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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
AR, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dall'ente resistente il 23 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 443 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Vil. Parte_1
dei Fiori, Pal. Lilium, Int. A, Scala C, snc, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Licata, nella via Tunisi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vally Nogara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita a margine del ricorso depositato il 16/02/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30,
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa
RA Di Mino, a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n.
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
1 - resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 16 Febbraio 2024 il signor Parte_2
premetteva di avere presentato il 19 Dicembre 2022 apposita domanda per avere riconosciuta una percentuale di invalidità pari, o superiore al 74%, al fine di usufruire, in presenza dei requisiti richiesti, dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30
Marzo 1971. Esponendo che, la Commissione Medica dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stato sottoposto il 20 Novembre 2023, l'aveva riconosciuto invalido nella misura del 55%. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine CP_2
di accertare, in via principale, che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge per essere riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari, o superiore al
74% e avere diritto al pagamento della citata prestazione economica. In subordine, che era titolare di una invalidità civile non inferiore al 67% per potere accedere ai benefici non economici specificamente elencati.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 24 Aprile 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta.
In tale scritto difensivo eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità del suddetto ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n. 69/2009. Evidenziando che, nel caso di specie il ricorrente aveva presentato il 30 Novembre 2023 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per avere diritto alla cennata prestazione assistenziale, quando era ancora pendente la fase amministrativa di quella inoltrata precedentemente, ossia il 19 Dicembre 2022, in spregio al disposto della menzionata norma. Obiettando, altresì, che l'enunciato ricorso era inammissibile perché
l'istante, proponendo una nuova domanda amministrativa, aveva manifestato acquiescenza all'esito del verbale predisposto dalla Commissione Medica Invalidi Civili il 20 Novembre
2023, impugnato instaurando il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in esame. Il prefato Istituto contestava, poi, in linea subordinata, la carenza di interesse ad agire nel signor con riferimento all'altra richiesta, che era finalizzata ad accertare la Parte_1
ricorrenza a proprio vantaggio di una invalidità civile non inferiore al 67%. In forza di tali ragioni chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in
2 parola. In linea subordinata, di limitare l'accertamento del C.T.U. unicamente alla verifica della sussistenza dello stato di invalido civile parziale del ricorrente.
Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 6 Marzo 2024. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre
2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'ente resistente il 23 Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità la prima eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria CP_2
memoria di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi,
l'inammissibilità del nominato ricorso per violazione dell'art. 56, II comma, della legge n.
69/2009. Deducendo che, nel caso di specie il signor ha presentato il 30 Parte_1
Novembre 2023 una nuova domanda amministrativa avente a oggetto l'accertamento della sussistenza a proprio favore dei requisiti sanitari per potere usufruire dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971, allorché era ancora pendente la fase amministrativa di quella inoltrata precedentemente, ossia il 19 Dicembre 2022, in spregio al disposto della ricordata norma. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni.
Invero, il II comma dell'art. 56 della legge n. 69 del 18 Giugno 2009 recita, testualmente:
“L'articolo 11 della L. 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo”. A sua volta, l'art. 11 della lege n. 222 del 12 Giugno 1984, da esso richiamato, prevede: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa
o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
3 Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che: “(…) interpretando la norma secondo logica e buonsenso si deve affermare che se un soggetto non possa presentare una successiva domanda amministrativa se non una volta esaurito il procedimento amministrativo o giudiziario relativo ad una domanda precedente vuol dire che qualora dopo avere presentato una prima domanda amministrativa ne presenti una successiva il procedimento amministrativo
o giudiziario relativo alla prima deve ritenersi concluso” (cfr.: Trib. Roma, 19/10/2016).
Prendendo le mosse dalle superiori premesse, nella ipotesi sottoposta a disamina con la presentazione a opera dell'odierno istante all' della nuova domanda amministrativa del 30 CP_2
Novembre 2023, volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per avere diritto all'assegno mensile di assistenza, in sé non inammissibile in quanto non si può precludere ad un soggetto la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa, costringendolo ad attendere l'esito dell'intera procedura relativa alla prima domanda (cfr., in tal senso: Trib. Roma
19/10/2016), egli ha manifestato acquiescenza all'esito del primo giudizio. Quest'ultimo, si è concluso con il verbale predisposto dalla Commissione Medica Invalidi Civili datato 20
Novembre 2023, che è stato impugnato incoando il procedimento de quo. Per tale via, il signor si è precluso la possibilità di contestare giudizialmente il primo accertamento Parte_1 negativo, stante che la relativa impugnazione avrebbe dovuto precedere, e non seguire, la seconda domanda inoltrata in via amministrativa. In proposito bisogna chiarire che, la circostanza che all'epoca di presentazione di quest'ultima non era ancora pendente il presente giudizio non sposta per nulla i termini della questione. Ciò in quanto, era in quel momento, comunque, ancora in corso il procedimento amministrativo, non ancora esaurito poiché non era ancora scaduto il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 445bis c.p.c., poi effettivamente depositato dal ricorrente il 16 Febbraio 2024. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in questa sede dichiararsi l'improcedibilità del ricorso che ha introdotto la vertenza processuale qui analizzata.
L'istante, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
P.Q.M.
4 la Dott.ssa Barbara AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, dichiara, per le argomentazioni sopra illustrate, irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento in data 24 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara AR
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