Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 921
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che i resistenti non hanno fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, configurando un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale per violazione del diritto di difesa del contribuente.

  • Altro
    Carenza di motivazione

    La Corte dichiara assorbite le ulteriori censure, inclusa la carenza di motivazione, dato l'accoglimento della eccezione di omessa notifica.

  • Altro
    Assenza di regolamento

    La Corte dichiara assorbite le ulteriori censure, inclusa l'assenza di regolamento, dato l'accoglimento della eccezione di omessa notifica.

  • Altro
    Illegittimità del fermo per sproporzione

    La Corte dichiara assorbite le ulteriori censure, inclusa l'illegittimità del fermo per sproporzione, dato l'accoglimento della eccezione di omessa notifica.

  • Altro
    Non debenza del tributo per servizi non goduti

    La Corte dichiara assorbite le ulteriori censure, inclusa la non debenza del tributo, dato l'accoglimento della eccezione di omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 921
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 921
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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