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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunciato la seguent
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 886/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
, C.F. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], e , C.F. Parte_2
nata il [...] ad [...] e ivi residente in [...]
Redipuglia n. 35, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli
Piceno, ed elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, viale Treviri 202
- Appellanti -
CONTRO
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV), via
V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di EL , e per essa la P.IVA_1 società per azioni con socio unico, con sede Controparte_2 legale in Milano alla Via Valtellina 15/17, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Claudio Angelo ACAMPORA del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso XXII Marzo n. 49
- Appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 643/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 09.10.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in totale riforma della sentenza N. 634/2023 N.1054/2023 CP_3 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di Ascoli Piceno – in persona del Giudice onorario Avv. Adriano Cassini, in data 09.10.23, a definizione del procedimento civile
n. 1577/2022 RG, accertare e dichiarare la validità e/o ammissibilità dell'atto di opposizione a D.I. n. 425/2022 RG del Trib. di Ascoli Piceno, con ogni conseguente statuizione di legge;
- in subordine, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 634/2023 REPERT. N.1054/2023 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di Ascoli Piceno – in persona del Giudice onorario
Avv. Adriano Cassini, in data 09.10.23, a definizione del procedimento civile n.
1577/2022 RG, accogliere tutte le conclusioni, nel rispettivo ordine di formulazione, dell'atto di opposizione a D.I. n. 425/2022 RG del Tribunale di Ascoli Piceno.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRELIMINARE:
pag. 2/25 - Dichiarare l'improcedibilità / inammissibilità dell'appello proposto dai signori
[...]
e , ai sensi dell'art. 345 C.P.C. per i motivi esposti in Parte_1 Parte_2 narrativa qui da intendersi integralmente riportati.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza ex art. 348 bis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 poiché destituito da qualsivogia valido fondamento come dedotto in narrativa e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 634/2023 pubbl. il 09.10.2023 RG n. 1577/2022
Repert. n. 1054/2023
del 09.10.2023 nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- Valutata la strumentalità dell'appello proposto e la sua manifesta improcedibilità/inammissibilità, condannare gli appellanti ex art. 96 c. III CPC al risarcimento dei danni in favore dell'odierna convenuta da determinarsi in via di equità
e giustizia.
- Con vittoria di compensi professionali e spese tutte di I e II grado da liquidarsi nel rispetto del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 e da liquidarsi nel rispetto del principio dell'equo compenso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n.
425/22 del 19.7.22, emesso su istanza di , quale ditta Controparte_2 IA della con il quale veniva loro ingiunto in qualità di garanti CP_1 della ditta Centro Orafo Arte Valenzana di il pagamento della Parte_4
pag. 3/25 somma di euro 32.500,00, oltre interessi e spese. Va precisato però che dall'atto di citazione risultava che l'opposizione aveva come oggetto il decreto ingiuntivo n.
2588/21, RG 6078/21, emesso dal Tribunale di Velletri in data 20.10.21.
Eccepivano: - l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio alla luce dell'art.14 del contratto di fideiussione, in favore del foro di Ancona;
- la nullità, alla stregua delle determinazioni della Banca d'Italia e dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, delle fideiussioni in quanto rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'ABI; - la decadenza della creditrice ai sensi dell'art.1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova del credito in quanto la certificazione ex art.50 TUB non era idonea allo scopo;
- l'applicazione di interessi anatocistici;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento, non consentendo il contratto di individuare il regime finanziario applicato. Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la nullità ed inefficacia delle fideiussioni omnibus con dichiarazione che nulla era dovuto all'ingiungente; di accertare e dichiarare la mancanza di prova della titolarità del diritto di credito e che la banca opposta aveva praticato ed applicato al contratto interessi ultralegali, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la quale IA della CP_1 Controparte_2
concludendo, in via principale, per il rigetto dell'opposizione stante l'inesistenza
[...]
e/o la sua nullità in quanto svolta contro altro decreto ingiuntivo, diverso da quello emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con n.425/22 del 19.7.22 ed in ragione della incertezza dell'oggetto della domanda;
in subordine, la conferma della competenza territoriale del Tribunale adito, la validità delle fideiussioni e la titolarità del credito in capo alla ”, con vittoria delle spese giudiziali;
in ulteriore subordine, in caso CP_1 di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 32.500,00 oltre interessi o la diversa somma di giustizia;
con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
pag. 4/25 Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito, con sentenza n. 643/2023 pubblicata il 09.10.2023 il Tribunale di Ascoli
Piceno così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv.
Adriano Cassini, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo
n.425/22 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19.7.22, proposta da Parte_1
e contro la società “ e per essa, quale IA,
[...] Parte_3 Controparte_1 la società “ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite, così provvede:
1) Dichiara la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese giudiziali.
Così deciso in Ascoli P. il 9.10.2023 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_3 impugnato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure rigettato l'opposizione in ragione della nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
di seguito ha riproposto, in questa sede, i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo già svolti in primo grado.
La società e per essa, quale IA, la società “ Controparte_1 [...]
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la Controparte_2 condanna degli appellanti ex art. 96 c. III CPC al risarcimento dei danni da determinarsi in via di equità e giustizia .
pag. 5/25 Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con l'unico motivo di appello e censurano la decisione Parte_1 Parte_3 del giudice di prime cure che ha rigettato l'opposizione in quanto affetta da vizio di nullità allorchè “diretta contro un decreto ingiuntivo diverso da quello emesso dal
Tribunale di Ascoli P. con n.425/22 facendo riferimento ad un'ingiunzione emessa dal
Tribunale di Velletri con n. 2588/21. Neppure nelle conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione gli opponenti hanno precisato a quale decreto ingiuntivo si riferissero, insistendo, anzi, per la revoca o annullamento di quello erroneamente indicato nella parte iniziale della citazione (cioé, quella “dichiarativa” dell'atto che si opponeva)
L'oggetto dell'opposizione è pertanto rimasto, dal punto di vista dell'opposto, ignoto o incerto non potendosi pretendere dal destinatario (che nel caso di specie è, oltre a tutto, società titolare di un rilevante numero di rapporti di credito) l'onere di individuare concretamente l'oggetto dell'opposizione deducendolo dal contenuto dell'atto (nel quale, peraltro, i documenti oggetto del contendere sono sommariamente indicati) o dagli atti e documenti depositati dall'opponente.”
Il motivo è fondato.
Risulta evidente come l'errata indicazione nell'atto di citazione in opposizione degli estremi del decreto ingiuntivo opposto (numero cron. , data di emissione e autorità giudiziaria emittente) siano frutto di mero errore materiale, essendo l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 425/22 del
19.7.22 ; ciò può dirsi sulla base dei seguenti elementi circostanziali desumibili dal corpo del medesimo atto di citazione.
- gli estremi dei contratti di conto corrente e di mutuo sono gli stessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ed oggetto del presente giudizio e Parte_5 segnatamente il conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n.
50150288
pag. 6/25 - l'importo indicato nell'atto di citazione in opposizione come credito preteso dalla
[...]
(euro 32.500), è il medesimo di quello richiesto in monitorio dalla medesima Pt_5 società appellata
- i contratti di fideiussione indicati nell'atto di citazione in opposizione risultano essere i medesimi in forza dei quali la società appellata ha escusso, con l'azione monitoria del presente giudizio, i soggetti garanti, e Parte_1 Persona_1
Va aggiunto come gli appellanti opponenti abbiano depositato, in allegato all'atto di citazione, sia il decreto ingiuntivo corretto, ovvero quello emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno n. 425/22 del 19.7.22, che vale a fugare ogni dubbio circa l'individuazione del provvedimento monitorio opposto , sia i contratti di fideiussione stipulati tra i medesimi appellanti e gli istituti bancari dante causa della società appellata da quali deriverebbe il credito oggetto dell'azione monitoria, tutta documentazione che
è entrata nella sfera conoscitiva della società ingiungente già prima della costituzione in giudizio, mediante il deposito dell'istanza di visibilità del fascicolo.
Quindi l'erronea indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo da parte dell'opponente integra un mero errore materiale che non ha avuto ripercussioni nell'individuazione del decreto ingiuntivo. Di fatto l'oggetto della opposizione è identificato e ben chiaro, in quanto trattasi di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto un preteso credito di euro 32.500,00 dovuto per il residuo del conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n. 50150288 ed azionato nei confronti di e Parte_1 in qualità di garanti in forza dei contratti di fideiussione sottoscritti in Persona_1
Ascoli Piceno il 22.02.2006 e il 05.03.2008 con la Banca Popolare di Ancona.
Per altri versi non convince la tesi del giudice di prime cure che ha rigettato l'opposizione proposta da e in ragione della nullità Parte_1 Persona_1 dell'atto di citazione. Rubricando, infatti, la nullità dell'atto di citazione nella fattispecie prevista dall'art. 164 comma 4 cpc si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di
pag. 7/25 citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (Cass. civ. n.
1681/2015).
Nel caso di specie con la costituzione in lite, la convenuta non si è limitata a eccepire la nullità dell' atto di opposizione per errata indicazione del numero del decreto ingiuntivo opposto, bensì ha predisposto una precisa linea difensiva senza limitazione alcuna in ordine a tutte le questioni oggetto di controversia denotando quindi, al di là delle possibili incertezze che avrebbero potuto ingenerarsi, una perfetta conoscenza della causa e dei termini della pretesa avanzata dalle controparti.
In estrema sintesi, la convenuta opposta ha infatti preso posizione specifica, entrando nel merito dei singoli motivi di opposizione, su tutte le censure portate dagli odierni appellanti in ordine alla nullità dei contratti di fideiussione ed alla presunta decadenza della società creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., alla mancata prova della cessione del credito dagli istituti di credito alla società appellata, all'insufficiente documentazione comprovante il credito allegata con il ricorso per decreto ingiuntivo, alla nullità delle clausole contrattuali dei contratti di conto corrente e mutuo afferenti all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento.
Pertanto, atteso che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa in capo alla società opposta, detta eccezione, anche per questo motivo, andava disattesa, il che determina, quale conseguenza delibativa, la riforma integrale della decisione di primo grado.
Occorre quindi procedere alla disamina degli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo non trattati in primo grado e riproposti in questa sede dalle parti appellanti.
pag. 8/25 Gli appellanti eccepiscono la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
L'eccezione è infondata.
A riguardo occorre rilevare che come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a
Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo. Rileva, infatti, la
Suprema Corte che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata. Ma “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Infatti la nullità parziale, la cui estensione degli effetti all'intero negozio costituisce eccezione, va provata da chi ha interesse (Cass., n. 11673/2007), richiedendosi una correlazione inscindibile con il resto del contratto (Cass. n. 2314/2016).
pag. 9/25 Tale prova non risulta raggiunta, dovendo al contrario ritenersi che anche in assenza delle clausole affette da nullità parziale le parti avrebbero comunque stipulato il contrario, considerata la limitata rilevanza delle clausole rispetto allo scopo perseguito ed alla sostanza economica dell'operazione. Ebbene, nessuna allegazione specifica e nessuna prova è stata a tal fine offerta dall'odierno appellante, che ne era onerato.
A tal proposito la tesi portata dagli appellanti circa il raggiungimento della prova della natura essenziale per la Banca delle clausole dichiarate nulle che si sarebbe perfezionata, in via deduttiva-presuntiva, dall'utilizzo promiscuo da parte di tutti gli istituti bancari dei modelli ABI contenenti tali clausole risulta essere però priva di pregio in quanto, in difetto di elementi probatori specifici e concreti a sostegno, del tutto apodittica e tautologica. In altri termini era onere degli appellanti fornire la prova rigorosa (per tabulas o tramite testi) che, al momento della stipula dei negozi fideiussori, la Banca Popolare di Ancona, istituto di credito erogatrice del finanziamento e quindi garantito, non avrebbe sottoscritto il contratto senza la presenza di tali clausole, onere probatorio non assolto.
Peraltro, sempre ragionando in termini presuntivi, va rilevato come, pur operando l'espunzione delle clausole riproducenti lo schema Abi, gli appellanti si sarebbero ritrovati in una situazione di minore gravosità della garanzia, per cui a maggior ragione avrebbero concluso il contratto, permanendo d'altro canto l'interesse della Banca alla conclusione dello stesso, al fine di aggiungere una garanzia personale a quella reale già prevista nel contratto di mutuo.
Anche per quanto riguarda la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario che sottopose ai soggetti garanti, odierni appellanti, contratti di fideiussione redatti su modelli già dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia giusto provvedimento n. 55/2005 codesta Corte rileva come, posta la premessa che l'arresto delle sezioni unite sopra riportato si pone a conclusione di una lunga e travagliata elaborazione giurisprudenziale, connotata dalla contrapposizione di diverse tesi circa le conseguenze da ricondursi alla presenza di tali clausole nei contratti di fideiussione,
pag. 10/25 contrapposizione che solo dopo molti anni ha trovato definitiva soluzione, la natura delle clausole riproducenti lo schema Abi dei contratti “ a valle” e l'eventuale nullità delle stesse risultava dunque tutt'altro che pacifica al momento della conclusione del contratto di fideiussione, il che esclude in radice ogni comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza posto in essere dalla Banca Popolare di Ancona nell'occasione.
Proseguono gli appellanti - opponenti eccependo la decadenza ex art. 1957 c.c. della odierna società appellata dall'azione nei confronti dei garanti e Parte_1 Pt_3
[...]
L'eccezione è infondata.
Sebbene debba essere dichiarata la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni rilasciata il
22.02.2006 e 05.03.2008 tale conclusione raggiunta non consente tuttavia di accogliere l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dagli appellanti sin dall'atto di opposizione a DI.
Entrambi i richiamati contratti all'art. 7 prevedono infatti che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta”, a prescindere dalla dichiarata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, come quella prodotta in copia dall'odierna appellante (cfr. doc all. 3 fasc primo grado . Parte_5
pag. 11/25 La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di
Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020;
n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent.
n. 1834 del 10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte. Nessuna Parte decadenza si è pertanto verificata, avendo la banca cedente azionato i propri crediti con richiesta scritta in uno alla disposta chiusura dei rapporti bancari con raccomandata AR del 1 agosto 2017 inviata alla società debitrice principale ed ai garanti
(v. doc. 8 fascicolo monitorio).
Le conclusioni raggiunte portano quindi ad affermare la validità di tutte le garanzie dedotte in giudizio, la validità della clausola di deroga ai termini fissati nell'art. 1957
c.c. contenuta nelle fideiussioni prestate da e e la Parte_1 Persona_1 tempestività delle azioni proposte con conseguente rigetto della eccezione riproposta dagli appellati.
Di seguito gli appellanti oppongono il decreto ingiuntivo per carenza sulla prova del credito essendo inidonea la certificazione ex art. 50 del T.U.B. allegata al ricorso per decreto ingiuntivo da parte della società appellata nonché per la mancanza di pag. 12/25 legittimazione attiva in capo alla stante il difetto di prova della cessione Parte_5 del credito oggetto della controversia.
Quanto alla legittimazione attiva della società appellata in virtù della cessione del credito da parte della il motivo di opposizione è infondato. Parte_7
Deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte e segnatamente la recente pronuncia Cass. Civ. n.3538 dell'11/02/2025 “premesso che vanno distinte le questioni
(i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che questa
Corte (v. Cass. 17944/2023) ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.
5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
pag. 13/25 resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4116/2016)"
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione".
La ha prodotto l'estratto della G.U. relativo alla pubblicazione dell'avviso Parte_5
- già allegata al ricorso sub doc. 3 -, dal quale è possibile evincersi la descrizione dell'operazione di cessione nonché il link diretto del sito internet della cedente
[...] ove reperire l'elenco dei debitori ceduti con relativo codice sofferenza delle Pt_7 singole posizioni cedute, nonché l'elenco dal quale si evincono gli estremi dei rapporti negoziali oggetto del presente giudizio (allegata al ricorso sub doc. 7). Ciò già di per sè
pag. 14/25 sarebbe sufficiente a provare l'avvenuta cessione nonché la titolarità del credito in capo alla Parte_5
Va ulteriormente aggiunta, quale elemento rafforzativo ed integrativo, l'osservazione che la società appellata ha agito in via monitoria ed ha partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_5 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.. Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Per quanto riguarda invece la carenza probatoria della domanda svolta in primo grado dalla società va osservato come la società appellata ha agito, in via Parte_5 monitoria, nei confronti di e per il pagamento della Parte_1 Persona_1 somma costituente il saldo debitore del conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n. 50150288. Il saldo debitore del rapporto di conto corrente viene allegato come pari ad €. 1.922,56, il saldo debitore relativo al mutuo chirografario viene allegato come pari ad €. 37.156,37; l'ingiunzione è stata richiesta ed emessa per l'importo inferiore di €. 32.500,00.
Gli opponenti non hanno solo resistito all'ingiunzione, ma hanno, a loro volta, domandato - assumendo così anch'essi la posizione di attori in senso sostanziale - di
“ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi addebiti di cui sopra.” Hanno infatti eccepito pag. 15/25 l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente, assumendo un valore del Tasso creditore annuale (TAN) pari a quello effettivo (TAE) con assenza quindi della dovuta pari reciprocità. Inoltre hanno eccepito l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 e sino alla delibera
CICR n. 343 dell'agosto 2016; ciò in ragione del divieto reintrodotto, in modo assoluto, dal primo gennaio 2014 dall'art. 1 comma 629 delle legge di stabilità per il 2014 - n.
147 del 27 dicembre 2013. Hanno altresì eccepito l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate nel contratto di mutuo non rinvenendosi indicazione alcuna sul regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicato e che gli interessi di mora richiesti, siano stati computati sull'intera somma insoluta e quindi, in deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., anche sugli interessi maturati e non pagati;
laddove, a detta degli appellanti, gli interessi di mora si sarebbero dovuti calcolare solo su quella parte di saldo che non include gli interessi attualizzati.
All'esito dello scrutinio del materiale probatorio risultano depositati agli atti, nel corso del giudizio di primo grado, gli estratti conto relativi al conto corrente n. 11004 solo a partire dal trimestre 1.01.2013 – 31.03.2013 e sino al trimestre 01.07.2017 - 29.09.2017; laddove invece il contratto di conto corrente bancario era stato stipulato in data 20 febbraio 2006 con, pertanto, la scopertura integrale, a livello probatorio, del periodo intercorrente da 20.02.2006 al 31.12.2012 e dal 01.10.2017 al 01.08.2018 data di chiusura del conto corrente.
In termini generali è ben noto che la banca e il correntista, a seconda che assumano o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto (Cass. 2014 n. 19696;
Cass. 2016 n. 7972; Cass. 2017 n. 13258; Cass. 2015 n. 9201; Cass. 2016 n. 20693;
Cass. 2017 n. 24948).
Le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sono diverse a seconda che ad agire sia la banca o il correntista:
a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:
pag. 16/25 a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
pag. 17/25 recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo (sul punto anche Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024). (Cassazione civile sez. I, 21/05/2025, (ud. 06/05/2025, dep.
21/05/2025), n.13667
In presenza, come nel caso in esame, di domande contrapposte, entrambe le parti sono onerate della prova delle pretese che si fronteggiano, aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza o l'inesistenza del credito dedotto in lite.
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo che assume essergli favorevole.
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
Poiché i criteri indicati di riparto dell'onere della prova - supra sub a) e b) - non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa .
Con la quarta eccezione gli appellanti eccepiscono l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente. In particolare assumono che siccome il contratto di conto corrente riporta un valore del Tasso creditore annuale pag. 18/25 (TAN) pari a quello effettivo (TAE) la capitalizzazione degli interessi è contrattualmente prevista in assenza di pari reciprocità e quindi in violazione del divieto della pratica anatocistica. Inoltre eccepiscono l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 e sino alla delibera CICR n. 343 dell'agosto
2016, con conseguente diritto della correntista alla loro ripetizione.
Dalle condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente, oggetto del presente giudizio, emerge che il tasso creditore annuo nominale (TAN) e il tasso annuo effettivo
(TAE) previsti sono del tutto sovrapponibili (0,0200%), sì da rendere di fatto impossibile la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi. Addirittura dagli
EE/CC depositati si evince un tasso creditore applicato pari allo 0.0010% ed un TAE pari allo 0,0010%. A riguardo occorre rilevare che sul punto è intervenuta la Suprema
Corte con ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, affermando che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Quello che rileva in altre parole al fine di escludere la validità della clausola in questione non è l'eventuale ridotta misura degli interessi creditori (ritenuta dalla Corte non concludente), bensì a coincidenza dei due tassi. E ciò perché “o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
pag. 19/25 Come sopra già esposto nel caso di specie i contratti di conto corrente ordinario prevedono la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura predetta per la cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
Va infine ritenuta la correttezza dell'assunto degli appellanti circa il divieto di applicazione, dal 01 dicembre 2014, degli interessi anatocistici;
infatti in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n.
147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014
e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Il rapporto di dare e avere relativo al conto corrente va ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato (cfr. Cass. n. 23852/2020), applicando una posta di importo corrispondente ma di segno opposto rispetto al saldo che si intende azzerare.
Nel caso di specie il primo estratto conto riporta un saldo iniziale debitore, allo
01.01.2013, pari ad euro 356,16 che andrà azzerato mentre il rapporto di dare – avere andrà cristallizzato alla data dell'ultimo estratto conto prodotto ovvero 29 settembre
2017, che riporta un saldo a favore della banca pari ad euro 1.345,74.
Vanno inoltre stornati gli importi relativi agli interessi anatocistici illegittimi.
Va tuttavia osservato che dagli estratti conto facenti parte del corredo probatorio emerge che il rapporto non ha mai presentato elevati scoperti, che numerosi trimestri hanno avuto un saldo attivo per la società correntista, che a titolo di interessi debitori non vi pag. 20/25 sono stati addebiti, o sono state pagate somme ammontanti al massimo a poche decine di euro.
Risulta pertanto superflua una consulenza contabile volta a ricostruire il saldo del conto corrente, perché anche fosse riscontrato un saldo attivo per la società correntista, questo non avrebbe comunque incidenza sulla somma ingiunta. Va infatti osservato che la cessionaria opposta ha ingiunto il pagamento di €. 32.500,00 a fronte di crediti vantati per oltre €. 39,000,00 circa sicchè la somma ingiunta rimane comunque inferiore – e quindi dovuta - al reale credito vantato dalla Banca e poi ceduto alla odierna appellata.
La somma €. 1.922,56 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente rappresenta un saldo che potrebbe essere rivisto in senso migliorativo per i debitori a seguito dell'azzeramento del saldo debitore al primo trimestre 2013 ed allo storno degli interessi addebitati;
tuttavia, come emerge dagli e/c in atti, addebiti a titolo di interessi passivi sono presenti solo in qualche trimestre ed ammontano in quei casi a poche decine di euro, sicchè l'elisione dello scoperto di conto sarebbe sicuramente minima;
la somma di €. 37.156,37 relativa al mutuo chirografario risulta invece interamente dovuta.
E' infatti infondato il quinto motivo con cui gli appellanti eccepiscono l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate nel contratto di mutuo non rinvenendosi indicazione alcuna sul regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicato, e con cui contestano che gli interessi di mora richiesti, siano stati computati sull'intera somma insoluta e quindi, in deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., anche sugli interessi maturati e non pagati;
laddove, a detta degli appellanti, gli interessi di mora si sarebbero dovuti calcolare solo su quella parte di saldo che non include gli interessi attualizzati.
Nel caso di specie si verte in ipotesi di mutuo con piano di ammortamento alla francese. Come noto, infatti, trattasi di una particolare modalità di rimborso del prestito pag. 21/25 caratterizzato dalla presenza di una rata (proprio come verificatosi nel caso di specie) ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente calcolata applicando al debito residuo il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzazione della formula dell'interesse semplice.
Tanto premesso, sul primo profilo di doglianza il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che nella sentenza n.15130 del 29/05/2024 sancisce che “ L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. …….In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (Vd, sentenza , parte motiva)
Ancora “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando pag. 22/25 “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass.Civ. n. 27823/2023)
Si riporta infine una recentissima massima della Suprema Corte ove si prevede che
“"sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025
n.18835)
Nel caso di specie gli elementi negoziali dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr.contratto acquisito in giudizio come depositato dalle parti) e ciò è sufficiente per escludere ogni ipotesi di indeterminatezza, presupposto indefettibile della declaratoria di nullità, nel contratto mutuo oggetto del presente giudizio.
Va altresì disattesa la censura mossa dagli odierni appellanti circa l'illegittima applicazione, nel finanziamento erogato dall'allora di Ancona, degli CP_4 interessi moratori sull'intera somma insoluta, formata quindi oltre che dalla sorte capitale anche dagli interessi corrispettivi, e ciò in spregio al disposto di cui all'art. 1283 c.c., ed ai principi stabiliti dalla Suprema Corte che sanciscono il divieto dell'applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi, configurandosi al contrario una ipotesi di anatocismo illegittimo.
In realtà sempre la sentenza della Suprema Corte sopra richiamata (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025 n.18835) stabilisce, nella parte motiva, che “il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve
pag. 23/25 escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U.
29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass.
24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n.
27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato')”
Il che quindi rende priva di pregio anche questo motivo di opposizione portato dagli odierni appellanti ed in questa sede riproposto.
Alla luce delle conclusioni sin qui raggiunte, l'appello va respinto, anche se la motivazione ed il dispositivo della sentenza di prime cure vanno modificati, essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo infondata, sicchè va respinta.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, nell'appello proposto da e nei confronti di e per essa la Parte_1 Persona_1 CP_1 IA , così decide: Controparte_2
rigetta l'appello e per l'effetto, previa modifica della motivazione, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2022 RG del Trib. di Ascoli Piceno;
Condanna e al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 Persona_1 in favore di e per essa la IA , che si CP_1 Controparte_2
pag. 24/25 liquidano in €.2.058,00+1.418,00+3.470,00 per le fasi studio introduttiva e decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunciato la seguent
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 886/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
, C.F. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno ed ivi residente in [...], e , C.F. Parte_2
nata il [...] ad [...] e ivi residente in [...]
Redipuglia n. 35, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi del Foro di Ascoli
Piceno, ed elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, viale Treviri 202
- Appellanti -
CONTRO
Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV), via
V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di EL , e per essa la P.IVA_1 società per azioni con socio unico, con sede Controparte_2 legale in Milano alla Via Valtellina 15/17, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Claudio Angelo ACAMPORA del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso XXII Marzo n. 49
- Appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 643/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 09.10.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in totale riforma della sentenza N. 634/2023 N.1054/2023 CP_3 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di Ascoli Piceno – in persona del Giudice onorario Avv. Adriano Cassini, in data 09.10.23, a definizione del procedimento civile
n. 1577/2022 RG, accertare e dichiarare la validità e/o ammissibilità dell'atto di opposizione a D.I. n. 425/2022 RG del Trib. di Ascoli Piceno, con ogni conseguente statuizione di legge;
- in subordine, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 634/2023 REPERT. N.1054/2023 emessa, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di Ascoli Piceno – in persona del Giudice onorario
Avv. Adriano Cassini, in data 09.10.23, a definizione del procedimento civile n.
1577/2022 RG, accogliere tutte le conclusioni, nel rispettivo ordine di formulazione, dell'atto di opposizione a D.I. n. 425/2022 RG del Tribunale di Ascoli Piceno.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRELIMINARE:
pag. 2/25 - Dichiarare l'improcedibilità / inammissibilità dell'appello proposto dai signori
[...]
e , ai sensi dell'art. 345 C.P.C. per i motivi esposti in Parte_1 Parte_2 narrativa qui da intendersi integralmente riportati.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza ex art. 348 bis
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 poiché destituito da qualsivogia valido fondamento come dedotto in narrativa e, per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 634/2023 pubbl. il 09.10.2023 RG n. 1577/2022
Repert. n. 1054/2023
del 09.10.2023 nella parte in cui ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- Valutata la strumentalità dell'appello proposto e la sua manifesta improcedibilità/inammissibilità, condannare gli appellanti ex art. 96 c. III CPC al risarcimento dei danni in favore dell'odierna convenuta da determinarsi in via di equità
e giustizia.
- Con vittoria di compensi professionali e spese tutte di I e II grado da liquidarsi nel rispetto del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 e da liquidarsi nel rispetto del principio dell'equo compenso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n.
425/22 del 19.7.22, emesso su istanza di , quale ditta Controparte_2 IA della con il quale veniva loro ingiunto in qualità di garanti CP_1 della ditta Centro Orafo Arte Valenzana di il pagamento della Parte_4
pag. 3/25 somma di euro 32.500,00, oltre interessi e spese. Va precisato però che dall'atto di citazione risultava che l'opposizione aveva come oggetto il decreto ingiuntivo n.
2588/21, RG 6078/21, emesso dal Tribunale di Velletri in data 20.10.21.
Eccepivano: - l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio alla luce dell'art.14 del contratto di fideiussione, in favore del foro di Ancona;
- la nullità, alla stregua delle determinazioni della Banca d'Italia e dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, delle fideiussioni in quanto rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'ABI; - la decadenza della creditrice ai sensi dell'art.1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova del credito in quanto la certificazione ex art.50 TUB non era idonea allo scopo;
- l'applicazione di interessi anatocistici;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento, non consentendo il contratto di individuare il regime finanziario applicato. Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la nullità ed inefficacia delle fideiussioni omnibus con dichiarazione che nulla era dovuto all'ingiungente; di accertare e dichiarare la mancanza di prova della titolarità del diritto di credito e che la banca opposta aveva praticato ed applicato al contratto interessi ultralegali, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la quale IA della CP_1 Controparte_2
concludendo, in via principale, per il rigetto dell'opposizione stante l'inesistenza
[...]
e/o la sua nullità in quanto svolta contro altro decreto ingiuntivo, diverso da quello emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con n.425/22 del 19.7.22 ed in ragione della incertezza dell'oggetto della domanda;
in subordine, la conferma della competenza territoriale del Tribunale adito, la validità delle fideiussioni e la titolarità del credito in capo alla ”, con vittoria delle spese giudiziali;
in ulteriore subordine, in caso CP_1 di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 32.500,00 oltre interessi o la diversa somma di giustizia;
con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
pag. 4/25 Precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
All'esito, con sentenza n. 643/2023 pubblicata il 09.10.2023 il Tribunale di Ascoli
Piceno così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv.
Adriano Cassini, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo
n.425/22 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19.7.22, proposta da Parte_1
e contro la società “ e per essa, quale IA,
[...] Parte_3 Controparte_1 la società “ in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite, così provvede:
1) Dichiara la nullità dell'atto di citazione e la conseguente inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese giudiziali.
Così deciso in Ascoli P. il 9.10.2023 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Con atto di appello ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_3 impugnato la sentenza di primo grado per aver il Giudice di prime cure rigettato l'opposizione in ragione della nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum;
di seguito ha riproposto, in questa sede, i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo già svolti in primo grado.
La società e per essa, quale IA, la società “ Controparte_1 [...]
si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la Controparte_2 condanna degli appellanti ex art. 96 c. III CPC al risarcimento dei danni da determinarsi in via di equità e giustizia .
pag. 5/25 Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con l'unico motivo di appello e censurano la decisione Parte_1 Parte_3 del giudice di prime cure che ha rigettato l'opposizione in quanto affetta da vizio di nullità allorchè “diretta contro un decreto ingiuntivo diverso da quello emesso dal
Tribunale di Ascoli P. con n.425/22 facendo riferimento ad un'ingiunzione emessa dal
Tribunale di Velletri con n. 2588/21. Neppure nelle conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione gli opponenti hanno precisato a quale decreto ingiuntivo si riferissero, insistendo, anzi, per la revoca o annullamento di quello erroneamente indicato nella parte iniziale della citazione (cioé, quella “dichiarativa” dell'atto che si opponeva)
L'oggetto dell'opposizione è pertanto rimasto, dal punto di vista dell'opposto, ignoto o incerto non potendosi pretendere dal destinatario (che nel caso di specie è, oltre a tutto, società titolare di un rilevante numero di rapporti di credito) l'onere di individuare concretamente l'oggetto dell'opposizione deducendolo dal contenuto dell'atto (nel quale, peraltro, i documenti oggetto del contendere sono sommariamente indicati) o dagli atti e documenti depositati dall'opponente.”
Il motivo è fondato.
Risulta evidente come l'errata indicazione nell'atto di citazione in opposizione degli estremi del decreto ingiuntivo opposto (numero cron. , data di emissione e autorità giudiziaria emittente) siano frutto di mero errore materiale, essendo l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 425/22 del
19.7.22 ; ciò può dirsi sulla base dei seguenti elementi circostanziali desumibili dal corpo del medesimo atto di citazione.
- gli estremi dei contratti di conto corrente e di mutuo sono gli stessi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ed oggetto del presente giudizio e Parte_5 segnatamente il conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n.
50150288
pag. 6/25 - l'importo indicato nell'atto di citazione in opposizione come credito preteso dalla
[...]
(euro 32.500), è il medesimo di quello richiesto in monitorio dalla medesima Pt_5 società appellata
- i contratti di fideiussione indicati nell'atto di citazione in opposizione risultano essere i medesimi in forza dei quali la società appellata ha escusso, con l'azione monitoria del presente giudizio, i soggetti garanti, e Parte_1 Persona_1
Va aggiunto come gli appellanti opponenti abbiano depositato, in allegato all'atto di citazione, sia il decreto ingiuntivo corretto, ovvero quello emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno n. 425/22 del 19.7.22, che vale a fugare ogni dubbio circa l'individuazione del provvedimento monitorio opposto , sia i contratti di fideiussione stipulati tra i medesimi appellanti e gli istituti bancari dante causa della società appellata da quali deriverebbe il credito oggetto dell'azione monitoria, tutta documentazione che
è entrata nella sfera conoscitiva della società ingiungente già prima della costituzione in giudizio, mediante il deposito dell'istanza di visibilità del fascicolo.
Quindi l'erronea indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo da parte dell'opponente integra un mero errore materiale che non ha avuto ripercussioni nell'individuazione del decreto ingiuntivo. Di fatto l'oggetto della opposizione è identificato e ben chiaro, in quanto trattasi di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto un preteso credito di euro 32.500,00 dovuto per il residuo del conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n. 50150288 ed azionato nei confronti di e Parte_1 in qualità di garanti in forza dei contratti di fideiussione sottoscritti in Persona_1
Ascoli Piceno il 22.02.2006 e il 05.03.2008 con la Banca Popolare di Ancona.
Per altri versi non convince la tesi del giudice di prime cure che ha rigettato l'opposizione proposta da e in ragione della nullità Parte_1 Persona_1 dell'atto di citazione. Rubricando, infatti, la nullità dell'atto di citazione nella fattispecie prevista dall'art. 164 comma 4 cpc si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di
pag. 7/25 citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte" (Cass. civ. n.
1681/2015).
Nel caso di specie con la costituzione in lite, la convenuta non si è limitata a eccepire la nullità dell' atto di opposizione per errata indicazione del numero del decreto ingiuntivo opposto, bensì ha predisposto una precisa linea difensiva senza limitazione alcuna in ordine a tutte le questioni oggetto di controversia denotando quindi, al di là delle possibili incertezze che avrebbero potuto ingenerarsi, una perfetta conoscenza della causa e dei termini della pretesa avanzata dalle controparti.
In estrema sintesi, la convenuta opposta ha infatti preso posizione specifica, entrando nel merito dei singoli motivi di opposizione, su tutte le censure portate dagli odierni appellanti in ordine alla nullità dei contratti di fideiussione ed alla presunta decadenza della società creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c., alla mancata prova della cessione del credito dagli istituti di credito alla società appellata, all'insufficiente documentazione comprovante il credito allegata con il ricorso per decreto ingiuntivo, alla nullità delle clausole contrattuali dei contratti di conto corrente e mutuo afferenti all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento.
Pertanto, atteso che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa in capo alla società opposta, detta eccezione, anche per questo motivo, andava disattesa, il che determina, quale conseguenza delibativa, la riforma integrale della decisione di primo grado.
Occorre quindi procedere alla disamina degli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo non trattati in primo grado e riproposti in questa sede dalle parti appellanti.
pag. 8/25 Gli appellanti eccepiscono la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto riproduttiva dello schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
L'eccezione è infondata.
A riguardo occorre rilevare che come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a
Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo. Rileva, infatti, la
Suprema Corte che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata. Ma “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”.
Infatti la nullità parziale, la cui estensione degli effetti all'intero negozio costituisce eccezione, va provata da chi ha interesse (Cass., n. 11673/2007), richiedendosi una correlazione inscindibile con il resto del contratto (Cass. n. 2314/2016).
pag. 9/25 Tale prova non risulta raggiunta, dovendo al contrario ritenersi che anche in assenza delle clausole affette da nullità parziale le parti avrebbero comunque stipulato il contrario, considerata la limitata rilevanza delle clausole rispetto allo scopo perseguito ed alla sostanza economica dell'operazione. Ebbene, nessuna allegazione specifica e nessuna prova è stata a tal fine offerta dall'odierno appellante, che ne era onerato.
A tal proposito la tesi portata dagli appellanti circa il raggiungimento della prova della natura essenziale per la Banca delle clausole dichiarate nulle che si sarebbe perfezionata, in via deduttiva-presuntiva, dall'utilizzo promiscuo da parte di tutti gli istituti bancari dei modelli ABI contenenti tali clausole risulta essere però priva di pregio in quanto, in difetto di elementi probatori specifici e concreti a sostegno, del tutto apodittica e tautologica. In altri termini era onere degli appellanti fornire la prova rigorosa (per tabulas o tramite testi) che, al momento della stipula dei negozi fideiussori, la Banca Popolare di Ancona, istituto di credito erogatrice del finanziamento e quindi garantito, non avrebbe sottoscritto il contratto senza la presenza di tali clausole, onere probatorio non assolto.
Peraltro, sempre ragionando in termini presuntivi, va rilevato come, pur operando l'espunzione delle clausole riproducenti lo schema Abi, gli appellanti si sarebbero ritrovati in una situazione di minore gravosità della garanzia, per cui a maggior ragione avrebbero concluso il contratto, permanendo d'altro canto l'interesse della Banca alla conclusione dello stesso, al fine di aggiungere una garanzia personale a quella reale già prevista nel contratto di mutuo.
Anche per quanto riguarda la violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario che sottopose ai soggetti garanti, odierni appellanti, contratti di fideiussione redatti su modelli già dichiarati illegittimi dalla Banca d'Italia giusto provvedimento n. 55/2005 codesta Corte rileva come, posta la premessa che l'arresto delle sezioni unite sopra riportato si pone a conclusione di una lunga e travagliata elaborazione giurisprudenziale, connotata dalla contrapposizione di diverse tesi circa le conseguenze da ricondursi alla presenza di tali clausole nei contratti di fideiussione,
pag. 10/25 contrapposizione che solo dopo molti anni ha trovato definitiva soluzione, la natura delle clausole riproducenti lo schema Abi dei contratti “ a valle” e l'eventuale nullità delle stesse risultava dunque tutt'altro che pacifica al momento della conclusione del contratto di fideiussione, il che esclude in radice ogni comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza posto in essere dalla Banca Popolare di Ancona nell'occasione.
Proseguono gli appellanti - opponenti eccependo la decadenza ex art. 1957 c.c. della odierna società appellata dall'azione nei confronti dei garanti e Parte_1 Pt_3
[...]
L'eccezione è infondata.
Sebbene debba essere dichiarata la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni rilasciata il
22.02.2006 e 05.03.2008 tale conclusione raggiunta non consente tuttavia di accogliere l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dagli appellanti sin dall'atto di opposizione a DI.
Entrambi i richiamati contratti all'art. 7 prevedono infatti che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta”, a prescindere dalla dichiarata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, come quella prodotta in copia dall'odierna appellante (cfr. doc all. 3 fasc primo grado . Parte_5
pag. 11/25 La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di
Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020;
n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent.
n. 1834 del 10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte. Nessuna Parte decadenza si è pertanto verificata, avendo la banca cedente azionato i propri crediti con richiesta scritta in uno alla disposta chiusura dei rapporti bancari con raccomandata AR del 1 agosto 2017 inviata alla società debitrice principale ed ai garanti
(v. doc. 8 fascicolo monitorio).
Le conclusioni raggiunte portano quindi ad affermare la validità di tutte le garanzie dedotte in giudizio, la validità della clausola di deroga ai termini fissati nell'art. 1957
c.c. contenuta nelle fideiussioni prestate da e e la Parte_1 Persona_1 tempestività delle azioni proposte con conseguente rigetto della eccezione riproposta dagli appellati.
Di seguito gli appellanti oppongono il decreto ingiuntivo per carenza sulla prova del credito essendo inidonea la certificazione ex art. 50 del T.U.B. allegata al ricorso per decreto ingiuntivo da parte della società appellata nonché per la mancanza di pag. 12/25 legittimazione attiva in capo alla stante il difetto di prova della cessione Parte_5 del credito oggetto della controversia.
Quanto alla legittimazione attiva della società appellata in virtù della cessione del credito da parte della il motivo di opposizione è infondato. Parte_7
Deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte e segnatamente la recente pronuncia Cass. Civ. n.3538 dell'11/02/2025 “premesso che vanno distinte le questioni
(i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., si osserva che questa
Corte (v. Cass. 17944/2023) ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa:
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.
5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
pag. 13/25 resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.
24798/2020; Cass. n. 4116/2016)"
c) premesso inoltre che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione".
La ha prodotto l'estratto della G.U. relativo alla pubblicazione dell'avviso Parte_5
- già allegata al ricorso sub doc. 3 -, dal quale è possibile evincersi la descrizione dell'operazione di cessione nonché il link diretto del sito internet della cedente
[...] ove reperire l'elenco dei debitori ceduti con relativo codice sofferenza delle Pt_7 singole posizioni cedute, nonché l'elenco dal quale si evincono gli estremi dei rapporti negoziali oggetto del presente giudizio (allegata al ricorso sub doc. 7). Ciò già di per sè
pag. 14/25 sarebbe sufficiente a provare l'avvenuta cessione nonché la titolarità del credito in capo alla Parte_5
Va ulteriormente aggiunta, quale elemento rafforzativo ed integrativo, l'osservazione che la società appellata ha agito in via monitoria ed ha partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione, e costituisce prova logica della cessione del credito.
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso Parte_5 soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.. Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
Per quanto riguarda invece la carenza probatoria della domanda svolta in primo grado dalla società va osservato come la società appellata ha agito, in via Parte_5 monitoria, nei confronti di e per il pagamento della Parte_1 Persona_1 somma costituente il saldo debitore del conto corrente bancario n. 11004 e contratto di mutuo chirografario n. 50150288. Il saldo debitore del rapporto di conto corrente viene allegato come pari ad €. 1.922,56, il saldo debitore relativo al mutuo chirografario viene allegato come pari ad €. 37.156,37; l'ingiunzione è stata richiesta ed emessa per l'importo inferiore di €. 32.500,00.
Gli opponenti non hanno solo resistito all'ingiunzione, ma hanno, a loro volta, domandato - assumendo così anch'essi la posizione di attori in senso sostanziale - di
“ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi addebiti di cui sopra.” Hanno infatti eccepito pag. 15/25 l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente, assumendo un valore del Tasso creditore annuale (TAN) pari a quello effettivo (TAE) con assenza quindi della dovuta pari reciprocità. Inoltre hanno eccepito l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 e sino alla delibera
CICR n. 343 dell'agosto 2016; ciò in ragione del divieto reintrodotto, in modo assoluto, dal primo gennaio 2014 dall'art. 1 comma 629 delle legge di stabilità per il 2014 - n.
147 del 27 dicembre 2013. Hanno altresì eccepito l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate nel contratto di mutuo non rinvenendosi indicazione alcuna sul regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicato e che gli interessi di mora richiesti, siano stati computati sull'intera somma insoluta e quindi, in deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., anche sugli interessi maturati e non pagati;
laddove, a detta degli appellanti, gli interessi di mora si sarebbero dovuti calcolare solo su quella parte di saldo che non include gli interessi attualizzati.
All'esito dello scrutinio del materiale probatorio risultano depositati agli atti, nel corso del giudizio di primo grado, gli estratti conto relativi al conto corrente n. 11004 solo a partire dal trimestre 1.01.2013 – 31.03.2013 e sino al trimestre 01.07.2017 - 29.09.2017; laddove invece il contratto di conto corrente bancario era stato stipulato in data 20 febbraio 2006 con, pertanto, la scopertura integrale, a livello probatorio, del periodo intercorrente da 20.02.2006 al 31.12.2012 e dal 01.10.2017 al 01.08.2018 data di chiusura del conto corrente.
In termini generali è ben noto che la banca e il correntista, a seconda che assumano o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto (Cass. 2014 n. 19696;
Cass. 2016 n. 7972; Cass. 2017 n. 13258; Cass. 2015 n. 9201; Cass. 2016 n. 20693;
Cass. 2017 n. 24948).
Le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sono diverse a seconda che ad agire sia la banca o il correntista:
a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:
pag. 16/25 a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
pag. 17/25 recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo (sul punto anche Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 11735 del 02/05/2024). (Cassazione civile sez. I, 21/05/2025, (ud. 06/05/2025, dep.
21/05/2025), n.13667
In presenza, come nel caso in esame, di domande contrapposte, entrambe le parti sono onerate della prova delle pretese che si fronteggiano, aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza o l'inesistenza del credito dedotto in lite.
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo che assume essergli favorevole.
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
Poiché i criteri indicati di riparto dell'onere della prova - supra sub a) e b) - non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa .
Con la quarta eccezione gli appellanti eccepiscono l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici nel rapporto di conto corrente. In particolare assumono che siccome il contratto di conto corrente riporta un valore del Tasso creditore annuale pag. 18/25 (TAN) pari a quello effettivo (TAE) la capitalizzazione degli interessi è contrattualmente prevista in assenza di pari reciprocità e quindi in violazione del divieto della pratica anatocistica. Inoltre eccepiscono l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 e sino alla delibera CICR n. 343 dell'agosto
2016, con conseguente diritto della correntista alla loro ripetizione.
Dalle condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente, oggetto del presente giudizio, emerge che il tasso creditore annuo nominale (TAN) e il tasso annuo effettivo
(TAE) previsti sono del tutto sovrapponibili (0,0200%), sì da rendere di fatto impossibile la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi. Addirittura dagli
EE/CC depositati si evince un tasso creditore applicato pari allo 0.0010% ed un TAE pari allo 0,0010%. A riguardo occorre rilevare che sul punto è intervenuta la Suprema
Corte con ordinanza n. 4321 del 10/2/2022, affermando che “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”. Quello che rileva in altre parole al fine di escludere la validità della clausola in questione non è l'eventuale ridotta misura degli interessi creditori (ritenuta dalla Corte non concludente), bensì a coincidenza dei due tassi. E ciò perché “o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”.
pag. 19/25 Come sopra già esposto nel caso di specie i contratti di conto corrente ordinario prevedono la coincidenza del TAN e del TAE, fissandoli nella misura predetta per la cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
Va infine ritenuta la correttezza dell'assunto degli appellanti circa il divieto di applicazione, dal 01 dicembre 2014, degli interessi anatocistici;
infatti in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n.
147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014
e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Il rapporto di dare e avere relativo al conto corrente va ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato (cfr. Cass. n. 23852/2020), applicando una posta di importo corrispondente ma di segno opposto rispetto al saldo che si intende azzerare.
Nel caso di specie il primo estratto conto riporta un saldo iniziale debitore, allo
01.01.2013, pari ad euro 356,16 che andrà azzerato mentre il rapporto di dare – avere andrà cristallizzato alla data dell'ultimo estratto conto prodotto ovvero 29 settembre
2017, che riporta un saldo a favore della banca pari ad euro 1.345,74.
Vanno inoltre stornati gli importi relativi agli interessi anatocistici illegittimi.
Va tuttavia osservato che dagli estratti conto facenti parte del corredo probatorio emerge che il rapporto non ha mai presentato elevati scoperti, che numerosi trimestri hanno avuto un saldo attivo per la società correntista, che a titolo di interessi debitori non vi pag. 20/25 sono stati addebiti, o sono state pagate somme ammontanti al massimo a poche decine di euro.
Risulta pertanto superflua una consulenza contabile volta a ricostruire il saldo del conto corrente, perché anche fosse riscontrato un saldo attivo per la società correntista, questo non avrebbe comunque incidenza sulla somma ingiunta. Va infatti osservato che la cessionaria opposta ha ingiunto il pagamento di €. 32.500,00 a fronte di crediti vantati per oltre €. 39,000,00 circa sicchè la somma ingiunta rimane comunque inferiore – e quindi dovuta - al reale credito vantato dalla Banca e poi ceduto alla odierna appellata.
La somma €. 1.922,56 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente rappresenta un saldo che potrebbe essere rivisto in senso migliorativo per i debitori a seguito dell'azzeramento del saldo debitore al primo trimestre 2013 ed allo storno degli interessi addebitati;
tuttavia, come emerge dagli e/c in atti, addebiti a titolo di interessi passivi sono presenti solo in qualche trimestre ed ammontano in quei casi a poche decine di euro, sicchè l'elisione dello scoperto di conto sarebbe sicuramente minima;
la somma di €. 37.156,37 relativa al mutuo chirografario risulta invece interamente dovuta.
E' infatti infondato il quinto motivo con cui gli appellanti eccepiscono l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate nel contratto di mutuo non rinvenendosi indicazione alcuna sul regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicato, e con cui contestano che gli interessi di mora richiesti, siano stati computati sull'intera somma insoluta e quindi, in deroga al disposto dell'art. 1283 c.c., anche sugli interessi maturati e non pagati;
laddove, a detta degli appellanti, gli interessi di mora si sarebbero dovuti calcolare solo su quella parte di saldo che non include gli interessi attualizzati.
Nel caso di specie si verte in ipotesi di mutuo con piano di ammortamento alla francese. Come noto, infatti, trattasi di una particolare modalità di rimborso del prestito pag. 21/25 caratterizzato dalla presenza di una rata (proprio come verificatosi nel caso di specie) ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente calcolata applicando al debito residuo il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzazione della formula dell'interesse semplice.
Tanto premesso, sul primo profilo di doglianza il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che nella sentenza n.15130 del 29/05/2024 sancisce che “ L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. …….In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (Vd, sentenza , parte motiva)
Ancora “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando pag. 22/25 “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass.Civ. n. 27823/2023)
Si riporta infine una recentissima massima della Suprema Corte ove si prevede che
“"sempre in base alla richiamata decisione delle Sezioni Unite, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025
n.18835)
Nel caso di specie gli elementi negoziali dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr.contratto acquisito in giudizio come depositato dalle parti) e ciò è sufficiente per escludere ogni ipotesi di indeterminatezza, presupposto indefettibile della declaratoria di nullità, nel contratto mutuo oggetto del presente giudizio.
Va altresì disattesa la censura mossa dagli odierni appellanti circa l'illegittima applicazione, nel finanziamento erogato dall'allora di Ancona, degli CP_4 interessi moratori sull'intera somma insoluta, formata quindi oltre che dalla sorte capitale anche dagli interessi corrispettivi, e ciò in spregio al disposto di cui all'art. 1283 c.c., ed ai principi stabiliti dalla Suprema Corte che sanciscono il divieto dell'applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi, configurandosi al contrario una ipotesi di anatocismo illegittimo.
In realtà sempre la sentenza della Suprema Corte sopra richiamata (Cassazione civile sez. I, 10/07/2025 n.18835) stabilisce, nella parte motiva, che “il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica affatto l'effetto anatocistico come osservato di recente dalle Sezioni Unite, deve
pag. 23/25 escludersi, con riguardo a tale fattispecie, 'che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo' (Cass. Sez. U.
29 maggio 2024, n. 15130, in motivazione;
nella stessa pronuncia è richiamata Cass.
24 novembre 2022, n. 34677, secondo cui nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo 'composto' e il rilievo per cui la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo; le Sezioni Unite hanno evocato pure Cass. 2 ottobre 2023, n.
27823, secondo cui la capitalizzazione composta è 'del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato')”
Il che quindi rende priva di pregio anche questo motivo di opposizione portato dagli odierni appellanti ed in questa sede riproposto.
Alla luce delle conclusioni sin qui raggiunte, l'appello va respinto, anche se la motivazione ed il dispositivo della sentenza di prime cure vanno modificati, essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo infondata, sicchè va respinta.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, nell'appello proposto da e nei confronti di e per essa la Parte_1 Persona_1 CP_1 IA , così decide: Controparte_2
rigetta l'appello e per l'effetto, previa modifica della motivazione, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 425/2022 RG del Trib. di Ascoli Piceno;
Condanna e al pagamento delle spese di lite del grado Parte_1 Persona_1 in favore di e per essa la IA , che si CP_1 Controparte_2
pag. 24/25 liquidano in €.2.058,00+1.418,00+3.470,00 per le fasi studio introduttiva e decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 25/25