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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3421/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18087/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259012656670000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3162/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Nominativo_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione le ha notificato il 18 settembre 2025 per un presunto debito relativo alla tassa automobilistica della Regione Campania per l'anno 2011.
Nel ricorso ha sostenuto di non avere mai ricevuto la cartella cui l'intimazione faceva riferimento e ha evidenziato come l'atto notificatole fosse estremamente generico, privo di qualunque riferimento essenziale, compresa la targa del veicolo.
Ha aggiunto che, a causa del tempo trascorso, non ricordava alcuna richiesta di pagamento e ha dichiarato di non essere mai riuscita a ottenere chiarimenti o l'annullamento dell'atto.
Ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e ha affermato che la pretesa fosse ormai prescritta da molti anni, ritenendo che l'eventuale imposta del 2011 si fosse già estinta tre anni dopo e che, anche ammesso che la cartella fosse stata notificata nel 2017, il diritto di riscossione fosse comunque decaduto da tempo.
Ha sostenuto inoltre che l'intimazione fosse nulla perché priva di motivazione e perché l'Agenzia non aveva allegato la cartella di pagamento richiamata nell'atto, in violazione dello Statuto del contribuente.
Per tali ragioni ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e di ogni atto collegato, con la declaratoria che nulla fosse dovuto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi in giudizio, ha invece sostenuto la piena legittimità dell'intimazione. Ha affermato che la cartella del 2016, riferita alla tassa automobilistica 2011, era stata regolarmente notificata il 22 novembre 2017, come risultava dall'estratto di ruolo e dalla relata prodotta, e che la contribuente ne aveva avuto conoscenza certa, avendo presentato nel 2019 una domanda di definizione agevolata della stessa cartella. Ha sostenuto che, una volta dimostrata l'avvenuta notifica, ogni contestazione sul merito della pretesa fosse inammissibile perché la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.
Ha aggiunto che molte delle doglianze della contribuente, come quelle sulla formazione del ruolo o sull'eventuale prescrizione anteriore alla consegna del ruolo, dovessero essere rivolte esclusivamente alla
Regione Campania, che la ricorrente non aveva neppure evocato in giudizio, determinando un difetto di contraddittorio.
Ha inoltre ribadito la correttezza della notifica della cartella, che, a suo dire, risultava validamente eseguita anche mediante consegna a un soggetto diverso dal destinatario.
Ha poi richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali per sostenere che l'intimazione non necessitasse dell'allegazione della cartella richiamata, in quanto atto meramente prodromico all'esecuzione forzata e sufficientemente motivato con l'indicazione degli estremi della cartella e della sua notifica.
Ha contestato anche l'eccezione di prescrizione, richiamando l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente e il lungo periodo di sospensione dei termini dovuto alla normativa emergenziale Covid-19, che, secondo l'Agenzia, aveva impedito il maturare di qualsiasi prescrizione. Ha spiegato che, tra sospensioni e proroghe, il decorso dei termini non si era mai completato e che l'intervallo tra la notifica della cartella nel 2017 e l'intimazione del 2025 era rimasto giuridicamente coperto.
L'Agenzia ha quindi chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che l'intimazione fosse pienamente valida e che ogni pretesa della contribuente fosse infondata, oltre che in larga parte inammissibile, con conseguente condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di notifica della cartella presupposta, atteso che ADER ha prodotto documentazione comprovante detta notifica (consegna a familiare convivente e inoltro del CAN con raccomandata semplice).
Nel valutare l'eccezione di prescrizione avuto riguardo al tempo trascorso tra la notifica della cartella e la notifica dell'atto oggi impugnato, occorre dar rilievo alla presentazione della domanda di adesione alla cd. rottamazione ter, operata in data 30 aprile 2019; a tal riguardo si rammenta che la domanda di definizione agevolata equivale a un riconoscimento del credito, con conseguente interruzione della prescrizione e impossibilità di sostenere, dopo tale adesione, di non aver avuto conoscenza della cartella.
Al contempo deve ritenersi ampiamente decorso il termine di prescrizione triennale, a partire dal 30 aprile
2019, pur tenendo conto dei periodi di sospensione correlati alla normativa COVID invocata.
Conclusivamente l'atto impugnato va annullato e va dichiarato prescritto il tributo ivi individuato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara prescritto il credito tributario ivi indicato;
2) condanna ADER alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro
200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali, iva e cassa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatario;
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18087/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259012656670000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3162/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Nominativo_1 ha proposto ricorso contro l'intimazione di pagamento che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione le ha notificato il 18 settembre 2025 per un presunto debito relativo alla tassa automobilistica della Regione Campania per l'anno 2011.
Nel ricorso ha sostenuto di non avere mai ricevuto la cartella cui l'intimazione faceva riferimento e ha evidenziato come l'atto notificatole fosse estremamente generico, privo di qualunque riferimento essenziale, compresa la targa del veicolo.
Ha aggiunto che, a causa del tempo trascorso, non ricordava alcuna richiesta di pagamento e ha dichiarato di non essere mai riuscita a ottenere chiarimenti o l'annullamento dell'atto.
Ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e ha affermato che la pretesa fosse ormai prescritta da molti anni, ritenendo che l'eventuale imposta del 2011 si fosse già estinta tre anni dopo e che, anche ammesso che la cartella fosse stata notificata nel 2017, il diritto di riscossione fosse comunque decaduto da tempo.
Ha sostenuto inoltre che l'intimazione fosse nulla perché priva di motivazione e perché l'Agenzia non aveva allegato la cartella di pagamento richiamata nell'atto, in violazione dello Statuto del contribuente.
Per tali ragioni ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e di ogni atto collegato, con la declaratoria che nulla fosse dovuto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi in giudizio, ha invece sostenuto la piena legittimità dell'intimazione. Ha affermato che la cartella del 2016, riferita alla tassa automobilistica 2011, era stata regolarmente notificata il 22 novembre 2017, come risultava dall'estratto di ruolo e dalla relata prodotta, e che la contribuente ne aveva avuto conoscenza certa, avendo presentato nel 2019 una domanda di definizione agevolata della stessa cartella. Ha sostenuto che, una volta dimostrata l'avvenuta notifica, ogni contestazione sul merito della pretesa fosse inammissibile perché la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.
Ha aggiunto che molte delle doglianze della contribuente, come quelle sulla formazione del ruolo o sull'eventuale prescrizione anteriore alla consegna del ruolo, dovessero essere rivolte esclusivamente alla
Regione Campania, che la ricorrente non aveva neppure evocato in giudizio, determinando un difetto di contraddittorio.
Ha inoltre ribadito la correttezza della notifica della cartella, che, a suo dire, risultava validamente eseguita anche mediante consegna a un soggetto diverso dal destinatario.
Ha poi richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali per sostenere che l'intimazione non necessitasse dell'allegazione della cartella richiamata, in quanto atto meramente prodromico all'esecuzione forzata e sufficientemente motivato con l'indicazione degli estremi della cartella e della sua notifica.
Ha contestato anche l'eccezione di prescrizione, richiamando l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente e il lungo periodo di sospensione dei termini dovuto alla normativa emergenziale Covid-19, che, secondo l'Agenzia, aveva impedito il maturare di qualsiasi prescrizione. Ha spiegato che, tra sospensioni e proroghe, il decorso dei termini non si era mai completato e che l'intervallo tra la notifica della cartella nel 2017 e l'intimazione del 2025 era rimasto giuridicamente coperto.
L'Agenzia ha quindi chiesto il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che l'intimazione fosse pienamente valida e che ogni pretesa della contribuente fosse infondata, oltre che in larga parte inammissibile, con conseguente condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di notifica della cartella presupposta, atteso che ADER ha prodotto documentazione comprovante detta notifica (consegna a familiare convivente e inoltro del CAN con raccomandata semplice).
Nel valutare l'eccezione di prescrizione avuto riguardo al tempo trascorso tra la notifica della cartella e la notifica dell'atto oggi impugnato, occorre dar rilievo alla presentazione della domanda di adesione alla cd. rottamazione ter, operata in data 30 aprile 2019; a tal riguardo si rammenta che la domanda di definizione agevolata equivale a un riconoscimento del credito, con conseguente interruzione della prescrizione e impossibilità di sostenere, dopo tale adesione, di non aver avuto conoscenza della cartella.
Al contempo deve ritenersi ampiamente decorso il termine di prescrizione triennale, a partire dal 30 aprile
2019, pur tenendo conto dei periodi di sospensione correlati alla normativa COVID invocata.
Conclusivamente l'atto impugnato va annullato e va dichiarato prescritto il tributo ivi individuato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di ADER.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara prescritto il credito tributario ivi indicato;
2) condanna ADER alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro
200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali, iva e cassa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatario;
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)