Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
L'omesso avviso di udienza per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata se non è dedotta tempestivamente, presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 11772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11772 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 04/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1897
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 020515/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO TT, N. IL 26/11/1950;
avverso SENTENZA del 21/10/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Uno dei due difensori di fiducia di IN NN IS, l'avv. Raffaele Molinari, ricorre per cassazione nell'interesse del predetto imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose e in relazione al residuo reato di omicidio colposo in pregiudizio di SC AN ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione, confermando nel resto.
Con il ricorso si deduce violazione di legge, lamentando che l'avviso di fissazione del giudizio di appello non sia stato notificato all'avv. Molinari, uno dei suoi due difensori di fiducia, nonostante la sua nomina non fosse stata revocata;
si chiede, pertanto, che sia dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178 e ss. c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Circa, invero, le conseguenze del mancato avviso di udienza a uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, c'è sostanziale concordia di vedute sul fatto che esso produce una nullità a regime intermedio (contra, nel senso dell'insanabilità della nullità, Cass.03.03.2005, Bresciani), ma permane un contrasto sui presupposti della sanabilità di tale vizio a sensi della prima parte dell'art. 183 c.p.p., comma 2, sostenendosi, per un verso, che basta, all'uopo, la mancata immediata eccezione dell'altro difensore presente (Cass.10.01.2006, Raucci;
23.11.2005, Scatafassi;
12.05.2004, Pastore) e,
dall'altro, che è necessario, invece, si accompagni a tale omissione la presenza dell'imputato (Cass. 10.11.2004, Panza;
15.01.2004, Franzè; 02.04.2003, Bruno;
Cass. 22.06.2001, Bonaffini e altri;
03.02.1997, Corso).
Ad avviso di questo Collegio, è da condividere il secondo dei citati indirizzi.
Ai fini, infatti, della citata norma codicistica, non può sostenersi che la "parte" possa esaurirsi nel solo difensore.
La mancata immediata rilevazione del vizio, invero, in tanto vale a sanarlo, in quanto in detta omissione può presumersi una rinuncia all'interesse leso.
Tale interesse è quello dell'imputato ad avvalersi concretamente anche dell'opera del secondo difensore, e nella relativa gestione l'imputato non può, per ragioni logiche e di virtuale conflitto di interessi, essere surrogato dall'altro difensore, venendo in rilievo, al riguardo, proprio la valutazione, da parte (e di specifica pertinenza) del prevenuto, dell'eventuale concreta insufficienza della presenza e opera di tale (unico) difensore.
Nel caso di specie, per la prima udienza di trattazione del processo avanti alla Corte di Appello di Brescia risulta essere stato dato avviso all'imputato IN e ad uno soltanto (l'avv. Mainardi Alessandro) dei suoi due difensori di fiducia, mentre non risulta essere stato avvisato il secondo difensore, l'avv. Molinari Raffaele. A detta udienza non compare l'imputato e viene ritualmente dichiarata la sua contumacia, procedendosi oltre;
tuttavia, nel corso della trattazione dell'appello, l'unico difensore di fiducia comparso, l'avv. Mainardi, non solleva alcuna eccezione di nullità in ordine all'omesso avviso al codifensore, avv. Molinari.
Orbene, in coerenza all'orientamento interpretativo condiviso dal collegio, la mancata deduzione della nullità da parte del difensore di fiducia presente non può intendersi, in assenza anche dell'imputato, come frutto di una strategia difensiva, scelta dalla "parte" per far fronte al procedimento, non essendo possibile in tale situazione presumere che l'imputato, qualora fosse comparso, avrebbe deciso di rinunciare ad utilizzare per quell'incombente il secondo difensore di fiducia.
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009