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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OT
Sezione Civile
Il Tribunale di NE, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Rocca e dall'Avv. Domenico Lioi;
ATTORE
E
NC DI OT (C.F. ), in persona del Presidente l.r.p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Silvana Tassone e dall'Avv. Marina Cizza;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio la Provincia di NE chiedendone la condanna Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione del sinistro verificatosi in data
21.06.2018, alle ore 23.30, allorquando nel percorrere la Strada Provinciale n. 58, nel
Comune di Mesoraca, alla guida del motociclo Suzuki, GSX 600 targato BS236964, in corrispondenza della curva all'altezza del KM 6+500, scivolava rovinosamente a terra a causa della presenza di sabbia sulla carreggiata, non segnalata e non visibile, considerata l'assenza di illuminazione stradale e la collocazione della sabbia subito dopo la curva.
1 A sostegno della domanda, ha dedotto la responsabilità esclusiva ex artt. 2051 e 2043 c.c.
CP_ dell' convenuto rispetto alla causazione del sinistro, visto il rapporto di custodia rispetto alla strada e l'omessa manutenzione del tratto della carreggiata, teatro del sinistro.
La Provincia di NE ha resistito alla domanda.
Preliminarmente, ai fini del corretto inquadramento, in diritto, della fattispecie oggetto del presente giudizio, si evidenzia che l'attore – pur ponendo in rilievo l'omessa manutenzione CP_ del tratto stradale da parte dell' convenuto e prospettandone pertanto un comportamento negligente – ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c., operante anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
4476/2011). Il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Trattasi, infatti, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017), con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito (che comprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato) interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. La P.A. è, ad esempio, liberata dalla suddetta responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., tra le altre,
Cass. n. 6703/18).
Pacificamente, il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia fatto uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, quando tale condotta si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale
2 autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza. Quando, invece, la condotta del danneggiato non assume i caratteri del caso fortuito, non essendo suscettibile di elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua in ogni caso la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (Cass. n. 20619/2014).
In definitiva, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 2480/2018) che la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:
- l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., mentre se l'azione è proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la predetta deduzione può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e diventano, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la
3 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Sotto tale aspetto, peraltro, la Suprema Corte ha da tempo precisato che, quando la situazione di pericolo non è connessa alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi, ma sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (v. da ultimo Cass. n. 33128/2024).
Venendo al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che i testi escussi su iniziativa di parte attrice, e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno consentito una ricostruzione dei fatti coincidente rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione.
In particolare, la teste ha riferito che verso le ore 23.30 di una sera di Testimone_1
giugno (2018), mentre percorreva la strada che porta da Petilia Policastro a Mesoraca, in località Campizzi, ha rinvenuto sulla strada l'attore che era caduto dalla sua moto;
ha riferito che sulla carreggiata c'era del materiale, non segnalato, qualificabile come terra o sabbia, precisando “non posso dire con precisione in quanto era buio e non vi era illuminazione stradale. Io mi sono accorta di questo materiale perché ho utilizzato la luce del cellulare e perché c'era la luce dei fari della mia macchina”. Ha dichiarato che il materiale in questione si trovava prevalentemente sulla corsia dove viaggiava il e ce ne era anche Pt_1 un po' sulla corsia che stava percorrendo la teste.
Anche l'ufficiale il quale ha redatto quella stessa notte l'annotazione di pg Testimone_2
in atti (comprensiva di foto), ha confermato che sulla carreggiata, ed in particolare in piena curva (a gomito), è stata rinvenuta la presenza di sabbia per un tratto di 10/15 mq, proprio
4 dietro la curva;
sabbia che era sparsa su tutta la carreggiata, ossia su entrambe le corsie, da un margine all'altro. Ha confermato che la strada era priva di illuminazione pubblica e che la sabbia non era visibile perché era chiara, precisando che per vedere la sabbia è stato necessario avvicinarsi e usare delle torce.
La prova orale espletata – valutata unitamente all'annotazione di pg e al verbale di pronto soccorso redatto a distanza di due ore dall'evento, il quale conferma la tempistica del sinistro – consente di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'attore, avendo questi fornito la prova richiesta dall'art. 2051 cc., ossia la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra detto evento e la caduta in cui è incorso, a causa della presenza di materiale sabbioso sull'asfalto della carreggiata.
Per contro, non può ritenersi la sussistenza del caso fortuito, allegato dalla Provincia, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, nel senso sopra precisato.
Al riguardo, l'Ente convenuto ha anzitutto argomentato che il fortuito sarebbe integrato dal comportamento dello stesso attore, il quale avrebbe adottato una condotta di guida non sufficientemente accorta. Deduce in particolare la Provincia che l'attore conosceva i luoghi, in quanto posti nelle vicinanze della sua abitazione;
che sul tratto di strada in questione vige il limite di velocità di 50 km/h, trattandosi di centro abitato, e che la velocità di marcia deve essere ulteriormente ridotta in prossimità della curva.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
La conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, pur rimasta incontroversa, non consente di per sé di rinvenire nella condotta del danneggiato profili di imprudenza tali da interrompere il nesso causale ex art. 2051 c.c.. Come già rilevato, all'esito dell'istruttoria è emerso che la presenza di sabbia sulla carreggiata non era agevolmente percepibile, in considerazione delle caratteristiche proprie del materiale sabbioso (di colore confondibile con l'asfalto) e dello stato dei luoghi (scarsa visibilità, presenza della sabbia subito dopo la curva e scarsa illuminazione). La sabbia, inoltre, occupava gran parte della carreggiata e in ogni caso era presente su tutta la corsia di marcia dell'attore, con la conseguenza che sarebbe stata scarsamente praticabile una manovra diversiva. Non può dunque affermarsi, in rapporto alle circostanze del caso concreto, l'effettiva esigibilità da parte del danneggiato di cautele ulteriori, idonee ad evitare l'evento.
Ancora, non vi è prova che l'attore abbia superato il limite di velocità previsto, né è consentito trarre argomenti in tal senso dalle condizioni della strada (di cui alle foto allegate
5 all'annotazione di pg) o del veicolo, il quale non ha subito danni materiali ingenti, in ipotesi riconducibili ad un violento impatto con l'asfalto o con il guard-rail. Al contrario, la circostanza – riferita dai testi e – che l'attore, subito dopo la caduta, si sia Tes_1 Pt_1
autonomamente alzato in piedi, sebbene frastornato e spaventato, induce a ritenere che la caduta dal mezzo non sia avvenuta a forte velocità.
Nemmeno può ritenersi che l'attore versasse in condizioni di scarsa lucidità alla guida del veicolo, non essendo emerso alcun elemento al riguardo.
Sempre con riferimento al caso fortuito, la Provincia deduce che, per la conformazione della strada, la sabbia non poteva provenire dalla strada stessa o da ripe circostanti, e che si è trattato presumibilmente di materiale proveniente da veicoli di passaggio, dunque non riconducibile a colpa dell'amministrazione; inoltre, la presenza della sabbia sulla carreggiata rappresenta, a dire della convenuta, una modifica repentina ed imprevista dello stato dei luoghi, che non poteva essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Anche tali argomentazioni devono essere disattese.
Sotto il primo profilo, la circostanza che la sabbia non provenisse da ripe adiacenti alla carreggiata, ma in ipotesi da veicoli ivi in precedenza transitati, non consente di ritenere di per sé reciso il nesso causale della responsabilità da cose in custodia. Come già chiarito, infatti, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del terzo deve essere pur sempre connotato da quella imprevedibilità ed inevitabilità tali da rendere di fatto impossibile per il custode un intervento tempestivo per la rimozione della condizione di pericolo, la cui prova
è a carico del custode stesso. Difatti, anche le modifiche improvvise della cosa devono pur sempre essere valutate in rapporto alle condizioni del caso concreto, in quanto le stesse possono diventare, a distanza di tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere (cfr. Cass. n. 2480/2018).
Nel caso di specie, non vi è prova che la sabbia sia stata riversata sulla carreggiata in maniera repentina, a breve distanza di tempo dal sinistro, e che sia stata impedita una sua tempestiva rimozione da parte dell'ente. Al riguardo, nessun argomento può essere ricavato dalla deposizione della teste , la quale ha dimostrato di non percorrere assiduamente Tes_1 la strada (dichiarando di averla percorsa l'ultima volta venti giorni prima del sinistro e poi, per l'appunto, il giorno del sinistro stesso). Il teste , dipendente della Provincia di Tes_3
NE, ha dichiarato di non ricordare con precisione le condizioni della strada il giorno
6 prima del sinistro ed ha affermato “posso dire che percorro quel tratto quasi giornalmente e che se ci fosse stata della sabbia io e la squadra del settore viabilità ci saremmo occupati di pulire la strada”. Tali dichiarazioni, per la loro genericità, non possono valere ai fini della prova richiesta. Peraltro, il teste risulta anche non pienamente attendibile, essendo stato chiamato a riferire su profili (quali la manutenzione della strada) strettamente riconducibili ad una propria personale responsabilità, in quanto dipendente del settore viabilità della
Provincia.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che non siano emersi nemmeno elementi valorizzabili nel senso di un concorso di colpa da parte del danneggiato, si sensi dell'art. 1227 c.c..
Deve essere pertanto affermata la responsabilità esclusiva della Provincia di NE nella verificazione del sinistro per cui è causa.
Quanto alle conseguenze del sinistro, il Ctu nominato in corso di causa, all'esito di accurate indagini, esaminata la documentazione medica prodotta e visitato l'attore, ha accertato che in conseguenza del sinistro quest'ultimo ha riportato un trauma addominale con rottura della milza ed è stato sottoposto la stessa notte a intervento chirurgico di splenectomia;
dalla TC al torace risultava inoltre la frattura dell'arco posteriore della IV costa a sinistra dell'arco anteriore della VI costa a sinistra, con falda di versamento pleurico ed ipoventilazione polmonare-
Le lesioni riportate sono risultate compatibili con il sinistro.
Il Ctu ha concluso che le lesioni hanno determinato in capo all'attore un periodo di temporaneo danno biologico valutabile in 30 giorni di invalidità temporanea totale, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Ha inoltre accertato che, in conseguenza del sinistro, residuano in capo all'attore postumi che integrano un danno biologico permanente della misura del 12%.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu possono essere integralmente condivise, in quanto sorrette da motivazione esaustiva e convincente;
rispetto ad esse le parti non hanno formulato osservazioni critiche nei termini appositamente assegnati ai sensi dell'art. 195, comma 3,
c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio patito devono essere applicati i criteri previsti dalle
Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano aggiornate (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12,
12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08
7 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità e dell'età del danneggiato alla data del sinistro
(54 anni), si reputa equo liquidare per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute (12% di invalidità) la somma di € 27.701,00 (di cui €
21.642,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 6.059,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore); oltre € 5.462,50 a titolo di danno biologico temporaneo, in applicazione dei valori standard previsti dalle predette tabelle, per un totale di € 33.163,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Competono inoltre all'attore gli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi sulla somma totale del risarcimento dovuto (€ 33.163,50) devalutata alla data del sinistro (21.06.2018) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 33.163,50, dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'ente convenuto, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato dall'attore.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente alla Provincia di
NE;
- condanna la Provincia di NE al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
33.163,50, all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte in motiva;
- condanna la Provincia di NE al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida – con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Marco Rocca e Domenico
Lioi che ne hanno fatto richiesta – in € 286,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico della Provincia di NE le spese di ctu liquidate con separato decreto.
NE, 03.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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