Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2004, n. 7927
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Sentenza 26 aprile 2004

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In tema di locazione, la nullità della clausola che limita la durata di un contratto soggetto alle disposizioni dell'art.27, L.392/1978, ad un tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l'automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dell'art.1419 c.c., con conseguente applicazione della durata legale prevista dal quarto comma del citato art.27, risultando irrilevante l'avere le parti convenuto che l'invalidità anche di una sola clausola contrattuale comporti il venir meno dell'intero negozio. È, viceversa, consentito alle parti convenire una locazione per periodi più lunghi di quello minimo previsto dalla legge, in quanto l'art.27 considera inderogabile la (sola) durata minima senza porre limiti a quella massima, che rimane pertanto ancorata alla generale disposizione di cui all'art.1573, secondo la quale sono consentite le locazione sino a trent'anni.

In tema di locazione, il giudice, ove accerti che, per erronea indicazione ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l'effettiva data di scadenza dello stesso sia posteriore a quella indicata nell'atto di intimazione di licenza per finita locazione o di sfratto, può dichiarare la cessazione del contratto per una data successiva, senza, per questo, incorrere nel vizio di extra o ultra petizione.

In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, ed in relazione alle finalità perseguite dall'art.29 della legge 392/1978, la eventuale nullità della disdetta per mancata specificazione dei motivi (nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse in ogni stato e grado del giudizio) rende inidoneo l'atto "de quo" a produrre gli effetti suoi propri per la prima scadenza contrattuale, ma non gli impedisce di valere per la scadenza successiva come espressione di volontà contraria alla rinnovazione della locazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2004, n. 7927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7927
    Data del deposito : 26 aprile 2004

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