Articolo 11 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 marzo 1992
Art. 11. 1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992