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14 gennaio 2017
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12 aprile 2025
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Art. 2.
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.))
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ((...)) ((professionale)) ;
g-bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.)) 3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni.
3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.))
Commentari • 48
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 novembre 2025 · 13.784188
[…] attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale.” Cannabis light: come cambiano gli artt. 1 e 2 della l. n. 242/2016 Le due norme su cui interviene il disegno di legge sono gli articoli 1 e 2 della legge n. 242/2016. […] Il decreto chiarisce infine che la legge n. 242/2016 non si applica a quanto specificato nel nuovo comma 3 bis. Articolo 2 Legge 242/2016 2.“Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 (ossia senza autorizzazione per le varietà indicate nell'articolo 1) è possibile ottenere: g) coltivazioni destinate al florovivaismo professionale; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 87
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2022, n. 43104Provvedimento: […] - che l'azienda coltivava cannabis sativa al fine di individuare produttori che ne facessero un uso industriale conforme alle previsioni dell'art. 2 della legge 242/2016. […] è anche necessario che la coltivazione non sia destinata alla commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, ma sia finalizzata a realizzare una delle categorie di prodotti elencate dall'art. 2/comma legge n. 242/2016. […] Non rileva in contrario che tra le attività indicate nell'art. 2 1 comma legge n. 242/2016 vi sia il florovivaismo. […]Leggi di più...
- motivazione ordinanza·
- sequestro preventivo·
- violazione di legge·
- periculum in mora·
- legge 242/2016·
- giurisdizione penale·
- fumus commissi delicti·
- coltivazione canapa·
- art. 73 d.P.R. 309/1990·
- onere della prova