Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 13134
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga - per la decisione - del rito della camera di consiglio (art. 599 cod. proc. pen.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate "le forme dell'art. 127" e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 13134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13134
    Data del deposito : 3 marzo 2005

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