Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 2
Il decreto di convalida del sequestro delle cose che costituiscono corpo di reato, sequestrate dalla P.G. in sede di perquisizione ex art. 352, comma secondo cod. proc. pen., deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.
L'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio (nel caso di specie, in sede di riesame di cui all'art. 324 cod.proc.pen.) ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 21736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21736 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 458
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 34319/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 17 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Macerata;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Macerata, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto del 9 luglio 2007 con cui il pubblico ministero presso il Tribunale di Camerino convalidava il sequestro di Euro 4.250,00 operato dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti di SA RI ai sensi dell'art. 352 c.p.p., comma 2. 2. - Ricorre per Cassazione il difensore del OS deducendo, con il primo motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame.
Con altro motivo deduce violazione degli artt. 324, 292, 192 e 125 c.p.p., sostenendo l'inesistenza della motivazione ed escludendo che la somma sequestrata possa essere considerata corpo di reato o pertinente al reato di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche in considerazione del fatto che l'indagato svolge l'attività di imprenditore e che, conseguentemente, la disponibilità del denaro è collegata esclusivamente al suo lavoro. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe nullo per totale omessa indicazione del fatto reato contestato e del tutto carente di motivazione, non essendo specificato in alcun modo il nesso pertinenziale fra il bene oggetto del vincolo, il reato ipotizzato e la finalità probatoria perseguita. L'indicazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sarebbe, inoltre, immotivata, dal momento che non è stata trovata alcuna traccia di sostanza stupefacente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta dagli atti che RI OS era difeso dagli avvocati Poeta e Copponi - nominati nell'interrogatorio del 12 luglio 2007 - e che a quest'ultimo non è stato dato avviso dell'udienza ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 6, udienza alla quale ha comunque partecipato l'altro avvocato.
Non vi è dubbio che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dia luogo ad una nullità a regime intermedio, tuttavia, sulla base di un orientamento giurisprudenziale prevalente, deve ritenersi che tale nullità viene sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (cfr., Sez. 4, 17 ottobre 2007, n. 42736, Nicotra;
Sez. 2, 26 giugno 2003, n. 31677, Scravaglieri). Pertanto, nella specie, la presenza dell'avvocato Poeta all'udienza del riesame ha prodotto la sanatoria della nullità.
4. - Sono invece fondati gli altri motivi, con cui si contesta la violazione delle norme in materia di sequestro e la totale mancanza della motivazione.
Nel caso di specie il sequestro è stato preceduto dalla perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 352 c.p.p., comma 2, nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di RI OS, indagato per il reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. La perquisizione non ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti, ma la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di una serie di oggetti e di denaro contante, ritenuti pertinenti al reato.
Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento con cui il pubblico ministero ha convalidato il sequestro, ritenendo sussistenti sia i presupposti, che la motivazione sulla pertinenzialità al reato dei beni oggetto di ablazione, specificando che nella nozione di corpo di reato vi può rientrare anche il denaro con riferimento ad un'attività di spaccio di droga, costituendo profitto o prodotto del reato stesso.
Invero, si tratta di affermazioni indimostrate, in quanto i giudici non hanno fornito alcuna motivazione in ordine alla finalità perseguita in concreto con il provvedimento di sequestro. Il riconoscimento della natura di corpo di reato e di cose pertinenti al reato, peraltro riferito indistintamente a beni e oggetti diversi, è asserito ma non spiegato;
allo stesso modo non è detto in cosa debbano consistere gli "accertamenti di natura tecnica", citati nell'ordinanza a sostegno della legittimità del provvedimento. Anche per quanto riguarda il denaro sequestrato l'ordinanza appare sfornita di un minimo di motivazione, laddove sarebbe stata sufficiente la indicazione degli elementi che potevano giustificare la qualifica del denaro come corpo di reato ossia la sussistenza del fumus circa il rapporto di immediatezza con il reato, spiegazioni tanto più necessarie tenuto conto delle deduzioni difensive, che hanno evidenziato una serie di circostanze a giustificazione della disponibilità del denaro da parte dell'indagato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, p.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqua) e a tale minimo onere motivazionale non può derogarsi neppure nel caso di sequestro probatorio che, come quello in oggetto, venga eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p., comma 2. 5. - Per queste ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Macerata perché, in applicazione dei principi sopra indicati, proceda ad un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008