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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7436/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22669686 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22669686 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 653480, documento n. 22669686 del 04.09.2024 notificato in data 26.09.2024 relativo all'ingiunzione fiscale n. 1042492 emessa il
21/12/2023 asseritamente notificata il 10/01/2024 con il quale si intima di pagare la somma di € 143,61 a titolo di contr. Cons. Bon. cod. 1H78 per anni 2018 e 2019 .
Ha eccepito l' omessa notifica dell'ingiunzione fiscale n. 1042492 emessa il 21/12/2023 da cui scaturisce il fermo impugnato, e del prodromico avviso di accertamento , la carenza di motivazione, l'assenza di regolamento,l'illegittimità del fermo per sproporzione con il valore del bene, nel merito, la non debenza del tributo per servizi non goduti e non espletati.
Resistente_1 ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consorzio convenuto non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la contestazione del contribuente impone alle parti convenute l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Resistente_1 non ha prodotto alcuna documentazione da cui evincere la prova del perfezionamento del procedimento di notifica dell'ingiunzione posta a base del preavviso oggi impugnato.
La mancata produzione di tale documentazione costituisce, con tutta evidenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. sent. n. 2809/02/15 del 4.08.2015; sent. n.
1825/2010).
Pertanto, la nullità della notifica dell'atto prodromico avviso di accertamento si estende alla conseguenziale cartella esattoriale , che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)
(Cassazione n. 12932/2022).
L'atto va dunque annullato.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7436/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22669686 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22669686 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 653480, documento n. 22669686 del 04.09.2024 notificato in data 26.09.2024 relativo all'ingiunzione fiscale n. 1042492 emessa il
21/12/2023 asseritamente notificata il 10/01/2024 con il quale si intima di pagare la somma di € 143,61 a titolo di contr. Cons. Bon. cod. 1H78 per anni 2018 e 2019 .
Ha eccepito l' omessa notifica dell'ingiunzione fiscale n. 1042492 emessa il 21/12/2023 da cui scaturisce il fermo impugnato, e del prodromico avviso di accertamento , la carenza di motivazione, l'assenza di regolamento,l'illegittimità del fermo per sproporzione con il valore del bene, nel merito, la non debenza del tributo per servizi non goduti e non espletati.
Resistente_1 ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consorzio convenuto non ha presentato controdeduzioni.
All'udienza del 5.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la contestazione del contribuente impone alle parti convenute l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Resistente_1 non ha prodotto alcuna documentazione da cui evincere la prova del perfezionamento del procedimento di notifica dell'ingiunzione posta a base del preavviso oggi impugnato.
La mancata produzione di tale documentazione costituisce, con tutta evidenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. sent. n. 2809/02/15 del 4.08.2015; sent. n.
1825/2010).
Pertanto, la nullità della notifica dell'atto prodromico avviso di accertamento si estende alla conseguenziale cartella esattoriale , che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)
(Cassazione n. 12932/2022).
L'atto va dunque annullato.
Restano assorbite le ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori.