Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 8172
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) svolgono un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico , attraverso organi, tra i quali il presidente, nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali, gestendo un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche; in particolare provvedendo alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della relativa provincia. Deve riconoscersi pertanto la qualità di pubblico ufficiale al presidente di un Istituto autonomo per le case popolari che abbia formato e manifestato la volontà dell'ente in ordine alla stipula di contratti assicurativi diretti alla conservazione del patrimonio immobiliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1999, n. 8172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8172
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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