Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, va annullata con rinvio la sentenza della corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso di verificare il "locus commissi delicti", ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 lett. p) L. 22 aprile 2005 n. 69, non competendo tale accertamento al giudice di legittimità, in sede del ricorso ex art. 22, L. 22 aprile 2005, n. 69.
Nel procedimento camerale (nella specie, per la decisione di cui all'art. 17 L. 22 aprile 2005, n. 69), quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale; tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio, che è sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art.180 cod. proc. pen., sia dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato.
Commentari • 3
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
- 2. Litispendenza internazionale impedisce esecuzione MAE (Cass. pen., 17704/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Nel procedimento estradizionale regolato dal mandato di arresto europeo, è causa di rifiuto della consegna la c.d. litispendenza internazionale, ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 ? 23 aprile 2014, n. 17704 Presidente Agrò ? Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. A.G., cittadina colombiana, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in data 11-3-14, con cui è stata ordinata la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso, sulla …
Leggi di più… - 3. Corte di Cassazione, sezione VI Penale, sentenza 18 - 23 aprile 2014, n. 17704https://www.asgi.it/ · 23 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2008, n. 18726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18726 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1131
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 13509/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN LE NN nata a [...] il [...] (agli arresti domiciliari per questa causa);
contro la sentenza 27 marzo 2008 della Corte di appello di Napoli che ha disposto la sua consegna allo Stato richiedente (Germania), ai fini dell'esercizio nei suoi confronti dell'azione penale, relativa ai fatti di cui al mandato d'arresto europea emesso dalla Pretura di Gera li 22 giugno 2006;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Consta agli atti, e dalla ricostruzione della Corte distrettuale, che personale della Questura di Napoli, Commissariato di Sorrento, ha tratto in arresto la NN in quanto, come da segnalazione nel sistema di informazione Schengen (S.I.S.) l'Ufficio del Pubblico ministero presso la Pretura di Gera aveva spiccato a suo carico, in data 22 giugno 2006, un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio nel suoi confronti in Germania dell'azione penale in ordine ai reato di truffa aggravata continuata, commesso in Rottenschwil da novembre 2003 fino ad almeno il 28.7.2004, in concorso con ER CK.
Sentita dal Presidente della Corte il 2 febbraio 2008, la BE ha negato il proprio consenso alla richiesta consegna;
l'arresto è stati quindi convalidato con l'adozione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Il mandato di arresto europeo emesso il 30 giugno 2006 dalla Pretura di Gera, con allegata traduzione in lingua italiana è pervenuto il 7 febbraio 2008 ed acquisita l'ulteriore documentazione richiesta è stata fissata e celebrata in data 27 marzo 2008 l'udienza per la decisione in camera di consiglio, presente la BE, nel frattempo ammessa agli arresti domiciliari.
La Corte ha deliberato la richiesta consegna della BE allo Stato emittente sulla ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, considerato:
a) che nel mandato sono stati compiutamente enunciati: i dati identificativi della persona di cui è domandata la consegna conformi a quelli della BE;
i fatti addebitati alla stessa cui il mandato si riferisce, i luoghi a i tempi della loro commissione, la loro qualificazione giuridica e le fonti di prova;
b) che la documentazione con copia del provvedimento restrittivo della libertà personale che ha dato luogo al mandato e il testo delle disposizioni della legge tedesca applicabili al fatto con l'indicazione del tipo e della durata della pena, è giunta tempestivamente;
c) che i fatti addebitati sono previsti come reati anche dalla legge italiana e sono puniti da quella tedesca con una pena privativa della libertà personale della durata massima (anni dieci) non inferiore a dodici mesi;
d) che in ordine a ciascun fatto addebitato sussistono a carico della donna gravi indizi di colpevolezza, costituiti, come specificato nello stesso mandato, dalle dichiarazioni delle persone offese e dai documenti sottoscritti dalla consegnanda;
la stessa, agendo congiuntamente ed intenzionalmente con ER CK, noto anche con altre generalità, per conto delle società Danhausser Automobil e Immobilien Gmbh, offriva in vendita vetture di elevata qualità, marca Ferrari, Me EN, Mercedes, Porsche, BMW, VW, Lamborghini, trattando la vendita per telefono o fax o via Internet e ricevendo gli acconti senza consegnare l'autovettura; in due occasioni la parte contraente non pagò l'acconto, ma in altre sei occasioni i contraenti effettuarono versamenti in acconto per un importo totale di Euro 122.500, senza ricevere le vetture promesse;
in una occasione venne pagato l'intero prezzo di acquisto di Euro 185 mila senza ottenere la consegna della vettura Ferrari F40 oggetto del contatto;
e) che nel provvedimento posto a base del mandato sono dettagliatamente descritti gli episodi contestati, anche per quanto riguarda la partecipazione della BE, che firmava i contatti;
f) che non risulta alcuna delle cause ostative di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art 18 precisato che in materia di custodia cautelare vige in Germania un sistema diverso dal nostro, che comunque ne comporta la temporaneità, e che i reati di cui al mandato di arresto europeo, secondo nostro ordinamento non si considerano commessi in Italia sicché sono infondate le eccezioni sollevate sotto tali aspetti dalla difesa in udienza. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) per omesso avviso della celebrazione dell'udienza collegiale al codifensore dell'avv. Enrica Paesano, avv. Gennaro Razzino, nominato nella procedura di mandato di arresto europeo .
Tale primo motivo, per il suo valore preliminare assorbente, va subito esaminato.
La doglianza, peraltro, non è fondata: per consolidata giurisprudenza (Cass. Penale sez. 2^, 3572/1994 Rv. 201384 imputato Costantini Conformi: Rv. 192488 Rv. 190391 Rv. 199927 Rv. 193455), nel procedimento camerale, quando l'interessato abbia nominato due difensori, entrambi hanno diritto all'avviso della data dell'udienza camerale;
tuttavia, ove sia stata omessa la comunicazione a uno dei difensori, si verifica una nullità a regime intermedio, di cui all'. 179 c.p.p., comma 1, art. 180 cod. proc. pen., sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dal detto art. 180 c.p.p., come dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che abbia svolto la sua difesa - come nella specie - senza nulla eccepire al riguardo del difetto di avviso al collega a lui associato.
Con le altre censure, la ricorrente difesa, con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 19, lett. c) del mandato di arresto europeo, trattandosi di persona residente in Italia ed ivi convivente da circa un anno con cittadino italiano. Con un terzo motivo di impugnazione si lamenta ulteriore violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 18, lett. p) mandato di arresto europeo, posto che uno degli episodi di truffa, quello in danno del sig. Grafrath, è stato commesso in Italia. Con un Quarto motivo si prospetta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 18, lett. c) mandato di arresto europeo, per mancata indicazione dei termini massimi di custodia cautelare, omissione questa che ha impedito alla Corte distrettuale la necessaria valutazione in termini di rifiuto della consegna. Con un quinto motivo di impugnazione si rileva la carenza di informazioni sulla condizione di procedibilità o meno a querela del reato di truffa contestato.
Il terzo motivo (art. 18, lett. p), per la sua fondatezza, esige una sua prioritaria disamina in quanto esso implica una valutazione, in ordine al momento ed al luogo di perfezione o meno del contratto e del corrispondente illecito, che non compete al giudice di legittimità, e che comunque preclude l'esame delle altre censure. Risulterebbe infatti, avuto specifico riferimento al tenore delle indicazioni di cui alle pagg. 15 e 27 in atti, che nel periodo novembre - luglio 2004 uno dei reati in questione potrebbe essere stato commesso in Salerno, in danno del sig. Grafrath, per l'acquisto della vettura Marca Ferrari tipo F 40, e tenuto anche conto che sul punto consta che la ER (fg.19) ha esplicitamente dichiarato di "non rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale" in Italia. Si impone quindi, in assenza di motivazione sul punto da parte della Corte distrettuale, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché verifichi, con nuovo giudizio, se uno dei reati di truffa aggravata contestati sia stato o meno commesso in Italia, in relazione alla documentazione offerta dallo Stato straniero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008