Articolo 1596 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1596.

(Fine della locazione per lo spirare del termine).

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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