Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) svolgono un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico , attraverso organi, tra i quali il presidente, nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali, gestendo un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche; in particolare provvedendo alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della relativa provincia. Deve riconoscersi pertanto la qualità di pubblico ufficiale al presidente di un Istituto autonomo per le case popolari che abbia formato e manifestato la volontà dell'ente in ordine alla stipula di contratti assicurativi diretti alla conservazione del patrimonio immobiliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/2/99
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 236
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 31018/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VA NZ, n. a Osimo il 12.1.1941
avverso la sentenza in data 12 marzo 1998 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuliano Turone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato, avv. Vittorio Chiusano e avv. US Zanalda, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto
VA NZ veniva tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: A) del reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321, 81 cpv., 110 c.p., per avere, quale agente generale IN AS per il
Piemonte, erogato a FI IO (giudicato separatamente), presidente dello IACP, due tangenti di lire 150.000.000 l'una per ottenere la stipulazione (rinegoziazione) del contratto di assicurazione sugli immobili dello IACP, senza che l'istituto provvedesse ad interpellare altre società (in Torino, il 3 ottobre 1986 ed epoca antecedente e prossima, il 5 marzo 1992 ed epoca antecedente e prossima); B) in concorso con CA US e GR VA, giudicati separatamente, del reato di cui agli artt. 110, 319, 319-bì s, 321 c.p., il CA e il GR, rispettivamente presidente e assessore al Patrimonio della Provincia di Torino, il SI quale agente generale per il Piemonte IN AS, per avere i pubblici amministratori ricevuto lire 120.000.000 dal SI (trattenendone il CA lire 20.000.000 e il GR 40.000.000) quale corrispettivo non dovuto per far ottenere al SI la stipulazione (rinnovo) di tutti i contratti assicurativi della Provincia con l'IN (premio lordo di lire 1.500.000.000 - netto lire 1.200.000.000) fino al 31.12.1999 (anziché fino al 1995 come proposto dagli uffici) a seguito di una negoziazione ristretta con tre (più una) società di assicurazione, anziché con una gara aperta preceduta da pubblici avvisi;
favori tutti che il SI remunerava con una somma pari al 10% del premio netto, provvedendo il CA a gestire personalmente, ma di intesa col GR, le condizioni di affidamento (in Torino, tra il 28 novembre ed il maggio 1992, data del pagamento della tangente). All'esito del dibattimento, il Tribunale di Torino, con sentenza in data 9 luglio 1996, dichiarava il SI colpevole dei reati ascrittigli, unificati dalla continuazione, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per pari durata.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 12 marzo 1998, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., riduceva la pena inflitta al SI ad anni uno e mesi uno di reclusione, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SI, a mezzo dei propri difensori.
Con riferimento al capo A, con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 317, 319 c.p. 1 192 c.p.p. e la illogicità della motivazione in punto di configurabilità del reato di corruzione anziché di quello di concussione nonché in punto di valutazione della chiamata di correo.
Si osserva al riguardo che la Corte di appello ha fondato il suo convincimento circa la configurabilità della corruzione sulle dichiarazioni rese nel dibattimento di appello dal FI, a tenore delle quali sarebbe stato il SI, in entrambe le occasioni (1986 e 1992), a prendere l'iniziativa per caldeggiare la rinnovazione del contratto e per proporre le dazioni di denaro. Ma, come da tempo affermato in dottrina e in giurisprudenza, il criterio della iniziativa non può essere concussione, essendo invece necessario accertare se i soggetti assunto come discrimine tra il reato di corruzione e quello di agissero in posizione di parità ovvero se il soggetto pubblico avesse una posizione di preminenza. con conseguente soggezione del privato. Nella specie la posizione del FI emergeva non solo per la carica di Presidente dello IACP ma anche per la sua forte personalità politica, essendo egli l'esponente D.C. più influente della città di Torino, come dallo stesso ammesso nel dibattimento di appello. Data tale caratura del personaggio, il SI era di fronte all'alternativa di sottostare alle imperiose richieste di versamento di tangenti fattegli dal FI ovvero di perdere per il futuro un importante cliente che egli assicurava da anni. Nè ai fini della distinzione tra i due reati ha rilievo il preteso ingiusto vantaggio patrimoniale del SI, affermato dalla Corte di appello;
elemento che comunque non ricorreva nella specie, in quanto la provvigione che al SI derivava dal contratto era la giusta corresponsione prevista per gli agenti di assicurazione. Inoltre, nella valutazione delle dichiarazioni del FI non sono state osservate dalla Corte di merito le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p.: in particolare, quanto alla credibilità del FI, non si è dato giusto peso al fatto che si trattava di soggetto già condannato in via definitiva per dieci casi di concussione e corruzione commessi nella sua qualità di Presidente dello IACP, il quale dunque, per alleggerire il proprio carico giudiziario, aveva tutto l'interesse a far apparire meno grave il proprio comportamento;
quanto alla attendibilità intrinseca, mancava il requisito della coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni;
quanto ai riscontri esterni, non solo non si ricava da alcun altro elemento processuale che fu il SI a prendere l'iniziativa di contattare il FI, ma anzi risulta logicamente il contrario.
Con un secondo motivo, si denuncia la erronea applicazione degli artt. 319 c.p. e 1230 e s. c.c., nonché la illogicità della motivazione in punto di sussistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio. Si osserva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l'illegittimità amministrativa derivasse da una indebita protrazione della scadenza del contratto e dal mancato ricorso alla procedura della licitazione privata. Infatti, il rinnovo dei contratti assicurativi, aspetto essenziale per l'attività di un ente che gestisce un patrimonio immobiliare, rientrava nelle legittime facoltà contrattuali dello IACP, tanto più che sia il contratto del 1981 (prorogato nel 1986) sia quello del 1986 (rinnovato nel 1992) prevedevano il rinnovo tacito del contratto e che solo con la legge n. 537 del 1993, posteriore ai fatti, le clausole di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni sono state vietate. Il rinnovo espresso comportava infatti la medesima valutazione discrezionale dell'ente di non dare disdetta e di avvalersi della proroga tacita, e anzi permise di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli di quelle del contratto precedente.
Quanto al preteso obbligo da parte dell'Ente di procedere a una gara, esso si fonda sull'erroneo presupposto per cui i rinnovi del 1986 e del 1992 costituissero nuovi contratti e non semplici rinnovi (parzialmente modificativi) dei precedenti: i nuovi documenti contrattuali prevedevano solo nuovi termini di scadenza, nuovi premi e altre clausole contrattuali tutte favorevoli all'Ente, mentre per la novazione è necessario un mutamento del rapporto incompatibile con la causa del contratto originario. Da ciò consegue che, non trattandosi di nuovi contratti, non occorreva procedere ad alcuna gara. Nè era prospettabile per l'Ente, come ritenuto dalla Corte di appello, l'agevole possibilità di procedere, previa gara. a una assicurazione complementare con altre imprese assicuratrici, posto che nel caso di specie mancava nei contratti da rinnovare la clausola "a primo rischio".
Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 318, 319, 320 c.p. e della legge 2 maggio 1974, n. 195, nonché la illogicità della motivazione, sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto, della mancata derubricazione in illecito amministrativo e nel reato di corruzione impropria non punibile per la mancanza dello status di pubblico impiegato in capo all'imputato.
L'assenza di atti contrari ai doveri di ufficio avrebbe dovuto comportare una derubricazione del fatto nell'illecito amministrativo del finanziamento ai partiti politici, non essendo ravvisabile, data la qualità di imprenditore individuale dell'imputato, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974. In ogni caso si sarebbe dovuto ravvisare la fattispecie di corruzione impropria ex artt. 318 e 320 c.p. non punibile, dovendosi qualificare il FI non già un pubblico ufficiale ma un incaricato di pubblico servizio senza la status di pubblico impiegato. Nel FI difettavano infatti i poteri di tipo autoritativo o certificativo di cui all'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, erroneamente attribuitigli dal giudice di merito (rientranti invece nella competenza dei funzionari preposti agli uffici tecnici), poteri che comunque non potevano estrinsecarsi in relazione ad una attività di carattere privatistico quale quella della stipula di contratti di assicurazione sulla responsabilità civile per gli immobili IACP. Con riferimento al capo B, con un quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 319 c.p., 4 r.d. n. 2440 del 1923 e 92 r.d. n. 827 del 1924 nonché la illogicità della motivazione in punto di qualificazione come atto contrario ai doveri di ufficio della procedura di aggiudicazione della gara per il rinnovo delle polizze assicurative della Provincia.
Si osserva al riguardo che i profili di illegittimità della bozza del 28 novembre 1991 confluita nella delibera del 7 dicembre 1991 sono stati ravvisati nella scelta della procedura a trattativa privata ristretta anziché con pubblici avvisi, nel prolungamento della scadenza contrattuale, nell'invito limitato alle sole quattro compagnie assicuratrici che già erano parti del contratto in scadenza (IN AS, NI, TO e, successivamente, EA TU).
Ma, quanto alla procedura a trattativa privata, essa è prevista dall'art. 4 r.d. n. 2440 del 1923 e dall'92 r.d. n. 827 del 1924 e rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione procedere a pubblici avvisi;
ne' può invocarsi in contrario la direttiva CEE 92/50, che ha trovato attuazione solo con il d.ls. 17 marzo 1995, n. 157 e, quindi, in epoca successiva ai fatti. Quanto alla determinazione in sette anni (anziché in tre) della durata del nuovo contratto, anch'essa rientrava, come ha finito di ammettere la stessa Corte di appello, nella discrezionalità amministrativa, esercitata nella specie sulla base di corrette valutazioni e in linea con la prassi amministrativa di stabilire normalmente per tali tipi di contratti una durata di dieci anni. Quanto, infine, al fatto che l'invito venne rivolto alle compagnie di assicurazione che già gestivano, insieme all'IN, il contratto in scadenza, tale scelta rientrava anch'essa nella discrezionalità amministrativa, e fu giustificata dalla convenienza di invitare le maggiori e solide compagnie assicurative del mercato, specializzate nel settore degli enti pubblici. Le affermazioni della Corte di appello circa la convenienza delle compagnie interessate a "dividersi la torta" e quindi a non assumere comportamenti competitivi tra loro, in assenza di una contestazione di turbativa d'asta, sono apodittiche e indimostrate.
Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 319 c.p. e la illogicità della motivazione in relazione alla omessa derubricazione del reato contestato in quello di finanziamento illecito a partiti politici. ovvero in corruzione impropria susseguente.
Si osserva al riguardo che illogicamente la Corte di appello afferma che il SI avesse ben presente il problema del rinnovo dei contratti di assicurazione con la Provincia già in epoca antecedente alla redazione della bozza di delibera: in realtà risulta agli atti che gli uffici IN vennero a conoscenza dell'intenzione della Provincia di rinnovare i contratti già prima dell'invito alla gara inviato all'ente il 25 febbraio 1992, attraverso una lettera della Provincia in data 13 dicembre 1991, quando la bozza di delibera incriminata era stata ormai redatta nella versione definitiva. Il che corrisponde pienamente alle dichiarazioni del SI circa il fatto che egli venne a conoscenza della trattativa "a cavallo del '91 e '92" r dichiarazioni che erroneamente sono state ritenute in contrasto con quelle rese dall'imputato in dibattimento. Altrettanto illogicamente la Corte di appello pretende di collocare l'incontro tra il SI e il GR in periodo antecedente al 26 novembre 1991 facendo leva sulle dichiarazioni del GR, dato che quest'ultimo, nel riferire sull'incontro non ne precisò in alcun modo il contesto temporale.
Da ciò consegue la mancanza di prove in ordine all'esistenza di un pactum sceleris intervenuto prima della bozza di delibera definitiva e che il versamento del denaro, avvenuto nell'aprile - maggio 1992, in concomitanza con le elezioni politiche, quale contribuzione alle spese elettorali del PSI, integra un illecito finanziamento non punibile quale reato essendo il SI un imprenditore individuale. Ma anche ove si voglia ravvisare un legame sinallagmatico tra la contribuzione e l'aggiudicazione dell'appalto, si verserebbe nella ipotesi di corruzione impropria susseguente che, in base al combinato disposto degli artt. 318 e 321 c.p., non è penalmente perseguibile.
Infine, con riferimento ad entrambi i capi, con un sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 133 e 81 cpv. c.p. e la illogicità della motivazione in punto di criteri di determinazione della pena.
Nell'imminenza dell'udienza i difensori dell'imputato ha presentato motivi nuovi.
Con una prima doglianza, relativa al capo A, si insiste per la insussistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio con riferimento ai rinnovi contrattuali intercorsi tra l'IN e lo IACP di Torino, come già dedotto con il secondo motivo del ricorso, allegandosi un parere pro veritate redatto dal Prof. Ugo Carnevali, al quale si fa rinvio.
Con una seconda doglianza, sempre relativa al capo si sviluppano ulteriormente le considerazioni svolte nel terzo motivo di ricorso in punto di mancanza nel FI, indipendentemente dalla natura di ente pubblico dello IACP, della qualità di pubblico ufficiale in relazione all'attività dal medesimo concretamente svolta nella vicenda in esame. Si precisa tra l'altro che la novella recata dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181 (sostitutiva delle disgiuntive "o" alle congiuntive "e" nell'art. 357 comma secondo c.p.) è entrata in vigore il 17 marzo 1992 e quindi non può essere applicata ai fatti per cui è processo, verificatisi in epoca antecedente. Al riguardo si allega e si richiama integralmente un pare pro veritate redatto dal Prof. Carlo Federico Grosso.
Diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto al capo A, si osserva che è esatto il rilievo per cui lo IACP, nel determinarsi alla rinnovazione del contratto di assicurazione degli immobili con l'IN, non aveva alcun dovere giuridico di interpellare altre società, proprio in quanto l'operazione riguardava un rinnovo contrattuale e non la stipula di un nuovo contratto, ed essendo all'epoca dei fatti non ancora intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che (all'art. 6) ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
D'altro canto, sulla base delle stesse considerazioni svolte dai giudici di merito non può dirsi affatto provato che la condotta del FI, pur determinando risultati coincidenti con interessi privati, e in particolare quello del SI di ottenere una nuova provvigione, non perseguisse anche l'interesse dell'Ente, essendo pacifico che, con l'operazione di rinnovo, lo IACP ottenne alcuni indiscutibili vantaggi: la rivalutazione dei beni assicurati, la riduzione dei premi, il mantenimento di un rapporto contrattuale con una impresa assicuratrice di provata affidabilità. Ne deriva, quindi, che le due tangenti di lire 150 milioni ciascuna corrisposte al FI (circostanza questa pienamente acclarata ne' contestata dal ricorrente) non possono dirsi essere state versate come corrispettivo di un atto contrario ai doveri di ufficio.
Il ricorrente assume che tali esborsi furono il risultato di una attività concussiva, ma le deduzioni formulate al riguardo appaiono mere illazioni, non essendo dato cogliere alcun vizio di motivazione, sul punto, da parte dei giudici di merito, che hanno sottolineato come fu il SI a prendere l'iniziativa e come l'accordo venne raggiunto a seguito di trattative tra parte pubblica e parte privata che agivano su posizioni paritarie. Che il FI fosse una personalità eminente del mondo politico torinese è circostanza di mero "colore", che nulla dice circa un'attività di costrizione o induzione dal medesimo concretamente svolta, la quale non solo non trova alcun riscontro nei dati di fatto esposti nella sentenza impugnata ma non è neppure adombrata, se non in modo del tutto apodittico, dallo stesso ricorrente, che si limita ad evocare del tutto genericamente una situazione di concussione "ambientale". Circa la qualificazione dell'attività svolta nella vicenda in esame dal Presidente dello IACP di Torino (poi Agenzia territoriale per la casa -ATC-, ex legge Regione Piemonte 26 aprile 1993, n. 11), va osservato che gli Istituti autonomi per le case popolari, la cui attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, e i cui organi, tra i quali il presidente, sono nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali (v. , tra le altre norme, art. 22 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 e, successivamente, art. 6 l. 22 ottobre 1971, n. 865; artt. 8 e 9 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; cfr. inoltre Cass., sez. I, c.c. 28 febbraio 1977, Valvano;
Cass., sez. VI, U.P. 16 dicembre 1970, Vario), gestiscono un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche, e più precisamente provvedono "alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della provincia" (v. art. 1 d.P.R. 14 febbraio 1975, n. 226);
dal che discende che le determinazioni con le quali è stata formata e si è manifestata la volontà dell'Ente in questione in ordine alla stipula (rinegoziazione) di contratti assicurativi, aspetto che non è per nulla accessorio o facoltativo, ma strettamente finalizzato alla conservazione del patrimonio immobiliare dello stesso ente, costituiscono espressione di una pubblica funzione, a norma dell'art.357 comma secondo c.p..
Infondata è, poi, la deduzione circa il rilievo innovativo che avrebbe avuto la modifica dell'art. 357 comma secondo c.p. ad opera della legge n. 181 del 1992 (sostituzione delle disgiuntive "o" alle congiuntive "e"), essendo da confermare al riguardo l'orientamento per cui, già prima di tale modifica formale, caratterizzasse la pubblica funzione, in via anche solo alternativa, la formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, senza necessità che a ciò si accompagnasse il suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Cass., sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Delogu).
Il ricorrente ha anche sostenuto che nel fatto avrebbe potuto ravvisarsi l'illecito amministrativo del finanziamento ai partiti politici (non essendo configurabile, data la qualità di imprenditore individuale dell'imputato, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974) : ma il rilievo è privo di pregio,
poiché, una volta accertato il fatto della corresponsione delle tangenti in relazione al rinnovo dei contratti assicurativi, integrante il reato di cui all'art. 318 c.p., l'eventuale configurabilità di illeciti (amministrativi o penali) considerati dalla legge n. 195 del 1974 non elide la punibilità del fatto a titolo di corruzione, poiché tra le due figure (corruzione e finanziamento illecito) non sussiste un rapporto di specialità ma, semmai, di concorso (Cass., sez. VI, u.p. 16 ottobre 1998, Moscano;
Cass., sez. VI, u.p. 26 novembre 1998, Barini).
Il fatto di cui al capo A va dunque qualificato come corruzione impropria ex art. 318, primo comma, e 321 c.p. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al reato sub B.
Non può contestarsi che, nel quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, rientrava nella discrezionalità dell'amministrazione provinciale avvalersi della procedura della trattativa privata ai fini della scelta del successore dei rapporti assicurativi in scadenza;
ne' può sindacarsi da parte dell'autorità giudiziaria la determinazione della durata del nuovo rapporto contrattuale in sette anni, non essendovi ne' norme ne' prassi amministrative vincolanti in punto di termini di durata contrattuale. Altrettanto insindacabile è l'operato dell'amministrazione circa la individuazione delle compagnie assicuratrici da interpellare, tanto più che si trattava di note e importanti imprese specializzate nel settore degli enti pubblici.
Quanto agli aspetti temporali del fatto, va rilevato che appaiono immuni da vizi logici le considerazioni svolte dai giudici di merito relativamente alla circostanza che tra l'imputato e i pubblici amministratori intervenne un accordo corruttivo precedente alla delibera avente ad oggetto la stipula dei nuovi contratti, sicché le deduzioni svolte sul punto dal ricorrente devono considerarsi una inammissibile pretesa di sovrapporre la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai predetti giudici. Anche per tale fatto, dunque, va ravvisata l'ipotesi della corruzione impropria antecedente, essendo da rigettare, per ragioni analoghe a quelle svolte Sub A, la richiesta di qualificare il fatto come illecito finanziamento a partiti politici.
Pertanto, deve concludersi nel senso che i fatti ascritti al SI vanno qualificati come delitti di corruzione impropria antecedente di cui agli artt. 81 cpv., 318 primo comma e 321 C.P., con conseguente annullamento dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Torino
P.Q.M.
Qualificati i fatti di cui ai capi A e B dell'atto di imputazione come delitti di corruzione impropria antecedente di cui agli artt. 81 cpv., 318 primo comma e 321 c.p., annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999