Art. 11. 1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".
Articolo 10Articolo 12
- Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 11 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Versione
13 marzo 1992
13 marzo 1992
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