Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 38270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38270 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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- Presidente -
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RI TE NT
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD JA nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38270/2025 Roma, li, 25/11/2025
Sent. n. sez. 1369/2025 CC-25/09/2025 R.G.N. 19449/2025 Motivazione Semplificata
avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere RI TE NT;
lette le conclusioni del PG Francesca Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, - quale giudice dell'esecuzione, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della ordinanza del medesimo Tribunale in data 16 luglio 2024, pronunciato con sentenza n. 656/2025 della I sezione penale della Corte di cassazione, "limitatamente alla determinazione della pena" non essendo stato dettagliato l'aumento di pena operato per ogni singolo reato satellite in continuazione - ha rideterminato, in complessivi anni dodici di reclusione ed euro 34.000 di multa, il trattamento sanzionatorio inflitto on due sentenze, afferenti entrambe allo sfruttamento della prostituzione, emesse nei confronti di
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Firmato Da: IA RO NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: RI TE NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
Kadena Irijan, in relazione alle quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e segnatamente: - sentenza del Tribunale di Napoli del 13 giugno 2013, con la quale il ricorrente è stato condannato alla complessiva pena di anni otto di reclusione ed euro 10.000 di multa;
-sentenza n. 27/05 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como del 17 gennaio 2005, con condanna alla pena di anni sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattro e mesi sei di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato Antonino Gugliotta, il quale svolge un motivo unico, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Giudice a quo operato gli aumenti per la continuazione interna in misura superiore a quelli determinati dal Giudice della cognizione, in spregio al divieto di reformatio in pejus e ai principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: IA RO NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: RI TE NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
2. Come premesso, il Tribunale di Roma era chiamato a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza, a rivalutare la richiesta di applicazione della continuazione tra giudicati formulata nell'interesse di Kadena Ilirijan.
2.1. Con la sentenza del Tribunale di Como, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari aveva operato, sulla pena base individuata per il reato di cui al capo f) un aumento complessivo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. - per i reati di cui ai capi da a) ad e) - di anni uno e mesi tre di reclusione (mesi dieci, all'esito della riduzione per il rito), pari a mesi tre di reclusione per ciascun reato posto in continuazione(prima della riduzione per il rito).
2.2. Con la sentenza del Tribunale di Napoli, il ricorrente veniva condannato per il solo delitto di sfruttamento della prostituzione continuato di cui al capo A2, alla pena di anni otto di reclusione ed euro 10.000 di multa.
3. Con la prima ordinanza del 16 luglio 20204, il Tribunale di Roma individuava l'ipotesi più grave in quella giudicata dal Tribunale di Napoli, e determinava in complessivi anni 12 di reclusione la pena finale per i reati giudicati posti in continuazione.
4. La Corte di cassazione annullava la predetta ordinanza per non essere stato compiutamente eseguito il calcolo della pena nella parte in cui non era stato indicata, dettagliatamente, ogni porzione di aumento di pena per singolo reato posto in continuazione.
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5. Con l'ordinanza impugnata, il giudice del rinvio, confermando la valutazione del primo giudice in merito alla maggiore gravità del fatto giudicato dal Tribunale di Napoli, ha operato un aumento, per i reati satellite (rubricati ai capi da a) ad f) oggetto della sentenza del Tribunale di Como, di complessivi anni due e mesi otto di reclusione, già operata la riduzione per il rito, dettagliando specificamente i singoli aumenti.
6. E' di tutta evidenza, quindi, dalla lettura degli atti, la illegittima determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, avendo il giudice del rinvio applicato un complessivo aumento di pena a titolo di continuazione (pari a anni due e mesi otto di reclusione) superiore a quello disposto in sede di cognizione (anni uno mesi tre di reclusione ridotti per il merito a mesi dieci di reclusione) per i reati satellite della sentenza del Tribunale di Como, così disattendendo il principio di diritto per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 Cc. (dep. 10/02/2017), Nocerino, Rv. 268735-01).
6. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al profilo indicato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in altra composizione (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), attenendosi al richiamato principio di diritto (Sez. 5 n. 24133 del 31/05/2022, [...]).
6.1. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Firmato Da: IA RO NA CC Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5fc63 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: RI TE NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte
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Il Presidente
IA RO NA MI