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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25860/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
04.07.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 15.05.2024) del 10.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa dichiarando definita la procedura e archiviando) risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata, con i limiti di seguito esposti.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c. , né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
Pag. 2 di 4 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3
l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024.
Alla luce dell'ormai costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che il presente giudizio possa investire solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta (e la conseguente condanna dell' v. Cass CP_2
Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, tra le altre), sicché le ulteriori domande, volte alla condanna dell' all'erogazione della CP_2
prestazione, non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
Visti l'esito del giudizio e la decorrenza dei riconosciuti benefici (in epoca successiva a quella di deposito del ricorso giudiziale, ovvero 04.07.2024), si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
Al riguardo, giova richiamare l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, in ordine alle conseguenze, sul regime delle spese di lite, dell'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. ha la funzione di attualizzare la domanda alla situazione dedotta che, essendo immersa per la sua stessa natura in un processo fisiologico, è suscettibile di evoluzione, sicchè il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. Pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa ed il giudice ben può disporre la compensazione delle spese ( Cass. Sez. 6 -
Pag. 3 di 4 L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011; v. anche, tra le altre, Sez. L, Sentenza
n. 16821 del 10/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' avendo l'accertamento consentito di verificare CP_2
l'aggravamento delle condizioni del soggetto periziato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo –
Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25860/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
04.07.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 15.05.2024) del 10.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa dichiarando definita la procedura e archiviando) risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata, con i limiti di seguito esposti.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c. , né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
Pag. 2 di 4 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3
l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024.
Alla luce dell'ormai costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che il presente giudizio possa investire solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta (e la conseguente condanna dell' v. Cass CP_2
Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, tra le altre), sicché le ulteriori domande, volte alla condanna dell' all'erogazione della CP_2
prestazione, non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
Visti l'esito del giudizio e la decorrenza dei riconosciuti benefici (in epoca successiva a quella di deposito del ricorso giudiziale, ovvero 04.07.2024), si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
Al riguardo, giova richiamare l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, in ordine alle conseguenze, sul regime delle spese di lite, dell'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. ha la funzione di attualizzare la domanda alla situazione dedotta che, essendo immersa per la sua stessa natura in un processo fisiologico, è suscettibile di evoluzione, sicchè il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. Pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa ed il giudice ben può disporre la compensazione delle spese ( Cass. Sez. 6 -
Pag. 3 di 4 L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011; v. anche, tra le altre, Sez. L, Sentenza
n. 16821 del 10/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' avendo l'accertamento consentito di verificare CP_2
l'aggravamento delle condizioni del soggetto periziato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 e per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dal mese di agosto 2024;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo –
Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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