Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
In ipotesi di mancato avviso dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato, il difensore presente nel procedimento in camera di consiglio, svolgentesi ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., che agisce anche per conto e nell'interesse del suo assistito (nella fattispecie assente), deve rilevare la nullità occorsa nei termini di cui all'art. 182 del codice di rito, altrimenti la decadenza dalla facoltà di eccepirla si verifica anche nei confronti dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2005, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
K COPIA PER IL PRES.
REPUBBLICA ITALIANA
2405 /06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE S
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/11/2005
SENTENZA
N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE N. 009719/2004
3. Dott.LICARI CARLO
4. Dott.BRICCHETTI RENATO Π
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) SC TO N. IL 10/02/1929
del 02/10/2003 avverso SENTENZA
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE
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A
Udito il Procuratore Generale in persona del dott Francesco SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Ditou por kapat id .
Udito il difensore Avv. Dino LUCCHETTI che ha concluso per l'accoglimento del mento del ricorso. له R $
La Corte osserva:
I) SC TO ha proposto ricorso avverso la sentenza 2 ottobre 2003 della Corte d'Appello di Roma che ha respinto l'appello proposto contro la sentenza 27 maggio 2002 del Tribunale di Velletri che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di omicidio colposo in danno di CH MB che, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore e percorreva una strada sita urtatoveniva dell'area portuale di Nettuno, all'interno dall'autovettura condotta dall'imputato cadendo al suolo e subendo gravi lesioni alle quali conseguiva la morte.
A fondamento del ricorso si deduce, con un primo motivo, la nullità dell'intero giudizio di appello perché non era stato dato avviso dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello a deiuno didifensori fiducia due dell'imputato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di merito avrebbe individuato la colpa del ricorrente nella sola circostanza che l'urto era avvenuto nella corsia di pertinenza del ciclomotore ma non era stato compiuto l'accertamento se, quando l'imputato è giunto in prossimità dell'incrocio, il motociclista fosse già visibile. Né può dirsi che la sentenza di appello si integri con quella di primo grado che dichiaratamente aveva ritenuto che non fosse possibile accertare l'esatta dinamica del fatto.
conseguentemente II) Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo si rileva che risulta dagli atti processuali che questa Corte può esaminare essendo stata
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dedotta una violazione di natura processuale che all'udienza tenuta davanti alla Corte d'Appello il 2 ottobre
2002, il ricorrente, non presente, era assistito dall'avv. Dino Lucchetti, uno dei due suoi difensori di fiducia. Non era presente (e non risulta dagli atti che gli fosse stato dato avviso) il secondo difensore di fiducia avv. Giuseppe
Padula.
Sulle conseguenze di questa omissione deve osservarsi che, anche nella giurisprudenza di legittimità, si erano verificati contrasti interpretativi a sanare i quali sono intervenute le sezioni unite di questa Corte (sentenza 27 giugno 2001 n. 23 - dep. 11 settembre 2001 Di Sarno), che,
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affrontando il problema in relazione alle udienze davanti al tribunale ilper riesame, hanno ribadito che l'avviso
3 deve essere comunicato, nel caso di persona dell'udienza sottoposta a misura cautelare che sia due assistita da difensori, ad entrambi i difensori;
ciò anche se uno soltanto di essi (o soltanto l'indagato) abbia proposto la richiesta di riesame della misura.
Le sezioni unite hanno inoltre precisato che l'omissione di tale adempimento (la notifica dell'avviso a dei due difensori) determina una nullità a regime uno intermedio soggetta alla disciplina di cui agli artt. 180 e
182 c.p.p.
La soluzione non è diversa per l'omissione dell'avviso nel giudizio ordinario e infatti in questi casi la giurisprudenza di legittimità non ha avuto neppure le oscillazioni rilevate nel caso di procedimenti camerali.
Nello stesso senso delle sezioni unite e quindi per l'affermazione di una nullità a regime intermedio possono infatti richiamarsi Cass., sez. IV, 9 luglio 2003 n. 37471,
Massari, rv. 226285; 22 dicembre 1998 n. 1996, Cicatiello;
28 novembre 1997 n. 11326, Gangi;
sez. VI, 3 febbraio 1997 n.
5187, Corso;
sez. IV, 1° marzo 1994, Didoni, rv. 198653).
Nel caso in esame il procedimento d'appello, trattandosi di rito abbreviato, è stato trattato in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (artt. 443 comma 4 e 599 c.p.p.) e non risulta che la nullità sia stata eccepita
– giusta il disposto dell'art. 182 comma 2° prima parte - dal
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difensore di fiducia presente all'udienza per la quale non era stato dato avviso al secondo difensore.
Non avendo a ciò provveduto si è verificata certamente, per il difensore presente, la decadenza prevista dal terzo comma dell'art. 182 citato.
Resta un ultimo aspetto da esaminare. All'udienza di appello l'imputato non era presente e quindi va risolto il problema se si sia verificata anche nei suoi confronti la causa di decadenza prevista dall'art. 182 comma 2° c.p.p.
Non ignora la Corte che esiste un orientamento secondo cui la causa di decadenza si verifica solo nel caso in cui l'imputato (o l'indagato) sia presente e nulla eccepisca (in questo senso da ultimo v. Cass., sez. V, 10 novembre 2004 n.
46206, Panza, rv. 230224; 2 aprile 2003 n. 19691, Bruno, rv. 223849) ma purtuttavia ritiene che la risposta a questo quesito debba essere positiva in sostanziale adesione a quell'orientamento che ha risolto il problema in questo senso (v. Cass., sez. IV, 22 dicembre 1998 n. 1996, Cicatiello, rv.
212700) ovvero, pur non avendolo espressamente affrontato, lo ha risolto implicitamente non facendo alcun riferimento alla
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circostanza che l'imputato o l'indagato fosse presente al compimento dell'atto (v. Cass., sez. IV, 9 luglio 2003 n.
37471, Massari, rv. 226285; sez. II, 26 giugno 2003 n. 31667,
Scravaglieri, rv. 226538; sez. I, 18 novembre 2002 n. 41757,
Bartolotta, rv. 223462).
Va premesso che, nel caso in esame, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, sono state applicate le forme previste dall'art. 127 c.p.p. che non prevedono la dichiarazione di contumacia in quanto la mancata comparizione dell'imputato salvo che sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente e di essere sentito personalmente è priva di rilevanza (cfr. Cass., sez. II, 3
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marzo 2005 n. 13134, Puzzo, rv. 231254).
Se dunque è da escludere che possa ritenersi applicabile l'art. 420 quater del codice di rito che prevede che
"è l'imputato, quando si procede in sua contumacia, rappresentato dal suo difensore" (e, per giurisprudenza conforme, questa rappresentanza è estesa ad ogni effetto consentito dalla legge) non per questo vengono meno i poteri di rappresentanza attribuiti in via generale, dall'art. 99 comma 1° c.p.p., al difensore al quale "competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato".
La funzione del difensore dell'imputato, che è parte del processo, non è infatti di mera assistenza (come, per es., nel caso del difensore della persona offesa) ma è altresì funzione di rappresentanza;
si tratta di vera e propria rappresentanza processuale che consente al difensore di esercitare tutti i diritti e le facoltà non espressamente riservati all'imputato.
Ne consegue che il difensore presente nel procedimento in camera di consiglio non diversamente da quanto avviene www nell'udienza preliminare o nel giudizio dopo la dichiarazione di contumacia agisce anche per conto e nell'interesse del assistito se non rilevi la nullità prima о suo ei immediatamente dopo il compimento dell'atto, fa decadere anche il suo assistito dalla facoltà di eccepirla giusta il disposto dell'art. 182 comma 2° c.p.p.
III) Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio preso in esame dai giudici di merito.
Non corrisponde infatti al vero che la Corte di merito non abbia accertato da quanto tempo l'imputato si trovava sulla corsia di pertinenza del ciclomotore (corsia che doveva attraversare per immettersi verso l'uscita dalla zona
5 portuale) avendo invece accertato che entrambi i mezzi erano in movimento, che SC aveva la libera visibilità della zona dalla quale sopraggiungeva il ciclomotore, che dunque avrebbe avuto ampia possibilità di avvistare l'altro veicolo e concedere la dovuta precedenza.
Come è agevole verificare la Corte di merito ha fornito adeguata e certo non illogica motivazione la sua di ricostruzione che dunque non può essere contrastata da una congetturale e diversa ipotesi di verificazione del fatto.
IV) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 23 novembre 2005.
IL PRESIDENTE
(dr. Paolo Fattori)
IL CONSIGLIERE RELATORE Parc F (dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Tenale
DEPOSIT ANCELLERIA
OGGI 2 0 GEN. 2006
ORS DI CANCELLERIA
Maria Angelilli L
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