Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. Tale sanatoria si verifica anche quando, non essendo presenti all'udienza ne' l'imputato ne' i difensori di fiducia, sia stato nominato un difensore di ufficio.(Fattispecie relativa ad avviso notificato senza il rispetto del termine di 20 giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/1998, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Spagnuolo Consigliere N. 2980
3. Dott. Francesco Malagnino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott.ssa Luisa Bianchi rel. Consigliere N. 33462/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LL AT, n. a Arzano il 16.12.60 e AN NR, n. Arzano il 28.12.57
avverso la sentenza in data 20.5.98 della Corte di Appello de L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Bianchi;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto
Motivi della decisione
Con distinti ricorsi il difensore di fiducia di LL AT e di AN NR deduce la nullità della sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 20.5.1998, di conferma della precedente sentenza di condanna degli imputati per il furto di una autoradio, per inosservanza di norme processuali. L'avviso di fissazione del dibattimento di appello per il 20.5.1998 era stato infatti notificato ad esso difensore in data 3.5.1998, senza il rispetto del termine di 20 gg. previsto dall'art. 601 comma 5 cod. proc. pen.. Il dibattito si era svolto nella contumacia dell'imputato ed in assenza del difensore di fiducia, così determinando una nullità assoluta. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Risulta dagli atti che l'avviso di fissazione del dibattimento previsto il 20.5 è stato notificato al difensore di fiducia il giorno 2.5. precedente e pertanto effettivamente senza il rispetto del termine di 20 gg. previsto dall'art. 601 comma 5.
Ora, l'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che l'avviso della data fissata per il dibattimento di appello sia comunicata al difensore dell'imputato almeno venti giorni prima. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta evidentemente una violazione del diritto di difesa, risultando impedito il corretto esercizio del medesimo e rientra pertanto tra le nullità di ordine generale attinenti alla "assistenza" dell'imputato cui fa riferimento l'art. 178, comma 1, lett. C del codice.
Peraltro, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 23.1.94 n. 689 Manca - rv. 200336), trattasi di nullità a regime intermedio, e non - come si sostiene con il ricorso e con una non condivisibile sentenza di questa stessa Corte nel medesimo citata (Cass. 10. 12.95, Purde - rv.203231) - di una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, dal momento che non è in gioco l'assenza del difensore, la cui presenza è assicurata dalla obbligatoria nomina del difensore di ufficio. Si tratta dunque di una c.d. nullità a regime intermedio, deducibile con i limiti e con le possibilità di sanatoria previsti dagli artt. 180, 182, 183 e 184 comma 2 proc. pen.. In particolare, nel caso di specie interessa l'ipotesi di indeducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, secondo cui "Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". È vero che questa regola è subordinata alla condizione che la parte assista all'atto, e che, nella fattispecie, l'imputato non era presente, ma bensì contumace. Tuttavia, era presente il difensore di ufficio, difensore che - pur non potendo essere considerato parte, in quanto non titolare dell'interesse sostanziale che si contrappone, nel processo, a quello dello Stato fatto valere dal P.M. che esercita l'azione penale - è tuttavia, per quanto dispone l'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., titolare di quelle stesse facoltà e diritti riconosciuti all'imputato, a meno che siano essi riservati personalmente a quest'ultimo, e che, ai sensi dell'art. 487, comma 2, in dibattimento rappresenta l'imputato, quando si proceda in sua contumacia.
Poiché dunque nell'art. 182, comma 2, non vi è alcuna esplicita riserva a favore dell'imputato, spettava al difensore di ufficio, la cui presenza è attestata dal verbale, eccepire tempestivamente la violazione del prescritto termine, facilmente desumibile dagli atti, con la conseguenza che, in mancanza di tale eccezione, quella nullità non può più essere dedotta.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
p.t.m.
La Corte:
- rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, tra loro in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999