Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga - per la decisione - del rito della camera di consiglio (art. 599 cod. proc. pen.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate "le forme dell'art. 127" e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 13134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13134 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 245
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 26942/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO IU, n. a Racalmuto (AG) il 12.3.1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 10 ottobre 2001, di riforma della sentenza del g.i.p. presso la Pretura di Mantova, in data 2 maggio 1991;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello, di Brescia, con sentenza in data 10 ottobre 2001, confermava, con riferimento al capo relativo al contestato reato di ricettazione, la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dal g.i.p. presso la Pretura di Mantova il 2 maggio 1991 nei confronti di PU IU. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando la nullità della sentenza quale conseguenza della nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché non contenente l'avviso che l'imputato "non comparendo sarà giudicato in contumacia", requisito prescritto, ad avviso del ricorrente, dall'art. 601, comma 3, c.p.p., che richiama la lett. f) dell'art. 429, comma 1, c.p.p., norma che troverebbe applicazione anche nel giudizio di appello celebrato in Camera di consiglio, come nel caso di specie. Il ricorrente precisa che la relativa eccezione era stata formulata all'udienza del 10 ottobre 2001, ma la Corte, che si era riservata di decidere insieme al merito, aveva, poi, omesso di sciogliere la riserva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Suprema Corte ha già fissato il principio, al quale aderisce il collegio, secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice d'appello si avvalga per la decisione del rito della Camera di consiglio (art. 599 c.p.p.), il decreto di citazione non deve contenere l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia. Vanno in tal caso rispettate "le forme dell'art. 127" e cioè dato avviso soltanto ai difensori almeno dieci giorni prima. La mancata comparizione del prevenuto non ha invece rilevanza, tranne che egli sia legittimamente impedito e manifesti la volontà di essere presente (Sez. 3^, 6/4/1992, n. 434, Mellace, riv. 190474).
In applicazione di tale principio, il ricorso deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005