Sentenza 4 ottobre 2013
Massime • 2
L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.
In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.
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Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2013, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 04/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2505
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 6880/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LO RE N. IL 19/11/1966;
avverso la sentenza n. 1224/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento per prescrizione;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, si è associato alle conclusioni del P.G.. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/06/2012, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato De IO RE alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione ad una bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Nell'interesse della De IO è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen. e art. 216, comma 3, L. Fall., per avere la Corte territoriale, prima, affermato la sussistenza del dolo del reato contestato e, poi, ammesso che nella condotta della ricorrente erano ravvisabili profili di colpa, per non avere, secondo prudenza, adottato scelte più appropriate, rispetto agli intervenuti pagamenti, per salvaguardare le aspettative dei residui creditori.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., in relazione all'art.216, comma 3, L. Fall., per non avere la sentenza impugnata dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, da calcolarsi assumendo come dies a quo non la data della sentenza dichiarativa di fallimento (14/02/2005), ma quella, antecedente, dei primi giorni del giugno 2004, quando erano stati effettuati i pagamenti in favore degli istituti bancari.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., per avere la Corte d'appello disatteso la richiesta di revoca del beneficio della sospensione della pena con concessione dell'indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che è maturato, in data 14/08/2012, successivamente alla sentenza di secondo grado (19/06/2012), il termine di prescrizione, da calcolarsi, come appare corretto, facendo riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299) e non, come preteso nel secondo, infondato motivo di ricorso, dalla data dei singoli pagamenti.
2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone comunque l'esame del ricorso.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il tenore complessivo del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito rende evidente che il riferimento alla prudenziale condotta alternativa di operare scelte più appropriate a salvaguardare le aspettative dei creditori residui mira nella sostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, ad escludere profili di colpa, a fronte della sproporzione tra i versamenti personali effettuati e l'entità dei crediti vantati dai residui creditori e della solo astratta rilevanza del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo.
Al contrario, rileva, nell'economia della decisione, la considerazione centrale che i pagamenti furono effettuati in un momento in cui la ricorrente era ben consapevole della situazione di passività esistente sin dal 2003 e della necessità di estinguere i debiti esistenti nei confronti della banca, in quanto si trattava di pretese assistite da fideiussione della medesima De IO e del marito.
Al riguardo, va ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Petrone, Rv. 244498). E in tale cornice si inquadra il coerente percorso argomentativo dei giudici di merito che, proprio alla luce della necessità di sottrarre i beni personali all'esecuzione del creditore bancario, individua la primaria finalità dell'agente.
In conclusione, il ricorso va rigettato agli effetti civili.
2.2. Il disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento del terzo motivo, che concerne il recessivo profilo di una causa di estinzione della pena.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014