozzino, che era stato nominato sin dalla fase delle indagini preliminari e aveva presentato l'appello nell'interesse dell'imputato, e non anche l'avv. Fabrizio Cavaliere, nominato per la prima udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli il 27 maggio 2005 (l'avv. Cavaliere era comparso, aveva depositato l'atto di nomina e la procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato, aveva ricevuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado).
Alla predetta udienza dinanzi alla Corte di appello di Napoli non comparivano né
l'appellante né i due difensori di fiducia. Trattandosi di procedimento camerale di appello, in virtù del disposto degli artt. 127 co.3 e 599 co.1 c.p.p., la presenza del difensore non era necessaria e, in assenza del difensore di fiducia, il giudice non era tenuto a nominare un difensore di ufficio (Cass. sez.V 27 ottobre 1995 n.12052, Belvedere). Nemmeno era necessaria la presenza dell'imputato la cui mancata comparizione, salvo che sia legittimamente impedito e abbia manifestato la volontà di essere presente e di essere sentito personalmente, è priva di rilevanza (Cass. sez.II 3 marzo 2005
n.13134, Puzzo) e determina, secondo quanto affermato da questa Corte, il verificarsi nei suoi confronti della causa di decadenza prevista dall'art. 182 co.2 c.p.p. (Cass. sez.IV 22 dicembre 1998
n.1996, Cicatiello;
sez.IV 23 novembre 2005 n.2405, Scatafassi).
La Corte ritiene che in via generale deve convenirsi che l'omesso avviso (ovvero la mancata notifica dell'avviso) della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori determini non "assenza" della difesa, a norma dell'art. 178 co.1 c.p.p., ma soltanto inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, a norma dell'art. 178 lett.c) c.p.p., e quindi una nullità a regime intermedio. Né può essere messo in discussione che nell'ipotesi di citazione per il dibattimento, la
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nullità deve essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell'art. 182 c.p.p., dall'altro difensore di fiducia comparso o comunque dal difensore di ufficio nominato ex art.97 co.4 c.p.p. ed
è sanata se non viene eccepita dal difensore presente (sez. V 4 luglio 2006 n.29863, Della Corte;
sez.IV 22 dicembre 1998 n.1996, Cicatiello).
Quanto al momento entro il quale la nullità deve essere eccepita va tuttavia segnalato un orientamento giurisprudenziale (Cass.sez.V 4 luglio 2006 n.29863, Della Corte;
sez.III 1° dicembre
1997 n.529, Laezza), secondo il quale la nullità, di ordine "intermedio", derivante dal mancato avviso di udienza ad uno dei due difensori di fiducia dai quali l'imputato sia assistito, essendo riferibile alla fase degli atti preliminari al dibattimento e quindi “in quel segmento procedimentale che sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art.429 c.p.p.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art.552 c.p.p.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice", da considerare funzionalmente e strutturalmente diversa da quella propriamente dibattimentale, deve essere dedotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180, prima ipotesi, c.p.p. prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Detto termine di deducibilità della nullità riferito alla deliberazione della sentenza di primo grado è stata considerata da recenti sentenze applicabile anche al giudizio di appello (Cass. sez.III 2 aprile 2008 n.13824, Straiano;
sez.V 11 dicembre 2008 n.4940, Camera), essendosi ritenuto che la nullità in questione si collochi nella fase denominata “atti preliminari al giudizio" (art.601 co.1 c.p.p.) comprendenti le notifiche delle citazioni delle parti e dei difensori.
L'orientamento sopra menzionato appare al collegio condivisibile e applicabile anche al giudizio camerale di appello previsto dall'art.599 c.p.p. in cui, analogamente, può affermarsi che l'omesso avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase intercorrente tra la fissazione dell'udienza e l'udienza di comparizione in camera di consiglio, come si desume dall'art.601 co.2
c.p.p. che espressamente riconduce l'attività preliminare all'udienza camerale ex art.599 c.p.p. alle formalità previste per la valida instaurazione del giudizio dibattimentale di appello.
Deve pertanto concludersi che la nullità in questione doveva essere dedotta, secondo un'interpretazione analogica dell'art.180 prima ipotesi c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di appello a cura del difensore di fiducia regolarmente avvisato e messo in condizione di comparire e sollevare la relativa eccezione. La dedotta violazione ex art.606 co.1 lett c) c.p.p., con conseguente nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore di fiducia, deve ritenersi pertanto nel caso in esame tardivamente dedotta con l'impugnazione.
ши Sบริ
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto nella sentenza impugnata, con specifico riferimento alla versione difensiva (della riproduzione artigianale fatta personalmente dall'imputato dei CD musicali messi in vendita) ribadita con il ricorso, si pone in rilievo la
"mancata allegazione sulla disponibilità dei necessari apparati tecnici per la diretta duplicazione del materiale sequestrato", a fronte dell'accertata commercializzazione da parte dell'imputato del materiale sequestrato. Detta motivazione appare adeguata, considerato anche che il ricorrente si limita ad evidenziare la fattura artigianale dei CD musicali (non negata dalla Corte territoriale) e a riproporre, sostenendo assertivamente l'antieconomicità dell'acquisto dei prodotti da coloro che avevano provveduto all'illecita riproduzione, la tesi difensiva sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali. Questa Corte tuttavia ha più volte affermato che esula dai suoi poteri una
"rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez.Un. 24 settembre 2003 n.47289, Petrella;
Sez. Un. 31 maggio 2000 n.12, Jakani;
Sez.Un. 24 novembre 1999 n.24, Spina;
Sez.Un. 30 aprile 1997 n.6402, Dessimone;
Sez.Un. 27 settembre 1995 n.30, Mannino;
Sez. Un. 13 dicembre 1995 n.930, Clarke).
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 30 giugno 2009
il cons. est.
lule I Presidente CELLERIA)
CAN
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