Articolo 12 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 ottobre 1962
Art. 12.
Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra lo Ente e in particolare:
1) delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;
3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
4) decide sui ricorsi delle Iscritte verso le decisioni del Comitato esecutivo nonche' avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazioni del ricorso;
5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilita' patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;
6) delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;
7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dello Ente.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962