Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio che, quando non siano presenti all'udienza nè l'imputato nè i difensori di fiducia e sia stato nominato un difensore di ufficio, non può essere sanata ai sensi dell'art. 183 cod. pen. ma deve essere eccepita da quest'ultimo prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 29863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29863 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
63
29863 /06 le
·M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE зе 3
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/07/2006
SENTENZA
N.1360, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.AMATO ALFONSO
N. 027692/2005 2.Dott. ROTELLA MARIO
11 3. Dott. FUMO MAURIZIO
4.Dott.BRUNO PAOLO ANTONIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 23/07/1972 1) DELLA CORTE ELIODORO
avverso SENTENZA del 25/05/2005
di NAPOLI CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROTELLA MARIO uolite le conclusioni dirigetto del s.s. P.G., oh. T. BAGLIONE;
udito il difenson, Am. L. COSTANZO;
1 - Il difensore di Della Corte Eliodoro ricorre avverso sentenza della Corte di Napoli, che ne conferma la condanna ad a. 2, m.1 rec. da parte del Tribunale di S. Maria C.V. per bancarotta per distrazione, dissipazione occultamento dei ricavi e comunque di beni pa- trimoniali, ed omesso deposito in termini delle scritture contabili, dopo il fallimento della
Eurodil soc. coop di cui era rappresentante, dichiarato il 25.6.99. La Corte ha rigettato l'eccezione di mancata citazione di difensore già nominato, non risultante in atti e non eccepita, a fronte di mancata comparizione del difensore di fiducia in 1à grado. Ha quindi rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento ed ha respinto quale generica l'affermazione di rottamazione, distruzione, smarrimento e furto di beni non ritrovati dopo il fallimento e dimostrato per il suo coevo comportamento di ritardo nel de- posito dei documenti.
Il ricorso denuncia: 1° - violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omesso avviso al difensore di fiducia Avv. Cangiunti per il giudizio, mai revocato e non citato in giudizio neanche nelle udienze in prosieguo (ed al- lega documentazione a riscontro); 2° - vizio di motivazione circa la bancarotta fraudolenta, anche per il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento;
- 3° - idem in punto di ritardo nel deposito delle scritture, perché la sentenza di fallimento non era stata notificata tempestivamente all'imputato.
2 - Il 1° motivo è infondato. La sostenuta nullità non può più essere rilevata. Dalla produzione documentale allegata al ricorso, che si intende riproduttiva di quella agli atti, l'imputato presente in udienza preliminare, che in precedenza aveva indicato ai
Carabinieri di Nocera Umbra un difensore del foro di Perugia non comparso (ed il cui nome era interlineato nel verbale), ne nominava altro presente che svolgeva il suo mandato a- vanti al GUP, e riceveva rituale avviso per l'udienza dibattimentale. Costui, al pari dell'im- putato, non compariva in nessuna udienza del processo di 1° grado. All'imputato era no- minato difensore di ufficio che, ad ogni effetto lo rappresentava, anche al fine di comuni- cazione del rinvio in prosieguo. A questo punto è evidente che i Giudici di merito avessero ragione di ritenere implicita la revoca del difensore del foro di Perugia. Ma il punto è altro. Il principio invocato non è condivisibile.
Questa Corte ritiene (cfr. Sez. II n. 11326/97, 209056, e quindi Sez. IV, 1996/99, Ci- catiello, rv. 212700, ultima pronuncia rinvenibile) che, se non si rileva d'ufficio la nullità per omesso avviso dell'udienza di primo grado ad uno dei difensori di fiducia, assente l'al- tro difensore e l'imputato, la nullità non può essere dedotta nel grado successivo. Il difen- sore d'ufficio può difatti eccepirla prima della deliberazione della sentenza di 1° grado. Altra giurisprudenza ha bensì ritenuto il contrario (cfr. la sentenza citata dal ricorso, Sez. VI, 5187/97, CED rv. 208905, cui fa seguito Sez. II, 12650/98, 212020), perché sa- rebbe "contraddittorio riconoscere alla condotta tenuta da un soggetto il cui ingresso nel processo è contrassegnato da nullità, l'attitudine a sanare il vizio medesimo". Il contrasto
è stato segnalato dal AS (s. n. 1996/99). Ma non ha ragion d'essere. Difatti, in caso di omessa citazione di un difensore di fiducia dei due nominati, se- condo diritto vivente (per tutte S.U. 25.6.97, Gattellaro) si è in presenza di una nullità a regime intermedio. Pertanto, è contraddittorio ritenere superabile il vincolo di cui all'art. 180 CPP, e perciò rilevabile in ogni stato e grado la nullità per l'omissione parziale di avvi- so, per via di quella in ipotesi derivata, della nomina del difensore di ufficio.
Questa poi, all'evidenza, non è nulla se l'incaricato è munito dei requisiti cui è con- nessa la sua nomina, perché la legge (art. 97 CPP) la collega al mero fatto che l'imputato non abbia nominato difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E serve proprio a garantire l'esercizio del diritto di difesa innanzitutto a mezzo dell'eccezione della nullità a regime in- termedio, per l'omesso avviso al titolare del diritto di difesa, non rilevata dal giudice. L'equivoco in proposito è tradito inoltre dallo stesso uso del termine sanatoria che, sia pure adottato in senso lato, non concerne in effetti l'ipotesi di cui all'art. 180, che pre- vede solo la decadenza dall'esercizio del diritto di eccezione non svolto in termini di legge. Alla sanatoria fa invece riferimento l'art. 183 CPP, che si riferisce anche alle nullità re- lative. Essa esclude qualsiasi rilievo ai termini per proporre eccezione, semplicemente per- ché cancella la nullità, avendo la parte astrattamente interessata mostrato per contro con- creto disinteresse all'eccezione, ovvero l'ha dimostrata irrilevante, seppure di tratti di nulli- tà di ordine generale non assoluta, il cui solo rilievo non è disponibile dalla parte Tanto spiega a contrario la stessa ragione di previsione delle nullità a regime inter- medio, che si collocano appunto tra le nullità assolute, ovvero insanabili, perché impedi- scono la stessa costituzione del rapporto processuale, e quelle relative. La decadenza ad essa riservata dall'art. 180 CPP è connessa al sacrificio bensì di una facoltà del diritto di difesa, ma non a questo per se stesso. Pertanto tale nullità non esclu- de il radicamento del rapporto processuale, che può essere verificato attraverso i rimedi apprestati dal sistema, prima che sia emessa sentenza suscettibile di irrevocabilità.
Il fatto che all'imputato sia stato comunque assicurato l'esercizio del diritto di difesa rende impossibile impedire l'irrevocabilità della stessa sentenza una volta pronunciata, proprio in ragione del mancato esercizio di una facoltà ad esso connesso. In sintesi, l'art. 96 CPP prevede la facoltà dell'imputato di avvalersi del patrocinio di due difensori di fiducia. Ma l'omesso avviso ad uno dei suoi difensori non lo priva dell'eser- cizio del diritto di difesa, assicuratogli dal difensore d'ufficio intanto nominato, seppure va- nifica la sua facoltà di potersi avvalere di uno dei due difensori di fiducia. Per questa ra- gione in assenza di entrambi i difensori, non comparso l'imputato che avrebbe l'onere di porre eccezione di omesso avviso ad uno di essi, si è in presenza di una causa di nullità generale a regime intermedio non assoluto che, se non può essere in concreto sanata dal- l'imputato ai sensi dell'art. 183 CPP e neanche dalla nomina del difensore di ufficio, è sog- getta al regime dell'art. 180 CP, perché può essere rilevata ed in tal caso deve essere ec- cepita dal difensore di ufficio sino alla pronuncia della sentenza di 1° grado. Il 2° motivo è infondato.
Estrapola la questione relativa alla sparizione di un autocarro, circa la quale aveva chiesto di produrre documentazione di denuncia di furto, laddove l'imputazione complessi- va concerne ben altro, per cui la produzione che non dimostra per sé neanche il furto, non è stata ritenuta decisiva. Oltre chiede implicitamente valutazione alternativa di fatto. Il 3° è fondato.
La giurisprudenza conformemente a quanto sostenuto nel ricorso, secondo orienta- mento consolidato (cfr. da ultimo Cass. Sez. V, n. 8749/99 - 214651) ritiene necessaria la rituale comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, esclusi gli equipollenti, an- corché non sia parimenti necessario un ordine formale di provvedere al deposito delle scritture contabili (cfr. idem, n. 42618/04, 229903), perché nasca l'obbligo la cui omissione è sanzionata dall'art. 220 L.F.. E' dunque erroneo il principio affermato nella sentenza im- pugnata, che desume la conoscenza della sentenza e del suo tenore dall'opposizione intan- to presentata, senza verificare se vi sia stata la comunicazione richiesta dalla legge. A tanto si provvederà in sede di nuovo esame.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente al capo b dell'imputazione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Roma, 4.7.2006 Deportista in Cancelleria Poma, 28 SET 2006 il presidente il consigliere est. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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