Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 5 marzo 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3979/2020
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Messina, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Angela Paladina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 ottobre 2020, esponeva che: Parte_1
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. di R.G. 5430/2018, aveva richiesto di essere sottoposta ad accertamento sanitario per la revisione dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili perché affetta da infermità da ridurre nella misura di legge la propria capacità lavorativa in misura tale da esserle riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- il Giudice del Lavoro adito, valutata la CTU depositata ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, aveva omologato con decreto del 9 giugno 2020, il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che ella si trovava a dal 15 maggio 2018 in possesso delle condizioni sanitarie che legittimavano il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
termini di legge;
- al fine di agevolare la liquidazione della prestazione era stato anche trasmesso modello AP70 in data 6 luglio 2020;
- l' con liquidazione del 20 luglio 2020 aveva provveduto a riconoscere la prestazione fino CP_1
a marzo 2020.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto alla pensione di inabilità e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento della pensione CP_1
di inabilità, nella misura di legge a decorrere dal mese di aprile 2020 (avendo già provveduto a corrispondere gli arretrati da maggio 2018 a marzo 2020), con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che la ricorrente, lavoratore dipendente, era stata CP_1
titolare di invalidità civile INVCIV 07126782 dal mese di gennaio 2017, successivamente la prestazione aveva formato oggetto di revisione, la ricorrente aveva proposto procedimento di accertamento tecnico concluso con il decreto di omologa eseguito, all'esito del decreto l' CP_1
Con aveva erogato l'indennità di accompagnamento CIV 07149687.
Osservava che la prestazione aveva formato oggetto di ulteriore revisione a seguito di convocazione e all'esito della revisione la ricorrente non era stata considerata invalida totale per cui era venuto meno sia il diritto all'indennità di accompagnamento che quello alla pensione, era stato quindi recuperato il rateo corrisposto in eccedenza in considerazione della visita espletata in data 4 marzo 2020.
Rilevava che, emesso il decreto di omologa, si era reso necessario variare le fasce di identificazione.
Osservava che alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (23 ottobre
2020) la ricorrente aveva già incassato la prestazione con il pagamento del mese di agosto 2020 subito dopo la notifica del decreto di omologa (19 giugno 2020).
Rilevava che nel presente giudizio parte ricorrente non aveva provato i requisiti socio- economici necessari per la prestazione richiesta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 5 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 4.- Parte ricorrente, con il presente giudizio, lamenta di non aver ricevuto la liquidazione della pensione di inabilità successivamente al mese di marzo 2020, sebbene con il decreto di omologa del 9 giugno 2020 fosse stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità.
Dalla documentazione in atti emerge che con decreto di omologa del 9 giugno 2020, notificato all' sede di Messina in data 11 giugno 2020 ed alla sede di Roma in data 19 giugno 2020, CP_1
è stato riconosciuto alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e dalla documentazioni in atti emerge che la ricorrente, in precedenza riconosciuta invalida nella misura del 100%, è stata chiamata a revisione in data 15 maggio 2018 e riconosciuta invalida nella misura del 75% e tale verbale è stato impugnato nel giudizio concluso con il decreto di omologa del 9 giugno 2020.
Va rilevato che l' eccepisce la carenza del requisito sanitario in seguito alla visita di CP_1
revisione effettuata in data 4 marzo 2020.
Tuttavia, va evidenziato che il decreto di omologa di cui la ricorrente chiede l'esecuzione è successivo al marzo 2020.
Va, pertanto, ritenuto sussistente il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità in capo alla ricorrente anche per il periodo successivo al marzo 2020.
Non appare, poi, ricorrere nel caso in esame alcuna delle condizioni di incompatibilità poste dalla legge ( godimento di analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio ), mentre il possesso del requisito della cittadinanza congiunta alla residenza nel territorio nazionale risulta acclarato dalla documentazione in atti.
In merito al requisito economico va richiamato il D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, che ha inserito dopo il sesto comma dell'art. 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, un'ulteriore disposizione con la quale si specifica che : «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27812 del 12 dicembre 2013 ha riconosciuto il carattere innovativo di tale disposizione con la conseguenza che solo a partire dall'entrata in vigore della suddetta norma, avvenuta in data 28.06.2013, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione si terrà conto esclusivamente del reddito personale del ricorrente, laddove con riferimento agli anni precedenti ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido ma anche quello (eventuale) del coniuge medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.
Nel caso di specie la ricorrente ha fornito la prova in merito all' esistenza del requisito economico mediante la certificazione dell'Agenzia delle Entrate comprovante il possesso di redditi inferiori ai limiti di legge per gli anni 2020-2023 e la Certificazione Unica relativa ai redditi del 2024.
Lo stato di inabilità della ricorrente sussiste anche per il periodo successivo al marzo 2020, tenuto conto delle risultanze del decreto di omologa.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del
19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ) .
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di inabilità Parte_1 dal mese di aprile 2020 e condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere i relativi ratei in favore della ricorrente con decorrenza, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 somma di € 2695,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga